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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 673/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Parte_1 C.F._1
Salemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Nettuno, alla via XXIV Maggio n. 40, come in atti;
parte attrice e
C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._2 parte convenuta contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23.10.2025 (per l'attore, “…precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quelle rassegnate nelle note conclusive autorizzate”, conclusioni così riportate nella memoria conclusiva depositata il 08.10.2025 in vista dell'udienza: “
1. accertare i fatti come descritti in premessa, dichiarare il Sig. responsabile del fatto illecito a lui ascritto e CP_1 condannarlo al pagamento della somma di euro 5.220,00 oltre interessi moratori dal versamento dell'assegno n. 4100128856-05 non trasferibile tratto su sul c/c n. Banca Mediolanum n. 001 1493588-6 Controparte_2 sino al soddisfo.
2. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e distrattario”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 chiedendo di “accertare i fatti come descritti in premessa, dichiarare il Sig. responsabile del CP_1 fatto illecito a lui ascritto e condannarlo al pagamento della somma di euro 5.200,00 oltre interessi dal versamento dell'assegno n. 4100128856-05 non trasferibile tratto su sul c/c n. Banca Controparte_2
Mediolanum n. 001 1493588-6 sino al soddisfo”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi. A fondamento della sua domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi: di avere subìto gravi lesioni fisiche a seguito di un sinistro stradale occorso a lui e ai genitori nel 2013, lesioni per le quali la compagnia assicurativa Zurich gli ha liquidato, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 5.200,00; che tale somma è stata erogata da tale società tramite un assegno non trasferibile n. 4100128856-05 intestato ai suoi genitori, essendo egli all'epoca minorenne, e successivamente versata sul conto corrente n. 0011493588-6, appositamente aperto dagli stessi a tale scopo presso la Banca Mediolanum, in attesa del raggiungimento della sua maggiore età; che, tuttavia, il convenuto, padre dell'attore, ha gestito nel tempo in via esclusiva tale conto corrente in maniera impropria, avendo
1 utilizzato il denaro ivi depositato per proprie esigenze personali, appropriandosi della somma di € 5.200,00 appartenente al figlio;
che, in particolare, il , all'insaputa di , CP_1 Persona_1 madre dell'attore, ha sottratto illecitamente l'intera somma per l'acquisto di beni personali, tra i quali svariati articoli inerenti il motociclismo, grande passione del convento;
che a nulla è valsa l'intimazione che è stata inviata a quest'ultimo onde ottenere il rimborso del denaro, non avendo lo stesso provveduto ad alcun versamento. Pur ritualmente citato in giudizio a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta alla prima udienza del 06.06.2023, notifica spedita dall'attore nel rispetto del termine assegnato sino al 31.07.2023 e perfezionatasi con consegna a mani in data 02.08.2023, non si è invece costituito il del quale è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento CP_1 reso alla successiva udienza del 16.01.2024. Sono stati quindi assegnati i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, ma alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata dall'attore, rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate dallo stesso nell'atto di citazione. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati da parte attrice, nonché con l'ammissione e l'assunzione della prova testimoniale da lui richiesta. Infine, esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, con l'assegnazione di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive, e a tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita e all'esito della discussione orale, il fascicolo è stato trattenuto in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile anche al presente procedimento (iscritto al ruolo in data anteriore al 28.02.2023) ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 164/2024. Così ripercorsi in estrema sintesi lo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, ritiene il giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono. In via preliminare, preme rammentare che la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace non implica che i fatti allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese possano ritenersi incontestati e, come tali, per ciò solo dimostrati. Come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 1151 c.p.c., il principio di cd. non contestazione è destinato a trovare applicazione, infatti, unicamente per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui il convenuto abbia scelto di non costituirsi in giudizio. Oltre che in virtù del tenore letterale di tale disposizione, depone, d'altro canto, per la conclusione indicata anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processuale civilistico non è attribuito alla contumacia di una parte un giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata, invece, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero
“agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. un. 2951/2016). Tenuto conto di tanto, ne deriva, con riferimento all'odierna fattispecie, che la contumacia del non incide sul riparto dell'onere di allegazione e di prova gravante sulle parti ai sensi CP_1 dell'art. 2697 c.c., incombendo pur sempre sull'attore l'onere di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto ex art. 26971 c.c. Ciò chiarito, va poi osservato, sempre ai fini dell'inquadramento del caso che occupa, che a fronte di una pretesa quale quella fatta valere in questa sede dal , avente ad oggetto il Parte_1 risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., l'onere di allegazione e di prova che incombe sull'attore investe gli elementi costitutivi di tale responsabilità e dunque il fatto del danneggiante, il dolo o la colpa dello stesso, la lesione che con tale fatto è stata inferta ai diritti dell'istante e i pregiudizi (c.d. danni conseguenza) che detta lesione abbia determinato a suo carico. Vertendosi in presenza di un illecito in tesi concretizzatosi in un'appropriazione del denaro del figlio da parte del genitore, è opportuno rammentare, inoltre, in via generale, che in ragione dell'incapacità di agire del figlio minore è previsto dagli artt. 320 e ss. c.c. che il patrimonio dello
2 stesso possa e debba essere amministrato, come noto, dai genitori, con il potere a questi attribuito dalla legge di agire in nome e per conto del figlio fino al raggiungimento della sua maggiore età. Tale potere non consente, però, agli stessi di disporre liberamente dei beni di titolarità del minore, dovendo i genitori esercitarlo, in linea di principio, al fine di assicurare la conservazione del patrimonio del figlio, così come si ricava dalla facoltà che è a loro attribuita di compiere anche disgiuntamente e senza autorizzazioni di sorta i soli atti di cd. ordinaria amministrazione, ovverosia gli atti che (come è stato tradizionalmente affermato) “…da un lato tendono alla conservazione del patrimonio o al miglioramento della sua capacità produttiva e dall'altro sono posti in essere attingendo alle rendite …proprio in quanto per essere di ordinaria amministrazione non possono alterare l'integrità del patrimonio” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7546/2003, che ha evidenziato che gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere liberamente compiuti dal genitore, devono anzitutto risultare
“oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione”, oltre a dover presentare “un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo” e a dover comportare “un margine di rischio concreto modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto”). Di contro, per gli atti che non presentino tale natura, poiché privi, in particolare, di un oggettivo scopo conservativo e suscettibili di comportare un'apprezzabile modificazione dell'essenza economica del patrimonio amministrato (cd. atti di straordinaria amministrazione), è previsto che i genitori debbano preventivamente munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare, evidentemente al fine di assicurare che l'atto che intendano porre in essere si presenti necessario o utile nell'interesse del minore (cfr. ancora Cass. 7546/03; si v. più di recente, Cass. civ. 8461/2019). Con specifico riferimento ai “capitali”, ovverosia alle somme riconosciute al minore “una tantum” e destinate per la loro natura ed entità ad essere accantonate e a produrre frutti nel lungo periodo, l'art. 3204 c.c. dispone inoltre che gli stessi “…non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego”, venendo in tal modo previsto, pertanto, un espresso limite alla facoltà dei genitori di conseguire e di utilizzare tali somme, le quali devono essere piuttosto gestite secondo le modalità prescritte dal giudice tutelare e non già di certo utilizzate e consumate dal genitore nel proprio interesse (cfr. Cass. civ. 3393/2012, Cass. civ. 12117/2014). Anche l'usufrutto legale attribuito ai genitori sui beni del figlio è senz'altro funzionalizzato, d'altro canto, all'assolvimento dei loro doveri, tenuto conto del vincolo di destinazione che è impresso dall'art. 324 c.c. ai frutti (naturali e civili) di tali beni, i quali, per quanto suscettibili di venire impiegati e consumati dai genitori, tuttavia, devono essere pur sempre “…destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli” (si v. anche art. 326 c.c.). Per quel che concerne, poi, i rimedi contemplati dall'ordinamento al fine di tutelare gli interessi del minore, è noto che nel caso in cui il genitore agisca in violazione dei suoi doveri o abusi dei suoi poteri sono previsti specifici rimedi dal diritto di famiglia, sino alla previsione della possibilità che lo stesso venga privato della responsabilità genitoriale (cfr. art. 3301 c.c.). Per l'ipotesi in cui venga compiuto un atto dal genitore in violazione dei limiti di cui all'art. 320 c.c., l'art. 322 c.c. prevede inoltre il rimedio dell'annullabilità dell'atto stesso, sicché, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Qualora il genitore disattenda tali disposizioni ed impieghi il denaro nell'interesse proprio, anziché nell'interesse del figlio, l'atto va incluso fra quelli suscettibili di annullamento, di cui all'art. 322 cod. civ.”, e la relativa azione può essere esercitata anche dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età (cfr. ancora Cass. 12117/14 cit.).
