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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3512/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSORE Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA SAN MARCO 17 C.F._1 03043 CASSINO, presso il difensore avv. MESSORE FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 UC ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA G. PICO DELLA MIRANDOLA 9 FIRENZE presso il difensore avv. UC ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione noleggio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.10.2025, celebratesi da remoto nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc
-parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 nascenti dai contratti di noleggio a lungo termine in data 05.03.2021, aventi ad oggetto le seguenti autovetture: Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-Power Bus Extra colore nero notte, interni artico/tessuto nero (offerta n. 7837905/1 del 5.3.2021) e Mercedes- Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 200 EQ-Power Bus Extra, colore argento iridio, interni Parte_2 pagina 1 di 8 artico/tessuto nero (0fferta n. 7838091/1 del 5.3.2021) e, in particolare, all'obbligo di consegnare le autovetture nel termine originariamente promesso ed in quelli di volta in volta indicati, successivamente all'inutile decorso del primo;
all'obbligo di consegnare i veicoli in preassegnazione garantendo alla locataria la mobilità nel periodo intercorrente tra la data di stipula dei contratti e quella prevista per la consegna;
all'obbligo di informare la locataria del ritardo nella consegna, e, per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di noleggio suindicati ex artt. 1453 e 1454 c.c. e condannare la al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, Controparte_1 dei danni da quest'ultima subiti in conseguenza dell'inadempimento che si quantificano nella somma di €. 8.700,00 oltre IVA (pari alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con la
[...] e quelli esatti dalla , oltre spese legali Controparte_1 Controparte_2 per l'assistenza stragiudiziale che si quantificheranno in prosieguo, ovvero in quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia eventualmente ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale della per Controparte_1 violazione del canone di buona fede e correttezza nelle trattative e, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni da quest'ultima subiti nei limiti del c.d. interesse negativo, che si quantificano nella somma di €. 8.700,00 oltre IVA (pari alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con la e quelli esatti dalla Controparte_1 [...]
, oltre spese legali per l'assistenza stra-giudiziale che si Controparte_2 quantificheranno in prosieguo, ovvero in quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia eventualmente ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
IN OGNI CASO: - condannare la Controparte_1 alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese legali del presente giudizio e di quelle della fase di negoziazione assistita, da quantificarsi ex D.M. 147/2022, oltre spese generali al 15% ed oneri accessori e fiscali come per legge.
-parte convenuta:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: - In via pregiudiziale dichiarare improcedibile la domanda stante il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione obbligatorio;
- Nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto di locazione si è sciolto per recesso anticipato di
e conseguentemente, ed in ogni caso, nessun risarcimento del danno è dovuto da Parte_1 CP_1 per le ragioni tutte come esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_3 ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la risoluzione di due contratti di noleggio a lungo termine, stipulati interpartes in data 5.03.2021, per la durata di 48 mesi, aventi ad oggetto due Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-Power Bus Extra (doc.
3-4), nonché per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti pari a €. 8.700,00 oltre IVA, pari Con alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con e quelli convenuti ed esatti da CP_1
pagina 2 di 8 terzo fornitore cui si era rivolta in conseguenza Controparte_2 Parte_1 dell'inadempimento di CP_1
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto ed allegato che circa sette Parte_1 mesi dopo la stipulazione dei suddetti contratti, i veicoli noleggiati non erano mai stati consegnati;
che i veicoli concessi in data 09.03.2022 in preassegnazione, erano stati usufruiti soltanto poche settimane, dato che presto ritirati da parte di CP_1
L'attrice ha allegato altresì la pec del 16.05.2022 (cfr. doc.15), con la quale, stante il protrarsi della mancata consegna dei mezzi, ha diffidato contraente inadempiente, a voler indicare, entro CP_1 lo stringente termine del 18.05.2022, la data entro cui sarebbero consegnati i veicoli, inutilmente decorso il quale, si sarebbe ritenuta “libera da ogni vincolo contrattuale” e avrebbe agito Parte_1 per il risarcimento dei danni subiti.
