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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 176/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MUGNAI FRANCO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONSANGUE RAFFAELLA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (CF , (CF C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
) con il patrocinio dell'Avv. MICHELI ANNA (CF C.F._5 C.F._6
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1313/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2021
CONCLUSIONI
In data 04-18/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto dal Sig. e in totale riforma Parte_1 della sentenza n. 1313/2021 resa dal Tribunale di Pisa, che ha definito la causa iscritta la n. 3379/2016 R.G., depositata e pubblicata il giorno 11 ottobre 2021, non notificata e previo, se del caso, esperimento della CTU, per come richiesta in primo grado. IN VIA PRINCIPALE: accertare che la servitù di passaggio costituita con contratto del 28.11.1912 e gravante sull'immobile sito in Vecchiano, Via Della Rocca 10, foglio 11, part. 622, mappa catastale del Comune di Vecchiano, pagina 1 di 12 non è più necessaria per cessata interclusione del fondo dominante e, pertanto, dichiararne l'estinzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1055 c.c., atteso che sono venuti meno i presupposti di legge che ne avevano consentito la costituzione. IN VIA SUBORDINATA: previo esperimento di C.T.U. come meglio specificata sopra, voglia accertare e dichiarare che, in base allo stato attuale dei luoghi, la servitù di passo deve essere limitata nel suo esercizio solo per la lunghezza dei primi metri 6,40 della striscia di terreno. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizi”.
Per parte appellata: “Si conclude per il rigetto integrale dell'appello, con vittoria delle spese legali del gravame, insistendo altresì per la condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. art. 96 cpc per i motivi già esposti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] proponendo gravame avverso la sentenza n. 1313/2021, emessa dal Tribunale di Pisa CP_4
e pubblicata il 07/10/2021, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal
, le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio le sopra indicate parti, esponendo: Parte_1 che, con atto di compravendita del 15.7.2015, a rogito Notaio dott.ssa (rep. n. 21.331), Per_1 regolarmente trascritto, esso aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile ubicato in Pt_1
Vecchiano, via della Rocca n. 10, gravato da una servitù di passaggio “sulla striscia della larghezza di metri 4, corrente lungo tutto il confine Nord del resede annesso in proprietà esclusiva all'unità immobiliare oggetto del presente atto”, e cioè insistente sull'area identificabile al foglio 31, part. 622, del catasto fabbricati del Comune di Vecchiano a favore degli immobili iscritti al foglio 31, part. 122, di proprietà delle parti convenute;
che la predetta servitù era stata costituita allorquando, con atto di compravendita del 28.11.1912, il duca (originario proprietario dell'intero fondo) alienò, rispettivamente, alla il Per_2 Parte_2 fabbricato, con annesso terreno, rappresentato al catasto del Comune di Vecchiano, nella Sezione
C, porzione della particella 534 (ossia l'attuale immobile di proprietà e al Parte_3 un fabbricato con terreno rappresentato in catasto, Sezione C, particelle 533, 1362 ed Pt_4 altra porzione della particella 534 (ossia parte dell'attuale immobile di proprietà ); Pt_1 che, con tale contratto, oltre ad una servitù di attingimento di acqua da un pozzo (oggi non più esistente), venne ad essere costituita servitù di “passo largo metri quattro lungo il confine di mezzo”, al fine di consentire ai proprietari del fondo dominante, ora di titolarità dei convenuti,
l'accesso alla pubblica via, essendo all'epoca lo stesso intercluso;
pagina 2 di 12 che, quindi, trattandosi di servitù coattiva, sia pure di fonte negoziale, essa doveva considerarsi estinta ex art. 1055 c.c., a seguito del venir meno dello stato di interclusione;
che, infatti, il passaggio sul resede del non era più necessario per accedere alla pubblica Pt_1 via, come dimostrato dalla realizzazione di un secondo cancello – sempre su via della Rocca – nella proprietà dei convenuti;
che, peraltro, tale servitù doveva considerarsi solo pedonale, mancando nell'atto di compravendita del 2015 un'espressa previsione circa l'estensione del diritto e le relative modalità di esercizio;
che, in ogni caso, i convenuti avevano mutato lo stato dei luoghi, costruendo un locale ad uso lavanderia in muratura ed un'aiuola al centro del loro resede, restringendo lo spazio di manovra, con gli autoveicoli, all'interno della loro proprietà; che tale situazione aveva comportato un aggravamento della condizione del fondo servente, perché i convenuti, proprio a seguito del mutamento dello stato dei luoghi dagli stessi provocato, si erano messi nella condizione di dover eseguire la manovra sul resede di proprietà , così Pt_1 impedendone allo stesso qualsiasi utilizzo;
che, pertanto, l'eventuale diritto di servitù doveva, in ipotesi, essere limitato ai primi 6,40 metri dal resede.
1.2. – Si costituivano in giudizio , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
, contestando integralmente le domande avversarie di cui chiedevano il rigetto;
in
[...] particolare, le convenute contestavano la natura coattiva della servitù, negando qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, dal momento che l'apertura su via della Rocca, posta sul resede di loro proprietà, era sempre esistita e solo a partire dagli anni '70 era stata dotata di cancello;
rilevavano che esse, così come il loro dante causa , non avevano mai Controparte_5 impiegato il loro resede come spazio di manovra per uscire dalla loro proprietà, in quanto avevano sempre utilizzato l'area del Cimino, gravata da servitù di passo, per tutta la sua estensione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non vi era la prova che la servitù fosse stata costituita in favore di fondo rimasto intercluso né vi erano elementi per ritenere che le parti avessero voluto costituire una servitù coattiva di passo;
(-) nei contratti che si erano succeduti nel tempo, a far data dal 1912, il diritto di servitù era sempre stato menzionato, a dimostrazione del fatto che la servitù era regolarmente esercitata;
(-) in particolare, con l'atto di compravendita del 1912 venne ad essere costituita una servitù di passo ed una servitù di attingimento di acqua, non già al fine di superare una situazione di interclusione ma solo per consentire un più comodo e razionale accesso ai fondi;
pagina 3 di 12 (-) inoltre, anche i testimoni, escussi nel corso del giudizio, avevano confermato l'esistenza della seconda apertura su via della Rocca sin da quando gli stessi ne potevano essere a conoscenza;
(-) pertanto, la domanda doveva essere respinta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva operato un'inversione dell'onere probatorio, in quanto, pur dando atto che la natura coattiva della servitù, ancorché di fonte negoziale, doveva presumersi, aveva finito per respingere la domanda perché l'attore non aveva provato l'interclusione, non considerando che la prova gravava sui convenuti che intendevano superare tale presunzione.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la servitù in questione fosse funzionale ad assicurare un più comodo collegamento con la viabilità, trattandosi di affermazione non suffragata da alcun elemento probatorio.
Per converso, dal momento che la costituzione della servitù era stata effettuata in occasione della divisione di un unico, originario fondo, ciò implicava, secondo un criterio di verosimiglianza e normalità, che detto fondo avesse un unico accesso alla pubblica via e, di conseguenza, che la costituzione della servitù fosse necessaria per garantire un accesso alla porzione di fondo che sarebbe rimasto intercluso.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva fatto buon uso delle risultanze istruttorie, in quanto nessuna delle testimonianze era idonea, per il suo contenuto, a superare la presunzione del carattere coattivo della servitù, peraltro avvalorata anche dalla contestuale costituzione di una servitù di attingimento di acqua.
Invero, non risultava in alcun modo dimostrato che, quando la servitù venne ad essere costituita nel 1912, già esistesse una seconda apertura sul fondo dominante.
4) Con il quarto, censurava la decisione impugnata per avervi il primo giudice pedissequamente trasposto il contenuto degli scritti difensivi dei convenuti.
5) Con il quinto, denunciava l'erroneità della decisione per non avere ammesso la c.t.u. invocata dall'attore, il quale, così, si era visto privato della possibilità di dimostrare che non vi era più necessità, per il titolare del fondo dominante, di utilizzare la porzione finale del fondo servente.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 12 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da Controparte_4 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
2.3. – Con ordinanza del 4.5.2023, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 4-18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
In primo luogo, mette conto di evidenziare che, pur avendo gli appellati rappresentato che l'atto di appello ad essi notificato non recava la firma digitale del difensore – come, in effetti, si evince dall'apertura della busta telematica relativa alla notifica del gravame – tale circostanza non è idonea a determinare la nullità del predetto atto, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 3.6.2020, n. 10450).
Al riguardo, giova considerare che gli appellati non hanno neppure dedotto l'incertezza sulla provenienza dell'atto che, peraltro, risulta depositato in formato digitale regolarmente sottoscritto dal difensore.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. – I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Come noto, le servitù coattive trovano nella legge il loro presupposto concreto, potendo poi venire ad esistenza per il tramite di un titolo – giudiziale, amministrativo o negoziale – che, con effetti costitutivi, ne determina la creazione;
pertanto, anche il negozio giuridico di indole privatistica è idoneo ad integrare il titolo costitutivo di una servitù coattiva, la quale – pur se pagina 5 di 12 concretamente costituita a mezzo di un atto negoziale – resta soggetta alla disciplina legale sua propria (cfr. Cass. civ., n. 11755/1992).
L'orientamento della giurisprudenza assume, tuttavia, connotazioni più sfumate quanto al fatto che, in tali casi, sia sufficiente la correlazione obiettiva del negozio all'esigenza tutelata dalla legge.
4.1.1.a. – Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (rimasto minoritario), infatti, è richiesto che risulti in modo chiaro l'intento delle parti di fronteggiare tale esigenza, in adempimento del correlativo obbligo legale;
in altri termini, deve risultare che le parti intendono sostanzialmente adeguarsi al corrispondente precetto, a prescindere dall'atteggiarsi della loro volontà.
In mancanza, la servitù deve qualificarsi come volontaria, pur corrispondendo il suo contenuto a quello di una servitù coattiva (cfr. Cass. civ. n. 4241/2010).
4.1.1.b. – Secondo, invece, il prevalente indirizzo: “per il disposto dell'art. 1054 c.c. il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo, che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima in caso di cessazione dell'interclusione della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitù volontarie" (Cass. 29 ottobre 1992 n. 11755; Cass. civ. n.
5043/2013; n. 18770/2015).
In particolare, Cass. civ. n. 24966/2019, che si inserisce in tale secondo solco giurisprudenziale, ha precisato che “per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie. (Cass. 10295/2017; Cass. 2922/2014; Cass. 23839/2012; Cass.
11755/1992). In sostanza, la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere pagina 6 di 12 coattivo del vincolo, salvo che non emerga un diverso intento delle parti (Cass. 5053/2013). Di conseguenza, la natura coattiva del diritto non poteva essere esclusa per la sola mancanza di uno specifico riferimento, contenuto nel contratto, allo stato di interclusione dell'immobile, o in difetto dell'espressa volontà delle parti di adempiere all'obbligo di riconoscere la servitù, occorrendo verificare in concreto - alla luce di tutte le risultanze processuali - se il contratto fosse concretamente volto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delle servitù volontarie” (pag.
4-5 in motivazione).
Ciò, tuttavia, non toglie che sia onere della parte che richiede l'accertamento della costituzione di una servitù coattiva dimostrare lo stato di interclusione del fondo, al fine di far scattare la relativa presunzione per poi invocare, come nel caso di specie, il venir meno del diritto reale minore ex art. 1055 c.c. (per effetto della cessazione dello stato di interclusione).
La contraria impostazione sostenuta dall'appellante – secondo cui non sarebbe necessario provare lo stato di interclusione del fondo al fine di dimostrare la natura coattiva della servitù – porterebbe a configurare la servitù coattiva come regola e quella volontaria come eccezione, in aperta violazione dell'art. 1032 c.c. (secondo cui “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”), che subordina la possibilità di procedere alla costituzione di tale tipologia di servitù solo nei casi previsti dalla legge.
Secondo l'opinione prevalente, infatti, il riferimento espresso alla “legge” come punto sorgivo del diritto di servitù fa sì che il tratto caratteristico delle servitù coattive sia identificabile nell'obbligo normativo che ne determina la relativa costituzione a favore del proprietario del fondo dominante;
la coattività della servitù, pertanto, deriva dall'esistenza di un obbligo legale alla sua costituzione, sul presupposto dell'esistenza di uno stato di interclusione.
4.1.2. – Ebbene, nella specie, difetta completamente la prova dell'interclusione la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può in alcun modo desumersi dal contenuto dell'atto di compravendita del 28.11.1912, quando i fondi in questione cessarono di appartenere all'unico proprietario, atteso che tale contratto, nel prevedere la costituzione della servitù di “passo largo metri quattro lungo il confine di mezzo” a favore del terreno acquistato dal
(poi pervenuto in proprietà ), non faceva alcun cenno all'interclusione del fondo Pt_4 Pt_1 trasferito.
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne i successivi passaggi di proprietà, costituiti dall'atto di compravendita del 7.2.2000 (con cui , , ed Controparte_6 CP_7 Persona_3 Per_4
pagina 7 di 12 ebbero a vendere ad ) – in cui si fa solo riferimento al fatto che Pt_5 Controparte_8
“l'intera proprietà oggetto di vendita risulta infine gravata da servitù di passo a favore di terzi lungo tutto il proprio confine nord e per una larghezza di metri lineari 4” – e da quello del
15.7.2015, con cui trasferì la proprietà del compendio a e dove Controparte_8 Parte_1 si legge: “la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza della servitù di passaggio gravante sulla striscia di larghezza di metri 4, corrente lungo tutto il confine Nord del resede annesso in proprietà esclusiva all'unità immobiliare oggetto del presente atto, poiché detta servitù appare in modo inequivoco dallo stato dei luoghi in quanto l'area da essa gravata è inghiaiata e delimitata da recinzione”.
D'altra parte, anche nell'atto di acquisto di , dante di causa degli Controparte_5 odierni appellati (a rogito Notaio Avv. del 3.10.1954), si attesta l'esistenza del Persona_5
“diritto di passo da esercitarsi con ogni mezzo sul lato di mezzogiorno e sulla proprietà dei sig.
e con il diritto di attingere acqua dal pozzo che trovasi pure sulla proprietà del Controparte_9 signor ridetto”. Pt_4
Insomma, dall'analisi dei predetti atti negoziali (costituenti i titoli di provenienza delle parti in causa) manca qualsiasi riferimento allo stato di interclusione del fondo poi pervenuto in proprietà di Persona_6
4.1.3. – Per converso, dall'esame del rilievo aerofotogrammetrico eseguito il 13.8.1953 (cfr. doc.
8 parte appellata), non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante e costituente il documento più vicino nel tempo alla compravendita del 1912, si evince che l'area pervenuta poi in proprietà fosse, a quella data, già provvista del secondo accesso su via Parte_3 della Rocca.
Inoltre, anche i testi e hanno confermato la documentazione Testimone_1 Testimone_2 fotografica prodotta dalle originarie convenute (e non disconosciuta dalla controparte) che riproduce l'esistenza di un secondo accesso sulla predetta via che, negli anni '70, venne anche munito di cancello.