Accanto a tali misure la violazione dei doveri che gravano sui genitori, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ben può legittimare, peraltro, anche un'autonoma azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. esercitabile dal figlio divenuto maggiorenne (arg. sul punto, Cass. civ. 15148/2022, Cass. civ. 3079/2015, Cass. civ. 5652/2012, ove è stato evidenziato, con statuizioni che appaiono di portata generale, che la violazione degli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale “…comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell'art. 2043 c.c. e segg.”).
3 Né l'eventuale esperibilità di un'azione di annullamento (quale è quella prevista, come detto, dall'art. 322 c.c.) vale a far escludere che l'interessato possa comunque agire per ottenere il ristoro del danno che con l'atto gli sia stato arrecato, trattandosi di rimedi che ben possono anche concorrere, in presenza dei presupposti per l'esperibilità di ciascuno di essi (arg. di recente, Cass. civ. 16374/2025, la quale, sia pure pronunciandosi in fattispecie diversa, relativa al compimento di un atto da parte del procuratore ad negotia con abuso dei suoi poteri, ha evidenziato, con affermazioni che appaiono rilevanti anche per il caso che occupa, che l'esperibilità dell'azione di annullamento dell'atto, sul piano “esterno”, non preclude al rappresentato di agire nei confronti del rappresentante anche per il risarcimento dei danni, nel loro rapporto “interno”). Ora, ciò detto in via generale, si osserva, con riferimento all'odierna fattispecie, che l'istruttoria espletata ha anzitutto consentito di acclarare che nel 2014 è stata effettivamente riconosciuta al
[...]
da parte della Zurich Insurance Plc una somma di € 5.200,00, a titolo di risarcimento dei Pt_1 danni subìti per un sinistro stradale nel quale lo stesso è stato coinvolto, e che tale somma, corrisposta da tale compagnia assicurativa al e a nella loro qualità di CP_1 Persona_1 esercenti la responsabilità genitoriale sull'attore, all'epoca minore d'età, è stata depositata da questi ultimi sul conto corrente bancario identificato con il n. 0011493588-6, aperto proprio a tale scopo presso la e a loro cointestato. Controparte_3
Le circostanze in parola trovano, infatti, sufficiente riscontro nella documentazione depositata dall'attore, dalla quale risulta che in data 02.04.2014 la Zurich Insurance Plc ha emesso un assegno bancario non trasferibile, avente n. 4100128856-05, per l'importo di € 5.200,00, in favore del
[...]
e della , nq. esercenti la patria potestà sul figlio minore importo CP_1 Per_1 Parte_1
“omnia”, volto ad estinguere le pretese risarcitorie vantate per i pregiudizi riportati dal minore a seguito di un sinistro stradale. È in atti, inoltre, la copia dell'estratto conto alla data del 30.06.2014 del c/c bancario n. 0011493588-6, aperto presso la e cointestato ai genitori Controparte_3 dell'attore, dal quale emerge che la prima operazione effettuata, a seguito dell'accensione di tale conto corrente, in data 19.05.2014, è consistita nel versamento di due assegni “fuori piazza”, di cui uno per l'importo di € 5.200,00 (cfr. “estratto al 30.06.2014 con versamenti assegni”, fasc. attoreo). Tenuto conto dell'identità della somma oggetto di tale operazione e di quella portata dal titolo di credito sopra indicato, nonché del fatto che detta operazione abbia riguardato, appunto, proprio un assegno e sia stata posta in essere a distanza di appena un mese circa dall'emissione del titolo di cui si è detto, deve senz'altro concludersi, dunque, che l'importo liquidato a favore del minore dalla Zurich Insurance Plc sia stato effettivamente depositato dai genitori sul c/c a loro cointestato n. 0011493588-6. Depongono, d'altro canto, per tale conclusione anche le dichiarazioni rese dalla teste escussa
, la quale, dopo avere rappresentato di essere la madre del , ha risposto Persona_1 Parte_1 affermativamente sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 della memoria attorea ex art. 1836 n. 2 c.p.c., confermando, con ciò, sia la circostanza dell'avvenuta liquidazione da parte della Zurich Insurance Plc di una somma a favore del figlio, all'epoca minorenne, di € 5.200,00, per le “gravi lesioni fisiche” da lui riportate a seguito di sinistro stradale, sia che il relativo assegno, con il quale tale somma è stata corrisposta dall'assicurazione ai genitori, nq., è stato accreditato sul c/c aperto dalla stessa e dall'allora suo “compagno” e padre dell'attore, il , proprio Per_1 CP_1 per tale scopo, in attesa del raggiungimento della maggiore età del figlio (si v. verbale ud. 19.09.2024, dich. ). Per_1
Posto pertanto l'avvenuto deposito sul c/c n. 0011493588-6, cointestato ai genitori del
[...]
