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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 399 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 399 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PALMA FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. TRISTANI TORQUATO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le figlie e sono attualmente economicamente autosufficienti e pertanto nulla è Per_1 Per_2
dovuto dai genitori a titolo di contributo al loro mantenimento;
2. l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Costantino Bagli n. Pt_2
24/A, int. 2, dichiarata in sede di separazione dei coniugi, si intende revocata definitivamente con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
3. i sigg.ri e intendono regolamentare e definire ogni questione presente, passata e futura Pt_2 Pt_1
riguardante i loro rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio;
a tal fine pattuiscono quanto segue:
- la sig.ra continuerà ad abitare a titolo gratuito la casa, sita in Rimini (RN), Via Costantino Bagli Pt_2
n. 24/A, int. 2, di proprietà della sig.ra -madre del sig. fino al di maggio Parte_3 Pt_1 Pt_4
2028 compreso, come da separato contratto di comodato, stipulato tra la sig.ra e la sig.ra Pt_2 Pt_3
Al termine del periodo indicato, il diritto della sig.ra di abitare l'immobile de quo decadrà Pt_2
automaticamente senza possibilità di dilazione;
- i sigg.ri ed dichiarano di aver regolarizzato con separato atto i loro Parte_2 Parte_1
pregressi rapporti economici ed in particolare la pretesa e/o rivendicazione che la sig.ra possa far Pt_2
valere nei confronti del Sig. derivante direttamente o indirettamente dal loro pregresso rapporto Pt_1
coniugale, nonché per qualsivoglia diversa ragione e titolo, anche con riferimento ad arretrati per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie.
4. La sig.ra e il sig. dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente Pt_2 Pt_1
e adeguatamente a sé; ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 3 5. Con la sottoscrizione del presente accordo i sigg.ri e dichiarano di Parte_2 Parte_1
non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale e comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo.
6. Le spese legali inerenti al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Sottoscrivono i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 24.10.1993 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 107 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 399 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PALMA FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. TRISTANI TORQUATO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le figlie e sono attualmente economicamente autosufficienti e pertanto nulla è Per_1 Per_2
dovuto dai genitori a titolo di contributo al loro mantenimento;
2. l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Costantino Bagli n. Pt_2
24/A, int. 2, dichiarata in sede di separazione dei coniugi, si intende revocata definitivamente con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
3. i sigg.ri e intendono regolamentare e definire ogni questione presente, passata e futura Pt_2 Pt_1
riguardante i loro rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio;
a tal fine pattuiscono quanto segue:
- la sig.ra continuerà ad abitare a titolo gratuito la casa, sita in Rimini (RN), Via Costantino Bagli Pt_2
n. 24/A, int. 2, di proprietà della sig.ra -madre del sig. fino al di maggio Parte_3 Pt_1 Pt_4
2028 compreso, come da separato contratto di comodato, stipulato tra la sig.ra e la sig.ra Pt_2 Pt_3
Al termine del periodo indicato, il diritto della sig.ra di abitare l'immobile de quo decadrà Pt_2
automaticamente senza possibilità di dilazione;
- i sigg.ri ed dichiarano di aver regolarizzato con separato atto i loro Parte_2 Parte_1
pregressi rapporti economici ed in particolare la pretesa e/o rivendicazione che la sig.ra possa far Pt_2
valere nei confronti del Sig. derivante direttamente o indirettamente dal loro pregresso rapporto Pt_1
coniugale, nonché per qualsivoglia diversa ragione e titolo, anche con riferimento ad arretrati per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie.
4. La sig.ra e il sig. dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente Pt_2 Pt_1
e adeguatamente a sé; ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 3 5. Con la sottoscrizione del presente accordo i sigg.ri e dichiarano di Parte_2 Parte_1
non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale e comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo.
6. Le spese legali inerenti al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Sottoscrivono i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 24.10.1993 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 107 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3