Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 10/06/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da
AF CE, ES CA, IL NO, AS NO, EO Di TE, IG LO, SE TE, IA NO, SE AL, rappresentati e difesi dall'avvocato IG Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Regione Campania – Genio Civile di Caserta, non costituiti in giudizio;
Comune di San Cipriano D'Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Cipriano D'Aversa, via Roma, 107;
nei confronti
Lnv. Immobiliare S.r.l., non costituito in giudizio;
IL IT S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’autorizzazione, di cui agli articoli 44 e 45 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), rilasciata dal Comune di san Cipriano di Aversa e/o comunque formatasi per silentium, per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso – ove occorra – il parere positivo preventivo dell’Arpac, la comunicazione d’inizio lavori, il progetto definitivo dell’infrastruttura, della documentazione atta a comprovare il rispetto dei li-miti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con riferimento all’impianto;
Nonché per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IL IT S.p.A. e di Comune di San Cipriano D'Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la controinteressata IL, con memoria depositata il 3 giugno 2025, ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto IL IT S.p.A. e il Comune di San Cipriano d’Aversa hanno stipulato l’accordo per delocalizzazione della stazione radio base oggetto del presente giudizio “nell’area del mercato comunale nei pressi dell’intersezione tra via Campo d’Isola e via Montecorvino”, censita al foglio 5 – p.lla 30 del catasto comunale e, poiché l’area oggetto dell’accordo rientra nel patrimonio indisponibile del Comune, IL IT S.p.A. e il Comune di San Cipriano d’Aversa hanno sottoscritto (anche) uno schema di concessione;
Rilevato che il Comune resistente ha dichiarato, con memoria del 4.6.2025, la cessazione della materia del contendere, rappresentando che tra il Comune di S. Cipriano d’Aversa ed IL IT s.p.a. si è perfezionato l’accordo per la delocalizzazione dell’impianto radio-base;
Rilevato altresì che, all’odierna udienza, parte ricorrente ha concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere ma ha insistito per la condanna alle spese;
Ritenuto che alla luce delle circostanze rappresentate in atti deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’intervenuta delocalizzazione dell’impianto comporta il venir meno dell’interesse di parte ricorrente a coltivare il presente giudizio;
Ritenuto che l’esito transattivo della vicenda consenta di disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO