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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2223 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FORTE SIMONE, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. TAMAGNO MATTEO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA FIESCHI, 3/14 16121 GENOVA
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
Controparte_2
C.F. P.IVA_3
DIFENSORE: Avv. , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE TERZA CHIAMATA -
1 avente a oggetto: fase merito opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – pignoramento esattoriale.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c., nonché 617 comma 2 e 618 c.p.c., in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore – in qualità di debitore esecutato – conveniva davanti al Tribunale di Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, – Controparte_3 in qualità di creditore pignorante – e in qualità di terzo pignorato – al fine Controparte_2 di sentir “accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, impugnati per i motivi esposti nel corpo dell'atto; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, per nullità dei titoli sottesi;
- accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001”. A fondamento della propria pretesa, deduceva: i) di avere ricevuto a cura di la notifica in data Controparte_3
04.03.2022 dell'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000 (cfr. intimazione di pagamento – doc. 2 opponente), relativo alle seguenti cartelle di pagamento:
● n. 06620180001226477000
● n. 06620180001226578000
● n. 06620180003521557000
● n. 06620180003521658000
● n. 06620180003982416000
● n. 06620180005352546000
● n. 06620180008323900000
● n. 06620190000595979000
● n. 06620190002149685000
● n. 06620190003228990000
● n. 06620190003229091000
● n. 06620190005824910000
● n. 06620190009407733000
● n. 06620190010331261000
● n. 06620200000142282000
● n. 06620200001326420000, ii) di avere in data 04.04.2022, in relazione all'intimazione di pagamento n.
2 06620229000106557000 inoltrato ad una istanza di Controparte_3 sospensione legale della riscossione ex art. 1 commi da 537 a 544, L. n. 228/2012 (cfr. istanza ex lege 228/2012 – doc. 3 opponente); iii) di avere ricevuto poi la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, per un ammontare complessivo di € 221.315,26; iv) di avere in data 27.07.2022, in relazione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, inoltrato ad una istanza di Controparte_3 sospensione legale della riscossione ex art. 1 commi da 537 a 544, L. n. 228/2012 (cfr. istanza ex lege 228/2012 avverso pignoramento – doc. 4 opponente). Lamentava, dunque, che “non solo l'atto di pignoramento [era] stato notificato in virtù di un atto propedeutico sospeso, ovvero l'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, ma le cartelle di pagamento [erano state] oggetto del giudizio pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara RG 84/2021, prossima udienza fissata per il giorno 10.10.2022 (doc.
5 - Ricorso CTP RG84/2021) e del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Massa Carrara RG 406/2022 (doc.
6 - Ricorso GDP RG 406/2022)” (cfr. pag. 4 citazione). Eccepiva, in ogni caso, la omessa notificazione delle cartelle di pagamento n. 06620200000142282000 e n. 06620200001326420000 (cfr. pag. 4 citazione). Inoltre, eccepiva “l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto l Controparte_4 in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all
[...]
presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e Controparte_5
“PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale e Email_1
t, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, Email_3 il messaggio di posta elettronica prov[enviva] dal seguente indirizzo pec t, Email_4 ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.)” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore opposto
[...]
, in persona del Direttore pro tempore, domandando il rigetto della Controparte_3 spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con ordinanza pronunciata in data 09/01/2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Difatti, la Corte ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo;
tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU;
infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria” (Sez. 3, Sentenza n. 31850 del 2022). Inoltre, questo nuovo indirizzo è stato più volte ritenuto applicabile anche al pignoramento “diretto”, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 (v. Cass. n. 11851/2022; Cass. n. 16236/2022). Nonostante la regolarità della notificazione nessuno si costituiva per il terzo pignorato,
[...]
[...]
[.. e ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia. CP_6
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle sole produzioni documentali. All'udienza del 06/05/2025, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante la rinuncia espressa dei procuratori.
1. FASE DI MERITO OPPOSIZIONE ESECUTIVA. PROCEDURA ESECUTIVA C.D. ESATTORIALE. Deve premettersi che tale procedimento di cognizione rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione esecutiva promosso nell'esecuzione forzata esattoriale, azionata da
con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex Controparte_3 art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001.
2. OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 2 C.P.C.. 2.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE (IN PARTE) COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Infatti, il debitore opposto ha articolato doglianze concernenti il “se” dell'esecuzione, contestando il diritto del creditore, a procedere in executivis per difetto della titolarità attiva del creditore.