Non trova, quindi, riscontro l'affermazione dell'impugnante secondo cui la costituzione della servitù, con l'atto pubblico del 1912, mirasse a superare lo stato di interclusione del fondo poi pervenuto in proprietà alle odierne appellate, dovendosi, alla stregua dei menzionati elementi, ritenere che lo stesso fosse, a quel tempo, già dotato di un accesso alla pubblica via.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la previsione, sempre nell'atto del
1912, in ordine alla costituzione di una servitù di attingimento di acqua, non essendo questa in alcun modo indicativa di uno stato di interclusione.
pagina 8 di 12 Del resto, è significativo che in tutti gli atti di acquisto (incluso quello del ) si faccia Pt_1 espressamente riferimento all'esistenza della servitù per cui è causa, il che sta ulteriormente a dimostrare la natura volontaria e non coattiva della predetta servitù (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato motivo per ribadire la sua esistenza, una volta venuto meno il presunto stato di interclusione).
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod. civ., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 cod. civ.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.2.1995, n. 1258).
Nella specie, non risultando dimostrato il presupposto (e, cioè, l'interclusione del fondo) per la costituzione della servitù coattiva, l'appellante non può cercare di avvalersi del disposto dell'art. 1055 c.c. (disciplinante l'ipotesi di estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione).
In ogni caso, non ci si può esimere dal rilevare la lacunosità della domanda anche sotto il profilo assertivo, non avendo il neppure allegato quando il presunto stato di interclusione sarebbe Pt_1 venuto meno, con conseguente estinzione della servitù.
I motivi in disamina devono, quindi, essere rigettati.
4.2. – Il quarto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Censura l'appellante la sentenza impugnata per avere il primo giudice trascritto, al suo interno, un passaggio argomentativo contenuto in uno scritto difensivo avversario (“come diremo infra, il fondo dominante è sempre stato occupato da un pagliaio, da un pollaio, da un garage, che nel tempo sono divenuti una lavanderia e una aiuola, smentendo altresì categoricamente quanto affermato proditoriamente da controparte in atto di citazione, ovvero che il fondo dominante fosse stato reso inservibile alle manovre di uscita con i mezzi carrabili per la costruzione dei NUOVI manufatti, così aggravando la posizione del fondo servente.”, cfr. atto di appello, pag. 10).
Al riguardo, rileva il Collegio come l'appellante abbia totalmente omesso di indicare come tale aspetto abbia inciso sull'iter logico argomentativo della sentenza impugnata, producendo una decisione viziata o errata.
Senza pretermettere la genericità della censura in commento, non avendo la parte specificato in quale scritto difensivo degli originari convenuti sarebbe contenuta la frase sopra riportata. pagina 9 di 12 Ad ogni modo, come affermato dalle Sezioni Unite “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 642 del 16.1.2015, citata pure dall'appellante).
Nella specie, la sentenza impugnata reca, in modo sufficientemente chiaro, il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, con conseguente irrilevanza della tecnica redazionale adottata.
4.3. – Il quinto motivo è, infine, infondato.
Si duole l'appellante della mancata ammissione della c.t.u., il che gli avrebbe impedito di dimostrare che l'esercizio della servitù potrebbe avvenire senza impegnare in manovra l'ultima porzione del fondo servente.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, non potendo assumere alcuna rilevanza eventuali modalità di esercizio alternative (cfr. Cass. civ. n. 791/1998 onde “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù costituita in base a contratto devono essere desunte dal titolo e solo quando la formulazione di questo sia equivoca ed ingeneri dubbi vengono in considerazione i criteri sussidiari degli artt. 1064
e 1065 cod. civ”).
Nella specie, il titolo costitutivo della servitù (rappresentato dalla compravendita del 1912 e dai successivi atti di acquisto che si sono susseguiti nel tempo) è chiaro nell'individuare l'area asservita (coincidente con la part. 622), con la conseguenza che il diritto di passaggio non può che avere ad oggetto tutta la sua estensione.
Ciò tanto più se si considera che trattasi di servitù carrabile (non avendo l'appellante riproposto, in questo grado, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo carattere esclusivamente pedonale), di talché al suo esercizio è senza dubbio funzionale anche la disponibilità di uno spazio di manovra aggiuntivo.
Né consta, contrariamente a quanto affermato – per la prima volta – dall'appellante in memoria di replica, che tale area venga utilizzata, dai proprietari del fondo dominante, soltanto come pagina 10 di 12 spazio di manovra dei propri autoveicoli o che, a causa della costruzione – da parte di costoro – di alcuni manufatti in prossimità della parte terminale della strada gravata da servitù, essi avrebbero rinunciato all'esercizio del passaggio.
A tacere del fatto che non è stato neppure allegato il decorso del ventennio necessario ai fini dell'estinzione della servitù (ex art. 1073 c.c.), mette conto di evidenziare che è il medesimo ad avere ammesso, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attuale Pt_1 esercizio del diritto di passaggio, specificandone pure le modalità (“attualmente le odierne convenute esercitano, infatti, la servitù in tal modo: per entrare fanno ingresso di testa con la macchina e poi curvano a destra per varcare la loro proprietà, mentre per uscire fanno retromarcia nel senso opposto”, cfr. pag. 9), tanto da lamentarsi della costruzione di un'aiuola e di un manufatto (ad uso lavanderia) sul fondo dominante, in quanto, a suo dire, avrebbero determinato un aggravamento della servitù (domanda non riproposta in questa sede).