, del capitale corrisposto dalla Zurich Insurance Plc, si rileva poi che è documentato che tale Pt_1 conto corrente abbia subìto, successivamente, numerosi prelievi, in parte mediante pagamenti effettuati con l'impiego della carta bancomat, in parte attraverso prelevamenti di denaro contante posti in essere sempre con l'utilizzo della medesima carta di debito, e che, in particolare, il saldo finale del c/c alla data del 30.06.2021 sia risultato pari ad appena € 157,74 (cfr. “estratto al 30.06.2021
4 parte 2”, fasc. attoreo, relativo all'estratto del c/c n. 0011493588-6, mentre l'ulteriore estratto conto in atti, di pari data, è riferito al diverso conto corrente n. 001391868-8, intestato al solo . CP_1
In particolare, emerge dagli estratti conto depositati da parte attrice relativi al c/c n. 0011493588- 6 che già alla data del 30.06.2014, per effetto di reiterati prelevamenti posti in essere con l'impiego della carta bancomat n. 3316351 e di pagamenti effettuati sempre con la medesima carta di debito, sia stato lasciato sul conto un saldo attivo di soli € 3.200,68. Inoltre, per quanto siano intervenuti, episodicamente, anche alcuni accrediti e, segnatamente, l'originario versamento di un ulteriore assegno di € 1.250,00, sempre in data 19.05.14, a seguito dell'apertura del conto corrente, e successivi bonifici o giroconti (di cui si dirà anche nel prosieguo), emerge dagli e/c in atti che i saldi periodici di tale conto corrente, per quanto a credito dei cointestatari , siano sempre stati di gran Parte_2 lunga inferiori rispetto all'ammontare della somma che sullo stesso era stata depositata nell'interesse dell'attore, sino a risultare pari, appunto, a soli € 157,74 alla data del 30.06.21 (si v. “estratto al
30.06.2014”, “estratto al 31.03.2015”, “estratto al 31.03.2016”, “estratto al 31.03.2017”, “estratto al
31.03.2018”, “estratto al 31.12.2018”, “estratto al 31.03.2019”, “estratto al 31.03.2020”, “estratto al 30.06.2021 parte seconda”, fasc. attoreo). Le risultanze istruttorie acquisite valgono, inoltre, a far ritenere accertato che la privazione della somma appartenente al , depositata sull'anzidetto c/c, sia effettivamente imputabile Parte_1 al , che ha così consumato illecitamente il capitale che aveva riscosso, insieme alla CP_1
, nq. esercente la responsabilità e la rappresentanza sul figlio minore. Per_1
Rilevano in questo senso, infatti, le dichiarazioni rese dalla teste , la quale, dopo avere Per_1 raccontato che “… io e il padre di mio figlio questo conto lo abbiamo aperto insieme” e confermato che “…il conto era cointestato a me e al signor ”, ha riferito che “…da parte mia non c'è mai stata una CP_1 operatività del conto perché come ho detto era stato aperto appositamente per mio figlio per metterci i soldi che erano stati liquidati per i danni del sinistro stradale”, per poi precisare, ad ulteriore chiarimento, che
“…io non ho mai controllato il conto, anche perché essendo il conto cointestato io ero convinta che eventuali operazioni mi sarebbero state comunicate, mentre invece poi è accaduto che quando mio figlio è divenuto maggiorenne siamo andati in banca e ci siamo accorti che sul conto erano stati fatti dei prelievi. Ho chiesto alla banca la documentazione delle movimentazioni del conto e così ho visto che sul conto non era rimasto praticamente più niente”. Ha quindi dichiarato la teste che dalle movimentazioni contabilizzate dalla banca sul conto corrente è risultata, in particolare, la presenza di “…prelievi fatti allo sportello o pagamenti con la carta”, per poi riferire, a chiarimento, che “…la carta la aveva solo lui, solo il signor
[...]