2.2. ISTANZA SOSPENSIONE EX ART. 1 COMMI DA 537 A 544, L. N. 228/2012. Con un primo motivo di opposizione successiva all'esecuzione, l'opponente ha eccepito la sussistenza di una ipotesi di sospensione legale dell'attività di riscossione, per avere in data 04/04/2022 inviato istanza ai sensi della L. 228/2012 in relazione ai titoli posti alla base dell'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, nonché successivamente in data 27.07.2022 con riferimento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001 (cfr. punto 5 atto di citazione). All'esito dell'istruttoria svolta è, tuttavia, emerso come le istanze di sospensione dell'intimazione di pagamento e del pignoramento, inoltrate rispettivamente in data 04/04/2022 e in data 27/07/2022 siano state puntualmente riscontrate dall' (cfr. pec “sospensione legale Controparte_5 della riscossione – Sua istanza prot. n.4169528 del 27/07/2022” – doc. 5 opposta;
cfr. pec “sospensione legale della riscossione – Sua istanza prot. n. 1810475 del 4/4/2022” – doc. 4 opposta) e considerate entrambe inammissibili, in quanto “la dichiarazione è presentata da un soggetto diverso dall'intestatario del ruolo, il quale non è munito di apposita delega per la sottoscrizione e la presentazione dell'istanza di sospensione legale”. I summenzionati atti di diniego del beneficio non risultano essere stati impugnati. Dunque, il motivo di doglianza è rimasto privo di prova.
2.3. ISTANZA SOSPENSIONE NEI GIUDIZI DI MERITO RELATIVI ALLA FONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA. Con un secondo motivo di opposizione successiva all'esecuzione ha lamentato la sospensione
4 delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione “essendo i titoli sottesi al pignoramento oggetto di sospensione e contestazione, quest'ultimo sarà da ritenersi assolutamente illegittimo”. Segnatamente ha evidenziato che “non solo l'atto di pignoramento è stato notificato in virtù di un atto propedeutico sospeso, ovvero l'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, ma le cartelle di pagamento sono oggetto del giudizio pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara RG 84/2021, prossima udienza fissata per il giorno 10.10.2022 (doc.
5 - Ricorso CTP RG 84/2021) e del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Massa Carrare RG 406/2022 (doc.
6 - Ricorso GDP RG 406/2022)” (cfr. punto 2 citazione). Sennonché, nel presente giudizio non è stato prodotto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle stesse, nei contenziosi promossi dalla società debitrice. Dunque, il motivo di opposizione è rimasto privo del minimo riscontro.
2.4. OMESSA NOTIFICAZIONE DI DUE CARTELLE ESATTORIALI. Con un terzo motivo di opposizione successiva all'esecuzione, la società debitrice opponente ha lamentato che “le cartelle di pagamento n. 06620200000142282000 [e] n. 06620200001326420000 non [erano] mai state notificate alla contribuente” (cfr. punto 3 citazione). Invero, come ammesso dallo stesso contribuente, le due cartelle sono state richiamate nell'atto di intimazione di pagamento n. 06620229000106557000 notificato alla società (cfr. ultime due cartelle riportate nell'elenco a pag. 2 citazione), ed oggetto, poi, dell'istanza di sospensione ex L. 228/2012. Inoltre il contribuente ha dato atto di averle impugnate. In ogni caso, la società avrebbe dovuto impugnare le due cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento summenzionato. L' ha, comunque, prodotto agli atti del giudizio la Controparte_1 cartella di pagamento n. 066 2020 0000142282 000, con la prova del perfezionamento della relativa notificazione alla società opponente, a mani del legale rappresentante, in data 07/09/2021 (cfr. relata notifica cartella n. 066 2020 0000142282 000 – doc. 1 opposta); nonché, la cartella n. 066 2020 0001326420 000 anch'essa con la prova del perfezionamento della relativa notificazione alla società opponente, a mani del legale rappresentante, in data 11/11/2021 (cfr. relata notifica cartella n. 066 2020 0001326420 000 – doc. 2 opposta). A seguito del deposito degli atti, nessuna contestazione in merito è stata sollevata. In conclusione, la doglianza è da respingere.
3. OPPOSIZIONE PREVENTIVA (IN PARTE) AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO/LA CARTELLA DI PAGAMENTO. Con il presente giudizio, il debitore ha poi inteso far valere anche fatti vizi di forma dell'atto di intimazione di pagamento. Come noto, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/04/2018, n. 8402 (rv. 648222-01); Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 03/04/2012, n. 5333 (rv. 621766); Cass. civ. Sez. II, 21/02/2007, n. 4018 (rv. 596731)). L'opposizione agli atti esecutivi, detta anche opposizione formale, ha ad oggetto la regolarità del della cartella esattoriale. Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta il quomodo dell'esecuzione; non si contesta che l'esecuzione si debba fare ma che la stessa sta avvenendo in modo errato;
in altre parole si fa valere la non conformità degli atti esecutivi alle disposizioni che li disciplinano: irregolarità formali del titolo
5 esecutivo, della cartella esattoriale, della notificazione e dei singoli atti esecutivi.
3.1. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI. Con un quarto motivo di opposizione, il primo da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, la società debitrice ha lamentato la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento (oggetto di impugnazione) da parte di un indirizzo pec “ t, ovvero Email_4 un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.)”, dunque ritenuto non iscritto nei pubblici registri (cfr. punto 4 citazione). Secondo la Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica dell'intimazione di pagamento ma anche dell'atto di pignoramento, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022) (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del 2023). Il motivo di impugnazione è, dunque, infondato, tenuto conto che l'opponente ha presentato ricorso sollevando doglianze anche sul merito della pretesa creditoria.
In conclusione, alla luce di tutte le questioni dedotte ed esaminate, i motivi di opposizione appaiono infondati e come tali da dover essere integralmente rigettati.
4. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle tre fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022), in quanto il procedimento civile si è definito senza svolgere attività istruttoria. Dunque, la società opponente soccombente deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore del creditore pignorante vittorioso;
mentre sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di lite tra la società opponente soccombente e il terzo pignorato rimasto contumace.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2223 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti di , in persona del Direttore pro tempore, con la Controparte_1 chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
6 provvede:
1. DICHIARA la contumacia di terzo pignorato); Controparte_2
Visto l'art. 615 comma 2 c.p.c., 2. RIGETTA l'opposizione successiva all'esecuzione promossa da
[...] debitore pignorato);Parte_1
Visto l'art. 617 comma 2 c.p.c., 3. RIGETTA l'opposizione successiva agli atti esecutivi promossa da
[...] debitore pignorato); Parte_1
Visto l'art. 91 c.p.c.,
4. CONDANNA rifondere Parte_1 in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.697,95, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 1.264,95 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. COMPENSA le spese tra Parte_1
e Controparte_2
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
7
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2223 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FORTE SIMONE, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. TAMAGNO MATTEO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA FIESCHI, 3/14 16121 GENOVA
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
Controparte_2
C.F. P.IVA_3
DIFENSORE: Avv. , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE TERZA CHIAMATA -
1 avente a oggetto: fase merito opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – pignoramento esattoriale.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c., nonché 617 comma 2 e 618 c.p.c., in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore – in qualità di debitore esecutato – conveniva davanti al Tribunale di Massa, per il merito del giudizio di opposizione esecutiva, conclusa la fase preliminare sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, – Controparte_3 in qualità di creditore pignorante – e in qualità di terzo pignorato – al fine Controparte_2 di sentir “accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, impugnati per i motivi esposti nel corpo dell'atto; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, per nullità dei titoli sottesi;
- accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001”. A fondamento della propria pretesa, deduceva: i) di avere ricevuto a cura di la notifica in data Controparte_3
04.03.2022 dell'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000 (cfr. intimazione di pagamento – doc. 2 opponente), relativo alle seguenti cartelle di pagamento:
● n. 06620180001226477000
● n. 06620180001226578000
● n. 06620180003521557000
● n. 06620180003521658000
● n. 06620180003982416000
● n. 06620180005352546000
● n. 06620180008323900000
● n. 06620190000595979000
● n. 06620190002149685000
● n. 06620190003228990000
● n. 06620190003229091000
● n. 06620190005824910000
● n. 06620190009407733000
● n. 06620190010331261000
● n. 06620200000142282000
● n. 06620200001326420000, ii) di avere in data 04.04.2022, in relazione all'intimazione di pagamento n.
2 06620229000106557000 inoltrato ad una istanza di Controparte_3 sospensione legale della riscossione ex art. 1 commi da 537 a 544, L. n. 228/2012 (cfr. istanza ex lege 228/2012 – doc. 3 opponente); iii) di avere ricevuto poi la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001, per un ammontare complessivo di € 221.315,26; iv) di avere in data 27.07.2022, in relazione all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, inoltrato ad una istanza di Controparte_3 sospensione legale della riscossione ex art. 1 commi da 537 a 544, L. n. 228/2012 (cfr. istanza ex lege 228/2012 avverso pignoramento – doc. 4 opponente). Lamentava, dunque, che “non solo l'atto di pignoramento [era] stato notificato in virtù di un atto propedeutico sospeso, ovvero l'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, ma le cartelle di pagamento [erano state] oggetto del giudizio pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara RG 84/2021, prossima udienza fissata per il giorno 10.10.2022 (doc.