Ne consegue che è pure del tutto inconferente il riferimento, fatto sempre in memoria di replica, alla servitù di manovra quale diritto reale distinto dalla servitù di passaggio.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2. – Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta con mala fede o colpa grave.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1313/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 176/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MUGNAI FRANCO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONSANGUE RAFFAELLA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (CF , (CF C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
) con il patrocinio dell'Avv. MICHELI ANNA (CF C.F._5 C.F._6
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1313/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2021
CONCLUSIONI
In data 04-18/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto dal Sig. e in totale riforma Parte_1 della sentenza n. 1313/2021 resa dal Tribunale di Pisa, che ha definito la causa iscritta la n. 3379/2016 R.G., depositata e pubblicata il giorno 11 ottobre 2021, non notificata e previo, se del caso, esperimento della CTU, per come richiesta in primo grado. IN VIA PRINCIPALE: accertare che la servitù di passaggio costituita con contratto del 28.11.1912 e gravante sull'immobile sito in Vecchiano, Via Della Rocca 10, foglio 11, part. 622, mappa catastale del Comune di Vecchiano, pagina 1 di 12 non è più necessaria per cessata interclusione del fondo dominante e, pertanto, dichiararne l'estinzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1055 c.c., atteso che sono venuti meno i presupposti di legge che ne avevano consentito la costituzione. IN VIA SUBORDINATA: previo esperimento di C.T.U. come meglio specificata sopra, voglia accertare e dichiarare che, in base allo stato attuale dei luoghi, la servitù di passo deve essere limitata nel suo esercizio solo per la lunghezza dei primi metri 6,40 della striscia di terreno. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizi”.
Per parte appellata: “Si conclude per il rigetto integrale dell'appello, con vittoria delle spese legali del gravame, insistendo altresì per la condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. art. 96 cpc per i motivi già esposti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] proponendo gravame avverso la sentenza n. 1313/2021, emessa dal Tribunale di Pisa CP_4
e pubblicata il 07/10/2021, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal
, le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio le sopra indicate parti, esponendo: Parte_1 che, con atto di compravendita del 15.7.2015, a rogito Notaio dott.ssa (rep. n. 21.331), Per_1 regolarmente trascritto, esso aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile ubicato in Pt_1
Vecchiano, via della Rocca n. 10, gravato da una servitù di passaggio “sulla striscia della larghezza di metri 4, corrente lungo tutto il confine Nord del resede annesso in proprietà esclusiva all'unità immobiliare oggetto del presente atto”, e cioè insistente sull'area identificabile al foglio 31, part. 622, del catasto fabbricati del Comune di Vecchiano a favore degli immobili iscritti al foglio 31, part. 122, di proprietà delle parti convenute;
che la predetta servitù era stata costituita allorquando, con atto di compravendita del 28.11.1912, il duca (originario proprietario dell'intero fondo) alienò, rispettivamente, alla il Per_2 Parte_2 fabbricato, con annesso terreno, rappresentato al catasto del Comune di Vecchiano, nella Sezione
C, porzione della particella 534 (ossia l'attuale immobile di proprietà e al Parte_3 un fabbricato con terreno rappresentato in catasto, Sezione C, particelle 533, 1362 ed Pt_4 altra porzione della particella 534 (ossia parte dell'attuale immobile di proprietà ); Pt_1 che, con tale contratto, oltre ad una servitù di attingimento di acqua da un pozzo (oggi non più esistente), venne ad essere costituita servitù di “passo largo metri quattro lungo il confine di mezzo”, al fine di consentire ai proprietari del fondo dominante, ora di titolarità dei convenuti,
l'accesso alla pubblica via, essendo all'epoca lo stesso intercluso;
pagina 2 di 12 che, quindi, trattandosi di servitù coattiva, sia pure di fonte negoziale, essa doveva considerarsi estinta ex art. 1055 c.c., a seguito del venir meno dello stato di interclusione;
che, infatti, il passaggio sul resede del non era più necessario per accedere alla pubblica Pt_1 via, come dimostrato dalla realizzazione di un secondo cancello – sempre su via della Rocca – nella proprietà dei convenuti;
che, peraltro, tale servitù doveva considerarsi solo pedonale, mancando nell'atto di compravendita del 2015 un'espressa previsione circa l'estensione del diritto e le relative modalità di esercizio;
che, in ogni caso, i convenuti avevano mutato lo stato dei luoghi, costruendo un locale ad uso lavanderia in muratura ed un'aiuola al centro del loro resede, restringendo lo spazio di manovra, con gli autoveicoli, all'interno della loro proprietà; che tale situazione aveva comportato un aggravamento della condizione del fondo servente, perché i convenuti, proprio a seguito del mutamento dello stato dei luoghi dagli stessi provocato, si erano messi nella condizione di dover eseguire la manovra sul resede di proprietà , così Pt_1 impedendone allo stesso qualsiasi utilizzo;
che, pertanto, l'eventuale diritto di servitù doveva, in ipotesi, essere limitato ai primi 6,40 metri dal resede.
1.2. – Si costituivano in giudizio , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
, contestando integralmente le domande avversarie di cui chiedevano il rigetto;
in
[...] particolare, le convenute contestavano la natura coattiva della servitù, negando qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, dal momento che l'apertura su via della Rocca, posta sul resede di loro proprietà, era sempre esistita e solo a partire dagli anni '70 era stata dotata di cancello;
rilevavano che esse, così come il loro dante causa , non avevano mai Controparte_5 impiegato il loro resede come spazio di manovra per uscire dalla loro proprietà, in quanto avevano sempre utilizzato l'area del Cimino, gravata da servitù di passo, per tutta la sua estensione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non vi era la prova che la servitù fosse stata costituita in favore di fondo rimasto intercluso né vi erano elementi per ritenere che le parti avessero voluto costituire una servitù coattiva di passo;
(-) nei contratti che si erano succeduti nel tempo, a far data dal 1912, il diritto di servitù era sempre stato menzionato, a dimostrazione del fatto che la servitù era regolarmente esercitata;
(-) in particolare, con l'atto di compravendita del 1912 venne ad essere costituita una servitù di passo ed una servitù di attingimento di acqua, non già al fine di superare una situazione di interclusione ma solo per consentire un più comodo e razionale accesso ai fondi;
pagina 3 di 12 (-) inoltre, anche i testimoni, escussi nel corso del giudizio, avevano confermato l'esistenza della seconda apertura su via della Rocca sin da quando gli stessi ne potevano essere a conoscenza;
(-) pertanto, la domanda doveva essere respinta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva operato un'inversione dell'onere probatorio, in quanto, pur dando atto che la natura coattiva della servitù, ancorché di fonte negoziale, doveva presumersi, aveva finito per respingere la domanda perché l'attore non aveva provato l'interclusione, non considerando che la prova gravava sui convenuti che intendevano superare tale presunzione.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la servitù in questione fosse funzionale ad assicurare un più comodo collegamento con la viabilità, trattandosi di affermazione non suffragata da alcun elemento probatorio.
Per converso, dal momento che la costituzione della servitù era stata effettuata in occasione della divisione di un unico, originario fondo, ciò implicava, secondo un criterio di verosimiglianza e normalità, che detto fondo avesse un unico accesso alla pubblica via e, di conseguenza, che la costituzione della servitù fosse necessaria per garantire un accesso alla porzione di fondo che sarebbe rimasto intercluso.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva fatto buon uso delle risultanze istruttorie, in quanto nessuna delle testimonianze era idonea, per il suo contenuto, a superare la presunzione del carattere coattivo della servitù, peraltro avvalorata anche dalla contestuale costituzione di una servitù di attingimento di acqua.
Invero, non risultava in alcun modo dimostrato che, quando la servitù venne ad essere costituita nel 1912, già esistesse una seconda apertura sul fondo dominante.
4) Con il quarto, censurava la decisione impugnata per avervi il primo giudice pedissequamente trasposto il contenuto degli scritti difensivi dei convenuti.
5) Con il quinto, denunciava l'erroneità della decisione per non avere ammesso la c.t.u. invocata dall'attore, il quale, così, si era visto privato della possibilità di dimostrare che non vi era più necessità, per il titolare del fondo dominante, di utilizzare la porzione finale del fondo servente.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 12 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da Controparte_4 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
2.3. – Con ordinanza del 4.5.2023, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 4-18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
In primo luogo, mette conto di evidenziare che, pur avendo gli appellati rappresentato che l'atto di appello ad essi notificato non recava la firma digitale del difensore – come, in effetti, si evince dall'apertura della busta telematica relativa alla notifica del gravame – tale circostanza non è idonea a determinare la nullità del predetto atto, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 3.6.2020, n. 10450).
Al riguardo, giova considerare che gli appellati non hanno neppure dedotto l'incertezza sulla provenienza dell'atto che, peraltro, risulta depositato in formato digitale regolarmente sottoscritto dal difensore.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. – I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Come noto, le servitù coattive trovano nella legge il loro presupposto concreto, potendo poi venire ad esistenza per il tramite di un titolo – giudiziale, amministrativo o negoziale – che, con effetti costitutivi, ne determina la creazione;
pertanto, anche il negozio giuridico di indole privatistica è idoneo ad integrare il titolo costitutivo di una servitù coattiva, la quale – pur se pagina 5 di 12 concretamente costituita a mezzo di un atto negoziale – resta soggetta alla disciplina legale sua propria (cfr. Cass. civ., n. 11755/1992).
L'orientamento della giurisprudenza assume, tuttavia, connotazioni più sfumate quanto al fatto che, in tali casi, sia sufficiente la correlazione obiettiva del negozio all'esigenza tutelata dalla legge.
4.1.1.a. – Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (rimasto minoritario), infatti, è richiesto che risulti in modo chiaro l'intento delle parti di fronteggiare tale esigenza, in adempimento del correlativo obbligo legale;
in altri termini, deve risultare che le parti intendono sostanzialmente adeguarsi al corrispondente precetto, a prescindere dall'atteggiarsi della loro volontà.
In mancanza, la servitù deve qualificarsi come volontaria, pur corrispondendo il suo contenuto a quello di una servitù coattiva (cfr. Cass. civ. n. 4241/2010).
4.1.1.b. – Secondo, invece, il prevalente indirizzo: “per il disposto dell'art. 1054 c.c. il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo, che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima in caso di cessazione dell'interclusione della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitù volontarie" (Cass. 29 ottobre 1992 n. 11755; Cass. civ. n.
5043/2013; n. 18770/2015).
In particolare, Cass. civ. n. 24966/2019, che si inserisce in tale secondo solco giurisprudenziale, ha precisato che “per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie. (Cass. 10295/2017; Cass. 2922/2014; Cass. 23839/2012; Cass.
