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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 666/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2022 R.G. promossa da:
, quale titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di Parte_1 Pt_1
, P.I. e
[...] P.IVA_1
CF. , Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, per procure in atti, all'avv. Fabio Ravera Leggiero del foro di Genova, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Ovada (AL), via G.D. Buffa n. 10/8
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , nella qualità di erede di , Controparte_1 C.F._2 Persona_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Coco del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato in Alessandria, piazzetta Santa Lucia n. 1
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2022, quale titolare Parte_1
dell'Impresa RUSTEMI di MI IO, e hanno proposto impugnazione Parte_2
avverso la sentenza n. 150/2022 emessa il 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata il 28 febbraio 2022 e notificata l'11 aprile 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-revoca decreto ingiuntivo RG. n. 322/2015, n. R.G. 687/2015 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 23/02/2015;
-rigetta la domanda della parte convenuta opposta relativamente al pagamento di lavori extracontratto compensando le residue ragioni delle parti in ordine alle opere idrauliche eseguite.
Condanna parte convenuta opposta e parte terza chiamata al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 214,60 per spese ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
, quale erede di , si è costituito in appello nelle Controparte_1 Persona_1
forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per gli Appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere in toto lo spiegato appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 150/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, Dott. Carlo Asteggiano, in data 24.02.2022, pubblicata il 28.02.2022 al rep. n. 310/2022 in quanto nulla e/o erronea e/o immotivata
e/o contraddittoria per i motivi tutti sopra riportati e conseguentemente voglia:
- accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Signor per i motivi Parte_2 meglio esposti in atti;
- dichiarare l'intervenuta decadenza della garanzia per decorso del termine di cui all'art. 2226 c.c. per la denuncia dei vizi sollevati dall'odierno appellato;
- rigettare, in ogni caso le domande di parte appellata formulate nel proprio atto di opposizione in quanto illegittime e/o inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo R.G. n. 687/2015, ing. n. 322/015 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 23.02.2015;
- in via istruttoria si insiste nelle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 comma
c.p.c. e non ammesse;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio monitorio”.
Per l'Appellato:
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza o richiesta, per tutti i mo-tivi indicati in narrativa,
NEL MERITO, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare integralmente l'atto di appello proposto da e e, per l'effetto, confermare Parte_1 Parte_2 integralmente la Sentenza n. 150/2002 pubblicata dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, nella persona del Dott. Carlo Asteggiano, in data 28 febbraio 2022.
Con la vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, CNA 4% e IVA 22%, come per legge, per cui lo scrivente difensore si dichiara e conferma antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, qualora la Corte di Appello ritenesse non assorbenti tutti i motivi di appello proposti, si rinnovano le richieste istruttorie orali e la richiesta di giudizio di verificazione in ordine alle due ricevute di pagamento (docc. 16 e 17) disconosciute dal come già riportate testualmente, rispettiva- Pt_1 mente, alle pagine nn. 23 e 24 e nn. 15 e 16 della comparsa di costituzione e risposta”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
, con atto di citazione notificato in data 13 aprile 2015, si è opposto Persona_1
al decreto n. 322/2015 del 23 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Alessandria gli aveva ingiunto il pagamento di € 26.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo delle fatture n. 4 del 29 settembre 2014 e n. 5 del 4 novembre 2014, emesse per i lavori di ristrutturazione svolti dall'Impresa presso la sua abitazione sita in Rocca Pt_1
Grimalda, loc. Schierani n. 157.
A fondamento del ricorso monitorio, l'Impresa RUSTEMI aveva dedotto di aver effettuato lavori di ristrutturazione presso l'abitazione del per un importo complessivo pari ad Per_1
€ 52.300, IVA inclusa, portati dalle fatture n. 2 del 5 aprile 2014, n. 3 del 30 aprile 2014, n. 4 del 29 settembre 2014 e n. 5 del 4 novembre 2014, ma che il aveva saldato Per_1
soltanto le prime due fatture, omettendo ogni versamento con riferimento alla n. 4 e alla n. 5
del 2014.
Con l'atto di opposizione, il ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria Per_1
azionata dall'Impresa RUSTEMI, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa in via principale rispetto a tutte le ulteriori domande di Parte_2
accertare chi tra l e il signor fosse Controparte_2 Parte_2
l'effettivo titolare sostanziale del contratto di appalto di realizzazione delle opere commissionate dal signor e conseguentemente di accertare e dichiarare la Per_1 sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere effettuate dal procedendo altresì sia Pt_1
alla quantificazione dei danni subiti, sia alla riduzione del prezzo delle opere ex art. 1668 c.c.,
con condanna del medesimo, anche in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni (da contenersi comunque nella misura massima di € 26.000,00); di accertare, in ogni caso, il suo corretto adempimento al contratto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.; in subordine rispetto alla domanda principale di accertamento delle difformità e dei vizi, di compensare le eventuali poste reciproche di debito e credito;
in via di ulteriore subordine rispetto a tutte le domande, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande proposta dall'Impresa MI, di condannare a manlevarlo per quanto Parte_2
eventualmente condannato a pagare all'Impresa; e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio dell'opposizione, il ha allegato: Per_1
- di aver trattato e poi incaricato di effettuare alcuni lavori di Parte_2
ristrutturazione nel proprio immobile, stabilendo, a causa di esigenze abitative del figlio, quale termine di fine lavori, la data del 15 giugno 2014 e, quale prezzo a corpo complessivo, l'importo di € 37.000,00 (IVA compresa);
- che i lavori erano iniziati nel mese di marzo 2014;
- di aver regolarmente pagato, con due distinti bonifici bancari del 7 aprile 2014 e dell'8 maggio 2014, le prime due fatture;
- di aver rilevato, a seguito del pagamento della seconda fattura, la presenza di alcuni vizi nelle opere fino a quel momento svolte dal nonché la possibilità che le Pt_1
stesse non sarebbero state terminate nei tempi prescritti;