5 - Ricorso CTP RG84/2021) e del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Massa Carrara RG 406/2022 (doc.
6 - Ricorso GDP RG 406/2022)” (cfr. pag. 4 citazione). Eccepiva, in ogni caso, la omessa notificazione delle cartelle di pagamento n. 06620200000142282000 e n. 06620200001326420000 (cfr. pag. 4 citazione). Inoltre, eccepiva “l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto l Controparte_4 in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all
[...]
presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e Controparte_5
“PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale e Email_1
t, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, Email_3 il messaggio di posta elettronica prov[enviva] dal seguente indirizzo pec t, Email_4 ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.)” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore opposto
[...]
, in persona del Direttore pro tempore, domandando il rigetto della Controparte_3 spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con ordinanza pronunciata in data 09/01/2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Difatti, la Corte ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo;
tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU;
infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria” (Sez. 3, Sentenza n. 31850 del 2022). Inoltre, questo nuovo indirizzo è stato più volte ritenuto applicabile anche al pignoramento “diretto”, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 (v. Cass. n. 11851/2022; Cass. n. 16236/2022). Nonostante la regolarità della notificazione nessuno si costituiva per il terzo pignorato,
[...]
[...]
[.. e ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia. CP_6
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle sole produzioni documentali. All'udienza del 06/05/2025, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante la rinuncia espressa dei procuratori.
1. FASE DI MERITO OPPOSIZIONE ESECUTIVA. PROCEDURA ESECUTIVA C.D. ESATTORIALE. Deve premettersi che tale procedimento di cognizione rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione esecutiva promosso nell'esecuzione forzata esattoriale, azionata da
con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex Controparte_3 art. 72-bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001.
2. OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 2 C.P.C.. 2.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE (IN PARTE) COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Infatti, il debitore opposto ha articolato doglianze concernenti il “se” dell'esecuzione, contestando il diritto del creditore, a procedere in executivis per difetto della titolarità attiva del creditore.
2.2. ISTANZA SOSPENSIONE EX ART. 1 COMMI DA 537 A 544, L. N. 228/2012. Con un primo motivo di opposizione successiva all'esecuzione, l'opponente ha eccepito la sussistenza di una ipotesi di sospensione legale dell'attività di riscossione, per avere in data 04/04/2022 inviato istanza ai sensi della L. 228/2012 in relazione ai titoli posti alla base dell'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, nonché successivamente in data 27.07.2022 con riferimento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 066/2022/000002034, codice identificativo procedura esecutiva n. 06684202200000559001 (cfr. punto 5 atto di citazione). All'esito dell'istruttoria svolta è, tuttavia, emerso come le istanze di sospensione dell'intimazione di pagamento e del pignoramento, inoltrate rispettivamente in data 04/04/2022 e in data 27/07/2022 siano state puntualmente riscontrate dall' (cfr. pec “sospensione legale Controparte_5 della riscossione – Sua istanza prot. n.4169528 del 27/07/2022” – doc. 5 opposta;
cfr. pec “sospensione legale della riscossione – Sua istanza prot. n. 1810475 del 4/4/2022” – doc. 4 opposta) e considerate entrambe inammissibili, in quanto “la dichiarazione è presentata da un soggetto diverso dall'intestatario del ruolo, il quale non è munito di apposita delega per la sottoscrizione e la presentazione dell'istanza di sospensione legale”. I summenzionati atti di diniego del beneficio non risultano essere stati impugnati. Dunque, il motivo di doglianza è rimasto privo di prova.
2.3. ISTANZA SOSPENSIONE NEI GIUDIZI DI MERITO RELATIVI ALLA FONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA. Con un secondo motivo di opposizione successiva all'esecuzione ha lamentato la sospensione
4 delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione “essendo i titoli sottesi al pignoramento oggetto di sospensione e contestazione, quest'ultimo sarà da ritenersi assolutamente illegittimo”. Segnatamente ha evidenziato che “non solo l'atto di pignoramento è stato notificato in virtù di un atto propedeutico sospeso, ovvero l'intimazione di pagamento n. 06620229000106557000, ma le cartelle di pagamento sono oggetto del giudizio pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara RG 84/2021, prossima udienza fissata per il giorno 10.10.2022 (doc.
5 - Ricorso CTP RG 84/2021) e del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Massa Carrare RG 406/2022 (doc.