11755/1992). In sostanza, la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere pagina 6 di 12 coattivo del vincolo, salvo che non emerga un diverso intento delle parti (Cass. 5053/2013). Di conseguenza, la natura coattiva del diritto non poteva essere esclusa per la sola mancanza di uno specifico riferimento, contenuto nel contratto, allo stato di interclusione dell'immobile, o in difetto dell'espressa volontà delle parti di adempiere all'obbligo di riconoscere la servitù, occorrendo verificare in concreto - alla luce di tutte le risultanze processuali - se il contratto fosse concretamente volto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delle servitù volontarie” (pag.
4-5 in motivazione).
Ciò, tuttavia, non toglie che sia onere della parte che richiede l'accertamento della costituzione di una servitù coattiva dimostrare lo stato di interclusione del fondo, al fine di far scattare la relativa presunzione per poi invocare, come nel caso di specie, il venir meno del diritto reale minore ex art. 1055 c.c. (per effetto della cessazione dello stato di interclusione).
La contraria impostazione sostenuta dall'appellante – secondo cui non sarebbe necessario provare lo stato di interclusione del fondo al fine di dimostrare la natura coattiva della servitù – porterebbe a configurare la servitù coattiva come regola e quella volontaria come eccezione, in aperta violazione dell'art. 1032 c.c. (secondo cui “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”), che subordina la possibilità di procedere alla costituzione di tale tipologia di servitù solo nei casi previsti dalla legge.
Secondo l'opinione prevalente, infatti, il riferimento espresso alla “legge” come punto sorgivo del diritto di servitù fa sì che il tratto caratteristico delle servitù coattive sia identificabile nell'obbligo normativo che ne determina la relativa costituzione a favore del proprietario del fondo dominante;
la coattività della servitù, pertanto, deriva dall'esistenza di un obbligo legale alla sua costituzione, sul presupposto dell'esistenza di uno stato di interclusione.
4.1.2. – Ebbene, nella specie, difetta completamente la prova dell'interclusione la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può in alcun modo desumersi dal contenuto dell'atto di compravendita del 28.11.1912, quando i fondi in questione cessarono di appartenere all'unico proprietario, atteso che tale contratto, nel prevedere la costituzione della servitù di “passo largo metri quattro lungo il confine di mezzo” a favore del terreno acquistato dal
(poi pervenuto in proprietà ), non faceva alcun cenno all'interclusione del fondo Pt_4 Pt_1 trasferito.
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne i successivi passaggi di proprietà, costituiti dall'atto di compravendita del 7.2.2000 (con cui , , ed Controparte_6 CP_7 Persona_3 Per_4
pagina 7 di 12 ebbero a vendere ad ) – in cui si fa solo riferimento al fatto che Pt_5 Controparte_8
“l'intera proprietà oggetto di vendita risulta infine gravata da servitù di passo a favore di terzi lungo tutto il proprio confine nord e per una larghezza di metri lineari 4” – e da quello del
15.7.2015, con cui trasferì la proprietà del compendio a e dove Controparte_8 Parte_1 si legge: “la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza della servitù di passaggio gravante sulla striscia di larghezza di metri 4, corrente lungo tutto il confine Nord del resede annesso in proprietà esclusiva all'unità immobiliare oggetto del presente atto, poiché detta servitù appare in modo inequivoco dallo stato dei luoghi in quanto l'area da essa gravata è inghiaiata e delimitata da recinzione”.
D'altra parte, anche nell'atto di acquisto di , dante di causa degli Controparte_5 odierni appellati (a rogito Notaio Avv. del 3.10.1954), si attesta l'esistenza del Persona_5
“diritto di passo da esercitarsi con ogni mezzo sul lato di mezzogiorno e sulla proprietà dei sig.
e con il diritto di attingere acqua dal pozzo che trovasi pure sulla proprietà del Controparte_9 signor ridetto”. Pt_4
Insomma, dall'analisi dei predetti atti negoziali (costituenti i titoli di provenienza delle parti in causa) manca qualsiasi riferimento allo stato di interclusione del fondo poi pervenuto in proprietà di Persona_6
4.1.3. – Per converso, dall'esame del rilievo aerofotogrammetrico eseguito il 13.8.1953 (cfr. doc.
8 parte appellata), non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante e costituente il documento più vicino nel tempo alla compravendita del 1912, si evince che l'area pervenuta poi in proprietà fosse, a quella data, già provvista del secondo accesso su via Parte_3 della Rocca.
Inoltre, anche i testi e hanno confermato la documentazione Testimone_1 Testimone_2 fotografica prodotta dalle originarie convenute (e non disconosciuta dalla controparte) che riproduce l'esistenza di un secondo accesso sulla predetta via che, negli anni '70, venne anche munito di cancello.