La convenuta si è costituita in giudizio per ottenere il rigetto Controparte_1 della domanda. In particolare, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancato esperimento del procedimento della mediazione della controversia ex art 5 del dlgs
28/2010, vertendo la causa in una materia di noleggio, figura contrattuale assimilabile alla locazione, dunque soggetta a detta condizione di procedibilità; nel merito, che nessun inadempimento poteva essere ascritto ad visto che il contratto non prevedeva alcun termine essenziale per la consegna
CP_1 del veicolo e che, in ogni caso, come espressamente indicato nelle condizioni generali del contratto all'art 4.2., non poteva essere considerata responsabile nel caso di ritardi nella consegna del
CP_1 medesimo, dipendendo quest'ultima, solo ed esclusivamente dalla casa madre-fornitore del veicolo medesimo;
sempre nel merito, poi, eccepiva che non poteva essere considerata inadempiente per
CP_1 la mancata assegnazione dei veicoli pre-assegnazione, dato che nel caso tali veicoli erano stati assegnati nel momento in cui ne aveva disponibilità ed erano stati ritirati venuta meno tale
CP_1 disponibilità.
sostenendo che nessun inadempimento poteva essere a lei ascritto, ha eccepito di nulla CP_1 dovere a titolo di risarcimento, dato che l'attrice non avrebbe patito nessun danno in concreto, visto che Contr il contratto di locazione con l'altra società di noleggio non era ancora terminato e che, peraltro, non erano state applicate da le penali da recesso anticipato previste nei contratti di noleggio CP_1 stipulati con l'attrice.
Esperito inutilmente il procedimento mediazione della controversia, la causa viene ora per la decisione, su istruttoria di esclusiva natura documentale.
1. La domanda è procedibile.
L'eccezione di improcedibilità sollevata da è da rigettare. CP_1
pagina 3 di 8 Vi è difatti in atti il verbale della mediazione con esito negativo svoltasi tra le parti (cfr. verbale negativo primo incontro del 22 gennaio 2024 firmato anche dal mediatore allegato note scritte depositate il 22.02.2024).
2. La domanda di risoluzione è fondata
La ricorrente ha domandato la risoluzione del noleggio per grave inadempimento ex art 1453
c.c., nonchè in conseguenza della diffida ad adempiere ex art 1454 c.c.. dei due contratti di noleggio a lungo termine per la durata di 48 mesi, stipulati in data 5.03.2021 tra e CP_1 Parte_4
, avente ad oggetto due Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-
[...]
Power Bus Extra (doc.
3-4 della costituzione).
Trattasi di due strumenti risolutori che si differenziano in punto di presupposti e diversità di petitum, dato che la prima è tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva del giudice per liberarsi del vincolo contrattuale, mentre la seconda è volta a far accertare dal giudice un effetto -quello risolutorio- che si è già prodotto in via extragiudiziale.
In tema di oneri probatori, per l'accoglimento della domanda di risoluzione, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. S.U. sentenza 13533/2001).
Scrutinata la fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, va rilevato che la diffida ad adempiere 16.05.2022, (cfr. doc.15 di parte attrice), non integra i presupposti della diffida ex art 1454
c.c. Infatti, come si evince dal testo della mail pec inviata, l'attore non ha diffidato a consegnare CP_1 le vetture entro il termine intimato (peraltro inferiore a quello legale) ma ad indicare con precisione la data in cui le macchine sarebbero state consegnate.
La domanda di risoluzione del contratto va pronunciata secondo quanto previsto dall'art. 1453
c.c.
Difatti la società attrice ha prodotto la fonte negoziale del proprio diritto (ovvero le due proposte di noleggio del 5.03.2021, cfr. offerta n. 7837905/1 del 5.3.2021, doc. 3, e oferta n. 7838091/1 del 5.3.2021, doc. 4 di parte attrice) ed ha dedotto ed allegato il grave inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata consegna dei mezzi noleggiati, richiesti, a più riprese, da parte attrice, come si evince dalle mail pec in atti .
E' pur vero che le due proposte di noleggio del 5.03.2021 sottoscritte dall'attrice su modulo non prevedono alcuna data per la consegna dei mezzi, essendo vuoto l'apposito riquadro posto a CP_1
pagina 4 di 8 pagina 2 delle proposte, in cui vi è peraltro l'indicazione che comunque la data è da intendersi come indicativa.
