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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2496/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all''udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.,, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. BECHINI Parte_1 C.F._1
IVAN, con domicilio eletto VIA SANTA TRINITA 27 - PRATO
RICORRENTE
E
( c.f. 000), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. BORA LUCIA e Controparte_1 dall'Avv. VENNI VALENTINA, con domicilio eletto in PIAZZA UNITA' ITALIANA 1 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro pubblico – revoca incarico - licenziamento per giusta causa - impugnazione
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di: Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e in narrativa, l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di revoca dell'incarico e della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, annullarli e, per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., alle conseguenza di cui all'art. 63, d.lgs. Controparte_1 n. 165/2001, ovvero favore del Ricorrente un risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite o percipiende per tutta la durata del mandato del presidente della giunta regionale attualmente in carica e, dunque, da maggio 2021 fino a ottobre 2025, ovvero a corrispondere un risarcimento del danno nella misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Accertare e dichiarare il danno morale e/o reputazionale e/o d'immagine patito dal Ricorrente e, per l'effetto, condannare la a corrispondere una somma a titolo di risarcimento determinata Controparte_1 equitativamente ad almeno Euro 50.000,00 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. - Con vittoria di spese di lite.
Parte resistente ha concluso chiedendo: a) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare nel presente giudizio il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo;
b) in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente in relazione alla domanda del ricorrente avente ad oggetto il risarcimento del danno all'immagine; nel merito: rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, sia principali che subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum; In ogni caso con vittoria di spese.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 10/12/2021 ha agito nei confronti Parte_1 della per l'impugnativa e/o l'annullamento dell'atti di revoca Controparte_1 dell'incarico di responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del contestuale licenziamento disposti in data 19 aprile 2021.
Il ricorrente ha premesso in fatto di essere stato dipendente della CP_1 dal 9 ottobre 2020 fino alla data del suo licenziamento assumendo l'incarico
[...] sopra detto e che lo stesso aveva già svolto nei dieci anni precedenti sotto la presidenza di Anche in considerazione di tale pregresso, il neo CP_2 presidente si era infatti determinato nel confermargli tale incarico e in CP_3 data 8 ottobre 2020 il ricorrente stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato avente ad oggetto l'incarico di cui sopra.
La difesa ricorrente ha altresì allegato la circostanza in data 15 aprile 2021 dell'avvenuta trasmissione all'Ufficio della Regione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze degli atti relativi al proc. pen. n. 962/2018 NRGR a cui seguiva, in data 19 aprile 2021, secondo una stretta sequenza temporale, provvedimento di revoca dell'incarico e conseguente licenziamento formato in pari data, che trovavano successiva formalizzazione per effetto del d.P.G.R. del 30 aprile 2021 n. 119/2021 con decorrenza dal 1° maggio 2021. Solo successivamente, il 7 maggio 2021, veniva avviato a suo carico un procedimento disciplinare quindi successivamente al suo licenziamento. Nell'ambito di tale procedimento lo stesso ricorrente aveva modo di presentare una memoria difensiva durante un'audizione il 7 giugno 2021, dal che l'UPD della Regione Toscana decideva di sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del d.gs 165/2001.
Dopo avere contestato integralmente tutte le condotte riconducibili alle fattispecie di reato ipotizzate dalla Procura, a sostegno dell'impugnativa ha poi dedotto ( A) la violazione delle norme sul procedimento disciplinare, posto che la non aveva CP_1 attivato correttamente il procedimento disciplinare previa specifica contestazione ex art. 7 St. Lav. e artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 rispetto alla data del licenziamento in data 19 aprile 2021, non potendo neppure eludersi il sistema delle garanzie di difesa attraverso il richiamo all'art. 42, co. 2 della l.r. 1/2009 che prevede la possibilità di recesso ad nutum da parte del “presidente o del componente della Giunta di riferimento”. Invero, secondo la difesa ricorrente, la norma in questione prevede particolari condizioni di durata del contratto senza tuttavia stabilire una qualsivoglia deroga rispetto alla disciplina generale alle forme da seguire per la revoca che impongono l'obbligo della previa contestazione disciplinare e della necessaria giustificazione del recesso.
Sotto tale ultimo aspetto, ha dedotto (B) che il licenziamento era viziato di motivazione apparente, poiché l'atto di revoca dell'incarico e di licenziamento non presentava una motivazione valida e dettagliata e la avrebbe agito basandosi CP_1 sui sospetti della Procura e non su fatti accertati. La carenza di motivazione sarebbe ancor più rilevante ove si consideri che il contratto individuale di lavoro all'art. 5, rubricato “risoluzione del contratto” prevede espressamente che il rapporto può
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venire meno “per recesso di una delle parti ai sensi dell'art. 2119 del codice civile” sicché l'atto stesso di licenziamento non poteva che rispondere alla tipologia del licenziamento per giusta causa, assistito da tutte le garanzie procedimentali previste dalla fattispecie generale ovvero, in subordine, ricorrendo comunque un'ipotesi di licenziamento del dirigente, l'atto di risoluzione avrebbe dovuto rispettare quantomeno il presupposto della giustificatezza secondo i criteri esterni della correttezza e buona fede.
Pertanto, a causa dell'assoluta illegittimità della revoca, il ricorrente ha lamentato ( C) l'esistenza di un danno ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, da risarcire mediante il pagamento delle retribuzioni non percepite per tutta la durata residua del mandato oltre alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità commisurate all'ultima retribuzione con riferimento al calcolo del TFR.
