CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 336 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
dottor giusta procura speciale in data 24.07.2019, a Notaio Dott. Parte_2 CP_1
n. 3552 di repertorio, n. 2368 di raccolta, registrata a Reggio Emilia in Controparte_2
data 05.08.2019 al n. 12654, Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferretti, del
Foro di Reggio Emilia, e dall'Avv. Giancarlo Greco per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), Parte_3 C.F._1
Appellato contumace
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 48/2020 pubblicata il 21.01.2020,
notificata in data 22.01.2020,
1) ritenuta l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze della C.T.U. in fatto di “usura sopravvenuta”, accertare e dichiarare che nessun interesse usurario è stato praticato da con riferimento al conto corrente n. Parte_1
1487, dichiarando pertanto che nessuna rideterminazione del saldo del conto corrente n.
1487 deve avere luogo, e che, conseguentemente, nessuna somma è dovuta a tale titolo da a;
Parte_1 Parte_3
2) ritenuta l'erronea statuizione, da parte del Giudice di primo grado, in ordine alle spese di lite nonché alle spese di consulenza tecnica, accertare e dichiarare che nessuna somma
è dovuta a tale titolo da parte di a , Parte_1 Parte_3
e, conseguentemente, dichiarare tenuto quest'ultimo al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del giudizio di primo grado, ponendo altresì definitivamente Parte_1
a carico dello stesso le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate con decreto in atti;
3) in forza delle declaratorie di cui ai precedenti punti 1) e 2):
2 - dato atto che ha provveduto a versare l'importo di € 12.815,51 Parte_1
in ottemperanza a quanto disposto dall'impugnata sentenza, condannare
[...]
alla restituzione della somma percepita a seguito della Parte_3
rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1487;
- dato atto dell'intervenuto pagamento, ad opera di delle spese di Parte_1
lite nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, condannare Parte_3
alla restituzione di quanto versato a tale titolo dall'odierna appellante;
[...]
4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 48 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Marsala, accogliendo parzialmente la domanda di mirante alla ripetizione dei pagamenti Parte_3
indebitamente effettuati in favore di in relazione ai rapporti di conto Parte_1
corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 010/00014874-4 29.1.1996 Parte_4
e il 30.8.2014, di conto anticipi su fatture n. 009/0000037-3 chiuso anch'esso il Pt_5
30.8.2014, infine, al contratto di presentazione portafoglio n. 401/42 del 28.1.1998, ha accertato l'usurarietà delle competenze addebitate sul conto corrente di corrispondenza n.
010/00014874-4 protrattasi per tutti i trimestri documentati (dal 30.8.2004 al 25.8.2014)
attraverso estratti conto (ad eccezione dei periodi correnti tra il IV 2009 e il I 2012, dal I al
IV 2023, infine nel II 2014) e, espunte commissioni e spese e sostituiti gli interessi convenzionali con quelli legali, ne ha rideterminato il saldo alla chiusura in € 12.815,51.
3 Per l'effetto, ha condannato la banca alla restituzione di tale importo, maggiorato degli interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda e ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'istituto bancario convenuto.
Quest'ultimo ha proposto impugnazione:
I) denunziando l'erronea interpretazione dell'elaborato predisposto dal consulente e la violazione, in conseguenza, dell'art. 116 c.p.c.
I a) Argomenta che “la questione concernente la configurabilità della cd. “usura
sopravvenuta” è stata definitivamente superata dalla nota sentenza n. 24675 del
19.10.2017” (pag. 7 dell'atto di appello) della Corte di Cassazione che, ribadita la rilevanza, in vista della verifica della compatibilità delle condizioni contrattuali con la disciplina antiusura, del solo momento di conclusione del contratto, ha escluso che possa predicarsi la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 nel caso in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel prosieguo dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura;
I b) censura l'errore metodologico commesso dal consulente che, nel calcolare il TEG del rapporto, ha utilizzato una formula che correla in via diretta interessi, commissione di massimo scoperto e spese (cumulativamente considerati), con i numeri debitori, quando,
invece, “l'unico algoritmo utilizzabile è quello indicato dal D.M. 24 Settembre 1998 del
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, intitolato
4 “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge
sull'usura”, successivamente ripreso e pubblicato dalla AN d'TA” così che
“l'utilizzo di criteri differenti è certamente illegittimo, come rilevato anche dalla recente
pronuncia con cui la Suprema Corte ha richiamato l'esigenza di omogeneità e simmetria
nell'effettuazione dei calcoli de quibus, rimarcando come la metodologia che rileva i
valori del TEGM trimestrale utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia debba essere
equivalente a quella utilizzata nella misurazione del TEG del singolo rapporto preso in
esame” (pag. 10 dell'atto di appello);
I c) sostiene, infine, che il riscontro dell'usura sopravenuta non può “ritenersi immediata
conseguenza “della variazione dei tassi o degli altri costi unilateralmente praticata dalla
banca” (pag. 11 dell'atto di appello) posto che i documenti di sintesi che nel corso dello svolgimento del rapporto hanno ridefinito le condizioni economiche di concessione degli affidamenti recano “nuovi interessi corrispettivi compresi fra il 10% e l'11%, e nuovi
interessi di mora compresi fra il 12% e il 13%, … ben inferiori rispetto a quelli pattuiti ab
origine” (pag. 11 dell'atto di appello);
II) dolendosi della regolamentazione delle spese di lite.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di ripetizione azionata da
[...]
e, adducendo di aver corrisposto all'attore in primo grado l'intero Parte_3
importo delle statuizioni di condanna, tanto per sorte tanto per spese di lite, ne ha chiesto la condanna alla restituzione delle somme.
5 Ritualmente vocato nl giudizio di appello, non si è Parte_3
costituito
L'appello è meritevole di accoglimento.
La definizione della controversia è direttamente condizionata dalla regola dell'acquiescenza parziale codificata al comma II dell'art. 329 c.p.c., di modo che,
considerato che il Tribunale ha riscontrato la nullità del solo regolamento negoziale del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 010/00014874-4 e solo in riferimento alla compatibilità tra il carico economico correlato alla linea di credito ivi concessa e normativa antiusura, in assenza di impugnazione incidentale, si è formato il giudicato interno riguardo al rigetto implicito tanto delle ulteriori questioni di nullità
sollevate dal correntista in relazione a tale rapporto (riguardo alle quali è bene evidenziare che indefettibile antecedente logico della declaratoria di usurarietà è il riscontro di legittimità delle pattuizioni sia sotto il profilo formale -diversamente dovendo trovare prioritaria applicazione la regola dell'integrazione automatica delle disposizioni negoziali dettata dall'art. 117 TUB-, sia in relazione al canone della determinatezza dell'oggetto delle singole appostazioni -diversamente dovendo procedersi, sempre in via prioritaria, alla declaratoria di nullità con espunzione delle relative poste-), tanto di quelle relative al rapporto di conto anticipi.
6 L'oggetto del presente di giudizio di impugnazione resta dunque circoscritto alla statuizione di nullità del rapporto di conto corrente per violazione della disciplina antiusura.
Tale rapporto, acceso con convenzione stipulata il 29.1.1996 nella quale era prevista la concessione di una linea di credito di £ 10.000.00 (doc. 3 della produzione allegata al fascicolo di pare appellante), ha formato oggetto di numerose variazioni sia dell'importo dell'affidamento (portato il 31.3.20023 a € 20.000,00, ulteriormente innalzato il 7.2.2005
fino ad € 30.000,00, revocato, infine, il 13.6.2014, docc. 7, 9 e 11 della produzione allegata al fascicolo di parte appellante), sia delle condizioni economiche, come attestato dai documenti di sintesi del 28.7.2004 e del 17.9.2004 (docc. 14 e 15 della produzione allegata al fascicolo di parte appellante) agli atti.
Il Tribunale dopo aver rimarcato, in adesione alle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio che “i tassi pattuiti al momento della stipula del contratto, erano entro
soglia”, ha ulteriormente condiviso l'affermazione dell'ausiliario il quale riferiva di non aver proceduto in relazione al rapporto di conto corrente n.1487 “ad alcuna verifica dei
tassi convenuti poichè il contratto di accensione in atti ha data (29/01/1996) anteriore alla
prima rilevazione dei tassi soglia (aprile 997)” (pag. 3 della sentenza impugnata). Ha
invece ritenuto non condivisibili le conclusioni del consulente tecnico circa l'irrilevanza della “cosiddetta “usura sopravvenuta”. Ed invero pur dovendosi sul punto far proprio il
più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, tuttavia è indubbio che tale
7 principio debba essere adeguato alla fattispecie concreta. L'ausiliario del Giudice invero
ha accertato che al conto n. 1487 risultano applicati, in corso di esecuzione, interessi
usurari a causa sia “dell'importo delle commissioni e spese (collegate all'erogazione del
credito ivi inclusa anche la c.m.s. … che “anche dalle variazioni del tassi e delle condizioni
applicate (spese e commissioni)” e ciò “in tutti i trimestri (cfr. all. 1) tranne che dal IV del
2009 al I del 2012 e dal I del 2013 al IV del 2013 ed al II del 2014”.
Se il Tribunale ha ricercato le cause dello sforamento delle soglie oltre le quali il carico economico correlato alla concessione del credito deve considerarsi usurario e, una volta verificato che esso si correla -almeno in parte- a “variazioni del tassi e delle condizioni
applicate (spese e commissioni)”, ha ritenuto di sanzionare la deviazione dal modello legale (con la riduzione degli interessi al saggio legale e l'espunzione di tutte le altre voci di costo) è all'evidenza perché ha ritenuto di riscontrare nel concreto usura genetica, non sopravvenuta.
E' questa l'unica interpretazione della statuizione di primo grado coerente con la duplice chiara enunciazione di premessa:
- della condivisione della decisione del c.t.u. di astenersi dalla verifica dell'usura delle pattuizioni del 1996 per ragioni di diritto intertemporale;
- dell'adesione all'orientamento espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione in punto di usura sopravvenuta. Chiarisce a tale ultimo riguardo il primo Giudice che l'applicazione al caso concreto dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica
8 richiede un adeguamento, imposto dalla duplicità di cause determinanti il superamento dei limiti di legge, correlate sia allo “importo delle commissioni e spese (collegate
all'erogazione del credito ivi inclusa anche la c.m.s.”, sia alle “variazioni del tassi e delle
condizioni applicate (spese e commissioni)”, con ciò evidenziando di ritenere necessaria la ripetizione dell'accertamento di usurarietà in occasione (e in conseguenza) di ogni modifica delle condizioni di concessione del credito, poiché rilevante in termini di usura genetica.
Non è dunque per le ragioni espresse al punto Ia) dell'impugnazione che si perviene alla riforma della sentenza impugnata.
Risolutivo è piuttosto il vizio metodologico segnalato al punto I b) -che tuttavia, come appresso si chiarirà, non può essere esaminato disgiuntamente dall'accertamento della natura genetica dell'usura- dell'appello.
Il consulente tecnico ha chiarito di aver adoperato, nell'accertamento dell'usurarietà del carico economico correlato, in ciascun trimestre, al credito concretamente fruito dal correntista la seguente formula “(INTERESSI+CMS+SPESE) X 36500/NUMERI
DEBITORI
dove:
1) Gli interessi sono dati dagli interessi passivi di pertinenza del trimestre di riferimento;
2) I Numeri debitori sono dati dal totale degli stessi nel trimestre;
9 3) Gli Oneri sono quelli collegati all'erogazione del credito, con inclusione anche delle
cms” (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Tale formula è stata ritenuta dal consulente aderente alla richiesta contenuta nel quesito il quale, per quel che qui rileva, disponeva che
“QUANTO AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ANTIUSURA (depurazione del conto
dalla quota di interessi e spese superiori alla soglia antiusura);
2) sostituisca il tasso soglia antiusura a quello usurario, laddove – inclusi nel calcolo gli
interessi anatocistici eventualmente applicati, e la commissione di massimo scoperto, gli
interessi di mora ed ogni altra commissione – il superamento della soglia antiusura si sia
verificato successivamente alla stipula del contratto in uno o più trimestri;
effettui il
medesimo calcolo sostituendo nei trimestri in cui si è verificato il superamento il saggio
legale al tasso praticato dalla banca;
Precisa che il calcolo del tasso usurario dovrà essere
effettuato facendo applicazione all'art. 644 c.p. facendo riferimento- perché così impone
la norma d'interpretazione autentica- al momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.
3) quando il superamento del saggio antiusura verificato nel corso del rapporto sia
immediata conseguenza della variazione dei tassi o degli altri costi unilateralmente
praticata dalla banca e comunicata per iscritto al cliente in data successiva all'entrata in
vigore della l. 108/1996 (e non già effetto della mera riduzione del tasso soglia rilevato
trimestralmente), escluda a partire da tale data e fino alla chiusura del rapporto ogni
interesse”.
10 All'esito della verifica così condotta il consulente ha accertato che “i TEG risultano
OLTRE soglia in tutti i trimestri (cfr. all. 1) tranne che dal IV del 2009 al I del 2012 e dal
I del 2013 al IV del 2013 ed al II del 2014” (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono state condivise dal Tribunale.
Ha tuttavia chiarito il c.t.u. che “Ove si utilizzi la formula di cui alle Istruzioni AN
d'TA i TEG risultano oltre soglia nel solo I trimestre del 2006” (nota 1 di pagina 8).
Considerato che nel trimestre indicato (I 2006) non consta essere intervenute variazioni
(concordate tra le parti o unilateralmente disposte dalla banca ai sensi dell'art. 118 TUB e non rifiutate dal correntista) dei tassi e delle altre competenze a debito, la metodologia di rilevazione del TEG del rapporto assume rilievo dirimente.
Le indicazioni promanati dalla giurisprudenza di legittimità escludono la correttezza del metodo seguito dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, in ossequio alle indicazioni fornite dal Tribunale, nell'accertamento della ricorrenza di fenomeni di usura originaria e depongono, invece per l'accoglimento delle conclusioni alternative rassegnate in nota dall'ausiliare. Tale metodo alternativo, aderente alle Istruzioni della
AN d'TA, il quale prevede l'analisi e la comparazione separata della c.m.s., si allinea invero alle indicazioni espresse dalla Cassazione con la pronunzia a Sezioni Unite n. 16303
del 20.6.2018 e sconfessa il fondamento della pretesa dell'attore in primo grado di includere la commissione di massimo scoperto tra gli oneri passibili di diretta comparazione con le soglie fissate dai decreti ministeriali attuativi della Legge n. 108/1996
11 in funzione della verifica di usurarietà delle previsioni negoziali. Com'è noto, le Sezioni
Unite sono intervenute a comporre il contrasto all'interno delle sezioni semplici in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nel carico economico dell'operazione di credito da raffrontare al tasso soglia per il periodo antecedente all'entrata in vigore della
L. n. 2/2009; contrasto alimentato dall'apparente antinomia tra:
-l'ampia formulazione della norma incriminatrice, l'art. 644 c.p., che impone di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito ed ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse;
-per contro, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi indirizzate dalla
AN d'TA agli intermediari finanziari fino all'agosto 2009, le quali non menzionavano la c.m.s. tra gli oneri oggetto di comunicazione, e, correlativamente, i decreti ministeriali destinati a dare attuazione alla norma penale in bianco di cui all'art. 644 c.p., i quali, fino al termine dell'anno 2009, chiarivano all'art. 1 comma II che “i tassi non sono comprensivi
della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata”, soggiungendo che la percentuale media della c.m.s. “rilevata nel trimestre di riferimento è riportata
separatamente”.