6 - Ricorso GDP RG 406/2022)” (cfr. punto 2 citazione). Sennonché, nel presente giudizio non è stato prodotto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle stesse, nei contenziosi promossi dalla società debitrice. Dunque, il motivo di opposizione è rimasto privo del minimo riscontro.
2.4. OMESSA NOTIFICAZIONE DI DUE CARTELLE ESATTORIALI. Con un terzo motivo di opposizione successiva all'esecuzione, la società debitrice opponente ha lamentato che “le cartelle di pagamento n. 06620200000142282000 [e] n. 06620200001326420000 non [erano] mai state notificate alla contribuente” (cfr. punto 3 citazione). Invero, come ammesso dallo stesso contribuente, le due cartelle sono state richiamate nell'atto di intimazione di pagamento n. 06620229000106557000 notificato alla società (cfr. ultime due cartelle riportate nell'elenco a pag. 2 citazione), ed oggetto, poi, dell'istanza di sospensione ex L. 228/2012. Inoltre il contribuente ha dato atto di averle impugnate. In ogni caso, la società avrebbe dovuto impugnare le due cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento summenzionato. L' ha, comunque, prodotto agli atti del giudizio la Controparte_1 cartella di pagamento n. 066 2020 0000142282 000, con la prova del perfezionamento della relativa notificazione alla società opponente, a mani del legale rappresentante, in data 07/09/2021 (cfr. relata notifica cartella n. 066 2020 0000142282 000 – doc. 1 opposta); nonché, la cartella n. 066 2020 0001326420 000 anch'essa con la prova del perfezionamento della relativa notificazione alla società opponente, a mani del legale rappresentante, in data 11/11/2021 (cfr. relata notifica cartella n. 066 2020 0001326420 000 – doc. 2 opposta). A seguito del deposito degli atti, nessuna contestazione in merito è stata sollevata. In conclusione, la doglianza è da respingere.
3. OPPOSIZIONE PREVENTIVA (IN PARTE) AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO/LA CARTELLA DI PAGAMENTO. Con il presente giudizio, il debitore ha poi inteso far valere anche fatti vizi di forma dell'atto di intimazione di pagamento. Come noto, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/04/2018, n. 8402 (rv. 648222-01); Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 03/04/2012, n. 5333 (rv. 621766); Cass. civ. Sez. II, 21/02/2007, n. 4018 (rv. 596731)). L'opposizione agli atti esecutivi, detta anche opposizione formale, ha ad oggetto la regolarità del della cartella esattoriale. Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta il quomodo dell'esecuzione; non si contesta che l'esecuzione si debba fare ma che la stessa sta avvenendo in modo errato;
in altre parole si fa valere la non conformità degli atti esecutivi alle disposizioni che li disciplinano: irregolarità formali del titolo
5 esecutivo, della cartella esattoriale, della notificazione e dei singoli atti esecutivi.
3.1. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI. Con un quarto motivo di opposizione, il primo da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, la società debitrice ha lamentato la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento (oggetto di impugnazione) da parte di un indirizzo pec “ t, ovvero Email_4 un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.)”, dunque ritenuto non iscritto nei pubblici registri (cfr. punto 4 citazione). Secondo la Suprema Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica dell'intimazione di pagamento ma anche dell'atto di pignoramento, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022) (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del 2023). Il motivo di impugnazione è, dunque, infondato, tenuto conto che l'opponente ha presentato ricorso sollevando doglianze anche sul merito della pretesa creditoria.
In conclusione, alla luce di tutte le questioni dedotte ed esaminate, i motivi di opposizione appaiono infondati e come tali da dover essere integralmente rigettati.
4. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 260.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle tre fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022), in quanto il procedimento civile si è definito senza svolgere attività istruttoria. Dunque, la società opponente soccombente deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore del creditore pignorante vittorioso;
mentre sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di lite tra la società opponente soccombente e il terzo pignorato rimasto contumace.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2223 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti di , in persona del Direttore pro tempore, con la Controparte_1 chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_2
6 provvede:
1. DICHIARA la contumacia di terzo pignorato); Controparte_2
Visto l'art. 615 comma 2 c.p.c., 2. RIGETTA l'opposizione successiva all'esecuzione promossa da
[...] debitore pignorato);Parte_1
Visto l'art. 617 comma 2 c.p.c., 3. RIGETTA l'opposizione successiva agli atti esecutivi promossa da
[...] debitore pignorato); Parte_1
Visto l'art. 91 c.p.c.,
4. CONDANNA rifondere Parte_1 in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.697,95, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 1.264,95 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. COMPENSA le spese tra Parte_1
e Controparte_2
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
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