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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14609/2021 promossa da:
(P.IVA (IDI): che-467.205.394), con sede in Zugo Parte_1
(Svizzera), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli, entrambi del Foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Di Nunno, sito in Brescia alla Via Vittorio Veneto n.108,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Carini, ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla Via Einaudi n. 26,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, contrariis reiectis, 1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
2. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la incompetenza territoriale
pagina 1 di 12 del Tribunale di Brescia, essendo competente il Tribunale di Spoleto;
3. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento monitorio e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente il decreto ingiuntivo opposto, divenuto inefficace ex art.644 c.p.c.;
4. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare l'erronea indicazione nel provvedimento monitorio del termine per proporre opposizione e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente o privo di inefficacia il decreto ingiuntivo opposto;
5. Nel merito, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente
o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, dichiarando che , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore nulla deve alla Società opposta;
6. In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetario (15%), IVA e CIS come legge.”.
Per la convenuta: “In via preliminare: concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: per le causali suesposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso, respingere l'avversa opposizione e le avverse eccezioni e richieste tutte siccome illegittime ed infondate;
confermare quindi e comunque in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare la società opponente al pagamento in favore della società opposta di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto e/o di quelle diverse che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/02 e/o ex art. 1284, IV co., c.c., dal dovuto al saldo, anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo. Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3642/2021 con cui veniva ingiunto alla società
[...]
, il pagamento della somma di € 370.419,09, oltre interessi e oltre Parte_1
pagina 2 di 12 alle spese del procedimento monitorio, come previsto dall'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale del 12.02.2021.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice italiano in favore di quello Svizzero. Sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare nulla la notifica del decreto ingiuntivo e di accertare l'erronea indicazione nel decreto del termine per proporre opposizione. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto, con il favore delle spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito la conferma del decreto in quanto validamente emesso. In ogni caso, con il favore delle spese.
Alla udienza di prima comparizione l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio ex art. 28 cpc e 38 cpc del Tribunale di Brescia in favore del tribunale di
Spoleto.
Con ordinanza del 30.5.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, attesa la richiesta delle parti, concedeva altresì i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.
Con ordinanza del 14.6.2023, il Giudice ritenuta la causa sufficientemente istruita per documenti, rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 cpc.
* * *
Questioni preliminari
Eccezione di giurisdizione
La Società opponente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero, in quanto la medesima ha sede e opera in Svizzera.
Sostiene in particolare che l'art. 3 della Legge 31.05.1995, n. 218 ha introdotto il pagina 3 di 12 principio generale in base al quale la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. L'art. 4 della citata legge prevede, altresì:
“
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.”
Ha concluso pertanto ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice svizzero, attesa la sede legale e operativa della medesima in Svizzera a altresì in quanto l'opponente non avrebbe convenzionalmente accettato giurisdizione diversa.
Per contro, la convenuta opposta ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione richiamando in proposito l'art. 5, n. 1 della Convenzione azionata dall'opponente.
La predetta norma prevede in particolare che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro
Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.”
Si osserva che la pretesa creditoria spiegata dall'opposta trae origine dall'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale in essere del 12.02.2021, con il quale le parti in causa hanno assunto reciproche prestazioni.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Occorre dunque guardare al petitum sostanziale, in funzione della causa petendi, rappresentata dalla «intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio», che il giudice deve accertare «con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (così, ad es., nel contesto di un indirizzo consolidato, Cass., Sez. Un., 8.5.2007, n. 10374; in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010,
pagina 4 di 12 n. 15323; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 21 maggio
2014, n. 11229; Cass., Sez. Un, 12 novembre 2020, n. 25578).
Ed inoltre, anche «la giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell'oggetto della domanda», da individuarsi «con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto» (così, ad es.,
Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8095)
Nel caso in esame, dunque, occorre muovere dalla già evidenziata constatazione che l'originario ricorrente in via monitoria ha posto a fondamento della domanda il predetto accordo (doc.1 monitorio), che, come si è visto, documenta la volontà delle parti di far venire meno i loro precedenti rapporti e adempiere a reciproche prestazioni di consegna e restituzione del prezzo pagato.
È dunque di tutta evidenza che l'argomento addotto dall'opposta è fondato nel sostenere che la giurisdizione si radicherebbe dinanzi al giudice italiano, in forza delle obbligazioni da essi reciprocamente assunte, con conseguente applicazione dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il quale stabilisce che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla stessa convenzione, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dalla parte opponente.
Eccezione di incompetenza
La società opponente eccepisce l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art.28 c.p.c. del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Spoleto.
Sostiene in particolare che le parti, con la sottoscrizione dei contratti del 9.5.2019, ovvero l'accordo di consulenza commerciale finalizzato alla vendita, e del 21.3.2019, il contratto di noleggio a lungo termine (docc. A e D), hanno convenzionalmente stabilito la competenza del Tribunale di Spoleto, quale foro esclusivo.
Parte opposta, per contro, sostiene il carattere novativo dell'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale del 12.02.2021, il quale avrebbe pagina 5 di 12 espressamente annullato i contratti del 9.5.2019 e del 21.3.2019, senza nulla specificare in merito al foro convenzionale.
Il Tribunale osserva che dall'esame dell'accordo azionato nel presente giudizio è del tutto evidente la volontà delle parti di vanificare ogni precedente pattuizione intercorsa tra le stesse.
Invero, i contratti del 9.5.2019 e del 21.3.2019 vengono espressamente richiamati al primo capoverso delle premesse dell'accordo consensuale. Premesse che lo stesso accordo stabilisce di voler annullare.
Si legge in particolare al punto 2) che: “Essendo mutati gli scenari economici a causa della pandemia COVID-19 in atto, di comune accordo le Parti stabiliscono di voler annullare quanto richiamato nelle premesse”.
L'accordo consensuale (doc. 1 del monitorio) non prevede alcuna deroga pattizia alla competenza territoriale, così come non la prevede con riguardo alla giurisdizione
La designazione convenzionale di un foro territoriale, ai sensi degli art. 28 e 29
c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso, la quale non può essere desunta da argomenti presuntivi o richiami ad altri contratti, ma deve discendere da un'inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti, risultante dal contratto, di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass. n.
21362/2020).
La clausola di deroga alla competenza territoriale, con elezione di foro esclusivo, deve inoltre essere sottoscritta e approvata espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Tali elementi non sussistono nel caso in esame.
In presenza di un titolo negoziale valido e (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale nessun foro esclusivo viene espressamente pattuito, ritiene il
Tribunale che debba applicarsi al caso in esame il foro ex art. 20 cpc.
Tale norma individua per le cause relative a diritti di obbligazione due fori speciali alternativi tra loro: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) determinato ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
pagina 6 di 12 Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.
Nullità della notifica
Ancora in via preliminare la società opponente eccepisce la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, sostiene che tale notificazione sarebbe avvenuta con spedizione diretta da Brescia a spregio della previsione della Convenzione bilaterale Italia Svizzera del 2 giugno 1988 che prevede la notifica mediante richiesta all'autorità competente in
Svizzera, segnatamente la Obergeright des Kantons Zugo.
La società opposta, per contro, deduce che la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo non è avvenuta a mezzo posta, ma in applicazione della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
Secondo quanto sostenuto dalla parte opposta, l'Ufficiale Giudiziario italiano ha provveduto alla trasmissione, a mezzo posta, del plico da notificare all'Autorità
Centrale svizzera competente, che ha poi eseguito la notificata alla debitrice qui opponente, in data 26.11.2021.
L'opposta ha prodotto in giudizio copia della certificazione inviata all'Ufficio Notifiche italiano richiedente, dall'Alta Corte del cantone di ZUG (doc.1).
Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 24329/2024) i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.
Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) hanno affermato che «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di
pagina 7 di 12 trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». Nell'obiettivo di segnare la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla di atto processuale, le
Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che: a) «l'inesistenza della notificazione
è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto»; b) scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio); c) in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando
a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto;
d) tra i requisiti strutturali minimi della notificazione, vi è
«l'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato».
Il principio di diritto ha trovato conferma nelle successive pronunce: Cass.
26511/2022, Cass 22806/2024 e succ. conf.
Sulla scorta di detti consolidati principi si osserva che la parte opponente si è regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio, formulando opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge.
pagina 8 di 12 Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, l'ipotesi di nullità del decreto sarebbe comunque sanata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c. co. 3, avendo l'attrice proposto opposizione entro i termini di legge.
L'eccezione di nullità della notifica deve essere quindi rigettata.
Merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Invero, l'opponente non contesta l'accordo consensuale del 12.02.2021 intercorso tra le parti, limitandosi a sostenere genericamente l'inadempimento da parte dell'opposta allo stesso.
Come precisato nelle premesse dell'accordo 12.2.21, la società opposta ha ordinato e pagato due macchinari: (a) un macchinario di cavitazione controllata dimostrativo con caratteristiche di sicurezza ATEX, al prezzo netto di euro 250 mila;
(b) un macchinario di cavitazione controllata dimostrativo STANDARD, al prezzo netto di euro 100 mila.
Di questi macchinari l'opponente ne ha consegnato soltanto uno, quello dimostrativo con caratteristiche di sicurezza ATEX (che è comunque quello da restituire e indicato nell'accordo). L'altro macchinario non è mai stato consegnato all'opposta.
Tali circostanze non sono state smentite dall'opponente che nulla ha mai dedotto e allegato per dimostrare la consegna anche del secondo macchinario.
Con la sottoscrizione dell'accordo azionato nel presente giudizio le parti si sono reciprocamente impegnate a restituire (parte opposta in favore dell'opponente) “il macchinario di cavitazione controllata dimostrativo con caratteristiche di sicurezza
ATEX nelle medesime condizioni e nello stato osservato durante l'ultimo utilizzo congiunto” e, (parte opponente in favore dell'opposta) a “restituire le somme incassate per i contratti di acquisto contrassegnati con i numeri 2019 CE00AA01 e
2019CE00AH01 nonché dell'ulteriore somma pagata per il deposito e l'estensione internazionale del “brevetto alluminio” che, complessivamente al netto sommano €
370.419,09”.
Parte opponente deduce in particolare l'asserito inadempimento della parte opposta pagina 9 di 12 alle predette obbligazioni, in quanto il macchinario oggetto di causa e promesso in consegna non presenterebbe le medesime condizioni e il medesimo stato osservato durante l'ultimo utilizzo congiunto.
Osserva il Tribunale che parte opposta ha allegato e dimostrato per documenti di aver offerto la riconsegna del macchinario come previsto dall'accordo (si veda corrispondenza del 29.07.2021 e del 27.08.2021, docc. 6 e 7).
L'opponente non ha allegato né provato in giudizio di aver richiesto all'opposta di procedere congiuntamente alla prevista ultima sperimentazione in provincia di Verona per il giorno 23.02.2021, di cui al punto 5. dell'accordo (data per la quale si CP_1 era resa disponibile, come richiestole, ad effettuare un'ultima sperimentazione in
Verona con il macchinario da restituire).
L'opponente si è limitata a sostenere genericamente l'esistenza di sopravvenute difformità del macchinario senza precisare e dimostrare in concreto in cosa consisterebbero queste eventuali difformità.
Nessuna contestazione sulle condizioni del macchinario è mai stata formulata dall'opponente prima di riscontrare, con pec del 07.08.2021 (doc. 3 opponente),
l'intimazione ad adempiere del 29.07.2021 ricevuta dalla convenuta opposta.
Anche in tale documento le difformità che invoca l'opponente sono individuate in modo del tutto generico.
Risulta pertanto che l'attrice opponente non ha assolto l'onere, su ella gravante, di provare le contestate difformità, tali da paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Parte opposta ha provato in giudizio di aver più volte messo a disposizione dell'opponente il macchinario per la riconsegna e, altresì, di aver provveduto alla cessione del brevetto, come già precisato (e documentato) con la lettera-pec del
29.08.2021 (doc. 6).
Con e-mail 30.03.2021, (doc. 8), il Dott. presidente legale rappresentante Per_1 dell'opponente, tra le varie comunicazioni, ha trasmesso al Dott. legale CP_2 rappresentante della società opposta, il contratto di cessione di brevetto, al quietanzato prezzo di euro 100,00, con la richiesta di riceverlo firmato. Il Dott. CP_2 ha quindi prontamente sottoscritto detto contratto e lo ha subito inviato al Dott.
pagina 10 di 12 a mezzo e-mail dello stesso 30.03.2021, prodotta in giudizio (con l'allegato Per_1 contratto firmato, doc. 9), oltre ad aver trasmesso allo stesso Dott. gli originali Per_1 firmati via DHL il 31.03.2021, come da relativa documentazione della spedizione della
DHL prodotta (doc. 10).
Parte opponente nulla ha per contro dimostrato in merito al pagamento delle somme previste in accordo.
In merito al quantum della pretesa creditoria della società opposta deve osservarsi che i costi ulteriori richiesti, pari ad € 14.419,09 (oltre alla somma di € 356.000,00 per i macchinari, si veda accordo ai punti 2, 3 e 4 delle premesse) e, sostenuti per il deposito e l'estensione internazionale del brevetto, sono stati documentati in giudizio, come del resto attestano le 5 fatture prodotte (docc. da 13 a 17).
Sulla scorta di tali considerazioni, nessun inadempimento agli obblighi dell'accordo può essere imputato alla convenuta opposta che ha dimostrato il proprio adempimento.
Per contro, non è emersa la prova dell'adempimento all'accordo da parte della società opponente.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
Pertanto, il credito di € 379.419,09 in favore della convenuta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 3642/2021 va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3642/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24 settembre 2021; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
BRESCIA, 15 settembre 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14609/2021 promossa da:
(P.IVA (IDI): che-467.205.394), con sede in Zugo Parte_1
(Svizzera), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli, entrambi del Foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Di Nunno, sito in Brescia alla Via Vittorio Veneto n.108,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Carini, ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla Via Einaudi n. 26,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, contrariis reiectis, 1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
2. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la incompetenza territoriale
pagina 1 di 12 del Tribunale di Brescia, essendo competente il Tribunale di Spoleto;
3. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento monitorio e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente il decreto ingiuntivo opposto, divenuto inefficace ex art.644 c.p.c.;
4. Ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare l'erronea indicazione nel provvedimento monitorio del termine per proporre opposizione e, per l'effetto, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente o privo di inefficacia il decreto ingiuntivo opposto;
5. Nel merito, revocare o annullare o dichiarare nullo o inesistente
o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, dichiarando che , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore nulla deve alla Società opposta;
6. In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetario (15%), IVA e CIS come legge.”.
Per la convenuta: “In via preliminare: concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: per le causali suesposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso, respingere l'avversa opposizione e le avverse eccezioni e richieste tutte siccome illegittime ed infondate;
confermare quindi e comunque in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare la società opponente al pagamento in favore della società opposta di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto e/o di quelle diverse che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/02 e/o ex art. 1284, IV co., c.c., dal dovuto al saldo, anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo. Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3642/2021 con cui veniva ingiunto alla società
[...]
, il pagamento della somma di € 370.419,09, oltre interessi e oltre Parte_1
pagina 2 di 12 alle spese del procedimento monitorio, come previsto dall'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale del 12.02.2021.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice italiano in favore di quello Svizzero. Sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare nulla la notifica del decreto ingiuntivo e di accertare l'erronea indicazione nel decreto del termine per proporre opposizione. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto, con il favore delle spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito la conferma del decreto in quanto validamente emesso. In ogni caso, con il favore delle spese.
Alla udienza di prima comparizione l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio ex art. 28 cpc e 38 cpc del Tribunale di Brescia in favore del tribunale di
Spoleto.
Con ordinanza del 30.5.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, attesa la richiesta delle parti, concedeva altresì i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.
Con ordinanza del 14.6.2023, il Giudice ritenuta la causa sufficientemente istruita per documenti, rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 cpc.
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Questioni preliminari
Eccezione di giurisdizione
La Società opponente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero, in quanto la medesima ha sede e opera in Svizzera.
Sostiene in particolare che l'art. 3 della Legge 31.05.1995, n. 218 ha introdotto il pagina 3 di 12 principio generale in base al quale la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. L'art. 4 della citata legge prevede, altresì:
“
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.”
Ha concluso pertanto ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice svizzero, attesa la sede legale e operativa della medesima in Svizzera a altresì in quanto l'opponente non avrebbe convenzionalmente accettato giurisdizione diversa.
Per contro, la convenuta opposta ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione richiamando in proposito l'art. 5, n. 1 della Convenzione azionata dall'opponente.
La predetta norma prevede in particolare che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro
Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.”
Si osserva che la pretesa creditoria spiegata dall'opposta trae origine dall'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale in essere del 12.02.2021, con il quale le parti in causa hanno assunto reciproche prestazioni.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Occorre dunque guardare al petitum sostanziale, in funzione della causa petendi, rappresentata dalla «intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio», che il giudice deve accertare «con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (così, ad es., nel contesto di un indirizzo consolidato, Cass., Sez. Un., 8.5.2007, n. 10374; in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010,
pagina 4 di 12 n. 15323; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 21 maggio
2014, n. 11229; Cass., Sez. Un, 12 novembre 2020, n. 25578).
Ed inoltre, anche «la giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell'oggetto della domanda», da individuarsi «con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto» (così, ad es.,
Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8095)
Nel caso in esame, dunque, occorre muovere dalla già evidenziata constatazione che l'originario ricorrente in via monitoria ha posto a fondamento della domanda il predetto accordo (doc.1 monitorio), che, come si è visto, documenta la volontà delle parti di far venire meno i loro precedenti rapporti e adempiere a reciproche prestazioni di consegna e restituzione del prezzo pagato.
È dunque di tutta evidenza che l'argomento addotto dall'opposta è fondato nel sostenere che la giurisdizione si radicherebbe dinanzi al giudice italiano, in forza delle obbligazioni da essi reciprocamente assunte, con conseguente applicazione dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il quale stabilisce che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla stessa convenzione, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dalla parte opponente.
Eccezione di incompetenza
La società opponente eccepisce l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art.28 c.p.c. del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Spoleto.
Sostiene in particolare che le parti, con la sottoscrizione dei contratti del 9.5.2019, ovvero l'accordo di consulenza commerciale finalizzato alla vendita, e del 21.3.2019, il contratto di noleggio a lungo termine (docc. A e D), hanno convenzionalmente stabilito la competenza del Tribunale di Spoleto, quale foro esclusivo.
Parte opposta, per contro, sostiene il carattere novativo dell'accordo consensuale di interruzione di collaborazione commerciale del 12.02.2021, il quale avrebbe pagina 5 di 12 espressamente annullato i contratti del 9.5.2019 e del 21.3.2019, senza nulla specificare in merito al foro convenzionale.
Il Tribunale osserva che dall'esame dell'accordo azionato nel presente giudizio è del tutto evidente la volontà delle parti di vanificare ogni precedente pattuizione intercorsa tra le stesse.
Invero, i contratti del 9.5.2019 e del 21.3.2019 vengono espressamente richiamati al primo capoverso delle premesse dell'accordo consensuale. Premesse che lo stesso accordo stabilisce di voler annullare.
Si legge in particolare al punto 2) che: “Essendo mutati gli scenari economici a causa della pandemia COVID-19 in atto, di comune accordo le Parti stabiliscono di voler annullare quanto richiamato nelle premesse”.
L'accordo consensuale (doc. 1 del monitorio) non prevede alcuna deroga pattizia alla competenza territoriale, così come non la prevede con riguardo alla giurisdizione
La designazione convenzionale di un foro territoriale, ai sensi degli art. 28 e 29
c.p.c., necessita di una pattuizione espressa in tal senso, la quale non può essere desunta da argomenti presuntivi o richiami ad altri contratti, ma deve discendere da un'inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti, risultante dal contratto, di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass. n.
21362/2020).
La clausola di deroga alla competenza territoriale, con elezione di foro esclusivo, deve inoltre essere sottoscritta e approvata espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Tali elementi non sussistono nel caso in esame.
In presenza di un titolo negoziale valido e (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale nessun foro esclusivo viene espressamente pattuito, ritiene il
Tribunale che debba applicarsi al caso in esame il foro ex art. 20 cpc.
Tale norma individua per le cause relative a diritti di obbligazione due fori speciali alternativi tra loro: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) determinato ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
pagina 6 di 12 Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.
Nullità della notifica
Ancora in via preliminare la società opponente eccepisce la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, sostiene che tale notificazione sarebbe avvenuta con spedizione diretta da Brescia a spregio della previsione della Convenzione bilaterale Italia Svizzera del 2 giugno 1988 che prevede la notifica mediante richiesta all'autorità competente in
Svizzera, segnatamente la Obergeright des Kantons Zugo.
La società opposta, per contro, deduce che la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo non è avvenuta a mezzo posta, ma in applicazione della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
Secondo quanto sostenuto dalla parte opposta, l'Ufficiale Giudiziario italiano ha provveduto alla trasmissione, a mezzo posta, del plico da notificare all'Autorità
Centrale svizzera competente, che ha poi eseguito la notificata alla debitrice qui opponente, in data 26.11.2021.
L'opposta ha prodotto in giudizio copia della certificazione inviata all'Ufficio Notifiche italiano richiedente, dall'Alta Corte del cantone di ZUG (doc.1).
Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 24329/2024) i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.
Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) hanno affermato che «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di
pagina 7 di 12 trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». Nell'obiettivo di segnare la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla di atto processuale, le
Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che: a) «l'inesistenza della notificazione
è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto»; b) scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio); c) in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando
a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto;
d) tra i requisiti strutturali minimi della notificazione, vi è
«l'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato».
Il principio di diritto ha trovato conferma nelle successive pronunce: Cass.
26511/2022, Cass 22806/2024 e succ. conf.
Sulla scorta di detti consolidati principi si osserva che la parte opponente si è regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio, formulando opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge.
pagina 8 di 12 Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, l'ipotesi di nullità del decreto sarebbe comunque sanata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c. co. 3, avendo l'attrice proposto opposizione entro i termini di legge.
L'eccezione di nullità della notifica deve essere quindi rigettata.
Merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Invero, l'opponente non contesta l'accordo consensuale del 12.02.2021 intercorso tra le parti, limitandosi a sostenere genericamente l'inadempimento da parte dell'opposta allo stesso.
Come precisato nelle premesse dell'accordo 12.2.21, la società opposta ha ordinato e pagato due macchinari: (a) un macchinario di cavitazione controllata dimostrativo con caratteristiche di sicurezza ATEX, al prezzo netto di euro 250 mila;
(b) un macchinario di cavitazione controllata dimostrativo STANDARD, al prezzo netto di euro 100 mila.
Di questi macchinari l'opponente ne ha consegnato soltanto uno, quello dimostrativo con caratteristiche di sicurezza ATEX (che è comunque quello da restituire e indicato nell'accordo). L'altro macchinario non è mai stato consegnato all'opposta.
Tali circostanze non sono state smentite dall'opponente che nulla ha mai dedotto e allegato per dimostrare la consegna anche del secondo macchinario.
Con la sottoscrizione dell'accordo azionato nel presente giudizio le parti si sono reciprocamente impegnate a restituire (parte opposta in favore dell'opponente) “il macchinario di cavitazione controllata dimostrativo con caratteristiche di sicurezza
ATEX nelle medesime condizioni e nello stato osservato durante l'ultimo utilizzo congiunto” e, (parte opponente in favore dell'opposta) a “restituire le somme incassate per i contratti di acquisto contrassegnati con i numeri 2019 CE00AA01 e
2019CE00AH01 nonché dell'ulteriore somma pagata per il deposito e l'estensione internazionale del “brevetto alluminio” che, complessivamente al netto sommano €
370.419,09”.