Per parte sua, l'art. 2 bis D.L. 28.11.2008, convertito in L. 28.1.2009 n. 2, dopo aver fissato,
al comma I, le condizioni di legittimità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la
12 commissione di massimo scoperto, ha disposto, al comma II, che “Gli interessi, le
commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815 del cod. civ., dell'articolo 644 del cod. pen. e degli articoli 2 e 3 della
legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la AN
d'TA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà
effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.” Se è dunque stabilito che a far data dal
180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e dunque dal 1.1.2010, la commissione di massimo scoperto necessariamente figura nel computo dell'usura sia ai fini della rilevazione con decreto ministeriale del tasso effettivo globale medio praticato dagli istituto di credito in relazione alle diverse categorie di operazioni, in sigla T.E.G.M., sia ai fini della ricostruzione del tasso effettivo globale,
ovvero del carico economico correlato alla singola operazione negoziale di credito, CP_3
aperta era invece la questione per il periodo pregresso, ovvero per i contratti esauritisi
13 prima di tale data o, come nel caso in esame, per la porzione di contratto che ha avuto svolgimento sino a tale data. I punti da risolvere involgevano invero
- la relazione da istituire tra art. 644 c.p. e art. 2 bis D.L. 185/08 (L n. 2/09);
- la predicabilità di un principio di omogeneità/simmetria tra rilevazione del TEGM e computo del TEG del singolo contratto.
A fronte di tale divario interpretativo le Sezioni Unite -ribadito che la c.m.s., avente natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, rientra a pieno titolo nel computo dell'usura atteso che il rigore del disposto dell'art. 644 c.p. non ammette elusioni e sottrazioni sì che la positivizzazione della rilevanza della c.m.s. compiuta dalla L. n.
2/2009 (di conversione del D.L n. 185/2008) riguarda non il IV comma dell'art. 644 c.p.c.
(“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito”), ma il III, a tenore del quale “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari” e segnatamente la normazione di fonte secondaria destinata a dare attuazione al precetto penale- ha osservato che:
- la legge avverte un'esigenza di omogeneità o simmetria e per tale ragione “disciplina la
determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi
elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di
massimo scoperto”
14 - “La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel
calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità
dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono
applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i
fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di
massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere
che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in
concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa
imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e
di disapplicarli”;
- i decreti attuativi, tuttavia, non si pongono in conflitto con le disposizioni di legge che sono chiamati ad attuare “perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano
incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata
in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Dell'ammontare medio delle CMS,
espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce
alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla AN d'TA nelle più volte
richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come
successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che "la
commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata
separatamente, espressa in termini percentuali" e che "il calcolo della percentuale della
15 commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto
sul quale è stata applicata" (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009,
uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in
vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM)”
- “La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM
strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza
della rilevazione prevista dalla legge, atteso che … viene comunque resa possibile la
comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto” essendo contemplati e rilevati tutti gli elementi considerati dalla legge n. 108 del 1996;
- quanto alle modalità di effettuazione della comparazione, “le commissioni di massimo
scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al
tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola
somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza
proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di
comparazione separata - ancorchè coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti
elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del
TEGM”;
16 - “La stessa AN d'TA … nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato
modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel
confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto. Secondo tali indicazioni, la
verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto
praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, "il confronto tra l'ammontare
percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS
soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle"
(la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, prima della modifica introdotta con il D.L. 13
maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella L. 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto
che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). "Peraltro - prosegue la
AN d'TA l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non
determina, di per sè, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione
complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della
CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto
a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle
soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione
rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini
un supero delle soglie di legge".
Concludono pertanto le sezioni unite enunciando il principio di diritto, applicabile anche al caso concreto che ad esso dunque va ricondotto, secondo cui "Con riferimento ai
17 rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come
determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della
commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale
commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel
periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali
emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo
della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS
rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla
differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi
in concreto praticati".
Risolta la -fondamentale- questione di metodo e rilevato che nel I trimestre 2006 non consta essere intervenuta variazione delle condizioni contrattuali, non resta che concludere che il rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n.
010/00014874-4 non è affetto da usura.
18 In riforma della sentenza impugnata, la domanda di ripetizione di indebito proposta da con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve Parte_3
dunque essere respinta.
Se dunque la statuizione di condanna portata dalla sentenza resta caducata, così che non ha titolo per ricevere quanto ivi indicato -e ciò anche Parte_3
in relazione alle spese di lite, la cui regolamentazione è accordata al canone della soccombenza-, non può tuttavia pronunziarsi condanna dell'appellato alla restituzione non avendo l'istituto di credito appellante offerto dimostrazione della dedotta esecuzione spontanea, con animo di rivalsa, della sentenza gravata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'istituto di credito appellante in € 4.800,00 per il giudizio di primo grado e in
€ 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellato . Parte_3
A carico di quest'ultimo, infine, devono essere poste in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
; Parte_3
19 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 48 del 21 gennaio 2020 appellata da con atto di citazione notificato a il Parte_1 Parte_3
20.2.2020, rigetta le domande formulate da con l'atto di Parte_3
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
condanna alla refusione in favore dell'istituto di credito Parte_3
appellante delle spese di lite, liquidate in € 4.800,00 per il primo grado di giudizio e in €
3.900,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
pone in via definitiva a carico di le spese della consulenza Parte_3
tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello 19 giugno 2025.
Il Consigliere rel est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 336 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p. iva , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
dottor giusta procura speciale in data 24.07.2019, a Notaio Dott. Parte_2 CP_1
n. 3552 di repertorio, n. 2368 di raccolta, registrata a Reggio Emilia in Controparte_2
data 05.08.2019 al n. 12654, Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferretti, del
Foro di Reggio Emilia, e dall'Avv. Giancarlo Greco per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), Parte_3 C.F._1
Appellato contumace
Conclusioni di parte appellante:
in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 48/2020 pubblicata il 21.01.2020,
notificata in data 22.01.2020,
1) ritenuta l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze della C.T.U. in fatto di “usura sopravvenuta”, accertare e dichiarare che nessun interesse usurario è stato praticato da con riferimento al conto corrente n. Parte_1
1487, dichiarando pertanto che nessuna rideterminazione del saldo del conto corrente n.
1487 deve avere luogo, e che, conseguentemente, nessuna somma è dovuta a tale titolo da a;
Parte_1 Parte_3
2) ritenuta l'erronea statuizione, da parte del Giudice di primo grado, in ordine alle spese di lite nonché alle spese di consulenza tecnica, accertare e dichiarare che nessuna somma
è dovuta a tale titolo da parte di a , Parte_1 Parte_3
e, conseguentemente, dichiarare tenuto quest'ultimo al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del giudizio di primo grado, ponendo altresì definitivamente Parte_1
a carico dello stesso le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate con decreto in atti;
3) in forza delle declaratorie di cui ai precedenti punti 1) e 2):
2 - dato atto che ha provveduto a versare l'importo di € 12.815,51 Parte_1
in ottemperanza a quanto disposto dall'impugnata sentenza, condannare
[...]
alla restituzione della somma percepita a seguito della Parte_3
rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1487;
- dato atto dell'intervenuto pagamento, ad opera di delle spese di Parte_1
lite nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, condannare Parte_3
alla restituzione di quanto versato a tale titolo dall'odierna appellante;
[...]
4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 48 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Marsala, accogliendo parzialmente la domanda di mirante alla ripetizione dei pagamenti Parte_3
indebitamente effettuati in favore di in relazione ai rapporti di conto Parte_1
corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 010/00014874-4 29.1.1996 Parte_4
e il 30.8.2014, di conto anticipi su fatture n. 009/0000037-3 chiuso anch'esso il Pt_5
30.8.2014, infine, al contratto di presentazione portafoglio n. 401/42 del 28.1.1998, ha accertato l'usurarietà delle competenze addebitate sul conto corrente di corrispondenza n.
010/00014874-4 protrattasi per tutti i trimestri documentati (dal 30.8.2004 al 25.8.2014)
attraverso estratti conto (ad eccezione dei periodi correnti tra il IV 2009 e il I 2012, dal I al
IV 2023, infine nel II 2014) e, espunte commissioni e spese e sostituiti gli interessi convenzionali con quelli legali, ne ha rideterminato il saldo alla chiusura in € 12.815,51.
3 Per l'effetto, ha condannato la banca alla restituzione di tale importo, maggiorato degli interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda e ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'istituto bancario convenuto.
Quest'ultimo ha proposto impugnazione:
I) denunziando l'erronea interpretazione dell'elaborato predisposto dal consulente e la violazione, in conseguenza, dell'art. 116 c.p.c.
I a) Argomenta che “la questione concernente la configurabilità della cd. “usura
sopravvenuta” è stata definitivamente superata dalla nota sentenza n. 24675 del
19.10.2017” (pag. 7 dell'atto di appello) della Corte di Cassazione che, ribadita la rilevanza, in vista della verifica della compatibilità delle condizioni contrattuali con la disciplina antiusura, del solo momento di conclusione del contratto, ha escluso che possa predicarsi la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 nel caso in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel prosieguo dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura;
I b) censura l'errore metodologico commesso dal consulente che, nel calcolare il TEG del rapporto, ha utilizzato una formula che correla in via diretta interessi, commissione di massimo scoperto e spese (cumulativamente considerati), con i numeri debitori, quando,
invece, “l'unico algoritmo utilizzabile è quello indicato dal D.M. 24 Settembre 1998 del
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, intitolato
4 “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge
sull'usura”, successivamente ripreso e pubblicato dalla AN d'TA” così che
“l'utilizzo di criteri differenti è certamente illegittimo, come rilevato anche dalla recente
pronuncia con cui la Suprema Corte ha richiamato l'esigenza di omogeneità e simmetria
nell'effettuazione dei calcoli de quibus, rimarcando come la metodologia che rileva i
valori del TEGM trimestrale utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia debba essere
equivalente a quella utilizzata nella misurazione del TEG del singolo rapporto preso in
esame” (pag. 10 dell'atto di appello);
I c) sostiene, infine, che il riscontro dell'usura sopravenuta non può “ritenersi immediata
conseguenza “della variazione dei tassi o degli altri costi unilateralmente praticata dalla
banca” (pag. 11 dell'atto di appello) posto che i documenti di sintesi che nel corso dello svolgimento del rapporto hanno ridefinito le condizioni economiche di concessione degli affidamenti recano “nuovi interessi corrispettivi compresi fra il 10% e l'11%, e nuovi
interessi di mora compresi fra il 12% e il 13%, … ben inferiori rispetto a quelli pattuiti ab
origine” (pag. 11 dell'atto di appello);
II) dolendosi della regolamentazione delle spese di lite.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di ripetizione azionata da
[...]
e, adducendo di aver corrisposto all'attore in primo grado l'intero Parte_3
importo delle statuizioni di condanna, tanto per sorte tanto per spese di lite, ne ha chiesto la condanna alla restituzione delle somme.
5 Ritualmente vocato nl giudizio di appello, non si è Parte_3
costituito
L'appello è meritevole di accoglimento.
La definizione della controversia è direttamente condizionata dalla regola dell'acquiescenza parziale codificata al comma II dell'art. 329 c.p.c., di modo che,
considerato che il Tribunale ha riscontrato la nullità del solo regolamento negoziale del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 010/00014874-4 e solo in riferimento alla compatibilità tra il carico economico correlato alla linea di credito ivi concessa e normativa antiusura, in assenza di impugnazione incidentale, si è formato il giudicato interno riguardo al rigetto implicito tanto delle ulteriori questioni di nullità
sollevate dal correntista in relazione a tale rapporto (riguardo alle quali è bene evidenziare che indefettibile antecedente logico della declaratoria di usurarietà è il riscontro di legittimità delle pattuizioni sia sotto il profilo formale -diversamente dovendo trovare prioritaria applicazione la regola dell'integrazione automatica delle disposizioni negoziali dettata dall'art. 117 TUB-, sia in relazione al canone della determinatezza dell'oggetto delle singole appostazioni -diversamente dovendo procedersi, sempre in via prioritaria, alla declaratoria di nullità con espunzione delle relative poste-), tanto di quelle relative al rapporto di conto anticipi.
6 L'oggetto del presente di giudizio di impugnazione resta dunque circoscritto alla statuizione di nullità del rapporto di conto corrente per violazione della disciplina antiusura.
Tale rapporto, acceso con convenzione stipulata il 29.1.1996 nella quale era prevista la concessione di una linea di credito di £ 10.000.00 (doc. 3 della produzione allegata al fascicolo di pare appellante), ha formato oggetto di numerose variazioni sia dell'importo dell'affidamento (portato il 31.3.20023 a € 20.000,00, ulteriormente innalzato il 7.2.2005
fino ad € 30.000,00, revocato, infine, il 13.6.2014, docc. 7, 9 e 11 della produzione allegata al fascicolo di parte appellante), sia delle condizioni economiche, come attestato dai documenti di sintesi del 28.7.2004 e del 17.9.2004 (docc. 14 e 15 della produzione allegata al fascicolo di parte appellante) agli atti.
Il Tribunale dopo aver rimarcato, in adesione alle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio che “i tassi pattuiti al momento della stipula del contratto, erano entro
soglia”, ha ulteriormente condiviso l'affermazione dell'ausiliario il quale riferiva di non aver proceduto in relazione al rapporto di conto corrente n.1487 “ad alcuna verifica dei
tassi convenuti poichè il contratto di accensione in atti ha data (29/01/1996) anteriore alla
prima rilevazione dei tassi soglia (aprile 997)” (pag. 3 della sentenza impugnata). Ha
invece ritenuto non condivisibili le conclusioni del consulente tecnico circa l'irrilevanza della “cosiddetta “usura sopravvenuta”. Ed invero pur dovendosi sul punto far proprio il
più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, tuttavia è indubbio che tale
7 principio debba essere adeguato alla fattispecie concreta. L'ausiliario del Giudice invero
ha accertato che al conto n. 1487 risultano applicati, in corso di esecuzione, interessi
usurari a causa sia “dell'importo delle commissioni e spese (collegate all'erogazione del
credito ivi inclusa anche la c.m.s. … che “anche dalle variazioni del tassi e delle condizioni
applicate (spese e commissioni)” e ciò “in tutti i trimestri (cfr. all. 1) tranne che dal IV del
2009 al I del 2012 e dal I del 2013 al IV del 2013 ed al II del 2014”.
Se il Tribunale ha ricercato le cause dello sforamento delle soglie oltre le quali il carico economico correlato alla concessione del credito deve considerarsi usurario e, una volta verificato che esso si correla -almeno in parte- a “variazioni del tassi e delle condizioni
applicate (spese e commissioni)”, ha ritenuto di sanzionare la deviazione dal modello legale (con la riduzione degli interessi al saggio legale e l'espunzione di tutte le altre voci di costo) è all'evidenza perché ha ritenuto di riscontrare nel concreto usura genetica, non sopravvenuta.
E' questa l'unica interpretazione della statuizione di primo grado coerente con la duplice chiara enunciazione di premessa:
- della condivisione della decisione del c.t.u. di astenersi dalla verifica dell'usura delle pattuizioni del 1996 per ragioni di diritto intertemporale;
- dell'adesione all'orientamento espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione in punto di usura sopravvenuta. Chiarisce a tale ultimo riguardo il primo Giudice che l'applicazione al caso concreto dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica
8 richiede un adeguamento, imposto dalla duplicità di cause determinanti il superamento dei limiti di legge, correlate sia allo “importo delle commissioni e spese (collegate
all'erogazione del credito ivi inclusa anche la c.m.s.”, sia alle “variazioni del tassi e delle
condizioni applicate (spese e commissioni)”, con ciò evidenziando di ritenere necessaria la ripetizione dell'accertamento di usurarietà in occasione (e in conseguenza) di ogni modifica delle condizioni di concessione del credito, poiché rilevante in termini di usura genetica.
Non è dunque per le ragioni espresse al punto Ia) dell'impugnazione che si perviene alla riforma della sentenza impugnata.
Risolutivo è piuttosto il vizio metodologico segnalato al punto I b) -che tuttavia, come appresso si chiarirà, non può essere esaminato disgiuntamente dall'accertamento della natura genetica dell'usura- dell'appello.
Il consulente tecnico ha chiarito di aver adoperato, nell'accertamento dell'usurarietà del carico economico correlato, in ciascun trimestre, al credito concretamente fruito dal correntista la seguente formula “(INTERESSI+CMS+SPESE) X 36500/NUMERI
DEBITORI
dove:
1) Gli interessi sono dati dagli interessi passivi di pertinenza del trimestre di riferimento;
2) I Numeri debitori sono dati dal totale degli stessi nel trimestre;
9 3) Gli Oneri sono quelli collegati all'erogazione del credito, con inclusione anche delle
cms” (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Tale formula è stata ritenuta dal consulente aderente alla richiesta contenuta nel quesito il quale, per quel che qui rileva, disponeva che
“QUANTO AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ANTIUSURA (depurazione del conto
dalla quota di interessi e spese superiori alla soglia antiusura);
2) sostituisca il tasso soglia antiusura a quello usurario, laddove – inclusi nel calcolo gli
interessi anatocistici eventualmente applicati, e la commissione di massimo scoperto, gli
interessi di mora ed ogni altra commissione – il superamento della soglia antiusura si sia
verificato successivamente alla stipula del contratto in uno o più trimestri;
effettui il
medesimo calcolo sostituendo nei trimestri in cui si è verificato il superamento il saggio
legale al tasso praticato dalla banca;
Precisa che il calcolo del tasso usurario dovrà essere
effettuato facendo applicazione all'art. 644 c.p. facendo riferimento- perché così impone
la norma d'interpretazione autentica- al momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.
3) quando il superamento del saggio antiusura verificato nel corso del rapporto sia
immediata conseguenza della variazione dei tassi o degli altri costi unilateralmente
praticata dalla banca e comunicata per iscritto al cliente in data successiva all'entrata in
vigore della l. 108/1996 (e non già effetto della mera riduzione del tasso soglia rilevato
trimestralmente), escluda a partire da tale data e fino alla chiusura del rapporto ogni
interesse”.
10 All'esito della verifica così condotta il consulente ha accertato che “i TEG risultano
OLTRE soglia in tutti i trimestri (cfr. all. 1) tranne che dal IV del 2009 al I del 2012 e dal
I del 2013 al IV del 2013 ed al II del 2014” (pag. 8 della relazione di c.t.u.). Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono state condivise dal Tribunale.
Ha tuttavia chiarito il c.t.u. che “Ove si utilizzi la formula di cui alle Istruzioni AN
d'TA i TEG risultano oltre soglia nel solo I trimestre del 2006” (nota 1 di pagina 8).
Considerato che nel trimestre indicato (I 2006) non consta essere intervenute variazioni
(concordate tra le parti o unilateralmente disposte dalla banca ai sensi dell'art. 118 TUB e non rifiutate dal correntista) dei tassi e delle altre competenze a debito, la metodologia di rilevazione del TEG del rapporto assume rilievo dirimente.
Le indicazioni promanati dalla giurisprudenza di legittimità escludono la correttezza del metodo seguito dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, in ossequio alle indicazioni fornite dal Tribunale, nell'accertamento della ricorrenza di fenomeni di usura originaria e depongono, invece per l'accoglimento delle conclusioni alternative rassegnate in nota dall'ausiliare. Tale metodo alternativo, aderente alle Istruzioni della
AN d'TA, il quale prevede l'analisi e la comparazione separata della c.m.s., si allinea invero alle indicazioni espresse dalla Cassazione con la pronunzia a Sezioni Unite n. 16303
del 20.6.2018 e sconfessa il fondamento della pretesa dell'attore in primo grado di includere la commissione di massimo scoperto tra gli oneri passibili di diretta comparazione con le soglie fissate dai decreti ministeriali attuativi della Legge n. 108/1996
11 in funzione della verifica di usurarietà delle previsioni negoziali. Com'è noto, le Sezioni
Unite sono intervenute a comporre il contrasto all'interno delle sezioni semplici in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nel carico economico dell'operazione di credito da raffrontare al tasso soglia per il periodo antecedente all'entrata in vigore della
L. n. 2/2009; contrasto alimentato dall'apparente antinomia tra:
-l'ampia formulazione della norma incriminatrice, l'art. 644 c.p., che impone di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito ed ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse;
-per contro, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi indirizzate dalla
AN d'TA agli intermediari finanziari fino all'agosto 2009, le quali non menzionavano la c.m.s. tra gli oneri oggetto di comunicazione, e, correlativamente, i decreti ministeriali destinati a dare attuazione alla norma penale in bianco di cui all'art. 644 c.p., i quali, fino al termine dell'anno 2009, chiarivano all'art. 1 comma II che “i tassi non sono comprensivi
della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata”, soggiungendo che la percentuale media della c.m.s. “rilevata nel trimestre di riferimento è riportata
separatamente”.
Per parte sua, l'art. 2 bis D.L. 28.11.2008, convertito in L. 28.1.2009 n. 2, dopo aver fissato,
al comma I, le condizioni di legittimità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la
12 commissione di massimo scoperto, ha disposto, al comma II, che “Gli interessi, le
commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815 del cod. civ., dell'articolo 644 del cod. pen. e degli articoli 2 e 3 della
legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la AN
d'TA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà
effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.” Se è dunque stabilito che a far data dal
180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e dunque dal 1.1.2010, la commissione di massimo scoperto necessariamente figura nel computo dell'usura sia ai fini della rilevazione con decreto ministeriale del tasso effettivo globale medio praticato dagli istituto di credito in relazione alle diverse categorie di operazioni, in sigla T.E.G.M., sia ai fini della ricostruzione del tasso effettivo globale,
ovvero del carico economico correlato alla singola operazione negoziale di credito, CP_3
aperta era invece la questione per il periodo pregresso, ovvero per i contratti esauritisi
13 prima di tale data o, come nel caso in esame, per la porzione di contratto che ha avuto svolgimento sino a tale data. I punti da risolvere involgevano invero
- la relazione da istituire tra art. 644 c.p. e art. 2 bis D.L. 185/08 (L n. 2/09);
- la predicabilità di un principio di omogeneità/simmetria tra rilevazione del TEGM e computo del TEG del singolo contratto.
A fronte di tale divario interpretativo le Sezioni Unite -ribadito che la c.m.s., avente natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, rientra a pieno titolo nel computo dell'usura atteso che il rigore del disposto dell'art. 644 c.p. non ammette elusioni e sottrazioni sì che la positivizzazione della rilevanza della c.m.s. compiuta dalla L. n.
2/2009 (di conversione del D.L n. 185/2008) riguarda non il IV comma dell'art. 644 c.p.c.
(“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito”), ma il III, a tenore del quale “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari” e segnatamente la normazione di fonte secondaria destinata a dare attuazione al precetto penale- ha osservato che:
- la legge avverte un'esigenza di omogeneità o simmetria e per tale ragione “disciplina la
determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi
elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di
massimo scoperto”
14 - “La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel
calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità
dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono
applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i
fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di
massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere
che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in
concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa
imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e
di disapplicarli”;
- i decreti attuativi, tuttavia, non si pongono in conflitto con le disposizioni di legge che sono chiamati ad attuare “perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano
incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata
in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Dell'ammontare medio delle CMS,
espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce
alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla AN d'TA nelle più volte
richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come
successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che "la
commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata
separatamente, espressa in termini percentuali" e che "il calcolo della percentuale della
15 commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto
sul quale è stata applicata" (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009,
uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in
vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM)”
- “La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM
strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza
della rilevazione prevista dalla legge, atteso che … viene comunque resa possibile la
comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto” essendo contemplati e rilevati tutti gli elementi considerati dalla legge n. 108 del 1996;
- quanto alle modalità di effettuazione della comparazione, “le commissioni di massimo
scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al
tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola
somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza
proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di
comparazione separata - ancorchè coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti
elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del
TEGM”;
16 - “La stessa AN d'TA … nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato
modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel
confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto. Secondo tali indicazioni, la
verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto
praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, "il confronto tra l'ammontare
percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS
soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle"
(la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, prima della modifica introdotta con il D.L. 13
maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella L. 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto
che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). "Peraltro - prosegue la
AN d'TA l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non
determina, di per sè, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione
complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della
CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto
a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle
soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione
rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini
un supero delle soglie di legge".
Concludono pertanto le sezioni unite enunciando il principio di diritto, applicabile anche al caso concreto che ad esso dunque va ricondotto, secondo cui "Con riferimento ai
17 rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come
determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della
commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale
commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel
periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali
emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo
della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS
rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla
differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi
in concreto praticati".
Risolta la -fondamentale- questione di metodo e rilevato che nel I trimestre 2006 non consta essere intervenuta variazione delle condizioni contrattuali, non resta che concludere che il rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n.
010/00014874-4 non è affetto da usura.
18 In riforma della sentenza impugnata, la domanda di ripetizione di indebito proposta da con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve Parte_3
dunque essere respinta.
Se dunque la statuizione di condanna portata dalla sentenza resta caducata, così che non ha titolo per ricevere quanto ivi indicato -e ciò anche Parte_3
in relazione alle spese di lite, la cui regolamentazione è accordata al canone della soccombenza-, non può tuttavia pronunziarsi condanna dell'appellato alla restituzione non avendo l'istituto di credito appellante offerto dimostrazione della dedotta esecuzione spontanea, con animo di rivalsa, della sentenza gravata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'istituto di credito appellante in € 4.800,00 per il giudizio di primo grado e in
€ 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellato . Parte_3
A carico di quest'ultimo, infine, devono essere poste in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
; Parte_3
19 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 48 del 21 gennaio 2020 appellata da con atto di citazione notificato a il Parte_1 Parte_3
20.2.2020, rigetta le domande formulate da con l'atto di Parte_3
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
condanna alla refusione in favore dell'istituto di credito Parte_3
appellante delle spese di lite, liquidate in € 4.800,00 per il primo grado di giudizio e in €
3.900,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
pone in via definitiva a carico di le spese della consulenza Parte_3
tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello 19 giugno 2025.
Il Consigliere rel est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20