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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1781/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.219/2023”
TRA
( ),elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1
miciliato in Trebisacce via Aspasia 36, c/o studio avv. Gennaro Tufaro (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappre- Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sentante, elettivamente domiciliata in Matera via Tommari press lo studio degli avv.
Giacomo Bracciale ( ) e Giuseppe De Florio (C.F. CodiceFiscale_3
) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
C.F._4
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. in data 14/2/2025, la causa è stata trattata per iscritto a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 6/12/2023, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 219 resa in data 9/5/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigetta-
1 to l'opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo n.140/2022 di condanna al paga- mento della somma di € 1.549,55, oltre interessi e spese legali in favore della
[...]
in virtù di tre fatture emesse dalla ricorrente per assistenza soft- Controparte_3 ware. A sostegno del gravame ha reiterato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, trattandosi di azione di adempimento di obbligazione pecuniaria non di- pendente da titolo giudiziale o da convenzione intercorsa tra le parti contrattuali;
nel merito ha eccepito l'inadempimento della controparte, gravando peraltro sulla creditrice l'onere di dimostrare di avere effettuato l'assistenza in oggetto e non costituendo le fat- ture emesse dalla stessa prova del preteso credito, di talché ha concluso per la declarato- ria di nullità del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese giudiziali, da di- strarsi in favore del procuratore anticipatario. nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto in ordine Controparte_4 all'eccezione di natura procedurale che l'obbligazione dell' era relativa ad una Pt_1 somma di denaro liquida ed esigibile e che l'ammontare delle fatture non era contestato dal debitore, essendo coerente con il contratto concluso tra le parti. Inoltre, ha dedotto che nessuna contestazione sull'assistenza prestata era stata formulata dall'appellante, sicché doveva presumersi che avesse adempiuto alla prestazione ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio, atteso che l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante (cfr. Cass. Civ. SS.UU. sent. 13/9/2016 n.17989)'esclude il domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis solo nell'ipotesi di obbligazioni pecunia- rie non aventi carattere di liquidità, ossia per le quali il titolo non indichi l'esatto am- montare dell'obbligazione gravante sul debitore, oppure non siano predeterminati i cri- teri per la determinazione del quantum debeatur.
Nella specie, viceversa, dal contratto di assistenza software sottoscritto dalle parti il
30/3/2005 prodotto dall'appellata (in cui peraltro vi è clausola compromissoria, debita- mente sottoscritta dai contraenti, al punto 8 con competenza attribuita in via esclusiva al
Foro di Matera) si evince chiaramente il canone dovuto dall' per il servizio re- Pt_1 so, ciò che impone di considerarla un'obbligazione c.d. querable con applicazione del disposto dell'art. 1182 comma terzo c.c. ed adempimento della stessa presso il domicilio
2 del creditore, da cui deriva l'applicazione del criterio della competenza territoriale stabi- lito dall'art. 20 c.p.c..
Tuttavia, nel merito l'appello è fondato.
Infatti, l'opponente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di inadempimento, come prevista dall'art. 1460 c.c., assumendo che la nel perio- Controparte_4
do indicato nelle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo non avrebbe fornito la pre- stazione stabilita nel contratto concluso dalle parti il 30/3/2005, non avendo perciò dirit- to a percepire il compenso.
A fronte di tale eccezione, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, gravava sulla pretesa creditrice che ha agito con procedimento monitorio per il pagamento di quanto dovuto dalla controparte l'onere di dimostrare di avere adempiuto alla propria prestazione, quale fatto costitutivo della pretesa, a norma dell'art.2697 c.c., nella specie prestando assistenza software stabilita, essendo sufficiente al debitore convenuto la me- ra allegazione dell'inadempimento della controparte negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez.I sent.17/5/2015 n.12501).