Non trova, quindi, riscontro l'affermazione dell'impugnante secondo cui la costituzione della servitù, con l'atto pubblico del 1912, mirasse a superare lo stato di interclusione del fondo poi pervenuto in proprietà alle odierne appellate, dovendosi, alla stregua dei menzionati elementi, ritenere che lo stesso fosse, a quel tempo, già dotato di un accesso alla pubblica via.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la previsione, sempre nell'atto del
1912, in ordine alla costituzione di una servitù di attingimento di acqua, non essendo questa in alcun modo indicativa di uno stato di interclusione.
pagina 8 di 12 Del resto, è significativo che in tutti gli atti di acquisto (incluso quello del ) si faccia Pt_1 espressamente riferimento all'esistenza della servitù per cui è causa, il che sta ulteriormente a dimostrare la natura volontaria e non coattiva della predetta servitù (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato motivo per ribadire la sua esistenza, una volta venuto meno il presunto stato di interclusione).
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod. civ., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 cod. civ.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.2.1995, n. 1258).
Nella specie, non risultando dimostrato il presupposto (e, cioè, l'interclusione del fondo) per la costituzione della servitù coattiva, l'appellante non può cercare di avvalersi del disposto dell'art. 1055 c.c. (disciplinante l'ipotesi di estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione).
In ogni caso, non ci si può esimere dal rilevare la lacunosità della domanda anche sotto il profilo assertivo, non avendo il neppure allegato quando il presunto stato di interclusione sarebbe Pt_1 venuto meno, con conseguente estinzione della servitù.
I motivi in disamina devono, quindi, essere rigettati.
4.2. – Il quarto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Censura l'appellante la sentenza impugnata per avere il primo giudice trascritto, al suo interno, un passaggio argomentativo contenuto in uno scritto difensivo avversario (“come diremo infra, il fondo dominante è sempre stato occupato da un pagliaio, da un pollaio, da un garage, che nel tempo sono divenuti una lavanderia e una aiuola, smentendo altresì categoricamente quanto affermato proditoriamente da controparte in atto di citazione, ovvero che il fondo dominante fosse stato reso inservibile alle manovre di uscita con i mezzi carrabili per la costruzione dei NUOVI manufatti, così aggravando la posizione del fondo servente.”, cfr. atto di appello, pag. 10).
Al riguardo, rileva il Collegio come l'appellante abbia totalmente omesso di indicare come tale aspetto abbia inciso sull'iter logico argomentativo della sentenza impugnata, producendo una decisione viziata o errata.
Senza pretermettere la genericità della censura in commento, non avendo la parte specificato in quale scritto difensivo degli originari convenuti sarebbe contenuta la frase sopra riportata. pagina 9 di 12 Ad ogni modo, come affermato dalle Sezioni Unite “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 642 del 16.1.2015, citata pure dall'appellante).
Nella specie, la sentenza impugnata reca, in modo sufficientemente chiaro, il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, con conseguente irrilevanza della tecnica redazionale adottata.
4.3. – Il quinto motivo è, infine, infondato.
Si duole l'appellante della mancata ammissione della c.t.u., il che gli avrebbe impedito di dimostrare che l'esercizio della servitù potrebbe avvenire senza impegnare in manovra l'ultima porzione del fondo servente.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, non potendo assumere alcuna rilevanza eventuali modalità di esercizio alternative (cfr. Cass. civ. n. 791/1998 onde “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù costituita in base a contratto devono essere desunte dal titolo e solo quando la formulazione di questo sia equivoca ed ingeneri dubbi vengono in considerazione i criteri sussidiari degli artt. 1064
e 1065 cod. civ”).
Nella specie, il titolo costitutivo della servitù (rappresentato dalla compravendita del 1912 e dai successivi atti di acquisto che si sono susseguiti nel tempo) è chiaro nell'individuare l'area asservita (coincidente con la part. 622), con la conseguenza che il diritto di passaggio non può che avere ad oggetto tutta la sua estensione.
Ciò tanto più se si considera che trattasi di servitù carrabile (non avendo l'appellante riproposto, in questo grado, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo carattere esclusivamente pedonale), di talché al suo esercizio è senza dubbio funzionale anche la disponibilità di uno spazio di manovra aggiuntivo.
Né consta, contrariamente a quanto affermato – per la prima volta – dall'appellante in memoria di replica, che tale area venga utilizzata, dai proprietari del fondo dominante, soltanto come pagina 10 di 12 spazio di manovra dei propri autoveicoli o che, a causa della costruzione – da parte di costoro – di alcuni manufatti in prossimità della parte terminale della strada gravata da servitù, essi avrebbero rinunciato all'esercizio del passaggio.
A tacere del fatto che non è stato neppure allegato il decorso del ventennio necessario ai fini dell'estinzione della servitù (ex art. 1073 c.c.), mette conto di evidenziare che è il medesimo ad avere ammesso, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attuale Pt_1 esercizio del diritto di passaggio, specificandone pure le modalità (“attualmente le odierne convenute esercitano, infatti, la servitù in tal modo: per entrare fanno ingresso di testa con la macchina e poi curvano a destra per varcare la loro proprietà, mentre per uscire fanno retromarcia nel senso opposto”, cfr. pag. 9), tanto da lamentarsi della costruzione di un'aiuola e di un manufatto (ad uso lavanderia) sul fondo dominante, in quanto, a suo dire, avrebbero determinato un aggravamento della servitù (domanda non riproposta in questa sede).
Ne consegue che è pure del tutto inconferente il riferimento, fatto sempre in memoria di replica, alla servitù di manovra quale diritto reale distinto dalla servitù di passaggio.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2. – Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che la proposizione del gravame sia avvenuta con mala fede o colpa grave.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1313/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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