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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1209/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1986, rappresentata e difesa dall'Avv. MALERBA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/10/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 5 Per parte ricorrente “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Varese, disporre: Pt_1
a)l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e con residenza presso la stessa;
b)che il signor abbia ampio diritto di visita e di frequentazione del figlio Controparte_1
econdo le seguenti modalità: Per_1
>tutti i mercoledì ed i venerdì dalle 16,00, prelevandolo presso la scuola materna/scuola sino alle 20,30, riaccompagnandolo presso la casa della madre;
>a week end alterni dal venerdì dalle 16,00 prelevandolo presso la scuola materna/ scuola sino alla domenica alle ore 20,30, riaccompagnandolo presso la casa della madre.
Tali giorni ed orari potranno essere modificati previo accordo e tempestiva comunicazione, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno, nonché delle esigenze scolastiche, sportive, ludiche
e dei desideri di Per_1
>le festività natalizie, pasquali ed estive, saranno trascorse dal figlio con il medesimo calendario, prevedendo, in ogni caso oltre al calendario già in atto che il padre potesse tenere con sé il 26.12. dalle ore 10,30 al 27.12.20 alle ore 10,30 ed il 06.01.21 dalle ore 10,30 Per_1 alle 18,30 e l'anno successivo il 25.12.21 dalle ore 10.30 alle 21.00 con alternanza negli anni successivi: con un genitore e con l'altro il lunedì ad anni alterni;
Per_2
>ponti e festività: criterio dell'alternanza;
>vacanze estive: 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il giorno 31/06 di ogni anno;
con previsione per ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui verranno trascorse le vacanze e/o i week-end, con il relativo recapito telefonico.
c)a carico del signor l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 200,00, quale contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulla Carta ricaricabile poste pay intestato alla stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detto contributo al mantenimento del figlio sarà corrisposto dal padre sino a che non Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
d)a carico di l'obbligo di corrisponderà il 50% delle spese di natura Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Varese del 01.02.18.
pagina 2 di 5 Tali spese saranno rimborsate al genitore anticipatario previa esibizione di scontrino/ricevuta fiscale/fattura entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione fiscale e sino a che on diventerà economicamente autosufficiente. Per_1
Le detrazioni fiscali inerenti alle spese per il figlio che verranno onorate per metà da ciascun genitore, verranno ripartite tra le parti, in misura pari al 50% per ognuna.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”;
Per parte resistente RICCHIUTI: “contumace”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.
[...]
pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale in Controparte_1
relazione al figlio nato dalla loro unione, nato a Persona_3 Controparte_2
Santa Cruz della Palma (Canarie – Spagna) in data il 15.12.2019.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernotto;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contribuzione economica paterna per € 200,00 mensili oltre rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del tribunale di Varese;
con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il resistente, comparso invece personalmente e senza difesa tecnica alla prima udienza di comparizione fissata al 15/10/2024; rinviata l'udienza per consentire la costituzione tramite difesa tecnica, alla nuova udienza
26/11/2024 nessuno è comparso né si è costituito per . Controparte_1
Ascoltata la ricorrente, con ordinanza riservata in pari data 26/11/2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa è stata fissata per decisione, in difetto di istanze istruttorie;
è stata dichiarata la formale contumacia del resistente.
pagina 3 di 5 All'udienza 19/03/2024, precisate le conclusioni, al ricorrente ha discusso la causa riportandosi integralmente agli atti e rappresentando la circostanza sopravvenuta per cui il resistente sarebbe stato assunto presso proprio nel marzo 2025, così insistendo per l'accoglimento delle CP_3
originarie conclusioni, soprattutto dal punto di vista economico;
la ricorrente ha rappresentato altresì che nelle more i genitori hanno di comune accordo provveduto a iscrivere il minore alla scuola elementare, privata, accordandosi per un riparto di tali costi al 50%.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Il figlio Per_1
Non è in sostanziale discussione fra le parti il regime di affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre.
Ed invero, non sono emersi in nessun modo elementi di inidoneità di alcuno dei genitori;
al contrario, la coppia genitoriale risulta in grado di accordarsi per garantire l'accesso del minore ad entrambi i genitori, salvo il collocamento prevalente materno. Non si sono riscontrate, né sono state lamentate da alcuno, difficoltà nella frequentazione ovvero malesseri del minore.
Pertanto, deve essere confermato il regime di frequentazione in essere.
Quanto agli aspetti economici, ritiene il Collegio di confermare l'importo di € 200,00 mensili stabilito già in via provvisoria, come anche da domanda della ricorrente, in ragione della recentissima occupazione lavorativa del resistente, nonché della mancata documentazione della circostanza, anche alla luce dei redditi della madre e delle limitate esigenze di vita di un minore in età prescolare.
Al contempo, però, ritiene il Collegio di dover porre a carico paritario dei genitori le spese straordinarie del minore, così suddividendole al 50% fra i genitori;
ed invero, alla luce della giovane età dei genitori, della loro sicura idoneità al lavoro, appare congruo ripartire gli oneri dello stesso in modo paritario, al fine di evitare squilibri o sbilanciamenti nella gestione di vita, considerati anche i maggiori tempi di fatto di frequentazione materna, con conseguente maggior esborso in termini di mantenimento diretto. A.U.U. integralmente in favore della madre, collocataria, anche alla luce di Cass. civ., n. 4672 del 22.02.2025.
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la sostanziale non opposizione del resistente, giustificano la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che (Santa Cruz della Palma, Parte_2
Canarie - Spagna, 15.12.2019) rimanga affidato in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le conclusioni sul punto rassegnate dalla ricorrente come supra riportate;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
indiretto del figlio mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
[...]
annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
A.U.U. integralmente in favore della madre;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1209/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1986, rappresentata e difesa dall'Avv. MALERBA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/10/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 5 Per parte ricorrente “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Varese, disporre: Pt_1
a)l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e con residenza presso la stessa;
b)che il signor abbia ampio diritto di visita e di frequentazione del figlio Controparte_1
econdo le seguenti modalità: Per_1
>tutti i mercoledì ed i venerdì dalle 16,00, prelevandolo presso la scuola materna/scuola sino alle 20,30, riaccompagnandolo presso la casa della madre;
>a week end alterni dal venerdì dalle 16,00 prelevandolo presso la scuola materna/ scuola sino alla domenica alle ore 20,30, riaccompagnandolo presso la casa della madre.
Tali giorni ed orari potranno essere modificati previo accordo e tempestiva comunicazione, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno, nonché delle esigenze scolastiche, sportive, ludiche
e dei desideri di Per_1
>le festività natalizie, pasquali ed estive, saranno trascorse dal figlio con il medesimo calendario, prevedendo, in ogni caso oltre al calendario già in atto che il padre potesse tenere con sé il 26.12. dalle ore 10,30 al 27.12.20 alle ore 10,30 ed il 06.01.21 dalle ore 10,30 Per_1 alle 18,30 e l'anno successivo il 25.12.21 dalle ore 10.30 alle 21.00 con alternanza negli anni successivi: con un genitore e con l'altro il lunedì ad anni alterni;
Per_2
>ponti e festività: criterio dell'alternanza;
>vacanze estive: 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il giorno 31/06 di ogni anno;
con previsione per ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui verranno trascorse le vacanze e/o i week-end, con il relativo recapito telefonico.
c)a carico del signor l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 200,00, quale contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulla Carta ricaricabile poste pay intestato alla stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detto contributo al mantenimento del figlio sarà corrisposto dal padre sino a che non Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
d)a carico di l'obbligo di corrisponderà il 50% delle spese di natura Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Varese del 01.02.18.
pagina 2 di 5 Tali spese saranno rimborsate al genitore anticipatario previa esibizione di scontrino/ricevuta fiscale/fattura entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione fiscale e sino a che on diventerà economicamente autosufficiente. Per_1
Le detrazioni fiscali inerenti alle spese per il figlio che verranno onorate per metà da ciascun genitore, verranno ripartite tra le parti, in misura pari al 50% per ognuna.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”;
Per parte resistente RICCHIUTI: “contumace”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.
[...]
pronuncia di regolamentazione della responsabilità genitoriale in Controparte_1
relazione al figlio nato dalla loro unione, nato a Persona_3 Controparte_2
Santa Cruz della Palma (Canarie – Spagna) in data il 15.12.2019.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernotto;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contribuzione economica paterna per € 200,00 mensili oltre rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del tribunale di Varese;
con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il resistente, comparso invece personalmente e senza difesa tecnica alla prima udienza di comparizione fissata al 15/10/2024; rinviata l'udienza per consentire la costituzione tramite difesa tecnica, alla nuova udienza
26/11/2024 nessuno è comparso né si è costituito per . Controparte_1
Ascoltata la ricorrente, con ordinanza riservata in pari data 26/11/2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa è stata fissata per decisione, in difetto di istanze istruttorie;
è stata dichiarata la formale contumacia del resistente.
pagina 3 di 5 All'udienza 19/03/2024, precisate le conclusioni, al ricorrente ha discusso la causa riportandosi integralmente agli atti e rappresentando la circostanza sopravvenuta per cui il resistente sarebbe stato assunto presso proprio nel marzo 2025, così insistendo per l'accoglimento delle CP_3
originarie conclusioni, soprattutto dal punto di vista economico;
la ricorrente ha rappresentato altresì che nelle more i genitori hanno di comune accordo provveduto a iscrivere il minore alla scuola elementare, privata, accordandosi per un riparto di tali costi al 50%.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Il figlio Per_1
Non è in sostanziale discussione fra le parti il regime di affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre.
Ed invero, non sono emersi in nessun modo elementi di inidoneità di alcuno dei genitori;
al contrario, la coppia genitoriale risulta in grado di accordarsi per garantire l'accesso del minore ad entrambi i genitori, salvo il collocamento prevalente materno. Non si sono riscontrate, né sono state lamentate da alcuno, difficoltà nella frequentazione ovvero malesseri del minore.
Pertanto, deve essere confermato il regime di frequentazione in essere.
Quanto agli aspetti economici, ritiene il Collegio di confermare l'importo di € 200,00 mensili stabilito già in via provvisoria, come anche da domanda della ricorrente, in ragione della recentissima occupazione lavorativa del resistente, nonché della mancata documentazione della circostanza, anche alla luce dei redditi della madre e delle limitate esigenze di vita di un minore in età prescolare.
Al contempo, però, ritiene il Collegio di dover porre a carico paritario dei genitori le spese straordinarie del minore, così suddividendole al 50% fra i genitori;
ed invero, alla luce della giovane età dei genitori, della loro sicura idoneità al lavoro, appare congruo ripartire gli oneri dello stesso in modo paritario, al fine di evitare squilibri o sbilanciamenti nella gestione di vita, considerati anche i maggiori tempi di fatto di frequentazione materna, con conseguente maggior esborso in termini di mantenimento diretto. A.U.U. integralmente in favore della madre, collocataria, anche alla luce di Cass. civ., n. 4672 del 22.02.2025.
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la sostanziale non opposizione del resistente, giustificano la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che (Santa Cruz della Palma, Parte_2
Canarie - Spagna, 15.12.2019) rimanga affidato in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le conclusioni sul punto rassegnate dalla ricorrente come supra riportate;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
indiretto del figlio mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
[...]
annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
A.U.U. integralmente in favore della madre;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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