Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2020, proposto da Eredi di De PO NE S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore ; Capitaneria di Porto di Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della diffida emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Viareggio in data 14 novembre 2019 e notificata in data 15 novembre 2019, nonché di ogni ulteriore atto connesso e presupposto, con cui è stato ingiunto anche alla soc. Eredi di De PO NE S.n.c., in qualità di società proprietaria del peschereccio “Nuova Anna AR affondato in data 19 luglio 2019, di: (-) posizionare in via immediata idonei segnalamenti diurni e notturni (boa radarabile e luce lampeggiante) sulla verticale del punto di affondamento in sostituzione di quelli già installati dalla Capitaneria; (-) provvedere alla completa rimozione del relitto, entro sessanta giorni dallo specchio acqueo interessato dall’affondamento, previa presentazione di apposito piano di recupero e relativo piano di sicurezza; (-) provvedere a rimozione avvenuta allo smaltimento del relitto o parte di esso ed ogni ulteriore oggetto e/o rifiuto che ne sia derivato nei modi e nelle forme previste dalla legge; e con l’avvertenza che in difetto l’Autorità Marittima avrebbe potuto far eseguire per conto della società le misure ritenute necessarie con addebito delle spese sostenute come previsto dalle norme in vigore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Viareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Eredi di De PO NE S.n.c. è proprietaria di un peschereccio in legno di metri 16,67 di lunghezza e metri 4,23 di larghezza, denominato “Nuova Anna AR, già iscritto al n. 9LI317 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti tenuto dall’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio, costruito nel 1953.
Mediante contratto stipulato il 2 febbraio 2017 la società proprietaria concedeva in affitto, con patto di futura vendita, la descritta imbarcazione alla ditta individuale AN CO. Il signor CO, titolare della suddetta ditta, prendeva dunque in consegna la nave, e la società proprietaria formalizzava, presso la competente Autorità Marittima, la relativa dichiarazione di armatore in favore del succitato affittuario, che in seguito trasferiva l’iscrizione dell’unità navale ai Registri di Marina di Carrara, con assegnazione del numero identificativo MC 1379.
2. In data 19 luglio 2019, il peschereccio affondava nelle acque del Compartimento Marittimo di Viareggio, in punto di coordinate geografiche 43°55,92’ N e 010°05,68’, davanti al litorale di Forte dei Marmi, a circa 3 miglia nautiche di distanza dalla costa, su un fondale di circa 17 metri di profondità. A bordo c’erano l’armatore AN CO, marinaio, e il comandante Antonino CO; il natante trasportava circa 350 litri di gasolio nelle casse nafta e 5 litri di olio minerale contenuti in una latta.
3. Lo stesso 19 luglio 2019 il Capo del Compartimento marittimo di Viareggio, con apposita diffida ex art. 11 L. 979/1982 notificata all’armatore AN CO, al comandante Antonino CO e ai soci della società proprietaria Eredi di De PO NE S.n.c., evidenziato il pericolo di sversamento in mare del gasolio contenuto nelle casse nafta, ingiungeva ai soggetti destinatari di adottare immediatamente ogni misura per eliminare gli effetti dannosi già prodotti o potenziali, e prevenire il pericolo di ulteriore danno all’ambiente (ciò emerge dalla parte narrativa della memoria ex art. 73 c.p.a. dell’Amministrazione, e non è oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a.; in ogni caso, quanto riportato si deduce dal corpo della diffida impugnata nella causa decidenda ).
Tuttavia il personale della ditta Mariter S.r.l., incaricata del recupero del gasolio e della bonifica dagli idrocarburi, a seguito della ricognizione subacquea effettuata il 23 luglio 2019, evidenziava che le casse di stoccaggio del carburante risultavano vuote, dunque lo stesso materiale inquinante era già fuoriuscito.
4. Il 5° Nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di Genova effettuava una prima ricognizione sui luoghi sopra descritti il giorno del naufragio, e un’altra il 4 ottobre 2019. A seguito di quest’ultimo intervento, i subacquei evidenziavano che il peschereccio, in ottobre, aveva mantenuto la stessa posizione assunta dopo l’affondamento occorso a luglio, « e cioè in assetto di navigazione con asse longitudinale in direzione 200° circa, con una posizione leggermente appoppata, cosicché la rimozione del relitto risulta tuttora tecnicamente percorribile ».