- di aver comunque acconsentito ad un aumento del prezzo a corpo da € 37.000,00 ad €
43.000,00 (IVA compresa);
- di aver consegnato, senza ricevere fattura, a tra i mesi di luglio e agosto Parte_2
2014, la somma complessiva di € 15.900,00, quietanzata tramite n. 4 ricevute di pagamento;
- che il figlio, aveva pagato, al fine di evitare ulteriori ritardi CP_3
nell'esecuzione dei lavori, l'importo di € 1.595,00 ad subappaltatore Persona_2
incaricato direttamente dal Pt_1
- di aver contestato, a inizio settembre 2014, al le modalità di realizzazione di Pt_1
alcune opere (realizzazione di pareti del corpo “fuori squadro”, posa inadeguata della pavimentazione, la non complanarità delle superfici finite ad intonaco, difetti di riquadratura dei vani porta, insorgenza di fenomeni di umidità e gravi problemi legati al regolare funzionamento e deflusso degli scarichi all'interno della rete fognaria), chiedendo, al tempo stesso, di porre in essere tutti gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi;
- che aveva abbandonato il cantiere, omettendo di portare a termine Parte_2
l'assistenza idraulica per il montaggio del pannello solare (effettuata poi da diverso idraulico) e la sabbiatura e la stuccatura del soffitto (effettuata poi in economia direttamente da , inviando poi successivamente la fattura n. 4 del 29 CP_3
settembre 2014 dell'importo di € 20.350,00 avente ad oggetto “lavori extra presso la
Vostra abitazione”, nonché la fattura n. 5 del 4 novembre 2014 dell'importo di €
6.100,00 avente ad oggetto “lavori di idraulica impiantistica presso la sua abitazione per un valore di acconto pari come e già la fattura n. 5”;
- che, nel mese di marzo 2015, l'alloggio, già abitato da si era allagato CP_3
a causa della non corretta realizzazione dell'impianto fognario, per cui si era reso necessario rifare integralmente l'impianto, sostenendone i relativi costi;
- di aver preso contezza, dopo aver incaricato l'ing. dell'esistenza di vizi e difetti Tes_1
nelle opere effettuate dall'Impresa Pt_1
- di aver appreso, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, che le fatture relative ai lavori di ristrutturazione del suo immobile erano state emesse dall'Impresa
RUSTEMI di MI IO e non dalla ditta individuale di Parte_2
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano in giudizio, con un'unica comparsa,
l i quali, in via preliminare, Controparte_4 Parte_2
eccepivano la carenza di legittimazione passiva in capo a essendo le fatture Parte_2 state emesse tutte dall'Impresa di IO MI ed avendo il cessato la propria Pt_1
attività e la partita IVA in epoca antecedente all'esecuzione del contratto, nonché la decadenza dalla garanzia per i vizi, e, nel merito, previo disconoscimento delle quietanze di pagamento degli importi di € 3.500,00 ed € 5.4000,00, chiedevano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accertato la legittimazione attiva dell'Impresa RUSTEMI di IO MI a richiedere il pagamento delle fatture n. 4 e 5 del 2014, posto che il pagamento da parte del delle precedenti Per_1
fatture n. 2 e n. 3 prova l'esistenza del contratto e ha accertato altresì la legittimazione di in quanto, conducendo le trattative e concludendo il contratto, ha agito in Parte_2
qualità di mandatario senza rappresentanza dell'Impresa della moglie.
Il primo Giudice ha poi accertato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e della
C.T.U. espletata, l'esistenza di vizi e difetti delle opere idrauliche e, conseguentemente, ha condannato parte opposta a risarcire all'opponente i costi sostenuti per l'eliminazione degli stessi pari ad € 1.342,04, compensando detto importo con quello di cui alla fattura azionata n.
5 del 2014.
Quanto ai lavori extra-contratto, il Tribunale ha ritenuto che l'Impresa RUSTEMI non avesse provato l'esecuzione degli stessi e che, a fronte delle contestazioni effettuate dal circa l'esecuzione delle opere, l'Impresa avesse abbandonato il cantiere, con Per_1
conseguente mancata accettazione delle opere da parte del Committente e, dunque, non necessarietà della denuncia dei vizi.
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, il Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta e il terzo chiamato a rifondere all'opponente le spese di lite e a pagare le spese di C.T.U..
Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata nella parte in cui ha disatteso le loro domande, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
- erroneità della motivazione laddove ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo a
Parte_2 - erroneità della motivazione nella parte in cui non ha condannato il al Per_1
pagamento dei lavori extra-contratto;
- erroneità della sentenza laddove ha accertato l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere idrauliche;
- omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi;
- erroneità della sentenza laddove, in punto spese di lite, non ha attuato una compensazione integrale.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con il primo motivo di gravame, gli Appellanti impugnano la sentenza di prime cure laddove ha accertato la legittimazione passiva in capo a Parte_2
Sostengono gli Appellanti che, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, non vi sarebbe prova del fatto che il avrebbe specificamente incaricato di Per_1 Parte_2
effettuare i lavori e ciò in quanto le fatture sarebbero state tutte emesse dall'Impresa mancherebbe un contratto scritto comprovante l'assegnazione specifica, da parte Pt_1
del Committente, dell'incarico a anziché all'Impresa della di lui moglie;
al Parte_2
momento dell'esecuzione del contratto, la ditta individuale di aveva cessato Parte_2
la sua attività e chiuso la sua partita IVA;
le fatture n. 2 e n. 3 dell'aprile 2014, poiché regolarmente pagate, sarebbero state accettate dal e non rileverebbe il fatto che il Per_1
avrebbe fatto da intermediario e avrebbe materialmente eseguito i lavori. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, gli Appellanti censurano la decisione del primo Giudice
di non ritenere provati i lavori extra-contratto svolti dall'Impresa RUSTEMI presso l'abitazione del mentre, con il terzo, si dolgono dell'accertata esistenza di vizi e Per_1
difetti nelle opere idrauliche.
Sostengono gli Impugnanti di aver elencato le opere svolte nelle fatture azionate,
regolarmente registrate nelle scritture contabili, e di aver allegato altresì le fatture di acquisto dei relativi materiali, e che, in ogni caso, il non avrebbe mai contestato Per_1
l'effettuazione di opere extra-contratto, avendo addirittura ammesso di aver acconsentito ad un aumento del prezzo iniziale dell'appalto da € 37.000,00 ad € 43.000,00. Allegano poi che il primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione fattuale proposta dalla Controparte senza tuttavia effettuare alcun reale accertamento in ordine all'abbandono dal cantiere dell'Impresa RUSTEMI e in ordine al momento effettivo di inizio e fine lavori e, anzi, avrebbe addirittura disatteso le testimonianze rese dai testi Testimone_2
, ed in merito all'effettuazione delle lavorazioni
[...] Tes_3 Testimone_4
dettagliatamente indicate nelle fatture azionate in via monitoria.