La difesa ricorrente ha poi dedotto (D) la nullità del procedimento disciplinare tardivamente attivato solo dopo che l'atto di risoluzione era già intervenuto e quindi dopo avere già esercitato parte datoriale il proprio potere disciplinare intervenendo con la sanzione del licenziamento in data 19 aprile 2021; inoltre ha evidenziato la genericità e l'inconsistenza degli addebiti contenuti nell'atto di avvio del procedimento disciplinare in data 7 maggio 2021, senza giungere ad una formale contestazione disciplinare, oltretutto determinandosi l'Ente resistente a sospendere il procedimento medesimo il successivo 9 giugno 2021, a riprova dell'oggettiva situazione di incertezza che aveva condizionato l'intera azione datoriale.
La difesa ricorrente, sia in relazione al punto che precede sia in relazione all'illegittima risoluzione del rapporto ha lamentato (E) altresì un danno all'immagine e alla reputazione di cui ha chiesto il risarcimento nella misura non inferiore a cinquantamila euro.
Il tutto come da conclusioni in atti.
2. - Radicato il contraddittorio si è costituita la resistendo al Controparte_1 ricorso sulla base dei seguenti rilievi.
In via pregiudiziale, l'Ente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla richiesta di annullamento di un atto amministrativo, consistito nella revoca di incarico avente natura pubblicistica e rientrante nel novero degli atti di
“alta amministrazione” di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs 165/2001.
Nel merito, in opposizione alla prospettazione attorea, l' ha richiamato l'art. Pt_2 42, co. 2, L.R. n. 1/2009 per giustificare la revoca dell'incarico, sottolineando la natura fiduciaria del rapporto relativo alla posizione di responsabile degli uffici di supporto agli organi di governo.
Quanto alle censure mosse con riguardo al procedimento disciplinare ha evidenziato la netta distinzione tra gli effetti prodotti dalla risoluzione del rapporto per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto incaricato e quelli scaturenti dal diverso procedimento disciplinare afferente al rapporto di impiego ed avviato ad iniziativa del UPD sulla scorta dell'avvenuta iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e successivamente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale che lo riguardava. Ha infine contestato la censura di assoluta genericità degli addebiti mossi al ricorrente atteso che la contestazione disciplinare era stata svolta proprio in relazione al procedimento penale instaurato a suo carico per i reati di cui
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agli artt. 319, 319bis e 321 c.p. ( per i quali è applicabile la sanzione più grave del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 59, comma 9, n. 2 lett. b) del CCNL per il comparto delle Funzioni locali applicabile ratione temporis).
Ha infine eccepito l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno all'immagine, in relazione alla quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di una lesione alla propria sfera privata cagionata da condotte moleste e diffamatorie poste in essere da terzi.
In via subordinata ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria legata alla revoca dell'incarico, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ricorrente era già titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 19 maggio 2021. Ha eccepito in ogni caso l'aliunde perceptum.
Ritenuta non bisognevole di ulteriore istruzione, all'odierna udienza, sulle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Deve essere innanzi tutto respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della sul rilievo che nella fattispecie l'azione Controparte_1 posta in essere rientrerebbe nella sfera degli atti di alta amministrazione sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario.
In contrario, deve osservarsi che, secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 d.lgs. 165 del 2001.
E' stato infatti precisato che, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l'art. 63 cit. espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ( vedi tra tante Cass. SU 24877/2017).
E' dunque errato argomentare che i decreti presidenziali di conferimento come di cessazione dell'incarico posti nei confronti del ricorrente non sarebbero altro che atti conclusivi d'un procedimento di macro-organizzazione che, in quanto tale è sottratto al sindacato giurisdizionale del G.O., in quanto la giurisdizione amministrativa sussiste al riguardo solo laddove oggetto dell'impugnazione sia direttamente l'atto di macrorganizzazione, non nel caso inverso in cui se ne lamenti la non puntuale applicazione.
Quindi, qui non tanto rileva la fonte di promanazione del potere quanto il fatto che le deliberazioni propedeutiche operate dall'Amministrazione abbiano natura privatistica, quali atti per così dire "interni" alla sfera datoriale e propedeutici alla formazione di una volontà negoziale: si è, in definitiva, sul fronte datoriale di una vicenda d'indole contrattuale che, in considerazione della natura di diritto soggettivo
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delle posizioni coinvolte e del carattere eccezionale della (residua) giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia del pubblico impiego, trova il proprio Giudice naturale nell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
4. - Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato.
4.1. - L'odierno ricorrente con il presente giudizio ha chiesto in sostanza l'annullamento della revoca dell'incarico di responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale toscana e del suo licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite e per il danno d'immagine subito.
4.2. - Essendo pressoché pacifico l'andamento dei fatti di causa desumibili dai documenti versati in atti, osserva il Tribunale, con carattere di assorbenza di ogni ulteriore questione in punto di diritto, che le plurime argomentazioni, poste a base della prospettata nullità o illegittimità del recesso, muovono dall'assunto che esso sia riconducibile essenzialmente nell'ambito dell'esercizio dei poteri datoriali di regolazione del rapporto sul piano esclusivamente disciplinare, da ciò inferendo che sia la disposta revoca del d.P.G.R. del 30 aprile 2021 n. 119/2021 con decorrenza dal 1° maggio 2021, sia il successivo avvio del procedimento disciplinare in data 7 maggio 2021 da parte dell'UPD della Regione Toscana ed, infine, la decisione adottata a seguito dell'audizione del ricorrente in 7 giugno 2021 di sospendere il medesimo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del d.gs 165/2001 fossero tutti atti affetti da nullità insanabile in quanto posti in violazione della disciplina legale stabilita in materia di licenziamento disciplinare ex artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.
4.3. - Ciò in ragione del fatto che, anche con riferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, non sarebbe consentito da parte di queste ultime, nell'ambito della gestione negoziali dei rapporti di lavoro, agire al di fuori dei presupposti di legittimità stabiliti dalla suddetta normativa avente carattere cogente e inderogabile.