Ciò nonostante, il fatto che non fosse stato stabilito -almeno per iscritto- un termine preciso per adempiere, non vale ad escludere l'inadempimento della convenuta.
Infatti, è ormai principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che “in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poiché ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa
d'adempimento (...) ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali (...) applicati nello specifico rapporto pattizio.” (Cass. civ. n. 21647/2019).
Conseguentemente, anche in assenza dell'indicazione di una scadenza pattuita tra le parti,
l'inadempimento può essere desunto quando, in relazione all'oggetto del contratto, al comportamento complessivo delle parti nonché al persistente interesse della parte adempiente alla prestazione, il lasso temporale in attesa dell'adempimento della prestazione venga ritenuto, secondo apprezzamento ex post dal Giudice, inidoneo e inadeguato. (Cass. n. 15796/2009, Cass. 19414/2010, Tribunale di Firenze, n.
3559/2024).
Come si evince dal carteggio di causa, a distanza di un anno dalla conclusione dei due contratti di noleggio, le vetture non risultavano ancora consegnate né, tanto meno, immatricolate: difatti, CP_1 dopo i reiterati solleciti e la diffida del maggio 2022, comunicava a , con pec del Parte_1
30.05.2022 (doc. 17), di avere avviato l'iter di annullamento degli ordini relativi alle due CP_1 autovetture senza applicazione delle penali, considerato che “la stima di consegna preveda l'arrivo delle due Mercedes GLA per la seconda metà di luglio”.
Pertanto, nonostante in detta pec, abbia escluso la propria responsabilità per il ritardo CP_1 nella consegna dei mezzi noleggiati, ha di fatto essa stessa riconosciuto la gravità del ritardo, giacchè si
è determinata all'annullamento degli ordini.
Nel caso di specie, come non ha mancato di rilevare l'attrice, inoltre non ha tenuto fede CP_1 neppure a quanto pattuito all'art 4.1. delle condizioni contrattuali allegate alle due proposte di noleggio, secondo cui “nel periodo che intercorre tra l'accettazione della proposta di noleggio da parte di e CP_1 la consegna del veicolo in noleggio, qualora richiesto dal cliente e secondo disponibilità, verrà messo a disposizione di quest'ultimo, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo in preassegnazione”; invece ha di fatto privato l'attrice di un veicolo sostitutivo. CP_1
pagina 5 di 8 Come detto, infatti, veicoli in preassegnazione, sono stati concessi all'attrice soltanto per tre mesi dal 9.03.2022 al 9.06.2022 (cfr. doc. 10-11 allegati alla costituzione di parte attrice) e tuttavia ritirati senza preavviso dopo circa un mese (precisamente l'11.04.2022).
Non ha errato l'attrice a rilevare che la convenuta è venuta meno ai doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c. – che del resto si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, “… che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto….” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/11/2000, n. 14865), come del resto convenuto all'art 4.2. delle condizioni generali dei contratti per cui è causa, ove si legge che era onere del concedente tenere informato il cliente dello sviluppo del rapporto.
Vista l'allegazione del contratto e della gravità dell'inadempimento della contraente-convenuta la domanda di risoluzione dei due contratti di noleggio merita dunque accoglimento, con effetti CP_1 dall'invio della diffida del 16.05.2022.
A mente dell'art. 1458 c.c., l'accoglimento della domanda di risoluzione ha infatti effetti retroattivi ex tunc e comporta la restituzione di tutte le prestazioni ricevute in esecuzione del contratto, rimaste prive di causa, ove vi sia esplicita domanda in tal senso della parte, considerato che la restituzione non è domanda implicita in quella di risoluzione (cfr. Cass. n. 10917/2021).
Nella fattispecie, stante l'omessa domanda di restituzione, va dichiarata la sola risoluzione contrattuale.
La domanda di risarcimento del danno è meritevole di accoglimento
Passando alla domanda di risarcimento del danno subito dall'attore in conseguenza del grave inadempimento della convenuta, giova ricordare che ai sensi dell'art 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, che comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno.