Ritengono ancora gli Appellanti, con il terzo motivo di gravame, che il primo Giudice non avrebbe potuto considerare valida la C.T.U. effettuata allo scopo di indagare sull'esistenza o meno dei vizi nelle opere idrauliche, posto che il primo accertamento svolto dal perito sul funzionamento e sul deflusso degli scarichi all'interno della rete fognaria sarebbe stato effettuato nel marzo 2015, circa sei mesi dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'Impresa
RUSTEMI, quando ormai sull'impianto era intervenuta altra società.
Infine, con il quarto motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del primo Giudice in merito alla sollevata eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex
art. 2226 c.c. e ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il non avrebbe Per_1
provato di aver concretamente effettuato una tempestiva denuncia, posto che questa risulterebbe essere stata effettuata, per la prima volta, solo nell'ottobre del 2014.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, gli Appellanti censurano la decisione del
Tribunale di non effettuare una compensazione delle spese di lite.
Sostengono gli Appellanti che il primo Giudice avrebbe dovuto operare una compensazione, almeno in virtù della mancata accettazione da parte del della Per_1
proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza dell'11 maggio 2016.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene anzitutto il Collegio che il primo motivo, relativo l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo a sia infondato e non possa, quindi, trovare Parte_2
accoglimento.
Va, infatti, osservato che, nei propri scritti difensivi, mai ha negato di Parte_2
essersi accordato con il per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione nell'immobile Per_1 di questi, affermando, al contrario, tanto in primo grado che in questa sede, di aver trattato con il Committente e di aver altresì materialmente eseguito le opere commissionate.
Pacifica è, dunque, l'esistenza di un contratto avente ad oggetto l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore di alcune opere di ristrutturazione presso l'immobile del opere per Per_1
il pagamento delle quali l'Impresa ha attivato un procedimento monitorio e Pt_1
altrettanto pacifico è che detto contratto sia stato stipulato oralmente tra e il Parte_2
Per_1
La conclusione del contratto da parte di e non dalla moglie, consente di Parte_2
ritenere che quest'ultimo, agendo in nome proprio, ma trasferendo i diritti e gli obblighi in capo all'Impresa RUSTEMI, la quale poi ha concretamente ha emesso le fatture e attivato il giudizio monitorio, abbia agito quale mandatario senza rappresentanza della Ditta della moglie.
Siffatta tesi è peraltro avallata dallo stesso Appellante che, non solo risulta aver firmato quantomeno le due quietanze di pagamento non disconosciute (rispettivamente di € 5.000,00
e di € 2.000,) e incaricato l'avv. Ravera Leggiero di inviare la prima lettera di messa in mora, ma ha addirittura dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di essere il legale rappresentante dell'Impresa RUSTEMI.
Peraltro, non coglie nel segno la difesa dell'Appellante secondo cui le prime due fatture, emesse sempre dalla Ditta RUSTEMI, sarebbero state regolarmente accettate e pagate dal che, dunque, avrebbe avuto modo di individuare il vero contraente. Per_1
Invero, tutte le fatture prodotte in atti, sia quelle pacificamente già saldate che quelle oggetto della presente causa, riportano il timbro “Impresa RUSTEMI”, che, di per sé, nel caso di specie, in cui a concludere il contratto è stato non consente di ricondurre Parte_2
l'Impresa a posto che i coniugi hanno il medesimo cognome e, dunque, la Parte_1
mera indicazione, nel timbro della ditta individuale, del solo cognome “ , può ben Pt_1
aver legittimamente indotto il a ritenere che titolare dell'Impresa fosse e non Per_1 Pt_2
la moglie . Pt_1 Deve, dunque, sul punto essere confermata la sentenza di prime cure laddove ha accertato che ha agito quale mandatario senza rappresentanza dell'Impresa RUSTEMI Parte_2
di Parte_1
Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di gravame, aventi rispettivamente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui non ha condannato il al Per_1
pagamento in favore dell'Impresa RUSTEMI dei lavori extra-contratto e nella parte in cui ha accertato l'esistenza di vizi nelle opere idrauliche compiute da Parte_2
Occorre preliminarmente chiarire che oggetto del presente giudizio non è il pagamento complessivo delle lavorazioni svolte dall'Impresa RUSTEMI presso l'abitazione del ma esclusivamente quello delle opere indicate nelle fatture n. 4 e n. 5 del 2014, Per_1
azionate per l'importo complessivo di € 26.000,00.
Ora, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda
di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tale difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. civ. n.
1701/2025).
Nel caso di specie, l'Impresa a azionato un procedimento monitorio al fine di Pt_1
ottenere il saldo dei lavori di ristrutturazione che sostiene di aver effettuato presso l'abitazione del il quale, in sede di opposizione, ha allegato la circostanza secondo cui Per_1 Pt_2
avrebbe abbandonato il cantiere senza portare a termine le lavorazioni
[...]
commissionatigli, nonché eccepito l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere idrauliche effettuate dalla Controparte.
Applicando il principio giurisprudenziale sopra richiamato, onere dell'appaltatore è quello di provare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni e, dunque, di aver effettuato, a regola d'arte, i lavori di cui chiede il pagamento, mentre onere del committente è quello di provare, qualora eccepiti, l'esistenza di vizi nelle opere eseguite dall'appaltatore. Ora, nel caso di specie, il ha allegato di aver svolto le lavorazioni indicate nella Pt_1
fattura n. 4 del 29/09/2014 e n. 5 del 4/11/2014 (che, per chiarezza espositiva qui si allegano).
Il ha contestato in toto le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, mentre ha eccepito Per_1
l'esistenza di vizi e difetti nelle opere idrauliche di cui alla fattura n. 5/14.
Ne consegue che onere del è quello di provare di aver effettuato, a regola d'arte, Pt_1
le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, mentre onere del è quello di provare Per_1
l'esistenza di vizi e difetti nelle opere idrauliche indicate nella fattura n. 5/14.
Ora, scendendo nel merito della questione, il on solo non ha provato di aver Pt_1
svolto le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, essendosi solo limitato ad affermare genericamente di aver svolto le opere indicate nella fattura, ma, anche a voler ammettere che alcune di esse fossero effettivamente state commissionatigli dal è provato per testi Per_1
che a compierle o, comunque, a portarle a termine sarebbero stati altri soggetti.
Le risultanze dell'istruttoria orale condotta in primo grado hanno infatti confermato che la sabbiatura è stata eseguita dal figlio del e il posizionamento dei Per_1 CP_3
ganci di sostegno dei termosifoni così come la “carotatura” sarebbero stati svolti dall'idraulico incaricato dal Committente, . Parte_3 Le testimonianze richiamate dagli Appellanti nelle proprie difese non possono essere utilizzate in quanto, come correttamente evidenziato dall'Appellato, inammissibili.