4.4. - Cosicché il recesso cd “ad nutum” da parte dell'Ente convenuto, non ancorato ad una preventiva contestazione disciplinare e in ogni caso privo degli elementi di giustificatezza che ne sorreggano la causa, costituirebbe un illegittimo esercizio dei poteri datoriali, suscettibile di tutela reintegratoria e comunque fonte di risarcimento del danno per i tutti i pregiudizi patrimoniali e non subiti dal lavoratore.
5. - Il Tribunale ritiene erronea una siffatta prospettazione.
5.1. - Giova, innanzitutto, ricordare che, sul piano costituzionale, è stata ritenuta, con plurime pronunce, l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione
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dell'indirizzo politico (sentenze n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).
5.2. - Orbene, l'incarico di che trattasi è espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 40 e ss. della legge n. 1/2009 (Testo unico in materia di Controparte_1 organizzazione e ordinamento del personale), che così stabiliscono:
<< Art. 40 - Strutture di supporto agli organi di governo
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.
4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
Art. 41 - Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.
2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto: a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.
4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.
Art. 42 - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
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1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della per tutta la durata dell'incarico. CP_1
8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.
9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.
11. Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della
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Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.>>.
5.3. - Dunque, le norme in questione disciplinano le figure di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo e segnatamente quella afferente all'incarico di Responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale nonché quella relativa all'incarico di Responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori.
Quanto al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, corrispondente a quello conferito all'odierno ricorrente, trattasi all'evidenza di un incarico di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, disposto “con decreto del Presidente stesso” (a differenza degli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori che sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati); è scelto a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere ( art. 41).
Quanto alla disciplina del rapporto, per quello che qui rileva, l'art. 42 prevede la costituzione del rapporto di lavoro “con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale”.
Inoltre (co.2.) “Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente …”. In tal caso il dipendente “cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute”.
E' stabilito ancora (comma 5) che “Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza”.
Qualora il responsabile delle strutture di supporto sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), “la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento”.
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L'ultimo comma dell'art. 42 prevede poi espressamente che “l'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche”.
5.4. - Orbene, la disciplina giuridica di tali incarichi di diretta collaborazione non può che confermare la presenza dei tratti spiccatamente fiduciari del rapporto di lavoro che si instaura direttamente con l'Organo politico.
5.5. - Invero, il rapporto è caratterizzato dalla revocabilità ad nutum su decreto del Presidente della , nonché dal meccanismo di spoils system, che correla la CP_1 durata dell'incarico alle vicende del mandato di quest'ultimo. Tale estensione finisce per ancorare la cessazione dell'incarico a eventi esterni al rapporto (la richiesta discrezionale di revoca da parte del Presidente della Regione ovvero la scadenza o l'interruzione, per qualsiasi causa, del suo mandato), non correlati ad una specifica valutazione dell'attività svolta e senza applicazione delle necessarie garanzie procedimentali.
5.6. - Al riguardo soccorrono le numerose sentenze della Corte costituzionale in tema di spoils system le quali, anche solo in motivazione, si sono orientate nel senso di ritenere conformi a Costituzione le disposizioni legislative che prevedono meccanismi di decadenza automatica esclusivamente: - nei confronti di soggetti che siano stati proposti dai titolari di organi politici a uffici di vertice dell'amministrazione e debbano essere nominati intuitu personae e cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico (pronuncia n. 233/2006) ; - ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010 cit.) o a figure apicali, quali quelle contemplate dall' art. 19 comma 3 d.lgs. 165 del 2001(sentenze n. 34 del 2010 e n. 15 del 2017, cit.).
E ciò in quanto "relativamente a tali incarichi, causa et ratio della relativa normativa e delle conseguenti pronunce confermative della loro legittimità costituzionale, vanno individuate nella necessità per l'organo di vertice di assicurare, intuitu personae, una migliore fluidità e correntezza di rapporti con diretti collaboratori quali sono i dirigenti apicali e ovviamente il personale di staff, funzionali allo stesso miglior andamento dell'attività amministrativa"(così, espressamente, Corte cost. 24.10.17 n. 15).
5.7. - Dunque, se l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è di natura strettamente fiduciaria, non residuano margini per esigere la motivazione (neppure in giudizio) dei correlativi atti di nomina, conferma o mancata conferma e per sindacarne la legittimità e tantomeno la opportunità, così come è avvenuto nella situazione di specie.
6. - Tanto ritenuto in punto di diritto, erra pertanto la difesa del ricorrente che muove le sue argomentazioni trasfondendo le due azioni intraprese dalla , CP_1 l'una legata alla risoluzione dell'incarico a termini dell'art. 42, comma 2, l.r. 1/2009 e l'altra legata all'avvio - successivamente al disposto atto di recesso - del procedimento disciplinare in relazione agli addebiti mossi con la comunicazione del 7 maggio 2021.
6.1. - Sotto tale profilo, il ricorrente, qualificando unitariamente la condotta datoriale ha fatto leva sul provvedimento di revoca datato 19 aprile 2021 con cui
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“…con la presente, su mandato del Presidente della Giunta Regionale, si informa, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990, che è stato avviato il procedimento di revoca della Sua nomina quale responsabile dell'Ufficio di Gabinetto conferita con D.P.G.R. n. 127 del 8 ottobre 2020 e conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 1/2009. Preso atto della notifica da parte della Procura di Firenze pervenuta con pec del 15 aprile c.a. degli atti concernenti il procedimento penale n. 962/2018 R.G.N.R., vista la gravità dei fatti contestati, e valutato l'interesse pubblico alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione regionale, si assegna alla S.V. nr. 10 (dieci) giorni a far data dal ricevimento della presente per l'eventuale formulazione di osservazioni in merito a quanto sopra evidenziato e si comunica che decorso tale termine l'Amministrazione provvederà alla revoca del sopracitato incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto in data 9.10.2020…”.