La giurisprudenza sul punto afferma che “(…) il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione e' determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…. “ (cfr. Cass. n. 18832/2016, Cass. n. 3051/2025;
Tribunale Firenze n.1735/2020).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, il danno dedotto dall'attrice, equivalente al maggior costo che ha dovuto sostenere per il noleggio delle vetture da altro fornitore
( , è risultato concreto, effettivo ed attuale, visto che il contratto con l'altro Controparte_2
pagina 6 di 8 fornitore è in corso e i canoni di noleggio sono stati pagati (cfr. doc. 33 allegato alla citazione di parte attrice e doc.2 zip allegato dall'attrice alla seconda memoria ex art 183 comma 6 n.2).
Nel caso, anche il danno prospettato dalla parte attrice come futuro, merita di ricevere ristoro, rappresentandosi come altamente probabile, l'emanazione di ulteriori fatture di noleggio da parte del terzo fornitore, atte a giustificare il risarcimento del danno per un ammontare pari ad €. 8.700,00, quale differenza dell'importo tra il canone di noleggio sostitutivo e quello concordato con CP_1
Atteso che la somma oggetto di risarcimento, in quanto debito di valore, va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi (cfr. Cass. 1627/2022), ne consegue che nel caso, a CP_1 titolo di risarcimento del danno conseguente al proprio grave inadempimento, è tenuta al pagamento nei confronti della società attrice, della somma di €. 8.700, oltre Iva, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria calcolata dalla data di ciascun singolo esborso del maggior canone mensile, alla data della presente decisione, da maggiorarsi altresì degli interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza
Le spese di lite, comprese negoziazione e mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Dette spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indicato negli atti introduttivi e della ridotta attività espletata.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel presente giudizio, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dell'attrice e per l'effetto: DICHIARA risolti i contratti di noleggio per cui è causa e AN la convenuta al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, quantificato come in parte motiva;
AN la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
3.000,00 oltre rimborso del contributo unificato, marca iscrizione, oneri di mediazione, rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e CAP.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3512/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSORE Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA SAN MARCO 17 C.F._1 03043 CASSINO, presso il difensore avv. MESSORE FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 UC ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA G. PICO DELLA MIRANDOLA 9 FIRENZE presso il difensore avv. UC ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione noleggio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.10.2025, celebratesi da remoto nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc
-parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 nascenti dai contratti di noleggio a lungo termine in data 05.03.2021, aventi ad oggetto le seguenti autovetture: Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-Power Bus Extra colore nero notte, interni artico/tessuto nero (offerta n. 7837905/1 del 5.3.2021) e Mercedes- Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 200 EQ-Power Bus Extra, colore argento iridio, interni Parte_2 pagina 1 di 8 artico/tessuto nero (0fferta n. 7838091/1 del 5.3.2021) e, in particolare, all'obbligo di consegnare le autovetture nel termine originariamente promesso ed in quelli di volta in volta indicati, successivamente all'inutile decorso del primo;
all'obbligo di consegnare i veicoli in preassegnazione garantendo alla locataria la mobilità nel periodo intercorrente tra la data di stipula dei contratti e quella prevista per la consegna;
all'obbligo di informare la locataria del ritardo nella consegna, e, per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di noleggio suindicati ex artt. 1453 e 1454 c.c. e condannare la al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, Controparte_1 dei danni da quest'ultima subiti in conseguenza dell'inadempimento che si quantificano nella somma di €. 8.700,00 oltre IVA (pari alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con la
[...] e quelli esatti dalla , oltre spese legali Controparte_1 Controparte_2 per l'assistenza stragiudiziale che si quantificheranno in prosieguo, ovvero in quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia eventualmente ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale della per Controparte_1 violazione del canone di buona fede e correttezza nelle trattative e, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni da quest'ultima subiti nei limiti del c.d. interesse negativo, che si quantificano nella somma di €. 8.700,00 oltre IVA (pari alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con la e quelli esatti dalla Controparte_1 [...]