” (cfr. ancora verbale ud. 19.09.24). CP_1
Tali dichiarazioni testimoniali, per quanto rese da un soggetto che non può ritenersi del tutto disinteressato alla vicenda di cui trattasi, giacché cointestatario del conto che è risultato progressivamente svuotato in pregiudizio dell'attore, non possono considerarsi, d'altro canto, concretamente inattendibili nel caso che occupa, trovando le stesse adeguato riscontro nella documentazione presente in atti. Dagli estratti conto già sopra richiamati emerge, difatti, che tutte le operazioni di prelievo di denaro contante e di pagamento di somme a favore di terzi soggetti sono state poste in essere sempre con l'impiego della medesima carta di debito (il bancomat avente n. 3316351), il che vale a far ritenere acclarato che il c/c n. 0011493588-6 sia stato movimentato, in effetti, sempre e soltanto da uno solo dei cointestatari e non anche dall'altro, in coerenza con quanto riferito dalla teste (si v. Per_1 ancora e/c cit.). La teste escussa, inoltre, ha dichiarato che molteplici pagamenti effettuati con il denaro giacente sul conto corrente sono riconducibili ad “acquisti connessi a moto o macchine”, che ha confermato essere una “passione” dell'odierno convenuto, e anche tale circostanza trova sufficiente conferma negli estratti conto versati in atti, dai quali emerge, effettivamente, che plurime operazioni addebitate sul c/c sono state effettuate con tale destinazione, come può evincersi dai beneficiari di tali pagamenti risultanti dagli e/c sopra menzionati (si v. ancora doc. cit.).
5 Né può trascurarsi che da tali estratti conto risulta che il c/c n. 0011493588-6 non fosse alimentato dall'accredito di stipendi o da altre forme di stabile versamento di denaro e che le sole (poche) operazioni in entrata registrate su di esso nel corso del tempo siano riconducibili esclusivamente al
, così come emerge dalla provenienza (testualmente riferita al convenuto negli e/c in CP_1 atti) dei relativi bonifici o giroconti, valendo conseguentemente anche tale risultanza a confermare sia che il conto corrente in questione, acceso nel maggio 2014, allorché è stato versato su di esso l'assegno di € 5.200,00, sia stato aperto dal e dalla proprio per depositare e CP_1 Per_1 conservare su di esso il corrispondente capitale appartenente al loro figlio all'epoca minorenne, sia che, ciò nonostante, tale conto sia stato poi movimentato, in via esclusiva, dall'odierno convenuto, al quale soltanto risultano riconducibili, significativamente, anche tutte le operazioni di immissione di liquidità effettuate su di esso. I rilievi che precedono conducono, quindi, a far concludere che le dichiarazioni rilasciate dalla teste escussa (dichiarazioni delle quali è indubbia, d'altra parte, l'utilizzabilità ai presenti fini: si v. per tutte, Cass. civ. sez. un. 9456/2023, a proposito dell'onere della parte interessata di eccepire l'eventuale incapacità di un testimone richiesto dalla controparte, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., anteriormente alla sua ammissione, nonché di lamentare poi la nullità delle dichiarazioni rese dallo stesso a seguito della loro assunzione) debbano ritenersi ragionevolmente attendibili nel caso di specie, giacché riscontrate anche dalle ulteriori risultanze a disposizione, né contrastate e smentite in alcun modo da elementi di segno contrario, non allegati né provati dal convenuto, rimasto contumace. Considerati complessivamente gli elementi istruttori acquisiti, deve concludersi, pertanto, nel senso della sussistenza della responsabilità del per avere lo stesso illecitamente CP_1 impiegato e consumato il capitale appartenente all'attore di € 5.200,00. Tale capitale, dopo essere stato riscosso dal convenuto, congiuntamente alla , nella loro qualità di esercenti la Per_1 responsabilità e la rappresentanza sul figlio minore, e depositato sul conto corrente n. 0011493588- 6, appositamente aperto al fine di conservarlo nell'interesse del , è stato infatti Parte_1 indebitamente prelevato e utilizzato dal per propri interessi personali, in violazione CP_1 dei doveri e dei limiti che, come detto, presidiano l'amministrazione dei beni del minore da parte dei genitori, e da tanto è senz'altro conseguito il pregiudizio patrimoniale lamentato in questa sede dall'attore, stante la privazione che ne è derivata in suo danno della somma suddetta. Va di conseguenza accolta la domanda del volta ad ottenere la condanna del Parte_1 convenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli, danno che deve liquidarsi in € 5.042,26, corrispondente alla differenza tra il capitale di € 5.200,00 e il residuo saldo attivo che è risultato giacente sul conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto al 30.06.2021 di € 157,74, importo che deve essere inoltre rivalutato da tale data sino a quella attuale in base all'indice FOI generale, al fine di risarcire effettivamente ed integralmente l'attore del pregiudizio patito, pervenendosi così a un ammontare a lui dovuto di € 5.874,23 (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6711/2021, che ha evidenziato che “la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio”). Su tale somma sono infine dovuti al gli interessi legali dalla data della presente Parte_1 sentenza e sino al soddisfo, ai sensi degli artt. 1282 e 12841 c.c., mentre va escluso che tali interessi possano essere conteggiati a un maggior tasso quale quello di cui all'art. 12844 c.c., che sembrerebbe essere stato richiesto dall'attore nella memoria conclusiva, trattandosi di pretesa che (ove esercitata con la sua richiesta, ivi formulata, di riconoscimento di “interessi moratori”) deve considerarsi tardiva. È stato evidenziato infatti dalla giurisprudenza di legittimità che “…il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale…” (si v. Cass. civ. sez. un. 12449/2024), sicché, considerata la (pur