Sennonché, lamenta il ricorrente, solo in data 30.04.2021, con D.P.G.R. n. 119/2021, veniva formalizzata la revoca dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto e il conseguente e contestuale licenziamento, “con efficacia a far data dal 1 maggio 2021”.
In ragione di ciò, il ricorrente ha denunciato la violazione del procedimento disciplinare, sostenendo appunto che la l'avrebbe estromesso per Controparte_1 reprimere un comportamento ritenuto disciplinarmente rilevante, tuttavia mancando di attivare il necessario procedimento disciplinare prima della revoca dell'incarico e del conseguente licenziamento e aggirando così le garanzie previste dalla legge (come l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 - TUPI), poiché la contestazione degli addebiti era avvenuta solo dopo che la revoca e il licenziamento si erano già perfezionati.
6.2. - Tale condotta sarebbe strettamente connessa ad un uso distorto e strumentale della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 42, L.R. n. 1/2009 che prevede la risoluzione del contratto "in qualunque momento". Diversamente, la norma in questione riguarderebbe solo la durata del rapporto ma non consente all'Amministrazione regionale di revocare l'incarico e licenziare il dirigente per ragioni disciplinari senza osservare il relativo procedimento. Insomma, il richiamo in questa norma alla possibilità di risoluzione "in qualunque momento" non implica un licenziamento ad nutum (senza giustificazione o motivazione).
Cosicché, mancando l'atto di revoca e risoluzione del rapporto di lavoro di una valida giustificazione, non solo sarebbe illegittimo (essendo assunta su meri sospetti della Procura anziché su fatti oggettivamente verificati) ma in contrasto con le clausole del contratto individuale di lavoro di lavoro stipulato tra il ricorrente e la Regione lì dove, all'art. 5 ("risoluzione del contratto"), fa espresso riferimento all'art. 2119 c.c. (licenziamento per giusta causa).
6.3. - Tuttavia, tali argomentazioni, sul piano logico prima che fattuale, non tengono conto dell'autonoma rilevanza che normativamente assume, secondo il regime sugli incarichi fiduciari di diretta collaborazione sopra descritto, la determinazione, promanante dall'Organo politico, di porre fine all'incarico suddetto per motivi di opportunità più o meno gravi ( stante la gravità dei fatti attribuiti a Pt_1 nel decreto di perquisizione e sequestro notificato dalla Procura il 16 aprile 2021, plausibilmente valutati come incompatibili con il ruolo di Capo di Gabinetto), rispetto
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al procedimento disciplinare (basato sul d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL), avviato successivamente il 7 maggio 2021, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 (che impongono la prosecuzione del procedimento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto se è prevista la sanzione del licenziamento o la sospensione cautelare).
6.4. - Pertanto, non appare corretta l'operazione ermeneutica di commistione dei due distinti procedimenti per sostenere, a monte, l'illegittimità di un licenziamento per giusta causa per vizi procedurali ( mancata contestazione preventiva degli addebiti) neppure effettivamente allo stato irrogato, stante la sospensione del medesimo procedimento disciplinare ( che allo stato, in assenza di deduzioni contrarie risulta ancora pendente) ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1 del d.lgs 165/2001, in attesa degli esiti dell'indagine penale.
6.5. - Neppure appaiono pertinenti i richiami alle clausole contrattuali perché esse non riguardano - e neppure escludono - la risolubilità del contratto “in ogni momento” per determinazione politica di cessazione dell'incarico, quindi non ancorata al presupposto della sussistenza di una “giusta causa”, bensì fanno riferimento alla diversa fattispecie, pure contemplata dall'art. 42, co 5, l.r. 1/2009, del licenziamento disciplinare regolato dalle norme generali, con i consequenziali effetti di cessazione definitiva dell'eventuale rapporto di lavoro sottostante.
6.6. - Tali considerazioni, che conducono al rigetto dell'impugnativa di licenziamento, sono assorbenti rispetto alla valutazione degli ulteriori aspetti posti dalla difesa ricorrente con riguardo alla dedotta insussistenza dei fatti contestati e in ogni caso alla genericità della contestazione degli addebiti ( essendosi l'UPD limitato a richiamare in modo sommario gli atti di indagine della Procura senza specificare chiaramente i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti ai non disciplinari).
7. - Parimenti, il Tribunale è dispensato dall'esame della domanda risarcitoria, tenuto altresì conto che l'amministrazione è risultata adempiente riguardo agli obblighi economici contrattuali, avendo provveduto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione e il rateo di tredicesima ( all. 13 della produzione di parte resistente) nonché l'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute quest'ultima erogata con la busta paga di febbraio 2025).
8. - Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. - La complessità delle questioni trattate, tenuto conto del peculiare svolgimento dei fatti che può avere originato incertezze interpretative, nonché dell'infondatezza di parte delle eccezioni sollevate dalla convenuta, inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano compensazione
- in tal caso parziale - delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione, nella misura di un terzo, ponendo a carico della parte ricorrente, soccombente sostanziale, il pagamento dei restanti due terzi, come da liquidazione contenuta in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m.i..