, oltre spese legali per l'assistenza stra-giudiziale che si Controparte_2 quantificheranno in prosieguo, ovvero in quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia eventualmente ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
IN OGNI CASO: - condannare la Controparte_1 alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese legali del presente giudizio e di quelle della fase di negoziazione assistita, da quantificarsi ex D.M. 147/2022, oltre spese generali al 15% ed oneri accessori e fiscali come per legge.
-parte convenuta:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: - In via pregiudiziale dichiarare improcedibile la domanda stante il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione obbligatorio;
- Nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto di locazione si è sciolto per recesso anticipato di
e conseguentemente, ed in ogni caso, nessun risarcimento del danno è dovuto da Parte_1 CP_1 per le ragioni tutte come esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_3 ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la risoluzione di due contratti di noleggio a lungo termine, stipulati interpartes in data 5.03.2021, per la durata di 48 mesi, aventi ad oggetto due Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-Power Bus Extra (doc.
3-4), nonché per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti pari a €. 8.700,00 oltre IVA, pari Con alla differenza tra i canoni di noleggio pattuiti con e quelli convenuti ed esatti da CP_1
pagina 2 di 8 terzo fornitore cui si era rivolta in conseguenza Controparte_2 Parte_1 dell'inadempimento di CP_1
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto ed allegato che circa sette Parte_1 mesi dopo la stipulazione dei suddetti contratti, i veicoli noleggiati non erano mai stati consegnati;
che i veicoli concessi in data 09.03.2022 in preassegnazione, erano stati usufruiti soltanto poche settimane, dato che presto ritirati da parte di CP_1
L'attrice ha allegato altresì la pec del 16.05.2022 (cfr. doc.15), con la quale, stante il protrarsi della mancata consegna dei mezzi, ha diffidato contraente inadempiente, a voler indicare, entro CP_1 lo stringente termine del 18.05.2022, la data entro cui sarebbero consegnati i veicoli, inutilmente decorso il quale, si sarebbe ritenuta “libera da ogni vincolo contrattuale” e avrebbe agito Parte_1 per il risarcimento dei danni subiti.
La convenuta si è costituita in giudizio per ottenere il rigetto Controparte_1 della domanda. In particolare, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancato esperimento del procedimento della mediazione della controversia ex art 5 del dlgs
28/2010, vertendo la causa in una materia di noleggio, figura contrattuale assimilabile alla locazione, dunque soggetta a detta condizione di procedibilità; nel merito, che nessun inadempimento poteva essere ascritto ad visto che il contratto non prevedeva alcun termine essenziale per la consegna
CP_1 del veicolo e che, in ogni caso, come espressamente indicato nelle condizioni generali del contratto all'art 4.2., non poteva essere considerata responsabile nel caso di ritardi nella consegna del
CP_1 medesimo, dipendendo quest'ultima, solo ed esclusivamente dalla casa madre-fornitore del veicolo medesimo;
sempre nel merito, poi, eccepiva che non poteva essere considerata inadempiente per
CP_1 la mancata assegnazione dei veicoli pre-assegnazione, dato che nel caso tali veicoli erano stati assegnati nel momento in cui ne aveva disponibilità ed erano stati ritirati venuta meno tale
CP_1 disponibilità.
sostenendo che nessun inadempimento poteva essere a lei ascritto, ha eccepito di nulla CP_1 dovere a titolo di risarcimento, dato che l'attrice non avrebbe patito nessun danno in concreto, visto che Contr il contratto di locazione con l'altra società di noleggio non era ancora terminato e che, peraltro, non erano state applicate da le penali da recesso anticipato previste nei contratti di noleggio CP_1 stipulati con l'attrice.
Esperito inutilmente il procedimento mediazione della controversia, la causa viene ora per la decisione, su istruttoria di esclusiva natura documentale.
1. La domanda è procedibile.
L'eccezione di improcedibilità sollevata da è da rigettare. CP_1
pagina 3 di 8 Vi è difatti in atti il verbale della mediazione con esito negativo svoltasi tra le parti (cfr. verbale negativo primo incontro del 22 gennaio 2024 firmato anche dal mediatore allegato note scritte depositate il 22.02.2024).
