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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2824/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2824/2019 R.G.
TRA
p.i. , già e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
p.i. , già Parte_3 P.IVA_2 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Del Gaiso, c.f. , presso il cui studio C.F._1
elettivamente domiciliano, in Napoli, alla via G. Pergolesi n. 1, in virtù di procure allegate all'atto di appello
APPELLANTI
E
, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Di Controparte_1 P.IVA_3
Foggia, c.f. , e dall'avv.to Clelia Angiola Dora Betti, c.f. C.F._2
presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Giacomo C.F._3
Piscicelli n. 77, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1012/2019 pubblicata il 28/1/2019.
Conclusioni per gli appellanti: in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'appello e rigettare ogni avversa pretesa.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, stante l'infondatezza dei motivi di gravame.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con atto di citazione la convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1 [...] esponendo che svolgeva attività d'impresa nel settore della lavorazione e Parte_4
conservazione di frutta e di ortaggi freschi;
che aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica presso il proprio stabilimento - sito in Carinaro, Area ASI di
Aversa Nord - dotato di tre celle frigorifero, per una capienza di circa 500 mc/cad., all'interno delle quali erano conservati sia i prodotti in entrata, provenienti dalla campagna, sia quelli in uscita, lavorati o semilavorati, pronti per la vendita;
che, in data 25.08.2013, alle ore 12.00 circa, vi era stata un'interruzione della somministrazione di energia elettrica che aveva interessato l'intero agglomerato
ASI di Aversa Nord, interruzione protrattasi fino alle 19,30 circa, nonostante i ripetuti solleciti telefonici per la riattivazione della fornitura;
che il disservizio aveva causato ad essa società attrice un notevole danno patrimoniale, quantificato in euro 73.834,00 dalla perizia redatta dall'agronomo, dott. Persona_1
Pertanto, sul rilievo che era risultata priva di riscontro la lettera raccomandata inoltrata ad
[...]
volta ad ottenere il risarcimento del danno, concluse chiedendo la condanna Parte_4
della convenuta - alla quale doveva ritenersi imputabile il disservizio - al pagamento della somma di euro 73.834,00, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda.
§ 2. Si costituì nella qualità di procuratore di e di Controparte_2 Parte_4
e dedusse che, in attuazione del decreto legge n. 73/2007, dal 1° luglio Parte_2
2007 l'attività di distribuzione e quella di vendita dell'energia elettrica venivano svolte in regime di separazione societaria;
che, in particolare, era esclusiva proprietaria delle Parte_2
reti di distribuzione, ed occorreva, preliminarmente, accertare chi fosse il soggetto legittimato passivo con riferimento all'azione proposta dalla Nel merito evidenziò che Controparte_1 Controparte_2
il contratto di somministrazione prevedeva clausole di esonero della responsabilità del fornitore per danni causati dall'interruzione o limitazione dell'energia elettrica “a valle del contatore”; che la normativa CEI imponeva all'utente l'installazione dei cd. “gruppi di continuità”, per supplire in caso di carenze energetiche;
che l'interruzione della fornitura, come risultava dall'allegato estratto , CP_3
era riconducibile al caso fortuito o a causa di forza maggiore.
§ 3. Il giudice di primo grado, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza indicata in epigrafe dichiarò il difetto di legittimazione passiva di Parte_4
e, in accoglimento della domanda attorea, condannò al pagamento
[...] Parte_2
a favore della della somma di euro 69.970,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre Controparte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.08.2013 fino alla pronuncia della sentenza.
2 A fondamento della decisione il Tribunale di Napoli ha posto le seguenti ragioni: 1) alla luce delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali risulta provata la mancata erogazione di energia elettrica in data 25.8.2013, presso lo stabilimento gestito dall'attrice, in Carinaro, dalle ore 12.00 circa fino alle ore 19.30 circa;
2) al momento dell'interruzione della fornitura di energia, all'interno delle celle frigorifero dello stabilimento erano conservati circa 125.000 Kg. di cipolle fresche, circa 45.000,00
Kg. di peperoni e circa 17.000,00 Kg di melanzane;
3) operata una prima cernita ed eliminati i prodotti palesemente non commerciabili per il riscaldamento e la fermentazione innescatasi, ed iniziata la lavorazione per la fornitura di merce destinata alla tale fornitura era stata interamente CP_4
restituita alla perché maleodorante e fermentata;
4) ed Controparte_1 Parte_4
non hanno fornito la prova liberatoria della mancata imputabilità ad esse Parte_2 dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e della impossibilità di ripristinare la fornitura in un tempo inferiore rispetto a quello impiegato;
neanche hanno depositato il “report” interno “che deve essere redatto in casi del genere, riportante il tipo di guasto, le cause dello stesso e l'intervento effettuato in riparazione”; pertanto, si applica l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di somministrazione, che prevede che il fornitore e/o il distributore che non fornisce prova della mancata imputabilità dell'evento e della impossibilità di riparazione del guasto in un tempo inferiore a quello impiegato, è tenuto al risarcimento dei danni prodotti dall'interruzione di energia elettrica;
5) il contratto prevede, altresì, che per qualsivoglia problematica afferente il servizio, l'utente deve rivolgersi al distributore, tenuto al risarcimento del danno;
ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di società costituita per l'esercizio della sola Parte_4 attività di vendita dell'energia elettrica, sussistendo, invece, la responsabilità esclusiva di
[...]
6) non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo cui qualsiasi Parte_2
conseguenza del guasto dovrebbe ricadere a carico dell'attrice ex art. 1227 c.c., sul presupposto che quest'ultima non si è dotata di un “gruppo di continuità” per prevenire e rimediare a qualsiasi inconveniente;
7) come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio il danno va quantificato nell'importo di euro 69.970,00, risultante dalla somma del mancato utile per la vendita nella merce con il costo sostenuto dall'attrice per il trasporto e lo smaltimento dei prodotti deteriorati.
§ 4. Avverso la sentenza di primo grado già e Parte_1 Parte_2
già hanno proposto appello, cui Parte_3 Parte_4
ha resistito, costituendosi, la Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito della discussione, all'udienza del 22 aprile 2025 ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
§ 5. Gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 157 c.p.c., nonché degli artt.
1227 e 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui “Il primo Giudice afferma che fatti e conseguenze
3 oggetto del libello introduttivo sarebbero 'provati' dai testi escussi, e sostiene che la società fornitrice e/o distributrice sarebbe stata gravata dall'onere (ritenuto inadempiuto) di provare
l'assenza di responsabilità a sè imputabile, pena le conseguenze di cui all'art.1218 cc.”.
Sostengono che i testi e hanno confermato il solo fatto storico dell'interruzione Tes_1 Tes_2 della somministrazione di energia elettrica e delle sollecitazioni di “un non meglio identificato 'pronto intervento'”, ma nulla hanno riferito sulla quantificazione del danno.
Deducono che non vi è stata contestazione con riguardo al carattere “accidentale” e “sotto soglia” dell'interruzione della fornitura, nonché con riguardo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c., con la conseguenza che essi appellanti nulla avrebbero dovuto provare, alla luce dell'art. 115 c.p.c..
Aggiungono, inoltre, che il primo giudice non ha valorizzato il documento rappresentato dall'estratto
- “nonostante l'avversa acquiescenza” - estratto che attesta il carattere “accidentale” e “sotto CP_3 soglia” della interruzione e che sarebbe dotato di un valore probatorio maggiore del c.d. report
“interno”, documento che, secondo il primo giudice, sarebbe stato necessario produrre.
Evidenziano, quindi, che il suddetto estratto non è stato mai oggetto di contestazione e reiterano CP_3 la doglianza sollevata in primo grado con riguardo all'imprudenza della società appellata, che non si
è dotata di un “gruppo di continuità" per l'evenienza di carenze energetiche.
Lamentano, infine, che il primo giudice non ha tenuto conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte con riguardo alla quantificazione del danno.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. sentenza n. 6172 del 05/03/2020), né può riguardare aspetti valutativi rappresentati da una delle parti.
Nel caso di specie gli odierni appellanti non hanno allegato quale sarebbe stato il fatto “accidentale”, ad esse non imputabile, che ha causato l'interruzione della fornitura di energia elettrica;
ne consegue che non si può porre a fondamento della decisione, in virtù del principio di non contestazione, un fatto che non è stato neanche indicato. La circostanza che la fornitura di energia non sarebbe stata totalmente interrotta, ma sarebbe stata soltanto “sotto soglia”, non può considerarsi un fatto non contestato, in quanto, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la CP_1 ha rappresentato che il giorno 25.08.2013, nell'arco di tempo compreso tra le ore 12.00 e le ore
[...]
19,30 circa, l'energia elettrica è mancata del tutto, allegazione che contrasta con la tesi degli appellanti secondo i quali vi sarebbe stata una somministrazione “sotto soglia”. Neanche può considerarsi non contestata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c. - con particolare
4 riferimento al fatto che la società avrebbe potuto evitare il danno qualora si fosse dotata di un gruppo elettrogeno - trattandosi di questione valutativa, con riferimento alla quale non sussiste un onere di specifica contestazione a carico della parte nei cui confronti viene invocata l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
Per quanto detto, poi, la circostanza che l'estratto non sia stato oggetto di specifica CP_3
contestazione da parte del difensore della non comporta che il contenuto dello stesso Controparte_1
possa essere posto a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 cc., trattandosi di un documento da valutare, e non già di un fatto storico.
Con riguardo alle doglianze relative alla quantificazione del danno, gli appellanti si limitano a richiamare le osservazioni del loro consulente di parte e non allegano specificamente sotto quale profilo sia viziata la quantificazione così come effettuata dal primo giudice.
§ 5.1. Gli appellanti lamentano, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della società attrice, stante il dichiarato difetto di legittimazione passiva di
[...]
citata in giudizio. Parte_4
La doglianza non può essere accolta, atteso che ed Parte_4 Parte_2
si sono costituiti con unica comparsa, entrambi rappresentati da spiegando,
[...] Controparte_2
nel merito, una difesa unitaria, risultata infondata, e rimettendosi al giudicante per il preliminare accertamento del “soggetto concretamente legittimato a subire l'azione alla stregua del regime di proprietà degli impianti elettrici preordinato dal Legislatore in ottemperanza della Direttiva
2003/54/CE del Parlamento Europeo (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)”.
Per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
§ 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al D.M.
147/2022 (scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00). Esse vanno poste a carico degli appellanti, con compensi liquidati in misura prossima ai minimi di tariffa, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
5 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. ssa Natalia Ceccarelli
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