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Tenuto conto dell'articolata motivazione e della presenza dei carichi di ruolo il deposito della motivazione è fissato nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della , di due Controparte_1 terzi delle spese di lite, liquidate, per l'intero in € 4.630,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva se dovuta e cpa come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle spese. Deposito dei motivi: 60 giorni. Così deciso in Firenze, il 03/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all''udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.,, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. BECHINI Parte_1 C.F._1
IVAN, con domicilio eletto VIA SANTA TRINITA 27 - PRATO
RICORRENTE
E
( c.f. 000), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. BORA LUCIA e Controparte_1 dall'Avv. VENNI VALENTINA, con domicilio eletto in PIAZZA UNITA' ITALIANA 1 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro pubblico – revoca incarico - licenziamento per giusta causa - impugnazione
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di: Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e in narrativa, l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di revoca dell'incarico e della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, annullarli e, per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., alle conseguenza di cui all'art. 63, d.lgs. Controparte_1 n. 165/2001, ovvero favore del Ricorrente un risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite o percipiende per tutta la durata del mandato del presidente della giunta regionale attualmente in carica e, dunque, da maggio 2021 fino a ottobre 2025, ovvero a corrispondere un risarcimento del danno nella misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Accertare e dichiarare il danno morale e/o reputazionale e/o d'immagine patito dal Ricorrente e, per l'effetto, condannare la a corrispondere una somma a titolo di risarcimento determinata Controparte_1 equitativamente ad almeno Euro 50.000,00 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. - Con vittoria di spese di lite.
Parte resistente ha concluso chiedendo: a) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare nel presente giudizio il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo;
b) in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente in relazione alla domanda del ricorrente avente ad oggetto il risarcimento del danno all'immagine; nel merito: rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, sia principali che subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum; In ogni caso con vittoria di spese.
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1. - Con ricorso depositato in data 10/12/2021 ha agito nei confronti Parte_1 della per l'impugnativa e/o l'annullamento dell'atti di revoca Controparte_1 dell'incarico di responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del contestuale licenziamento disposti in data 19 aprile 2021.
Il ricorrente ha premesso in fatto di essere stato dipendente della CP_1 dal 9 ottobre 2020 fino alla data del suo licenziamento assumendo l'incarico
[...] sopra detto e che lo stesso aveva già svolto nei dieci anni precedenti sotto la presidenza di Anche in considerazione di tale pregresso, il neo CP_2 presidente si era infatti determinato nel confermargli tale incarico e in CP_3 data 8 ottobre 2020 il ricorrente stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato avente ad oggetto l'incarico di cui sopra.
La difesa ricorrente ha altresì allegato la circostanza in data 15 aprile 2021 dell'avvenuta trasmissione all'Ufficio della Regione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze degli atti relativi al proc. pen. n. 962/2018 NRGR a cui seguiva, in data 19 aprile 2021, secondo una stretta sequenza temporale, provvedimento di revoca dell'incarico e conseguente licenziamento formato in pari data, che trovavano successiva formalizzazione per effetto del d.P.G.R. del 30 aprile 2021 n. 119/2021 con decorrenza dal 1° maggio 2021. Solo successivamente, il 7 maggio 2021, veniva avviato a suo carico un procedimento disciplinare quindi successivamente al suo licenziamento. Nell'ambito di tale procedimento lo stesso ricorrente aveva modo di presentare una memoria difensiva durante un'audizione il 7 giugno 2021, dal che l'UPD della Regione Toscana decideva di sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del d.gs 165/2001.
Dopo avere contestato integralmente tutte le condotte riconducibili alle fattispecie di reato ipotizzate dalla Procura, a sostegno dell'impugnativa ha poi dedotto ( A) la violazione delle norme sul procedimento disciplinare, posto che la non aveva CP_1 attivato correttamente il procedimento disciplinare previa specifica contestazione ex art. 7 St. Lav. e artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 rispetto alla data del licenziamento in data 19 aprile 2021, non potendo neppure eludersi il sistema delle garanzie di difesa attraverso il richiamo all'art. 42, co. 2 della l.r. 1/2009 che prevede la possibilità di recesso ad nutum da parte del “presidente o del componente della Giunta di riferimento”. Invero, secondo la difesa ricorrente, la norma in questione prevede particolari condizioni di durata del contratto senza tuttavia stabilire una qualsivoglia deroga rispetto alla disciplina generale alle forme da seguire per la revoca che impongono l'obbligo della previa contestazione disciplinare e della necessaria giustificazione del recesso.
Sotto tale ultimo aspetto, ha dedotto (B) che il licenziamento era viziato di motivazione apparente, poiché l'atto di revoca dell'incarico e di licenziamento non presentava una motivazione valida e dettagliata e la avrebbe agito basandosi CP_1 sui sospetti della Procura e non su fatti accertati. La carenza di motivazione sarebbe ancor più rilevante ove si consideri che il contratto individuale di lavoro all'art. 5, rubricato “risoluzione del contratto” prevede espressamente che il rapporto può
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venire meno “per recesso di una delle parti ai sensi dell'art. 2119 del codice civile” sicché l'atto stesso di licenziamento non poteva che rispondere alla tipologia del licenziamento per giusta causa, assistito da tutte le garanzie procedimentali previste dalla fattispecie generale ovvero, in subordine, ricorrendo comunque un'ipotesi di licenziamento del dirigente, l'atto di risoluzione avrebbe dovuto rispettare quantomeno il presupposto della giustificatezza secondo i criteri esterni della correttezza e buona fede.
Pertanto, a causa dell'assoluta illegittimità della revoca, il ricorrente ha lamentato ( C) l'esistenza di un danno ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, da risarcire mediante il pagamento delle retribuzioni non percepite per tutta la durata residua del mandato oltre alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità commisurate all'ultima retribuzione con riferimento al calcolo del TFR.
La difesa ricorrente ha poi dedotto (D) la nullità del procedimento disciplinare tardivamente attivato solo dopo che l'atto di risoluzione era già intervenuto e quindi dopo avere già esercitato parte datoriale il proprio potere disciplinare intervenendo con la sanzione del licenziamento in data 19 aprile 2021; inoltre ha evidenziato la genericità e l'inconsistenza degli addebiti contenuti nell'atto di avvio del procedimento disciplinare in data 7 maggio 2021, senza giungere ad una formale contestazione disciplinare, oltretutto determinandosi l'Ente resistente a sospendere il procedimento medesimo il successivo 9 giugno 2021, a riprova dell'oggettiva situazione di incertezza che aveva condizionato l'intera azione datoriale.
La difesa ricorrente, sia in relazione al punto che precede sia in relazione all'illegittima risoluzione del rapporto ha lamentato (E) altresì un danno all'immagine e alla reputazione di cui ha chiesto il risarcimento nella misura non inferiore a cinquantamila euro.
Il tutto come da conclusioni in atti.
2. - Radicato il contraddittorio si è costituita la resistendo al Controparte_1 ricorso sulla base dei seguenti rilievi.
In via pregiudiziale, l'Ente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla richiesta di annullamento di un atto amministrativo, consistito nella revoca di incarico avente natura pubblicistica e rientrante nel novero degli atti di
“alta amministrazione” di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs 165/2001.
Nel merito, in opposizione alla prospettazione attorea, l' ha richiamato l'art. Pt_2 42, co. 2, L.R. n. 1/2009 per giustificare la revoca dell'incarico, sottolineando la natura fiduciaria del rapporto relativo alla posizione di responsabile degli uffici di supporto agli organi di governo.
Quanto alle censure mosse con riguardo al procedimento disciplinare ha evidenziato la netta distinzione tra gli effetti prodotti dalla risoluzione del rapporto per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto incaricato e quelli scaturenti dal diverso procedimento disciplinare afferente al rapporto di impiego ed avviato ad iniziativa del UPD sulla scorta dell'avvenuta iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e successivamente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale che lo riguardava. Ha infine contestato la censura di assoluta genericità degli addebiti mossi al ricorrente atteso che la contestazione disciplinare era stata svolta proprio in relazione al procedimento penale instaurato a suo carico per i reati di cui
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agli artt. 319, 319bis e 321 c.p. ( per i quali è applicabile la sanzione più grave del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 59, comma 9, n. 2 lett. b) del CCNL per il comparto delle Funzioni locali applicabile ratione temporis).
Ha infine eccepito l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno all'immagine, in relazione alla quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di una lesione alla propria sfera privata cagionata da condotte moleste e diffamatorie poste in essere da terzi.
In via subordinata ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria legata alla revoca dell'incarico, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ricorrente era già titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 19 maggio 2021. Ha eccepito in ogni caso l'aliunde perceptum.
Ritenuta non bisognevole di ulteriore istruzione, all'odierna udienza, sulle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. - Deve essere innanzi tutto respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della sul rilievo che nella fattispecie l'azione Controparte_1 posta in essere rientrerebbe nella sfera degli atti di alta amministrazione sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario.
In contrario, deve osservarsi che, secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 d.lgs. 165 del 2001.
E' stato infatti precisato che, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l'art. 63 cit. espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ( vedi tra tante Cass. SU 24877/2017).
E' dunque errato argomentare che i decreti presidenziali di conferimento come di cessazione dell'incarico posti nei confronti del ricorrente non sarebbero altro che atti conclusivi d'un procedimento di macro-organizzazione che, in quanto tale è sottratto al sindacato giurisdizionale del G.O., in quanto la giurisdizione amministrativa sussiste al riguardo solo laddove oggetto dell'impugnazione sia direttamente l'atto di macrorganizzazione, non nel caso inverso in cui se ne lamenti la non puntuale applicazione.
Quindi, qui non tanto rileva la fonte di promanazione del potere quanto il fatto che le deliberazioni propedeutiche operate dall'Amministrazione abbiano natura privatistica, quali atti per così dire "interni" alla sfera datoriale e propedeutici alla formazione di una volontà negoziale: si è, in definitiva, sul fronte datoriale di una vicenda d'indole contrattuale che, in considerazione della natura di diritto soggettivo
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delle posizioni coinvolte e del carattere eccezionale della (residua) giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia del pubblico impiego, trova il proprio Giudice naturale nell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
4. - Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato.
4.1. - L'odierno ricorrente con il presente giudizio ha chiesto in sostanza l'annullamento della revoca dell'incarico di responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale toscana e del suo licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite e per il danno d'immagine subito.
4.2. - Essendo pressoché pacifico l'andamento dei fatti di causa desumibili dai documenti versati in atti, osserva il Tribunale, con carattere di assorbenza di ogni ulteriore questione in punto di diritto, che le plurime argomentazioni, poste a base della prospettata nullità o illegittimità del recesso, muovono dall'assunto che esso sia riconducibile essenzialmente nell'ambito dell'esercizio dei poteri datoriali di regolazione del rapporto sul piano esclusivamente disciplinare, da ciò inferendo che sia la disposta revoca del d.P.G.R. del 30 aprile 2021 n. 119/2021 con decorrenza dal 1° maggio 2021, sia il successivo avvio del procedimento disciplinare in data 7 maggio 2021 da parte dell'UPD della Regione Toscana ed, infine, la decisione adottata a seguito dell'audizione del ricorrente in 7 giugno 2021 di sospendere il medesimo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del d.gs 165/2001 fossero tutti atti affetti da nullità insanabile in quanto posti in violazione della disciplina legale stabilita in materia di licenziamento disciplinare ex artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.
4.3. - Ciò in ragione del fatto che, anche con riferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, non sarebbe consentito da parte di queste ultime, nell'ambito della gestione negoziali dei rapporti di lavoro, agire al di fuori dei presupposti di legittimità stabiliti dalla suddetta normativa avente carattere cogente e inderogabile.