Invero, con ordinanza dell'11 maggio 2016, il Giudice all'epoca assegnatario del fascicolo non aveva ammesso parte opposta alla prova contraria e, in sede di assunzione delle prove orali, il difensore del aveva tempestivamente eccepito l'inammissibilità delle Per_1
deposizioni, opponendosi all'audizione dei testi illegittimamente convocati da parte opposta.
In ordine alla fattura n. 5 del 4/11/2014, l'esito dell'istruttoria orale ha confermato che il ha effettivamente svolto alcune opere idrauliche presso l'abitazione del (il Pt_1 Per_1
teste ha infatti confermato che il bagno si era allagato in quanto l'impianto CP_3
fognario non era stato eseguito a regola d'arte dall'Impresa RUSTEMI), tuttavia, tanto i testimoni quanto la C.T.U. hanno accertato, in esse, la presenza di vizi e difetti.
Il teste infatti, ha confermato che “dopo un temporale molto violento ho CP_3
visto che il bagno ed il corridoio si erano allagati a causa dello scarico del piatto doccia che riversava acqua all'interno dell'abitazione. L'impianto fognario è stato completamente rifatto e mio padre si è accollato i relativi costi. L'impresa era di Ovada”. Persona_3
Analogamente, il teste ha dichiarato “ho visto l'appartamento allagato, Controparte_1
e so che mio fratello ha dovuto rifare l'impianto fognario esterno ed ha pagato lui i lavori”.
La C.T.U., poi, contrariamente a quanto sostenuto dagli Appellanti, non presenta profili di nullità, né evidenti vizi logici.
Seppur è vero che sull'impianto, al momento delle operazioni peritali, era intervenuta altra società, il C.T.U. ha comunque rilevato la presenza dei lamentati difetti attraverso l'esame della documentazione fotografica prodotta dal , documentazione mai contestata Per_1
dall'Opposta in sede di operazioni peritali e sulla cui genuinità si è comunque espresso, in senso favorevole, il teste laddove ha affermato che “sì è vero, le fotografie CP_3
rappresentano particolari del bagno e della sala. Le foto sono state scattate nel novembre del
2015 dalla mia compagna”.
Il producendo la fattura n. 76 del 24/03/2015 emessa dalla società Per_1 [...]
ha dimostrato di aver speso, per il rifacimento della Parte_4
rete fognaria, l'importo di € 1.342,04. Detto importo è stato integralmente compensato dal Tribunale di Alessandria con l'importo della fattura n. 5 del 4/11/2014 di € 6.100,00.
Gli Appellanti, sulla compensazione integrale tra i due importi a credito, nulla deducono, circoscrivendo il terzo motivo di gravame solo all'accertamento dell'inesistenza dei vizi e all'inutilizzabilità della C.T.U., senza dunque articolare alcuna specifica censura in ordine alla compensazione integrale delle reciproche poste creditorie.
Pertanto, l'esame del terzo motivo di gravame non può spingersi oltre quanto richiesto dagli Appellanti che, si ripete, hanno chiesto esclusivamente l'accertamento dell'inesistenza dei vizi ed eccepito l'inutilizzabilità della C.T.U..
Come ampiamente argomentato, tali profili di doglianza sono infondati e, pertanto, sul punto, la sentenza di primo grado va confermata.
Infondato è altresì il quarto motivo di appello, relativo all'asserita omessa pronuncia del primo Giudice sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata ex art. 2226 c.c..
Vero è che il non ha provato di aver effettuato una denuncia dei vizi, ma è Per_1
altrettanto vero che detta denuncia, come rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie, non risulta necessaria, avendo l'Impresa RUSTEMI abbandonato il cantiere.
Detta circostanza, infatti, non solo è stata provata dai testimoni, i quali, come visto, hanno confermato che la sabbiatura è stata eseguita dal figlio del ( e che Per_1 CP_3
l'Impresa non ha posizionato i ganci di sostegno dei termosifoni e non ha effettuato la
“carotatura”, attività queste poi svolte materialmente dall'idraulico incaricato dal
Committente, , ma è altresì stata riconosciuta dagli stessi Appellanti, Parte_3
laddove hanno affermato, a pag. 10 dell'atto di appello, che “il primo accertamento peritale
è avvenuto nel marzo del 2015 ossia, dopo altre sei mesi dall'abbandono del cantiere da parte dell'impresa convenuta”.
Tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Infine, va rigettato altresì il quinto motivo di gravame relativo alla mancata compensazione da parte del Tribunale delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
La ratio della norma richiamata dagli Appellanti è quella di sanzionare la parte che, dopo essersi rifiutata di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, riceve una condanna al pagamento di una somma di denaro più alta rispetto all'importo che avrebbe dovuto pagare se avesse aderito alla proposta transattiva.
Nel caso di specie, gli Appellanti invocano una compensazione delle spese, senza tuttavia rilevare che il ha, sì, rifiutato di aderire alla proposta conciliativa del primo Giudice, Per_1
ma ha, allo stesso tempo, vinto la causa, ottenendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Il infatti, in sede di opposizione, aveva chiesto la revoca del decreto con cui gli Per_1
era stato ingiunto il pagamento di € 26.000,00, rifiutando la seguente proposta conciliativa:
“versamento da parte dell'opponente all'opposto di € 12.000,00, da versarsi con un acconto di € 4.000 e successive 16 rate mensili. Spese di lite compensate”.
L'esito del giudizio ha dimostrato, però, che nulla deve il all'Impresa RUSTEMI. Per_1
Per tale ragione, anche il quinto motivo di gravame va rigettato.
Per tutte le ragioni sopra riportate, l'appello è infondato e non può essere accolto.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'Appellato, , quale erede di sulla base dei Controparte_1 Persona_1
parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e quindi complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Le spese legali debbono essere liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario,
sussistendone i presupposti di legge.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare della Ditta Parte_1
individuale Impresa RUSTEMI di , e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
150/2022, pubblicata dal Tribunale di Alessandria il 28/02/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna , titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di MI Parte_1
IO, e a rifondere a , quale erede di , Parte_2 Controparte_1 Persona_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, importi da versare direttamente al difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R.
30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, a carico degli
Appellanti, , titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di MI Parte_1
IO, e del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 666/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2022 R.G. promossa da:
, quale titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di Parte_1 Pt_1
, P.I. e
[...] P.IVA_1
CF. , Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, per procure in atti, all'avv. Fabio Ravera Leggiero del foro di Genova, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Ovada (AL), via G.D. Buffa n. 10/8
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , nella qualità di erede di , Controparte_1 C.F._2 Persona_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Coco del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato in Alessandria, piazzetta Santa Lucia n. 1
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2022, quale titolare Parte_1
dell'Impresa RUSTEMI di MI IO, e hanno proposto impugnazione Parte_2
avverso la sentenza n. 150/2022 emessa il 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata il 28 febbraio 2022 e notificata l'11 aprile 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-revoca decreto ingiuntivo RG. n. 322/2015, n. R.G. 687/2015 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 23/02/2015;
-rigetta la domanda della parte convenuta opposta relativamente al pagamento di lavori extracontratto compensando le residue ragioni delle parti in ordine alle opere idrauliche eseguite.
Condanna parte convenuta opposta e parte terza chiamata al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 214,60 per spese ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
, quale erede di , si è costituito in appello nelle Controparte_1 Persona_1
forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per gli Appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere in toto lo spiegato appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 150/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, Dott. Carlo Asteggiano, in data 24.02.2022, pubblicata il 28.02.2022 al rep. n. 310/2022 in quanto nulla e/o erronea e/o immotivata
e/o contraddittoria per i motivi tutti sopra riportati e conseguentemente voglia:
- accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Signor per i motivi Parte_2 meglio esposti in atti;
- dichiarare l'intervenuta decadenza della garanzia per decorso del termine di cui all'art. 2226 c.c. per la denuncia dei vizi sollevati dall'odierno appellato;
- rigettare, in ogni caso le domande di parte appellata formulate nel proprio atto di opposizione in quanto illegittime e/o inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo R.G. n. 687/2015, ing. n. 322/015 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 23.02.2015;
- in via istruttoria si insiste nelle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 comma
c.p.c. e non ammesse;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio monitorio”.
Per l'Appellato:
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza o richiesta, per tutti i mo-tivi indicati in narrativa,
NEL MERITO, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare integralmente l'atto di appello proposto da e e, per l'effetto, confermare Parte_1 Parte_2 integralmente la Sentenza n. 150/2002 pubblicata dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, nella persona del Dott. Carlo Asteggiano, in data 28 febbraio 2022.
Con la vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, CNA 4% e IVA 22%, come per legge, per cui lo scrivente difensore si dichiara e conferma antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, qualora la Corte di Appello ritenesse non assorbenti tutti i motivi di appello proposti, si rinnovano le richieste istruttorie orali e la richiesta di giudizio di verificazione in ordine alle due ricevute di pagamento (docc. 16 e 17) disconosciute dal come già riportate testualmente, rispettiva- Pt_1 mente, alle pagine nn. 23 e 24 e nn. 15 e 16 della comparsa di costituzione e risposta”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
, con atto di citazione notificato in data 13 aprile 2015, si è opposto Persona_1
al decreto n. 322/2015 del 23 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Alessandria gli aveva ingiunto il pagamento di € 26.000,00, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo delle fatture n. 4 del 29 settembre 2014 e n. 5 del 4 novembre 2014, emesse per i lavori di ristrutturazione svolti dall'Impresa presso la sua abitazione sita in Rocca Pt_1
Grimalda, loc. Schierani n. 157.
A fondamento del ricorso monitorio, l'Impresa RUSTEMI aveva dedotto di aver effettuato lavori di ristrutturazione presso l'abitazione del per un importo complessivo pari ad Per_1
€ 52.300, IVA inclusa, portati dalle fatture n. 2 del 5 aprile 2014, n. 3 del 30 aprile 2014, n. 4 del 29 settembre 2014 e n. 5 del 4 novembre 2014, ma che il aveva saldato Per_1
soltanto le prime due fatture, omettendo ogni versamento con riferimento alla n. 4 e alla n. 5
del 2014.
Con l'atto di opposizione, il ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria Per_1
azionata dall'Impresa RUSTEMI, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa in via principale rispetto a tutte le ulteriori domande di Parte_2
accertare chi tra l e il signor fosse Controparte_2 Parte_2
l'effettivo titolare sostanziale del contratto di appalto di realizzazione delle opere commissionate dal signor e conseguentemente di accertare e dichiarare la Per_1 sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere effettuate dal procedendo altresì sia Pt_1
alla quantificazione dei danni subiti, sia alla riduzione del prezzo delle opere ex art. 1668 c.c.,
con condanna del medesimo, anche in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni (da contenersi comunque nella misura massima di € 26.000,00); di accertare, in ogni caso, il suo corretto adempimento al contratto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.; in subordine rispetto alla domanda principale di accertamento delle difformità e dei vizi, di compensare le eventuali poste reciproche di debito e credito;
in via di ulteriore subordine rispetto a tutte le domande, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande proposta dall'Impresa MI, di condannare a manlevarlo per quanto Parte_2
eventualmente condannato a pagare all'Impresa; e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio dell'opposizione, il ha allegato: Per_1
- di aver trattato e poi incaricato di effettuare alcuni lavori di Parte_2
ristrutturazione nel proprio immobile, stabilendo, a causa di esigenze abitative del figlio, quale termine di fine lavori, la data del 15 giugno 2014 e, quale prezzo a corpo complessivo, l'importo di € 37.000,00 (IVA compresa);
- che i lavori erano iniziati nel mese di marzo 2014;
- di aver regolarmente pagato, con due distinti bonifici bancari del 7 aprile 2014 e dell'8 maggio 2014, le prime due fatture;
- di aver rilevato, a seguito del pagamento della seconda fattura, la presenza di alcuni vizi nelle opere fino a quel momento svolte dal nonché la possibilità che le Pt_1
stesse non sarebbero state terminate nei tempi prescritti;
- di aver comunque acconsentito ad un aumento del prezzo a corpo da € 37.000,00 ad €
43.000,00 (IVA compresa);
- di aver consegnato, senza ricevere fattura, a tra i mesi di luglio e agosto Parte_2
