Articolo 437 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 436Articolo 438
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9 ottobre 2010
Art. 437. Nuove opere senza miglioria 1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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