6 parziale) autonomia della fattispecie produttiva dei cd. super-interessi di cui all'art. 12844 c.c., ne deriva che la debenza degli stessi deve essere anzitutto prospettata tempestivamente dall'interessato, onde consentirne il relativo accertamento giudiziale nel rispetto del contraddittorio (cfr. da ultimo, anche Cass. civ. 3499/2025, secondo la quale “la condanna al pagamento degli interessi
“maggiorati” va chiesta espressamente”, con la conseguenza che “…in mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere”). Non possono riconoscersi, inoltre, al gli interessi per il periodo pregresso rispetto Parte_1 alla data della presente sentenza, tenuto conto della natura del credito che è stato azionato in questa sede (consistente in un credito di valore, convertito in credito di valuta solo per effetto dell'odierna liquidazione), né essendo stato allegato dall'attore un concreto pregiudizio da lui eventualmente subìto per il ritardato risarcimento spettantegli, idoneo a giustificare il riconoscimento di cd. interessi compensativi. La più recente giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito (con affermazioni di principio alle quali questo decidente ritiene di doversi uniformare, in quanto espresse e ribadite da ultimo da molteplici pronunce) che è pur sempre onere del danneggiato allegare di avere riportato un concreto pregiudizio per il ritardato ottenimento del ristoro a lui spettante, pregiudizio che può poi ritenersi sussistente anche su base presuntiva ma che deve essere pur sempre allegato e richiesto da parte dell'interessato. Il riconoscimento dei cd. interessi compensativi, quale modalità liquidatoria di tale pregiudizio, è quindi consentito, in questo senso, solo nel caso in cui la sussistenza di un danno da ritardo sia stata adeguatamente prospettata dall'onerato, in particolare in virtù di un “…confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta …al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi…” (cfr. di recente, Cass. civ. 4938/2023, richiamata anche da Cass. civ. 10376/2024, Cass. civ. 5618/2025, Cass. civ. 7216/2025, Cass. civ. 8859/2025; si v. inoltre, nel medesimo senso, Cass. civ. 6351/2025, che ha evidenziato che “…nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo” e che, tuttavia, “…in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”, effetto che “…dipende prevalentemente …dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile”). Stante l'assenza di allegazioni al riguardo operate dal , ne consegue dunque che Parte_1 alcuna somma può essere riconosciuta allo stesso a tale ulteriore titolo. La regolamentazione delle spese di lite segue infine la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna del convenuto al loro rimborso in favore dell'attore. L'importo di tali spese viene liquidato tenendo conto del valore della controversia (da determinare considerando la somma che è stata accertata come dovuta alla parte attrice con riferimento alla sua domanda e, dunque, senza tenere conto della rivalutazione riconosciutagli all'esito del giudizio;
cfr. tra le altre, Cass. civ. 3463/2010), e con l'applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., ridotti tuttavia ai minimi ex art. 4 di tale decreto per la fase conclusiva, stante la modesta entità dell'attività difensiva resasi necessaria in tale fase, anche alla luce della mancata costituzione del convenuto. In difformità rispetto alla nota spese depositata dal per CP_1 le ragioni appena indicate, si perviene quindi, sulla base dello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00 e dei valori tabellari richiamati, a un ammontare per compensi di € 2.127,00, al quale vanno aggiunti il rimborso delle spese vive documentate di € 136,70 (c.u., marca da bollo, spese di notifica), il
7 rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarre in favore del difensore avv.to Salemi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli Parte_1 da , così come indicato in parte motiva, danno che si liquida all'attualità in € 5.874,23 CP_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento di tale somma a favore di , CP_1 Parte_1 oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , ex art. 91 c.p.c., CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.127,00 per compensi e in € 136,70 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dell'avv.to Massimo Salemi, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 19.11.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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