Ciò premesso, la non ha provato (né ha chiesto di dimo- Controparte_4
strare, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria) di avere eseguito la propria pre- stazione, avendo soltanto dedotto che prima dell'istaurazione del giudizio l' Pt_1
non aveva mai contestato il suo presunto inadempimento ed aveva con la missiva tra- smessa il 17/4/2020 di disdetta del contratto di assistenza e pacchetto software ammesso di essere debitore Tali argomentazioni non appaiono condivisibili: infatti, per un verso si reputa che l'opponente abbia specificamente contestato la fornitura di assistenza nel periodo pandemico ad opera della e per altro verso si Controparte_4 evidenzia come la prestazione afferisca all'anno 2020, ovvero ad un periodo coevo o addirittura successivo al preteso atto ricognitivo del debito. Inoltre, il tenore letterale della disdetta (“chiede che possa decorrere dal 1 giugno 2020, in tal caso sarà nostra cura adempiere al pagamento, applicando uno sconto pari al 50% della quota annua- le…”) non implica in alcun modo che l' abbia riconosciuto per l'anno 2020 Pt_1
l'adempimento della prestazione che, peraltro, doveva essere fornita dall'appellata an- che per i mesi successivi.
Né può trarsi argomento dalle fatture emesse dalla ricorrente, pur regolarmente annotate nelle scritture contabili obbligatorie della stessa: infatti, tali documenti, provenendo dal-
3 la creditrice, pur se idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova nel giudizio di opposizione (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.27/2/2023 n.5827), salvo che non si dimostri l'avvenuta annotazione nelle scritture contabili del debitore (cfr. Cass. Civ.
Sez. II sent.8/2/2024 n.3581).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto della domanda della con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e re- Controparte_4
voca del decreto ingiuntivo n.140/2022 emesso dal Giudice di Pace di Matera.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellata va condannata alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 ( €
118 studio, € 126 fase introduttiva, € 176 trattazione, € 213 fase decisionale) per onorari in ordine al primo grado e in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari (€ 213 stu- dio, € 213 fase introduttiva,€ 426 trattazione, € 426 fase decisionale) relativamente al presente giudizio, oltre per entrambi i gradi al rimborso delle spese generali, IVA e
CNA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato il 6/12/2023 a avverso la sentenza Controparte_4
n.219 resa il 9/5/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata dalla
[...]
e revoca il decreto ingiuntivo n.140/2022 emesso dal Giudice di Pace di Controparte_4
Matera;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate per il primo grado in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in €
174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese
4 generali, IVA e CNA come per legge in favore del difensore dell'appellante antistatario.
Così deciso in Matera, il 3/4/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1781/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.219/2023”
TRA
( ),elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1
miciliato in Trebisacce via Aspasia 36, c/o studio avv. Gennaro Tufaro (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappre- Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sentante, elettivamente domiciliata in Matera via Tommari press lo studio degli avv.
Giacomo Bracciale ( ) e Giuseppe De Florio (C.F. CodiceFiscale_3
) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
C.F._4
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. in data 14/2/2025, la causa è stata trattata per iscritto a norma dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 6/12/2023, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 219 resa in data 9/5/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigetta-
1 to l'opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo n.140/2022 di condanna al paga- mento della somma di € 1.549,55, oltre interessi e spese legali in favore della
[...]
in virtù di tre fatture emesse dalla ricorrente per assistenza soft- Controparte_3 ware. A sostegno del gravame ha reiterato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, trattandosi di azione di adempimento di obbligazione pecuniaria non di- pendente da titolo giudiziale o da convenzione intercorsa tra le parti contrattuali;
nel merito ha eccepito l'inadempimento della controparte, gravando peraltro sulla creditrice l'onere di dimostrare di avere effettuato l'assistenza in oggetto e non costituendo le fat- ture emesse dalla stessa prova del preteso credito, di talché ha concluso per la declarato- ria di nullità del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese giudiziali, da di- strarsi in favore del procuratore anticipatario. nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto in ordine Controparte_4 all'eccezione di natura procedurale che l'obbligazione dell' era relativa ad una Pt_1 somma di denaro liquida ed esigibile e che l'ammontare delle fatture non era contestato dal debitore, essendo coerente con il contratto concluso tra le parti. Inoltre, ha dedotto che nessuna contestazione sull'assistenza prestata era stata formulata dall'appellante, sicché doveva presumersi che avesse adempiuto alla prestazione ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio, atteso che l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante (cfr. Cass. Civ. SS.UU. sent. 13/9/2016 n.17989)'esclude il domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis solo nell'ipotesi di obbligazioni pecunia- rie non aventi carattere di liquidità, ossia per le quali il titolo non indichi l'esatto am- montare dell'obbligazione gravante sul debitore, oppure non siano predeterminati i cri- teri per la determinazione del quantum debeatur.