4.4. - Cosicché il recesso cd “ad nutum” da parte dell'Ente convenuto, non ancorato ad una preventiva contestazione disciplinare e in ogni caso privo degli elementi di giustificatezza che ne sorreggano la causa, costituirebbe un illegittimo esercizio dei poteri datoriali, suscettibile di tutela reintegratoria e comunque fonte di risarcimento del danno per i tutti i pregiudizi patrimoniali e non subiti dal lavoratore.
5. - Il Tribunale ritiene erronea una siffatta prospettazione.
5.1. - Giova, innanzitutto, ricordare che, sul piano costituzionale, è stata ritenuta, con plurime pronunce, l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione
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dell'indirizzo politico (sentenze n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).
5.2. - Orbene, l'incarico di che trattasi è espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 40 e ss. della legge n. 1/2009 (Testo unico in materia di Controparte_1 organizzazione e ordinamento del personale), che così stabiliscono:
<< Art. 40 - Strutture di supporto agli organi di governo
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.
4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
Art. 41 - Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.
2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto: a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.
4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.
Art. 42 - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
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1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della per tutta la durata dell'incarico. CP_1
8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.
9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.
10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.
11. Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della
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Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.>>.
5.3. - Dunque, le norme in questione disciplinano le figure di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo e segnatamente quella afferente all'incarico di Responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale nonché quella relativa all'incarico di Responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori.
Quanto al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, corrispondente a quello conferito all'odierno ricorrente, trattasi all'evidenza di un incarico di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, disposto “con decreto del Presidente stesso” (a differenza degli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori che sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati); è scelto a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere ( art. 41).
Quanto alla disciplina del rapporto, per quello che qui rileva, l'art. 42 prevede la costituzione del rapporto di lavoro “con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale”.
Inoltre (co.2.) “Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente …”. In tal caso il dipendente “cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute”.
E' stabilito ancora (comma 5) che “Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza”.
Qualora il responsabile delle strutture di supporto sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), “la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento”.
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L'ultimo comma dell'art. 42 prevede poi espressamente che “l'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche”.
5.4. - Orbene, la disciplina giuridica di tali incarichi di diretta collaborazione non può che confermare la presenza dei tratti spiccatamente fiduciari del rapporto di lavoro che si instaura direttamente con l'Organo politico.
5.5. - Invero, il rapporto è caratterizzato dalla revocabilità ad nutum su decreto del Presidente della , nonché dal meccanismo di spoils system, che correla la CP_1 durata dell'incarico alle vicende del mandato di quest'ultimo. Tale estensione finisce per ancorare la cessazione dell'incarico a eventi esterni al rapporto (la richiesta discrezionale di revoca da parte del Presidente della Regione ovvero la scadenza o l'interruzione, per qualsiasi causa, del suo mandato), non correlati ad una specifica valutazione dell'attività svolta e senza applicazione delle necessarie garanzie procedimentali.
5.6. - Al riguardo soccorrono le numerose sentenze della Corte costituzionale in tema di spoils system le quali, anche solo in motivazione, si sono orientate nel senso di ritenere conformi a Costituzione le disposizioni legislative che prevedono meccanismi di decadenza automatica esclusivamente: - nei confronti di soggetti che siano stati proposti dai titolari di organi politici a uffici di vertice dell'amministrazione e debbano essere nominati intuitu personae e cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico (pronuncia n. 233/2006) ; - ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010 cit.) o a figure apicali, quali quelle contemplate dall' art. 19 comma 3 d.lgs. 165 del 2001(sentenze n. 34 del 2010 e n. 15 del 2017, cit.).
E ciò in quanto "relativamente a tali incarichi, causa et ratio della relativa normativa e delle conseguenti pronunce confermative della loro legittimità costituzionale, vanno individuate nella necessità per l'organo di vertice di assicurare, intuitu personae, una migliore fluidità e correntezza di rapporti con diretti collaboratori quali sono i dirigenti apicali e ovviamente il personale di staff, funzionali allo stesso miglior andamento dell'attività amministrativa"(così, espressamente, Corte cost. 24.10.17 n. 15).
5.7. - Dunque, se l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è di natura strettamente fiduciaria, non residuano margini per esigere la motivazione (neppure in giudizio) dei correlativi atti di nomina, conferma o mancata conferma e per sindacarne la legittimità e tantomeno la opportunità, così come è avvenuto nella situazione di specie.
6. - Tanto ritenuto in punto di diritto, erra pertanto la difesa del ricorrente che muove le sue argomentazioni trasfondendo le due azioni intraprese dalla , CP_1 l'una legata alla risoluzione dell'incarico a termini dell'art. 42, comma 2, l.r. 1/2009 e l'altra legata all'avvio - successivamente al disposto atto di recesso - del procedimento disciplinare in relazione agli addebiti mossi con la comunicazione del 7 maggio 2021.
6.1. - Sotto tale profilo, il ricorrente, qualificando unitariamente la condotta datoriale ha fatto leva sul provvedimento di revoca datato 19 aprile 2021 con cui
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“…con la presente, su mandato del Presidente della Giunta Regionale, si informa, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990, che è stato avviato il procedimento di revoca della Sua nomina quale responsabile dell'Ufficio di Gabinetto conferita con D.P.G.R. n. 127 del 8 ottobre 2020 e conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 1/2009. Preso atto della notifica da parte della Procura di Firenze pervenuta con pec del 15 aprile c.a. degli atti concernenti il procedimento penale n. 962/2018 R.G.N.R., vista la gravità dei fatti contestati, e valutato l'interesse pubblico alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione regionale, si assegna alla S.V. nr. 10 (dieci) giorni a far data dal ricevimento della presente per l'eventuale formulazione di osservazioni in merito a quanto sopra evidenziato e si comunica che decorso tale termine l'Amministrazione provvederà alla revoca del sopracitato incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto in data 9.10.2020…”.
Sennonché, lamenta il ricorrente, solo in data 30.04.2021, con D.P.G.R. n. 119/2021, veniva formalizzata la revoca dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto e il conseguente e contestuale licenziamento, “con efficacia a far data dal 1 maggio 2021”.
In ragione di ciò, il ricorrente ha denunciato la violazione del procedimento disciplinare, sostenendo appunto che la l'avrebbe estromesso per Controparte_1 reprimere un comportamento ritenuto disciplinarmente rilevante, tuttavia mancando di attivare il necessario procedimento disciplinare prima della revoca dell'incarico e del conseguente licenziamento e aggirando così le garanzie previste dalla legge (come l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 - TUPI), poiché la contestazione degli addebiti era avvenuta solo dopo che la revoca e il licenziamento si erano già perfezionati.
6.2. - Tale condotta sarebbe strettamente connessa ad un uso distorto e strumentale della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 42, L.R. n. 1/2009 che prevede la risoluzione del contratto "in qualunque momento". Diversamente, la norma in questione riguarderebbe solo la durata del rapporto ma non consente all'Amministrazione regionale di revocare l'incarico e licenziare il dirigente per ragioni disciplinari senza osservare il relativo procedimento. Insomma, il richiamo in questa norma alla possibilità di risoluzione "in qualunque momento" non implica un licenziamento ad nutum (senza giustificazione o motivazione).
Cosicché, mancando l'atto di revoca e risoluzione del rapporto di lavoro di una valida giustificazione, non solo sarebbe illegittimo (essendo assunta su meri sospetti della Procura anziché su fatti oggettivamente verificati) ma in contrasto con le clausole del contratto individuale di lavoro di lavoro stipulato tra il ricorrente e la Regione lì dove, all'art. 5 ("risoluzione del contratto"), fa espresso riferimento all'art. 2119 c.c. (licenziamento per giusta causa).
6.3. - Tuttavia, tali argomentazioni, sul piano logico prima che fattuale, non tengono conto dell'autonoma rilevanza che normativamente assume, secondo il regime sugli incarichi fiduciari di diretta collaborazione sopra descritto, la determinazione, promanante dall'Organo politico, di porre fine all'incarico suddetto per motivi di opportunità più o meno gravi ( stante la gravità dei fatti attribuiti a Pt_1 nel decreto di perquisizione e sequestro notificato dalla Procura il 16 aprile 2021, plausibilmente valutati come incompatibili con il ruolo di Capo di Gabinetto), rispetto
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al procedimento disciplinare (basato sul d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL), avviato successivamente il 7 maggio 2021, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 (che impongono la prosecuzione del procedimento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto se è prevista la sanzione del licenziamento o la sospensione cautelare).
6.4. - Pertanto, non appare corretta l'operazione ermeneutica di commistione dei due distinti procedimenti per sostenere, a monte, l'illegittimità di un licenziamento per giusta causa per vizi procedurali ( mancata contestazione preventiva degli addebiti) neppure effettivamente allo stato irrogato, stante la sospensione del medesimo procedimento disciplinare ( che allo stato, in assenza di deduzioni contrarie risulta ancora pendente) ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1 del d.lgs 165/2001, in attesa degli esiti dell'indagine penale.
6.5. - Neppure appaiono pertinenti i richiami alle clausole contrattuali perché esse non riguardano - e neppure escludono - la risolubilità del contratto “in ogni momento” per determinazione politica di cessazione dell'incarico, quindi non ancorata al presupposto della sussistenza di una “giusta causa”, bensì fanno riferimento alla diversa fattispecie, pure contemplata dall'art. 42, co 5, l.r. 1/2009, del licenziamento disciplinare regolato dalle norme generali, con i consequenziali effetti di cessazione definitiva dell'eventuale rapporto di lavoro sottostante.
6.6. - Tali considerazioni, che conducono al rigetto dell'impugnativa di licenziamento, sono assorbenti rispetto alla valutazione degli ulteriori aspetti posti dalla difesa ricorrente con riguardo alla dedotta insussistenza dei fatti contestati e in ogni caso alla genericità della contestazione degli addebiti ( essendosi l'UPD limitato a richiamare in modo sommario gli atti di indagine della Procura senza specificare chiaramente i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti ai non disciplinari).
7. - Parimenti, il Tribunale è dispensato dall'esame della domanda risarcitoria, tenuto altresì conto che l'amministrazione è risultata adempiente riguardo agli obblighi economici contrattuali, avendo provveduto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione e il rateo di tredicesima ( all. 13 della produzione di parte resistente) nonché l'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute quest'ultima erogata con la busta paga di febbraio 2025).
8. - Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. - La complessità delle questioni trattate, tenuto conto del peculiare svolgimento dei fatti che può avere originato incertezze interpretative, nonché dell'infondatezza di parte delle eccezioni sollevate dalla convenuta, inducono a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano compensazione
- in tal caso parziale - delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione, nella misura di un terzo, ponendo a carico della parte ricorrente, soccombente sostanziale, il pagamento dei restanti due terzi, come da liquidazione contenuta in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m.i..
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Tenuto conto dell'articolata motivazione e della presenza dei carichi di ruolo il deposito della motivazione è fissato nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della , di due Controparte_1 terzi delle spese di lite, liquidate, per l'intero in € 4.630,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva se dovuta e cpa come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle spese. Deposito dei motivi: 60 giorni. Così deciso in Firenze, il 03/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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