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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 768/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Costamagna
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Costamagna
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.4.2024.
Condizioni congiunte: “I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in OZ GR (AL) il 27/06/2015, Parte_1 Controparte_1 ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di
1 matrimonio (atto n. 1, P. II Serie A – anno 2015); II. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
III. le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.4.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti, rappresentando che, dall'unione dei coniugi, non sono nati figli.
2. Con sentenza non definitiva in data 11.6.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione dei coniugi.
3. All'udienza del 2.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a OZ GR, fraz. Parte_1
Calandrino, n. 5A, la casa è di mio padre. Non sono proprietaria di case o terreni, nemmeno per quota. Sono impiegata amministrativa presso Performa a Tortona, con contratto a tempo determinato, per circa ancora sei mesi, con retribuzione per circa Euro 1.800,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a questo. Non abbiamo avuto figli”. Il Sig. Controparte_1 ha dichiarato: “vivo a Genova, via Crespi, n. 4, la casa è di mia mamma. Non ho immobili di mia proprietà. Sono spedizioniere presso la ALL.P.Marsk, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.700,00 mensili netti”. All'esito, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 11.6.2024, nell'ambito dell'unico giudizio di separazione e divorzio congiunti.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra i Sig.ri
[...]
e a OZ GR, il 27.6.2015; CP_1 Parte_1
2 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in OZ GR (AL) il 27/06/2015, ordinando al competente ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1, P. II Serie A
– anno 2015); II. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
III. le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 768/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Costamagna
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Costamagna
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.4.2024.
Condizioni congiunte: “I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in OZ GR (AL) il 27/06/2015, Parte_1 Controparte_1 ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di
1 matrimonio (atto n. 1, P. II Serie A – anno 2015); II. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
III. le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 15.4.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti, rappresentando che, dall'unione dei coniugi, non sono nati figli.
2. Con sentenza non definitiva in data 11.6.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione dei coniugi.
3. All'udienza del 2.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a OZ GR, fraz. Parte_1
Calandrino, n. 5A, la casa è di mio padre. Non sono proprietaria di case o terreni, nemmeno per quota. Sono impiegata amministrativa presso Performa a Tortona, con contratto a tempo determinato, per circa ancora sei mesi, con retribuzione per circa Euro 1.800,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a questo. Non abbiamo avuto figli”. Il Sig. Controparte_1 ha dichiarato: “vivo a Genova, via Crespi, n. 4, la casa è di mia mamma. Non ho immobili di mia proprietà. Sono spedizioniere presso la ALL.P.Marsk, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.700,00 mensili netti”. All'esito, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 11.6.2024, nell'ambito dell'unico giudizio di separazione e divorzio congiunti.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra i Sig.ri
[...]
e a OZ GR, il 27.6.2015; CP_1 Parte_1
2 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in OZ GR (AL) il 27/06/2015, ordinando al competente ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1, P. II Serie A
– anno 2015); II. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
III. le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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