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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2142/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
MAZZEO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MICHELA FOTI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 - MERITO Atpo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/10/2024 ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 94% con decorrenza da sei mesi prima della visita peritale.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico ed è persona totalmente inabile (prestazione riferimento pensione inabilità per invciv 100%) a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa
o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e solo in via gradata omologare le risultanze peritali dell'ATP (ovvero inv civile dell'81% dal
30.08.23, data della domanda amministrativa, ed un'invalidità del 94% dal mese di febbraio 2024); Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 prestazione, oggi richiesta, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3)Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 375/2024 del
Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 12,5% ex art. 15 D.M. 585 del
05/10/1994 sugli onorari come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
• CARDIOPATIA ISCHEMICA ASCRIVIBILE IN CLASSE II- III
INVALIDITA' CIVILE 60%
• DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO COMBINATO INSULINA+IGO
SCOMPENSATO con COMPLICANZE OCULARI - DEL VISUS SU BASE PERIFERICA
(EMIANOPSIA INFERIORE) DA Parte_2
INVALIDITA' CIVILE 50%
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MEDIA INCIDENZA FUNZIONALE
INVALIDITA' CIVILE 60%
• BRONCOPATICA ASMATIFORME
FRAZIONE DEL CODICE DI INVALIDITA' CIVILE 20%
• NEVROSI ANSIOSO DEPRESSIVA
INVALIDITA' CIVILE 15%
Ed ha concluso ritenendo che: “la perizianda raggiunga un grado di invalidità civile del 100% a decorrere da sei mesi precedenti la nostra valutazione medico legale, cioè a far data dal 01/12/2024.
Inoltre, si conferma quanto segue:1) la ricorrente è invalida all' 81% dalla domanda amministrativa
(come già accertato) 2) la ricorrente è invalida al 94% da febbraio 2024 (come già accertato) 3) la ricorrente è invalida al 100% dall' 01.12.24”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dall'1.12.24.
Va dichiarato altresì che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 della legge n. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(30.08.23).
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta in via subordinata (assegno mensile di assistenza) è stato accertato sin dalla data della domanda amministrativa, mentre quello legittimante la provvidenza richiesta in via principale (pensione di inabilità) solo a far data dal mese di dicembre 2024 - ossia in data successiva alla domanda amministrativa (Cass. civ. n. 14577/2025)- meritano di essere CP_ compensate per metà, ponendo la restante metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2142/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 30.08.23, sussistono, in capo ad , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) dichiara che, con decorrenza dal 1° dicembre 2024, sussistono, in capo ad , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 585,00 e per la fase di merito in € 1.348,50, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. GIOVANNA MAZZEO, ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2142/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
MAZZEO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MICHELA FOTI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; Assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 - MERITO Atpo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/10/2024 ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 94% con decorrenza da sei mesi prima della visita peritale.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico ed è persona totalmente inabile (prestazione riferimento pensione inabilità per invciv 100%) a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa
o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e solo in via gradata omologare le risultanze peritali dell'ATP (ovvero inv civile dell'81% dal
30.08.23, data della domanda amministrativa, ed un'invalidità del 94% dal mese di febbraio 2024); Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 prestazione, oggi richiesta, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3)Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 375/2024 del
Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 12,5% ex art. 15 D.M. 585 del
05/10/1994 sugli onorari come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
• CARDIOPATIA ISCHEMICA ASCRIVIBILE IN CLASSE II- III
INVALIDITA' CIVILE 60%
• DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO COMBINATO INSULINA+IGO
SCOMPENSATO con COMPLICANZE OCULARI - DEL VISUS SU BASE PERIFERICA
(EMIANOPSIA INFERIORE) DA Parte_2
INVALIDITA' CIVILE 50%
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MEDIA INCIDENZA FUNZIONALE
INVALIDITA' CIVILE 60%
• BRONCOPATICA ASMATIFORME
FRAZIONE DEL CODICE DI INVALIDITA' CIVILE 20%
• NEVROSI ANSIOSO DEPRESSIVA
INVALIDITA' CIVILE 15%
Ed ha concluso ritenendo che: “la perizianda raggiunga un grado di invalidità civile del 100% a decorrere da sei mesi precedenti la nostra valutazione medico legale, cioè a far data dal 01/12/2024.
Inoltre, si conferma quanto segue:1) la ricorrente è invalida all' 81% dalla domanda amministrativa
(come già accertato) 2) la ricorrente è invalida al 94% da febbraio 2024 (come già accertato) 3) la ricorrente è invalida al 100% dall' 01.12.24”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dall'1.12.24.
Va dichiarato altresì che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 della legge n. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(30.08.23).
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta in via subordinata (assegno mensile di assistenza) è stato accertato sin dalla data della domanda amministrativa, mentre quello legittimante la provvidenza richiesta in via principale (pensione di inabilità) solo a far data dal mese di dicembre 2024 - ossia in data successiva alla domanda amministrativa (Cass. civ. n. 14577/2025)- meritano di essere CP_ compensate per metà, ponendo la restante metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2142/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 30.08.23, sussistono, in capo ad , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) dichiara che, con decorrenza dal 1° dicembre 2024, sussistono, in capo ad , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 585,00 e per la fase di merito in € 1.348,50, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. GIOVANNA MAZZEO, ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.