2014, la somma complessiva di € 15.900,00, quietanzata tramite n. 4 ricevute di pagamento;
- che il figlio, aveva pagato, al fine di evitare ulteriori ritardi CP_3
nell'esecuzione dei lavori, l'importo di € 1.595,00 ad subappaltatore Persona_2
incaricato direttamente dal Pt_1
- di aver contestato, a inizio settembre 2014, al le modalità di realizzazione di Pt_1
alcune opere (realizzazione di pareti del corpo “fuori squadro”, posa inadeguata della pavimentazione, la non complanarità delle superfici finite ad intonaco, difetti di riquadratura dei vani porta, insorgenza di fenomeni di umidità e gravi problemi legati al regolare funzionamento e deflusso degli scarichi all'interno della rete fognaria), chiedendo, al tempo stesso, di porre in essere tutti gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi;
- che aveva abbandonato il cantiere, omettendo di portare a termine Parte_2
l'assistenza idraulica per il montaggio del pannello solare (effettuata poi da diverso idraulico) e la sabbiatura e la stuccatura del soffitto (effettuata poi in economia direttamente da , inviando poi successivamente la fattura n. 4 del 29 CP_3
settembre 2014 dell'importo di € 20.350,00 avente ad oggetto “lavori extra presso la
Vostra abitazione”, nonché la fattura n. 5 del 4 novembre 2014 dell'importo di €
6.100,00 avente ad oggetto “lavori di idraulica impiantistica presso la sua abitazione per un valore di acconto pari come e già la fattura n. 5”;
- che, nel mese di marzo 2015, l'alloggio, già abitato da si era allagato CP_3
a causa della non corretta realizzazione dell'impianto fognario, per cui si era reso necessario rifare integralmente l'impianto, sostenendone i relativi costi;
- di aver preso contezza, dopo aver incaricato l'ing. dell'esistenza di vizi e difetti Tes_1
nelle opere effettuate dall'Impresa Pt_1
- di aver appreso, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, che le fatture relative ai lavori di ristrutturazione del suo immobile erano state emesse dall'Impresa
RUSTEMI di MI IO e non dalla ditta individuale di Parte_2
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano in giudizio, con un'unica comparsa,
l i quali, in via preliminare, Controparte_4 Parte_2
eccepivano la carenza di legittimazione passiva in capo a essendo le fatture Parte_2 state emesse tutte dall'Impresa di IO MI ed avendo il cessato la propria Pt_1
attività e la partita IVA in epoca antecedente all'esecuzione del contratto, nonché la decadenza dalla garanzia per i vizi, e, nel merito, previo disconoscimento delle quietanze di pagamento degli importi di € 3.500,00 ed € 5.4000,00, chiedevano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accertato la legittimazione attiva dell'Impresa RUSTEMI di IO MI a richiedere il pagamento delle fatture n. 4 e 5 del 2014, posto che il pagamento da parte del delle precedenti Per_1
fatture n. 2 e n. 3 prova l'esistenza del contratto e ha accertato altresì la legittimazione di in quanto, conducendo le trattative e concludendo il contratto, ha agito in Parte_2
qualità di mandatario senza rappresentanza dell'Impresa della moglie.
Il primo Giudice ha poi accertato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e della
C.T.U. espletata, l'esistenza di vizi e difetti delle opere idrauliche e, conseguentemente, ha condannato parte opposta a risarcire all'opponente i costi sostenuti per l'eliminazione degli stessi pari ad € 1.342,04, compensando detto importo con quello di cui alla fattura azionata n.
5 del 2014.
Quanto ai lavori extra-contratto, il Tribunale ha ritenuto che l'Impresa RUSTEMI non avesse provato l'esecuzione degli stessi e che, a fronte delle contestazioni effettuate dal circa l'esecuzione delle opere, l'Impresa avesse abbandonato il cantiere, con Per_1
conseguente mancata accettazione delle opere da parte del Committente e, dunque, non necessarietà della denuncia dei vizi.
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, il Giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta e il terzo chiamato a rifondere all'opponente le spese di lite e a pagare le spese di C.T.U..
Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata nella parte in cui ha disatteso le loro domande, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
- erroneità della motivazione laddove ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo a
Parte_2 - erroneità della motivazione nella parte in cui non ha condannato il al Per_1
pagamento dei lavori extra-contratto;
- erroneità della sentenza laddove ha accertato l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere idrauliche;
- omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi;
- erroneità della sentenza laddove, in punto spese di lite, non ha attuato una compensazione integrale.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con il primo motivo di gravame, gli Appellanti impugnano la sentenza di prime cure laddove ha accertato la legittimazione passiva in capo a Parte_2
Sostengono gli Appellanti che, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, non vi sarebbe prova del fatto che il avrebbe specificamente incaricato di Per_1 Parte_2
effettuare i lavori e ciò in quanto le fatture sarebbero state tutte emesse dall'Impresa mancherebbe un contratto scritto comprovante l'assegnazione specifica, da parte Pt_1
del Committente, dell'incarico a anziché all'Impresa della di lui moglie;
al Parte_2
momento dell'esecuzione del contratto, la ditta individuale di aveva cessato Parte_2
la sua attività e chiuso la sua partita IVA;
le fatture n. 2 e n. 3 dell'aprile 2014, poiché regolarmente pagate, sarebbero state accettate dal e non rileverebbe il fatto che il Per_1
avrebbe fatto da intermediario e avrebbe materialmente eseguito i lavori. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, gli Appellanti censurano la decisione del primo Giudice
di non ritenere provati i lavori extra-contratto svolti dall'Impresa RUSTEMI presso l'abitazione del mentre, con il terzo, si dolgono dell'accertata esistenza di vizi e Per_1
difetti nelle opere idrauliche.
Sostengono gli Impugnanti di aver elencato le opere svolte nelle fatture azionate,
regolarmente registrate nelle scritture contabili, e di aver allegato altresì le fatture di acquisto dei relativi materiali, e che, in ogni caso, il non avrebbe mai contestato Per_1
l'effettuazione di opere extra-contratto, avendo addirittura ammesso di aver acconsentito ad un aumento del prezzo iniziale dell'appalto da € 37.000,00 ad € 43.000,00. Allegano poi che il primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione fattuale proposta dalla Controparte senza tuttavia effettuare alcun reale accertamento in ordine all'abbandono dal cantiere dell'Impresa RUSTEMI e in ordine al momento effettivo di inizio e fine lavori e, anzi, avrebbe addirittura disatteso le testimonianze rese dai testi Testimone_2
, ed in merito all'effettuazione delle lavorazioni
[...] Tes_3 Testimone_4
dettagliatamente indicate nelle fatture azionate in via monitoria.
Ritengono ancora gli Appellanti, con il terzo motivo di gravame, che il primo Giudice non avrebbe potuto considerare valida la C.T.U. effettuata allo scopo di indagare sull'esistenza o meno dei vizi nelle opere idrauliche, posto che il primo accertamento svolto dal perito sul funzionamento e sul deflusso degli scarichi all'interno della rete fognaria sarebbe stato effettuato nel marzo 2015, circa sei mesi dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'Impresa
RUSTEMI, quando ormai sull'impianto era intervenuta altra società.