Nella specie, viceversa, dal contratto di assistenza software sottoscritto dalle parti il
30/3/2005 prodotto dall'appellata (in cui peraltro vi è clausola compromissoria, debita- mente sottoscritta dai contraenti, al punto 8 con competenza attribuita in via esclusiva al
Foro di Matera) si evince chiaramente il canone dovuto dall' per il servizio re- Pt_1 so, ciò che impone di considerarla un'obbligazione c.d. querable con applicazione del disposto dell'art. 1182 comma terzo c.c. ed adempimento della stessa presso il domicilio
2 del creditore, da cui deriva l'applicazione del criterio della competenza territoriale stabi- lito dall'art. 20 c.p.c..
Tuttavia, nel merito l'appello è fondato.
Infatti, l'opponente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di inadempimento, come prevista dall'art. 1460 c.c., assumendo che la nel perio- Controparte_4
do indicato nelle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo non avrebbe fornito la pre- stazione stabilita nel contratto concluso dalle parti il 30/3/2005, non avendo perciò dirit- to a percepire il compenso.
A fronte di tale eccezione, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, gravava sulla pretesa creditrice che ha agito con procedimento monitorio per il pagamento di quanto dovuto dalla controparte l'onere di dimostrare di avere adempiuto alla propria prestazione, quale fatto costitutivo della pretesa, a norma dell'art.2697 c.c., nella specie prestando assistenza software stabilita, essendo sufficiente al debitore convenuto la me- ra allegazione dell'inadempimento della controparte negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez.I sent.17/5/2015 n.12501).
Ciò premesso, la non ha provato (né ha chiesto di dimo- Controparte_4
strare, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria) di avere eseguito la propria pre- stazione, avendo soltanto dedotto che prima dell'istaurazione del giudizio l' Pt_1
non aveva mai contestato il suo presunto inadempimento ed aveva con la missiva tra- smessa il 17/4/2020 di disdetta del contratto di assistenza e pacchetto software ammesso di essere debitore Tali argomentazioni non appaiono condivisibili: infatti, per un verso si reputa che l'opponente abbia specificamente contestato la fornitura di assistenza nel periodo pandemico ad opera della e per altro verso si Controparte_4 evidenzia come la prestazione afferisca all'anno 2020, ovvero ad un periodo coevo o addirittura successivo al preteso atto ricognitivo del debito. Inoltre, il tenore letterale della disdetta (“chiede che possa decorrere dal 1 giugno 2020, in tal caso sarà nostra cura adempiere al pagamento, applicando uno sconto pari al 50% della quota annua- le…”) non implica in alcun modo che l' abbia riconosciuto per l'anno 2020 Pt_1
l'adempimento della prestazione che, peraltro, doveva essere fornita dall'appellata an- che per i mesi successivi.
Né può trarsi argomento dalle fatture emesse dalla ricorrente, pur regolarmente annotate nelle scritture contabili obbligatorie della stessa: infatti, tali documenti, provenendo dal-
3 la creditrice, pur se idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova nel giudizio di opposizione (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.27/2/2023 n.5827), salvo che non si dimostri l'avvenuta annotazione nelle scritture contabili del debitore (cfr. Cass. Civ.
Sez. II sent.8/2/2024 n.3581).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto della domanda della con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e re- Controparte_4
voca del decreto ingiuntivo n.140/2022 emesso dal Giudice di Pace di Matera.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricor- rendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellata va condannata alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 ( €
118 studio, € 126 fase introduttiva, € 176 trattazione, € 213 fase decisionale) per onorari in ordine al primo grado e in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari (€ 213 stu- dio, € 213 fase introduttiva,€ 426 trattazione, € 426 fase decisionale) relativamente al presente giudizio, oltre per entrambi i gradi al rimborso delle spese generali, IVA e
CNA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato il 6/12/2023 a avverso la sentenza Controparte_4
n.219 resa il 9/5/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata dalla
[...]
e revoca il decreto ingiuntivo n.140/2022 emesso dal Giudice di Pace di Controparte_4
Matera;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate per il primo grado in € 76,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in €
174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese
4 generali, IVA e CNA come per legge in favore del difensore dell'appellante antistatario.
Così deciso in Matera, il 3/4/2025.
Il Giudice
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