Parte opponente deduce in particolare l'asserito inadempimento della parte opposta pagina 9 di 12 alle predette obbligazioni, in quanto il macchinario oggetto di causa e promesso in consegna non presenterebbe le medesime condizioni e il medesimo stato osservato durante l'ultimo utilizzo congiunto.
Osserva il Tribunale che parte opposta ha allegato e dimostrato per documenti di aver offerto la riconsegna del macchinario come previsto dall'accordo (si veda corrispondenza del 29.07.2021 e del 27.08.2021, docc. 6 e 7).
L'opponente non ha allegato né provato in giudizio di aver richiesto all'opposta di procedere congiuntamente alla prevista ultima sperimentazione in provincia di Verona per il giorno 23.02.2021, di cui al punto 5. dell'accordo (data per la quale si CP_1 era resa disponibile, come richiestole, ad effettuare un'ultima sperimentazione in
Verona con il macchinario da restituire).
L'opponente si è limitata a sostenere genericamente l'esistenza di sopravvenute difformità del macchinario senza precisare e dimostrare in concreto in cosa consisterebbero queste eventuali difformità.
Nessuna contestazione sulle condizioni del macchinario è mai stata formulata dall'opponente prima di riscontrare, con pec del 07.08.2021 (doc. 3 opponente),
l'intimazione ad adempiere del 29.07.2021 ricevuta dalla convenuta opposta.
Anche in tale documento le difformità che invoca l'opponente sono individuate in modo del tutto generico.
Risulta pertanto che l'attrice opponente non ha assolto l'onere, su ella gravante, di provare le contestate difformità, tali da paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Parte opposta ha provato in giudizio di aver più volte messo a disposizione dell'opponente il macchinario per la riconsegna e, altresì, di aver provveduto alla cessione del brevetto, come già precisato (e documentato) con la lettera-pec del
29.08.2021 (doc. 6).
Con e-mail 30.03.2021, (doc. 8), il Dott. presidente legale rappresentante Per_1 dell'opponente, tra le varie comunicazioni, ha trasmesso al Dott. legale CP_2 rappresentante della società opposta, il contratto di cessione di brevetto, al quietanzato prezzo di euro 100,00, con la richiesta di riceverlo firmato. Il Dott. CP_2 ha quindi prontamente sottoscritto detto contratto e lo ha subito inviato al Dott.
pagina 10 di 12 a mezzo e-mail dello stesso 30.03.2021, prodotta in giudizio (con l'allegato Per_1 contratto firmato, doc. 9), oltre ad aver trasmesso allo stesso Dott. gli originali Per_1 firmati via DHL il 31.03.2021, come da relativa documentazione della spedizione della
DHL prodotta (doc. 10).
Parte opponente nulla ha per contro dimostrato in merito al pagamento delle somme previste in accordo.
In merito al quantum della pretesa creditoria della società opposta deve osservarsi che i costi ulteriori richiesti, pari ad € 14.419,09 (oltre alla somma di € 356.000,00 per i macchinari, si veda accordo ai punti 2, 3 e 4 delle premesse) e, sostenuti per il deposito e l'estensione internazionale del brevetto, sono stati documentati in giudizio, come del resto attestano le 5 fatture prodotte (docc. da 13 a 17).
Sulla scorta di tali considerazioni, nessun inadempimento agli obblighi dell'accordo può essere imputato alla convenuta opposta che ha dimostrato il proprio adempimento.
Per contro, non è emersa la prova dell'adempimento all'accordo da parte della società opponente.
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
Pertanto, il credito di € 379.419,09 in favore della convenuta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 3642/2021 va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3642/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24 settembre 2021; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
BRESCIA, 15 settembre 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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