2. La domanda di risoluzione è fondata
La ricorrente ha domandato la risoluzione del noleggio per grave inadempimento ex art 1453
c.c., nonchè in conseguenza della diffida ad adempiere ex art 1454 c.c.. dei due contratti di noleggio a lungo termine per la durata di 48 mesi, stipulati in data 5.03.2021 tra e CP_1 Parte_4
, avente ad oggetto due Mercedes-Benz GLA/2020/5P/Crossover GLA 250 Automatic EQ-
[...]
Power Bus Extra (doc.
3-4 della costituzione).
Trattasi di due strumenti risolutori che si differenziano in punto di presupposti e diversità di petitum, dato che la prima è tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva del giudice per liberarsi del vincolo contrattuale, mentre la seconda è volta a far accertare dal giudice un effetto -quello risolutorio- che si è già prodotto in via extragiudiziale.
In tema di oneri probatori, per l'accoglimento della domanda di risoluzione, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. S.U. sentenza 13533/2001).
Scrutinata la fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, va rilevato che la diffida ad adempiere 16.05.2022, (cfr. doc.15 di parte attrice), non integra i presupposti della diffida ex art 1454
c.c. Infatti, come si evince dal testo della mail pec inviata, l'attore non ha diffidato a consegnare CP_1 le vetture entro il termine intimato (peraltro inferiore a quello legale) ma ad indicare con precisione la data in cui le macchine sarebbero state consegnate.
La domanda di risoluzione del contratto va pronunciata secondo quanto previsto dall'art. 1453
c.c.
Difatti la società attrice ha prodotto la fonte negoziale del proprio diritto (ovvero le due proposte di noleggio del 5.03.2021, cfr. offerta n. 7837905/1 del 5.3.2021, doc. 3, e oferta n. 7838091/1 del 5.3.2021, doc. 4 di parte attrice) ed ha dedotto ed allegato il grave inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata consegna dei mezzi noleggiati, richiesti, a più riprese, da parte attrice, come si evince dalle mail pec in atti .
E' pur vero che le due proposte di noleggio del 5.03.2021 sottoscritte dall'attrice su modulo non prevedono alcuna data per la consegna dei mezzi, essendo vuoto l'apposito riquadro posto a CP_1
pagina 4 di 8 pagina 2 delle proposte, in cui vi è peraltro l'indicazione che comunque la data è da intendersi come indicativa.
Ciò nonostante, il fatto che non fosse stato stabilito -almeno per iscritto- un termine preciso per adempiere, non vale ad escludere l'inadempimento della convenuta.
Infatti, è ormai principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che “in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poiché ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa
d'adempimento (...) ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali (...) applicati nello specifico rapporto pattizio.” (Cass. civ. n. 21647/2019).
Conseguentemente, anche in assenza dell'indicazione di una scadenza pattuita tra le parti,
l'inadempimento può essere desunto quando, in relazione all'oggetto del contratto, al comportamento complessivo delle parti nonché al persistente interesse della parte adempiente alla prestazione, il lasso temporale in attesa dell'adempimento della prestazione venga ritenuto, secondo apprezzamento ex post dal Giudice, inidoneo e inadeguato. (Cass. n. 15796/2009, Cass. 19414/2010, Tribunale di Firenze, n.
3559/2024).
Come si evince dal carteggio di causa, a distanza di un anno dalla conclusione dei due contratti di noleggio, le vetture non risultavano ancora consegnate né, tanto meno, immatricolate: difatti, CP_1 dopo i reiterati solleciti e la diffida del maggio 2022, comunicava a , con pec del Parte_1
30.05.2022 (doc. 17), di avere avviato l'iter di annullamento degli ordini relativi alle due CP_1 autovetture senza applicazione delle penali, considerato che “la stima di consegna preveda l'arrivo delle due Mercedes GLA per la seconda metà di luglio”.
Pertanto, nonostante in detta pec, abbia escluso la propria responsabilità per il ritardo CP_1 nella consegna dei mezzi noleggiati, ha di fatto essa stessa riconosciuto la gravità del ritardo, giacchè si
è determinata all'annullamento degli ordini.