Infine, con il quarto motivo di gravame, gli Appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del primo Giudice in merito alla sollevata eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex
art. 2226 c.c. e ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il non avrebbe Per_1
provato di aver concretamente effettuato una tempestiva denuncia, posto che questa risulterebbe essere stata effettuata, per la prima volta, solo nell'ottobre del 2014.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, gli Appellanti censurano la decisione del
Tribunale di non effettuare una compensazione delle spese di lite.
Sostengono gli Appellanti che il primo Giudice avrebbe dovuto operare una compensazione, almeno in virtù della mancata accettazione da parte del della Per_1
proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza dell'11 maggio 2016.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene anzitutto il Collegio che il primo motivo, relativo l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo a sia infondato e non possa, quindi, trovare Parte_2
accoglimento.
Va, infatti, osservato che, nei propri scritti difensivi, mai ha negato di Parte_2
essersi accordato con il per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione nell'immobile Per_1 di questi, affermando, al contrario, tanto in primo grado che in questa sede, di aver trattato con il Committente e di aver altresì materialmente eseguito le opere commissionate.
Pacifica è, dunque, l'esistenza di un contratto avente ad oggetto l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore di alcune opere di ristrutturazione presso l'immobile del opere per Per_1
il pagamento delle quali l'Impresa ha attivato un procedimento monitorio e Pt_1
altrettanto pacifico è che detto contratto sia stato stipulato oralmente tra e il Parte_2
Per_1
La conclusione del contratto da parte di e non dalla moglie, consente di Parte_2
ritenere che quest'ultimo, agendo in nome proprio, ma trasferendo i diritti e gli obblighi in capo all'Impresa RUSTEMI, la quale poi ha concretamente ha emesso le fatture e attivato il giudizio monitorio, abbia agito quale mandatario senza rappresentanza della Ditta della moglie.
Siffatta tesi è peraltro avallata dallo stesso Appellante che, non solo risulta aver firmato quantomeno le due quietanze di pagamento non disconosciute (rispettivamente di € 5.000,00
e di € 2.000,) e incaricato l'avv. Ravera Leggiero di inviare la prima lettera di messa in mora, ma ha addirittura dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di essere il legale rappresentante dell'Impresa RUSTEMI.
Peraltro, non coglie nel segno la difesa dell'Appellante secondo cui le prime due fatture, emesse sempre dalla Ditta RUSTEMI, sarebbero state regolarmente accettate e pagate dal che, dunque, avrebbe avuto modo di individuare il vero contraente. Per_1
Invero, tutte le fatture prodotte in atti, sia quelle pacificamente già saldate che quelle oggetto della presente causa, riportano il timbro “Impresa RUSTEMI”, che, di per sé, nel caso di specie, in cui a concludere il contratto è stato non consente di ricondurre Parte_2
l'Impresa a posto che i coniugi hanno il medesimo cognome e, dunque, la Parte_1
mera indicazione, nel timbro della ditta individuale, del solo cognome “ , può ben Pt_1
aver legittimamente indotto il a ritenere che titolare dell'Impresa fosse e non Per_1 Pt_2
la moglie . Pt_1 Deve, dunque, sul punto essere confermata la sentenza di prime cure laddove ha accertato che ha agito quale mandatario senza rappresentanza dell'Impresa RUSTEMI Parte_2
di Parte_1
Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di gravame, aventi rispettivamente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nella parte in cui non ha condannato il al Per_1
pagamento in favore dell'Impresa RUSTEMI dei lavori extra-contratto e nella parte in cui ha accertato l'esistenza di vizi nelle opere idrauliche compiute da Parte_2
Occorre preliminarmente chiarire che oggetto del presente giudizio non è il pagamento complessivo delle lavorazioni svolte dall'Impresa RUSTEMI presso l'abitazione del ma esclusivamente quello delle opere indicate nelle fatture n. 4 e n. 5 del 2014, Per_1
azionate per l'importo complessivo di € 26.000,00.
Ora, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda
di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tale difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. civ. n.
1701/2025).
Nel caso di specie, l'Impresa a azionato un procedimento monitorio al fine di Pt_1
ottenere il saldo dei lavori di ristrutturazione che sostiene di aver effettuato presso l'abitazione del il quale, in sede di opposizione, ha allegato la circostanza secondo cui Per_1 Pt_2
avrebbe abbandonato il cantiere senza portare a termine le lavorazioni
[...]
commissionatigli, nonché eccepito l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere idrauliche effettuate dalla Controparte.
Applicando il principio giurisprudenziale sopra richiamato, onere dell'appaltatore è quello di provare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni e, dunque, di aver effettuato, a regola d'arte, i lavori di cui chiede il pagamento, mentre onere del committente è quello di provare, qualora eccepiti, l'esistenza di vizi nelle opere eseguite dall'appaltatore. Ora, nel caso di specie, il ha allegato di aver svolto le lavorazioni indicate nella Pt_1
fattura n. 4 del 29/09/2014 e n. 5 del 4/11/2014 (che, per chiarezza espositiva qui si allegano).
Il ha contestato in toto le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, mentre ha eccepito Per_1
l'esistenza di vizi e difetti nelle opere idrauliche di cui alla fattura n. 5/14.
Ne consegue che onere del è quello di provare di aver effettuato, a regola d'arte, Pt_1
le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, mentre onere del è quello di provare Per_1
l'esistenza di vizi e difetti nelle opere idrauliche indicate nella fattura n. 5/14.
Ora, scendendo nel merito della questione, il on solo non ha provato di aver Pt_1
svolto le lavorazioni di cui alla fattura n. 4/14, essendosi solo limitato ad affermare genericamente di aver svolto le opere indicate nella fattura, ma, anche a voler ammettere che alcune di esse fossero effettivamente state commissionatigli dal è provato per testi Per_1
che a compierle o, comunque, a portarle a termine sarebbero stati altri soggetti.
Le risultanze dell'istruttoria orale condotta in primo grado hanno infatti confermato che la sabbiatura è stata eseguita dal figlio del e il posizionamento dei Per_1 CP_3
ganci di sostegno dei termosifoni così come la “carotatura” sarebbero stati svolti dall'idraulico incaricato dal Committente, . Parte_3 Le testimonianze richiamate dagli Appellanti nelle proprie difese non possono essere utilizzate in quanto, come correttamente evidenziato dall'Appellato, inammissibili.
