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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n°638 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , (c.f. Parte_2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(c.f. ), nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Rampino, come da Parte_2
mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicolangelo Zurlo, come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
(p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Matino (LE), P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
In data 27.12.2020 il ha proposto opposizione ex art. 617 Controparte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 10.12.2020 con cui il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura n. 1511/2019 R.G.E., aveva assegnato agli eredi di le somme portate da titoli esecutivi di formazione giudiziale e Parte_2 giacenti sul conto intestato all' presso . CP_3 Controparte_2
Con ordinanza del 28.4.2021 il G.E., all'esito della opposizione all'ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c. proposta dal debitore ha Controparte_1 sospeso il procedimento e l'esecutività del provvedimento di assegnazione delle somme, con termine alle parti per l'instaurazione del processo nel merito.
Il giudizio è stato istaurato dagli eredi ed iscritto al n. 1978/21 R.G.. Pt_2
§ 1.1
Nell'ambito della medesima procedura esecutiva (n. 1511/2019 R.G.E.), gli eredi hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza di sospensione Pt_2 dell'assegnazione (del 28.4.20), ma il G.E. ha confermato il provvedimento adottato, assegnando termine per l'introduzione del merito.
I creditori hanno, pertanto, istaurato altro giudizio di merito iscritto al n. 3828/2021
R.G. (poi riunito a quello iscritto al n. 1978/2021 R.G.)
§ 1.2
Sulla base degli stessi titoli esecutivi azionati precedentemente (nella procedura n.
1511/2019 R.G.E.), i creditori hanno avviato altra procedura esecutiva iscritta al n.
963/2021 R.G.E..
Anche quest'ultima procedura è stata sospesa dal G.E., a seguito di opposizione del con assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio Controparte_1
pag. 2/6 di merito, poi incardinato al n. 631/2022 R.G., dagli stessi creditori opposti (giudizio anch'esso riunito a quello iscritto al n. 1978/2021 R.G.).
§ 1.3
Al giudizio iscritto al n. 1978/2021 R.G. è stato, infine, riunito anche quello iscritto al n.
3010/21 R.G, avente ad oggetto opposizione a precetto, proposta dal Controparte_1
[...]
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha disposto la separazione della causa ed il suo autonomo prosieguo.
§ 1.4
I giudizi riuniti sono stati decisi dal Tribunale di Brindisi con un'unica sentenza – la n.
986/24 - pubblicata in data 11.6.2024; il tribunale ha rigettato le opposizioni proposte dagli eredi ed originariamente iscritte ai n. 1978/21 R.G e n. 631/21 R.G; ha Pt_2 dichiarato l'improcedibilità sopravvenuta dell'opposizione proposta dal ed CP_1
originariamente iscritta al n. 3828/21 R.G.; con separata ordinanza ha, poi, disposto la separata prosecuzione del giudizio iscritto al n. 3010/21 R.G.; ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
§ 2
Avverso la sentenza n. 986/24 del tribunale di Brindisi hanno proposto appello
[...]
, e ed hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiesto:
“In relazione al procedimento RG n. 1978/2021 e in relazione al procedimento RG n.
3828/2021,
1.-accertare e dichiarare la definitività dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di
Brindisi ex art. 553 c.p.c del 10/12/2020 (RGE 1511/2019), dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la opposizione proposta dal con atto Controparte_1
del 27/12/2020 e annullare e/o revocare i provvedimenti del Tribunale in data
14/01/2021 e in data 28/04/2021 di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 10/12/2020;
2.-accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dal con Controparte_1
atto del 9/12/2019 nella procedura 1511/2019 RGE non è stata dal proseguita CP_1
nel merito e per l'effetto, previa revoca di ogni provvedimento del GE successivo alla
pag. 3/6 ordinanza di assegnazione del 10/12/2020, dichiarare il Comune decaduto dalle relative eccezioni e dichiarare definitiva l'assegnazione in favore dei creditori germani
con ogni conseguenza di legge;
Pt_2
3.-Accogliere in ogni caso le opposizioni formulate dai creditori procedenti con atti del
21/1/2021 e 11 maggio 2021 nella procedura 1511/2019 e disporre il prosieguo del procedimento esecutivo del Tribunale di Brindisi RGE 1511/2019.
