Articolo 285 bis del Codice di procedura penale
Articolo 295Articolo 324
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24 aprile 2025
Art. 285-bis.
(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia ((...)) madre di prole di eta' ((superiore a un anno e)) non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. ((Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo' essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.)) (181a)

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AGGIORNAMENTO (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Entrata in vigore il 24 aprile 2025
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