Nel caso di specie, come non ha mancato di rilevare l'attrice, inoltre non ha tenuto fede CP_1 neppure a quanto pattuito all'art 4.1. delle condizioni contrattuali allegate alle due proposte di noleggio, secondo cui “nel periodo che intercorre tra l'accettazione della proposta di noleggio da parte di e CP_1 la consegna del veicolo in noleggio, qualora richiesto dal cliente e secondo disponibilità, verrà messo a disposizione di quest'ultimo, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo in preassegnazione”; invece ha di fatto privato l'attrice di un veicolo sostitutivo. CP_1
pagina 5 di 8 Come detto, infatti, veicoli in preassegnazione, sono stati concessi all'attrice soltanto per tre mesi dal 9.03.2022 al 9.06.2022 (cfr. doc. 10-11 allegati alla costituzione di parte attrice) e tuttavia ritirati senza preavviso dopo circa un mese (precisamente l'11.04.2022).
Non ha errato l'attrice a rilevare che la convenuta è venuta meno ai doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c. – che del resto si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, “… che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto….” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/11/2000, n. 14865), come del resto convenuto all'art 4.2. delle condizioni generali dei contratti per cui è causa, ove si legge che era onere del concedente tenere informato il cliente dello sviluppo del rapporto.
Vista l'allegazione del contratto e della gravità dell'inadempimento della contraente-convenuta la domanda di risoluzione dei due contratti di noleggio merita dunque accoglimento, con effetti CP_1 dall'invio della diffida del 16.05.2022.
A mente dell'art. 1458 c.c., l'accoglimento della domanda di risoluzione ha infatti effetti retroattivi ex tunc e comporta la restituzione di tutte le prestazioni ricevute in esecuzione del contratto, rimaste prive di causa, ove vi sia esplicita domanda in tal senso della parte, considerato che la restituzione non è domanda implicita in quella di risoluzione (cfr. Cass. n. 10917/2021).
Nella fattispecie, stante l'omessa domanda di restituzione, va dichiarata la sola risoluzione contrattuale.
La domanda di risarcimento del danno è meritevole di accoglimento
Passando alla domanda di risarcimento del danno subito dall'attore in conseguenza del grave inadempimento della convenuta, giova ricordare che ai sensi dell'art 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, che comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno.
La giurisprudenza sul punto afferma che “(…) il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione e' determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…. “ (cfr. Cass. n. 18832/2016, Cass. n. 3051/2025;
Tribunale Firenze n.1735/2020).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, il danno dedotto dall'attrice, equivalente al maggior costo che ha dovuto sostenere per il noleggio delle vetture da altro fornitore
( , è risultato concreto, effettivo ed attuale, visto che il contratto con l'altro Controparte_2
pagina 6 di 8 fornitore è in corso e i canoni di noleggio sono stati pagati (cfr. doc. 33 allegato alla citazione di parte attrice e doc.2 zip allegato dall'attrice alla seconda memoria ex art 183 comma 6 n.2).
Nel caso, anche il danno prospettato dalla parte attrice come futuro, merita di ricevere ristoro, rappresentandosi come altamente probabile, l'emanazione di ulteriori fatture di noleggio da parte del terzo fornitore, atte a giustificare il risarcimento del danno per un ammontare pari ad €. 8.700,00, quale differenza dell'importo tra il canone di noleggio sostitutivo e quello concordato con CP_1
Atteso che la somma oggetto di risarcimento, in quanto debito di valore, va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi (cfr. Cass. 1627/2022), ne consegue che nel caso, a CP_1 titolo di risarcimento del danno conseguente al proprio grave inadempimento, è tenuta al pagamento nei confronti della società attrice, della somma di €. 8.700, oltre Iva, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria calcolata dalla data di ciascun singolo esborso del maggior canone mensile, alla data della presente decisione, da maggiorarsi altresì degli interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza
Le spese di lite, comprese negoziazione e mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Dette spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indicato negli atti introduttivi e della ridotta attività espletata.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel presente giudizio, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dell'attrice e per l'effetto: DICHIARA risolti i contratti di noleggio per cui è causa e AN la convenuta al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, quantificato come in parte motiva;
AN la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
3.000,00 oltre rimborso del contributo unificato, marca iscrizione, oneri di mediazione, rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e CAP.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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