In relazione al procedimento RG n. 631/2022: dichiarare improcedibile, inammissibile, e in subordine infondata la opposizione proposta dal e comunque rigettare ogni conclusione proposta Controparte_1
dal con atto del 24/25 gennaio 2022 depositato nella Controparte_1
procedura RGE 963/2021; per l'effetto annullare e/o revocare la ordinanza del 26 gennaio 2022 che ha ritenuto negativa la dichiarazione e disporre per il prosieguo del processo esecutivo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ex art. 618 c.p.c., in quanto volto ad emendare una sentenza che ha definito opposizioni agli atti esecutivi;
ha dedotto e provato per tabulas che, parallelamente al giudizio di appello, gli eredi hanno instaurato ricorso per Pt_2
Cassazione, chiedendo (anche in quella sede) l'annullamento della stessa sentenza gravata.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 28.5.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c., proposta dalla difesa del in quanto idonea a Controparte_1
definire il giudizio in ossequio al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cass. sez. unite n. 26242/2014).
L'eccezione è fondata.
pag. 4/6 Non v'è dubbio che i tre giudizi riuniti (n. 1978/2021 R.G., n. 3828/2021, n. 631/2022
R.G. Tribunale di Brindisi), definiti con la sentenza impugnata, abbiano avuto tutti ad oggetto svariate opposizioni agli atti esecutivi, proposte originariamente in due distinte procedure (quella iscritta al n. 1511/2019 R.G.E. e quella iscritta al n. 963/2021
R.G.E.), entrambe pendenti dinanzi al tribunale di Brindisi ed attualmente sospese (per quanto risulta dagli atti).
La natura delle opposizioni - dirette a demolire i provvedimenti adottati dal G.E. in fase terminale di assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione forzata - è inequivoca ed incontestata.
Ne consegue che l'appello sia inammissibile, per espressa disposizione dell'art. 618 comma 2 c.p.c..
Con particolare riguardo agli atti esecutivi conclusivi dell'espropriazione presso terzi, la suprema Corte ha statuito che: “avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art.
553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”. (Cass. civ. sez.III, ord.
6.6.2023 n.
15822).
Di tanto consapevoli, gli appellanti non hanno trascurato di proporre ricorso per
Cassazione, avverso la medesima sentenza impugnata nel presente giudizio (l'atto è allegato alla comparsa di costituzione in appello del . Controparte_1
La valutazione espressa dal tribunale - non ultra petita, ma incidenter tantum - sulla attuale validità del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, non vale a mutare la natura dell'opposizione e non possiede attitudine al giudicato.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello;
pag. 5/6 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicolangelo Zurlo, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n°638 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , (c.f. Parte_2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(c.f. ), nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Rampino, come da Parte_2
mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicolangelo Zurlo, come da mandato in atti
APPELLATO
NONCHE'
(p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Matino (LE), P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
In data 27.12.2020 il ha proposto opposizione ex art. 617 Controparte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 10.12.2020 con cui il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura n. 1511/2019 R.G.E., aveva assegnato agli eredi di le somme portate da titoli esecutivi di formazione giudiziale e Parte_2 giacenti sul conto intestato all' presso . CP_3 Controparte_2
Con ordinanza del 28.4.2021 il G.E., all'esito della opposizione all'ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c. proposta dal debitore ha Controparte_1 sospeso il procedimento e l'esecutività del provvedimento di assegnazione delle somme, con termine alle parti per l'instaurazione del processo nel merito.
Il giudizio è stato istaurato dagli eredi ed iscritto al n. 1978/21 R.G.. Pt_2
§ 1.1
Nell'ambito della medesima procedura esecutiva (n. 1511/2019 R.G.E.), gli eredi hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza di sospensione Pt_2 dell'assegnazione (del 28.4.20), ma il G.E. ha confermato il provvedimento adottato, assegnando termine per l'introduzione del merito.
I creditori hanno, pertanto, istaurato altro giudizio di merito iscritto al n. 3828/2021
R.G. (poi riunito a quello iscritto al n. 1978/2021 R.G.)
§ 1.2
Sulla base degli stessi titoli esecutivi azionati precedentemente (nella procedura n.
1511/2019 R.G.E.), i creditori hanno avviato altra procedura esecutiva iscritta al n.
963/2021 R.G.E..
Anche quest'ultima procedura è stata sospesa dal G.E., a seguito di opposizione del con assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio Controparte_1
pag. 2/6 di merito, poi incardinato al n. 631/2022 R.G., dagli stessi creditori opposti (giudizio anch'esso riunito a quello iscritto al n. 1978/2021 R.G.).
§ 1.3
Al giudizio iscritto al n. 1978/2021 R.G. è stato, infine, riunito anche quello iscritto al n.
3010/21 R.G, avente ad oggetto opposizione a precetto, proposta dal Controparte_1
[...]
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha disposto la separazione della causa ed il suo autonomo prosieguo.
§ 1.4
I giudizi riuniti sono stati decisi dal Tribunale di Brindisi con un'unica sentenza – la n.
986/24 - pubblicata in data 11.6.2024; il tribunale ha rigettato le opposizioni proposte dagli eredi ed originariamente iscritte ai n. 1978/21 R.G e n. 631/21 R.G; ha Pt_2 dichiarato l'improcedibilità sopravvenuta dell'opposizione proposta dal ed CP_1
originariamente iscritta al n. 3828/21 R.G.; con separata ordinanza ha, poi, disposto la separata prosecuzione del giudizio iscritto al n. 3010/21 R.G.; ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
§ 2
Avverso la sentenza n. 986/24 del tribunale di Brindisi hanno proposto appello
[...]
, e ed hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiesto:
“In relazione al procedimento RG n. 1978/2021 e in relazione al procedimento RG n.
3828/2021,
1.-accertare e dichiarare la definitività dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di
Brindisi ex art. 553 c.p.c del 10/12/2020 (RGE 1511/2019), dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la opposizione proposta dal con atto Controparte_1
del 27/12/2020 e annullare e/o revocare i provvedimenti del Tribunale in data
14/01/2021 e in data 28/04/2021 di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 10/12/2020;
2.-accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dal con Controparte_1
atto del 9/12/2019 nella procedura 1511/2019 RGE non è stata dal proseguita CP_1
nel merito e per l'effetto, previa revoca di ogni provvedimento del GE successivo alla
pag. 3/6 ordinanza di assegnazione del 10/12/2020, dichiarare il Comune decaduto dalle relative eccezioni e dichiarare definitiva l'assegnazione in favore dei creditori germani
con ogni conseguenza di legge;
Pt_2
3.-Accogliere in ogni caso le opposizioni formulate dai creditori procedenti con atti del
21/1/2021 e 11 maggio 2021 nella procedura 1511/2019 e disporre il prosieguo del procedimento esecutivo del Tribunale di Brindisi RGE 1511/2019.
In relazione al procedimento RG n. 631/2022: dichiarare improcedibile, inammissibile, e in subordine infondata la opposizione proposta dal e comunque rigettare ogni conclusione proposta Controparte_1
dal con atto del 24/25 gennaio 2022 depositato nella Controparte_1
procedura RGE 963/2021; per l'effetto annullare e/o revocare la ordinanza del 26 gennaio 2022 che ha ritenuto negativa la dichiarazione e disporre per il prosieguo del processo esecutivo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ex art. 618 c.p.c., in quanto volto ad emendare una sentenza che ha definito opposizioni agli atti esecutivi;
ha dedotto e provato per tabulas che, parallelamente al giudizio di appello, gli eredi hanno instaurato ricorso per Pt_2
Cassazione, chiedendo (anche in quella sede) l'annullamento della stessa sentenza gravata.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 28.5.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c., proposta dalla difesa del in quanto idonea a Controparte_1
definire il giudizio in ossequio al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cass. sez. unite n. 26242/2014).
L'eccezione è fondata.
pag. 4/6 Non v'è dubbio che i tre giudizi riuniti (n. 1978/2021 R.G., n. 3828/2021, n. 631/2022
R.G. Tribunale di Brindisi), definiti con la sentenza impugnata, abbiano avuto tutti ad oggetto svariate opposizioni agli atti esecutivi, proposte originariamente in due distinte procedure (quella iscritta al n. 1511/2019 R.G.E. e quella iscritta al n. 963/2021
R.G.E.), entrambe pendenti dinanzi al tribunale di Brindisi ed attualmente sospese (per quanto risulta dagli atti).
La natura delle opposizioni - dirette a demolire i provvedimenti adottati dal G.E. in fase terminale di assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione forzata - è inequivoca ed incontestata.
Ne consegue che l'appello sia inammissibile, per espressa disposizione dell'art. 618 comma 2 c.p.c..
Con particolare riguardo agli atti esecutivi conclusivi dell'espropriazione presso terzi, la suprema Corte ha statuito che: “avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art.
553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”. (Cass. civ. sez.III, ord.
6.6.2023 n.
15822).
Di tanto consapevoli, gli appellanti non hanno trascurato di proporre ricorso per
Cassazione, avverso la medesima sentenza impugnata nel presente giudizio (l'atto è allegato alla comparsa di costituzione in appello del . Controparte_1
La valutazione espressa dal tribunale - non ultra petita, ma incidenter tantum - sulla attuale validità del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, non vale a mutare la natura dell'opposizione e non possiede attitudine al giudicato.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello;
pag. 5/6 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicolangelo Zurlo, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
pag. 6/6