Invero, con ordinanza dell'11 maggio 2016, il Giudice all'epoca assegnatario del fascicolo non aveva ammesso parte opposta alla prova contraria e, in sede di assunzione delle prove orali, il difensore del aveva tempestivamente eccepito l'inammissibilità delle Per_1
deposizioni, opponendosi all'audizione dei testi illegittimamente convocati da parte opposta.
In ordine alla fattura n. 5 del 4/11/2014, l'esito dell'istruttoria orale ha confermato che il ha effettivamente svolto alcune opere idrauliche presso l'abitazione del (il Pt_1 Per_1
teste ha infatti confermato che il bagno si era allagato in quanto l'impianto CP_3
fognario non era stato eseguito a regola d'arte dall'Impresa RUSTEMI), tuttavia, tanto i testimoni quanto la C.T.U. hanno accertato, in esse, la presenza di vizi e difetti.
Il teste infatti, ha confermato che “dopo un temporale molto violento ho CP_3
visto che il bagno ed il corridoio si erano allagati a causa dello scarico del piatto doccia che riversava acqua all'interno dell'abitazione. L'impianto fognario è stato completamente rifatto e mio padre si è accollato i relativi costi. L'impresa era di Ovada”. Persona_3
Analogamente, il teste ha dichiarato “ho visto l'appartamento allagato, Controparte_1
e so che mio fratello ha dovuto rifare l'impianto fognario esterno ed ha pagato lui i lavori”.
La C.T.U., poi, contrariamente a quanto sostenuto dagli Appellanti, non presenta profili di nullità, né evidenti vizi logici.
Seppur è vero che sull'impianto, al momento delle operazioni peritali, era intervenuta altra società, il C.T.U. ha comunque rilevato la presenza dei lamentati difetti attraverso l'esame della documentazione fotografica prodotta dal , documentazione mai contestata Per_1
dall'Opposta in sede di operazioni peritali e sulla cui genuinità si è comunque espresso, in senso favorevole, il teste laddove ha affermato che “sì è vero, le fotografie CP_3
rappresentano particolari del bagno e della sala. Le foto sono state scattate nel novembre del
2015 dalla mia compagna”.
Il producendo la fattura n. 76 del 24/03/2015 emessa dalla società Per_1 [...]
ha dimostrato di aver speso, per il rifacimento della Parte_4
rete fognaria, l'importo di € 1.342,04. Detto importo è stato integralmente compensato dal Tribunale di Alessandria con l'importo della fattura n. 5 del 4/11/2014 di € 6.100,00.
Gli Appellanti, sulla compensazione integrale tra i due importi a credito, nulla deducono, circoscrivendo il terzo motivo di gravame solo all'accertamento dell'inesistenza dei vizi e all'inutilizzabilità della C.T.U., senza dunque articolare alcuna specifica censura in ordine alla compensazione integrale delle reciproche poste creditorie.
Pertanto, l'esame del terzo motivo di gravame non può spingersi oltre quanto richiesto dagli Appellanti che, si ripete, hanno chiesto esclusivamente l'accertamento dell'inesistenza dei vizi ed eccepito l'inutilizzabilità della C.T.U..
Come ampiamente argomentato, tali profili di doglianza sono infondati e, pertanto, sul punto, la sentenza di primo grado va confermata.
Infondato è altresì il quarto motivo di appello, relativo all'asserita omessa pronuncia del primo Giudice sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata ex art. 2226 c.c..
Vero è che il non ha provato di aver effettuato una denuncia dei vizi, ma è Per_1
altrettanto vero che detta denuncia, come rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie, non risulta necessaria, avendo l'Impresa RUSTEMI abbandonato il cantiere.
Detta circostanza, infatti, non solo è stata provata dai testimoni, i quali, come visto, hanno confermato che la sabbiatura è stata eseguita dal figlio del ( e che Per_1 CP_3
l'Impresa non ha posizionato i ganci di sostegno dei termosifoni e non ha effettuato la
“carotatura”, attività queste poi svolte materialmente dall'idraulico incaricato dal
Committente, , ma è altresì stata riconosciuta dagli stessi Appellanti, Parte_3
laddove hanno affermato, a pag. 10 dell'atto di appello, che “il primo accertamento peritale
è avvenuto nel marzo del 2015 ossia, dopo altre sei mesi dall'abbandono del cantiere da parte dell'impresa convenuta”.
Tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Infine, va rigettato altresì il quinto motivo di gravame relativo alla mancata compensazione da parte del Tribunale delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
La ratio della norma richiamata dagli Appellanti è quella di sanzionare la parte che, dopo essersi rifiutata di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, riceve una condanna al pagamento di una somma di denaro più alta rispetto all'importo che avrebbe dovuto pagare se avesse aderito alla proposta transattiva.
Nel caso di specie, gli Appellanti invocano una compensazione delle spese, senza tuttavia rilevare che il ha, sì, rifiutato di aderire alla proposta conciliativa del primo Giudice, Per_1
ma ha, allo stesso tempo, vinto la causa, ottenendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Il infatti, in sede di opposizione, aveva chiesto la revoca del decreto con cui gli Per_1
era stato ingiunto il pagamento di € 26.000,00, rifiutando la seguente proposta conciliativa:
“versamento da parte dell'opponente all'opposto di € 12.000,00, da versarsi con un acconto di € 4.000 e successive 16 rate mensili. Spese di lite compensate”.
L'esito del giudizio ha dimostrato, però, che nulla deve il all'Impresa RUSTEMI. Per_1
Per tale ragione, anche il quinto motivo di gravame va rigettato.
Per tutte le ragioni sopra riportate, l'appello è infondato e non può essere accolto.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'Appellato, , quale erede di sulla base dei Controparte_1 Persona_1
parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e così:
€ 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisionale, e quindi complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Le spese legali debbono essere liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario,
sussistendone i presupposti di legge.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma
1, quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare della Ditta Parte_1
individuale Impresa RUSTEMI di , e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
150/2022, pubblicata dal Tribunale di Alessandria il 28/02/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna , titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di MI Parte_1
IO, e a rifondere a , quale erede di , Parte_2 Controparte_1 Persona_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, importi da versare direttamente al difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R.
30/05/2002, n. 115, così come novellato dalla Legge 24/12/2012, n. 228, a carico degli
Appellanti, , titolare della Ditta individuale Impresa RUSTEMI di MI Parte_1
IO, e del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino