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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2136 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. ALFANO GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE; convenuto avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2022 Parte_1
(n. 86/2022 r.g.) con cui questo Tribunale l'ha condannata a pagare a la CP_1
somma di € 30.679,30 oltre interessi e spese, per la restituzione del finanziamento erogato da MPS Consum.it, credito poi pervenuto, in virtù di successive cessioni, all'odierna opposta.
L'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva sostanziale in capo a sé, disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse;
- la nullità del contratto per mancata consegna dell;
- la nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'originario creditore, che avrebbe concesso il finanziamento senza preventivamente verificare le condizioni economiche dei debitori. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
*
L'opposizione è manifestamente infondata.
Il primo motivo è stato smentito dalla c.t.u. grafologica, che ha con certezza attribuito alla mano dell'opponente le sottoscrizioni disconosciute: tale conclusione non è stata nemmeno contestata dall'opponente, ed appare correttamente fondata su una compiuta analisi delle sottoscrizioni verificate e delle scritture comparative,
e non può quindi che essere recepita in questa sede.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto assolutamente generico.
Infatti il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento
(C. S.U. 19597/2020): nessuno di questi elementi è stato indicato dall'opponente. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato perché il TAEG/ISC è indicato nelle condizioni contrattuali (7,86%).
Il quarto motivo è manifestamente infondato perché il piano di ammortamento è indicato nel modulo contrattuale, dove si legge che la restituzione avverrà in 60 rate da € 524,45 ciascuna, con prima scadenza dopo due mesi dall'erogazione; e comunque la relativa esplicitazione in forma di tabella è stata prodotta dall'opposta costituendosi, e l'opponente non ha dedotto alcunché.
L'ultimo motivo è manifestamente infondato in astratto perché l'eventuale mancata verifica delle condizioni reddituali del debitore non è di per sé motivo di invalidità del contratto e quindi non incide sull'obbligazione restitutoria, potendo al più, costituendo una violazione di obblighi precontrattuali, far sorgere una responsabilità del soggetto finanziatore, che tuttavia nel caso di specie non è stata nemmeno dedotta.
L'opposizione va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano senza la fase decisionale non avendovi l'opposta partecipato.
La manifesta infondatezza dell'opposizione, basata principalmente su un disconoscimento che è risultato smentito con certezza dalla c.t.u. evidenzia la sua temerarietà, che impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alle spese di lite nonché la revoca, con separato contestuale decreto, del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 co. 2 t.u. spese di giustizia. Le spese di c.t.u. vanno quindi poste integralmente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 67/2022 (n. 86/2022 r.g.);
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
€ 4.500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare a la somma di € 4.500 ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Ragusa, 18/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2136 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. ALFANO GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE; convenuto avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2022 Parte_1
(n. 86/2022 r.g.) con cui questo Tribunale l'ha condannata a pagare a la CP_1
somma di € 30.679,30 oltre interessi e spese, per la restituzione del finanziamento erogato da MPS Consum.it, credito poi pervenuto, in virtù di successive cessioni, all'odierna opposta.
L'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva sostanziale in capo a sé, disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse;
- la nullità del contratto per mancata consegna dell;
- la nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'originario creditore, che avrebbe concesso il finanziamento senza preventivamente verificare le condizioni economiche dei debitori. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
*
L'opposizione è manifestamente infondata.
Il primo motivo è stato smentito dalla c.t.u. grafologica, che ha con certezza attribuito alla mano dell'opponente le sottoscrizioni disconosciute: tale conclusione non è stata nemmeno contestata dall'opponente, ed appare correttamente fondata su una compiuta analisi delle sottoscrizioni verificate e delle scritture comparative,
e non può quindi che essere recepita in questa sede.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto assolutamente generico.
Infatti il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento
(C. S.U. 19597/2020): nessuno di questi elementi è stato indicato dall'opponente. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato perché il TAEG/ISC è indicato nelle condizioni contrattuali (7,86%).
Il quarto motivo è manifestamente infondato perché il piano di ammortamento è indicato nel modulo contrattuale, dove si legge che la restituzione avverrà in 60 rate da € 524,45 ciascuna, con prima scadenza dopo due mesi dall'erogazione; e comunque la relativa esplicitazione in forma di tabella è stata prodotta dall'opposta costituendosi, e l'opponente non ha dedotto alcunché.
L'ultimo motivo è manifestamente infondato in astratto perché l'eventuale mancata verifica delle condizioni reddituali del debitore non è di per sé motivo di invalidità del contratto e quindi non incide sull'obbligazione restitutoria, potendo al più, costituendo una violazione di obblighi precontrattuali, far sorgere una responsabilità del soggetto finanziatore, che tuttavia nel caso di specie non è stata nemmeno dedotta.
L'opposizione va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano senza la fase decisionale non avendovi l'opposta partecipato.
La manifesta infondatezza dell'opposizione, basata principalmente su un disconoscimento che è risultato smentito con certezza dalla c.t.u. evidenzia la sua temerarietà, che impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alle spese di lite nonché la revoca, con separato contestuale decreto, del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 co. 2 t.u. spese di giustizia. Le spese di c.t.u. vanno quindi poste integralmente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 67/2022 (n. 86/2022 r.g.);
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
€ 4.500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare a la somma di € 4.500 ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Ragusa, 18/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)