Conseguentemente la Capitaneria di Porto di Viareggio, nell’ordinanza emessa in data 14 novembre 2019, preso atto del rapporto degli operatori subacquei, e atteso inoltre che « il punto dell’affondamento si trova proprio in corrispondenza di rotte di transito di unità da pesca prevalentemente a strascico ed in una zona regolarmente utilizzata dagli stessi pescherecci proprio per la pratica della pesca a strascico, essendo il punto in epigrafe posto a distanza superiore alle tre miglia dalla costa; », considerava « la necessità di prevenire eventuali problematiche connesse con la sicurezza della navigazione delle citate unità da pesca a strascico, costituito dalla presenza del citato relitto in una zona di mare interessata dalle attività di pesca », e stabiliva che nelle more degli interventi risolutivi diretti al recupero del relitto, il relitto medesimo avrebbe dovuto essere « adeguatamente segnalato con opportuni segnalamenti diurni e notturni » mentre il proprietario, il comandante e/o l’armatore avrebbero dovuto « continuare a garantire l’immediata rimozione di eventuali rifiuti galleggianti prodotti a seguito dell’affondamento dell’unità, costituenti anch’essi potenziale pericolo per la navigazione ». In virtù di tutto ciò, e richiamata la diffida del 19 luglio 2019 relativa al danno ambientale, e « la precedente diffida alla rimozione del relitto, notificata in data 20 luglio 2019 all’armatore ed al comandante del peschereccio in argomento e da questi ultimi disattesa », la Capitaneria di Porto di Viareggio diffidava pertanto l’armatore, il comandante e la società proprietaria a svolgere i seguenti adempimenti: « Posizionare in via immediata e comunque entro 5 giorni dalla notifica […] idonei segnalamenti diurni e notturni (opportuna boa munita di segnale radarabile e luce lampeggiante) sulla verticale del punto dell’affondamento in sostituzione di quelli precari e provvisori installati dal personale di questa Capitaneria di porto; provvedere alla completa rimozione del relitto entro 60 giorni dallo specchio acqueo interessato dall’affondamento (previa installazione di apposito piano di recupero e relativo piano di sicurezza delle operazioni di recupero del relitto a cura di apposita ditta specializzata e soggetto ad approvazione da parte della scrivente) o comunque far conoscere le azioni che intende intraprendere in merito; Provvedere a rimozione avvenuta allo smaltimento del relitto o parte di esso ed ogni eventuale ulteriore oggetto e/o rifiuto che ne sia derivato o ne derivi in futuro nei modi , nei tempi e nelle forme previste dalla legge ». Seguiva infine l’avvertenza secondo cui, decorsi inutilmente i termini assegnati, l’Autorità marittima avrebbe potuto eseguire direttamente gli interventi necessari, con successivo recupero delle spese sostenute a carico dei soggetti diffidati.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Eredi di De PO NE S.n.c. impugnava la suddetta ordinanza, della quale chiedeva l’annullamento, deducendo illegittimità dell’atto, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Attraverso il primo motivo di gravame, la società proprietaria evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che solo l’armatore, AN CO, era tenuto alla rimozione del relitto; ciò sulla base di molteplici disposizioni del Codice della Navigazione, e in considerazione della circostanza che l’ordinanza citata nel provvedimento impugnato, notificata il 20 luglio 2019, era diretta solo all’armatore e al comandante, e non veniva indirizzata anche al soggetto proprietario dell’imbarcazione (che mai ne sarebbe stato destinatario ove i primi due notificatari avessero ottemperato al provvedimento iniziale).
Con il secondo motivo di doglianza la società ricorrente affermava invece il difetto di motivazione dell’atto impugnato, che non richiamava la disposizione normativa in virtù della quale veniva adottato, e dunque impediva di individuare il potere specificamente esercitato dall’Amministrazione; asseriva inoltre che, se la disposizione legittimante era da individuarsi nell’art. 73 del Cod. Nav., nella fattispecie oggetto di causa ne difettavano i presupposti applicativi, non sussistendo pericolo per la navigazione, peraltro non specificamente evidenziato dalla P.A. nell’ordinanza gravata.
6. Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto di Viareggio, instando per la reiezione del ricorso, e precisando che il potere esercitato dalla P.A. era quello previsto dall’art. 73 Cod. Nav., del quale sussistevano ed erano evidenziati tutti i presupposti operativi, anche in virtù dell’art. 90 del Regolamento di esecuzione al medesimo Codice della Navigazione.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti depositavano documenti e memorie. In particolare, l’Amministrazione depositava l’ordinanza di rimozione dei rifiuti del 19 luglio 2019, includendone la riproduzione grafica nel testo della memoria ex art. 73 c.p.a., versata nel fascicolo di causa oltre i termini previsti per il deposito dei documenti; la parte ricorrente chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’inammissibilità di tale documento (ordinanza ex art. 11 L. 797/1982).
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio dichiara inammissibile, per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 73 c.p.a., il deposito dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti del 19 luglio 2019, emessa ai sensi dell’art. 11 L. 979/1982.
9. Nel merito il ricorso, le cui censure vengono esaminate congiuntamente siccome strettamente connesse, è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Dalla disamina dell’ordinanza gravata, emerge in termini di piena evidenza che il potere esercitato dalla Capitaneria di porto di Viareggio deve essere individuato in quello previsto dall’art. 73 del Codice della Navigazione, a norma del quale: « Nel caso di sommersione di navi […] in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione » (comma 1).
L’ordinanza oggi gravata veniva invero emessa dalla Capitaneria di Porto di Viareggio in occasione della sommersione del peschereccio Nuova Anna Maria, verificatasi in acque territoriali site al largo di Forte dei Marmi, in presenza di una rilevata situazione di pericolo o intralcio per la navigazione. Invero, nell’ordinanza oggetto di causa l’Amministrazione dà atto esplicitamente e in termini specifici che il relitto è ubicato a una distanza superiore a tre miglia dalla costa, in una zona regolarmente utilizzata per la pesca a strascico, con conseguente pericolo per la sicurezza di tale attività, che induceva la capitaneria a intervenire al fine di « prevenire eventuali problematiche connesse con la sicurezza della navigazione delle citate unità da pesca a strascico ».
È persino superfluo evidenziare come, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, il pericolo per la navigazione richiamato dal citato art. 73 riguardi anche i pescherecci in attività e la strumentazione a tal fine utilizzata, che del resto, ove compromessa, porrebbe in pericolo la vita dei relativi equipaggi.
Il soggetto tenuto alla rimozione del relitto, ai sensi della norma citata, è inequivocabilmente il proprietario, che non può dunque sotto alcun profilo pretendere che ne venga esclusa la soggettività passiva. Eventualmente, sono l’armatore e il comandante a potersi dolere della propria carenza di legittimazione in un’ordinanza ex art. 73 Cod. Nav., mentre il proprietario, correttamente invocato dalla P.A., non ha alcun titolo a contestare tale profilo soggettivo.
La circostanza è confermata anche dall’art. 90 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, a norma del quale: « L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile », con ulteriore elemento che prevede la soggettività passiva del proprietario nell’obbligo di recupero del relitto.
Le molteplici disposizioni del Codice della navigazione richiamate dalla parte ricorrente al fine di sostenere l’esclusiva responsabilità dell’armatore (artt. 272, 274, 165, 181, 1215, 1216, 1217, 1221 e 1223) contemplano invece fattispecie affatto differenti rispetto all’ordinanza ex art. 73 Cod. Nav., che viene in rilievo nella causa e individua quale unico e solo soggetto destinatario il proprietario dell’imbarcazione.
Del resto, la giurisprudenza espressasi sul punto ha chiarito che: « L'ordine di rimozione del relitto ex art. 73 cod. nav. deve essere impartito in ogni caso al proprietario della nave, non avendo il legislatore operato alcuna distinzione tra il relitto sommerso e quanto da essa trasportato » (Consiglio di Stato, VI, 30 ottobre 1985 n. 564).
Nel contempo, non può condividersi la valutazione di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe più alcuna situazione di pericolo attuale in quanto il relitto è segnalato sulle carte nautiche, con conseguente illegittimità della differente valutazione posta in essere, sul punto, dall’Amministrazione. Invero, la PA ha correttamente evidenziato (rispettivamente nel provvedimento e negli scritti difensivi) che il relitto è in posizione tale da consentirne la rimozione, e che la posizione stessa, e l’altezza dell’ingombro sviluppato, possono comportare collisioni con la strumentazione utilizzata dalle imbarcazioni che praticano la pesca a strascico, e impedire la relativa sicurezza di navigazione. Ciò, del tutto in linea con quanto richiesto dalla norma, e sulla base di argomenti logici e pienamente ragionevoli.
Anche la giurisprudenza, del resto, ha evidenziato l’ampiezza del potere valutativo attribuito dal citato art. 73 all’Amministrazione marittima: « L'ordine di rimozione del relitto ex art. 73 cod. nav. presuppone sia l'ipotesi di intralcio per la navigazione, sussistente quando le modalità della sommersione della nave sono tali da ostacolare la libera navigazione, sia quella del pericolo, comprendente tutte le ipotesi in cui, pur non sussistendo un intralcio oggettivo alla navigazione, possono rimanere pregiudicati ugualmente gli interessi sostanziali che si esplicano nei luoghi adiacenti a quello dove si è verificata la sommersione » (Consiglio di Stato, VI, 30 ottobre 1985 n. 564).
Anche sotto tale profilo, dunque, l’atto impugnato si appalesa pienamente legittimo.
10. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in virtù della peculiarità della fattispecie oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO