Articolo 11 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 agosto 1974
Art. 11.
L'articolo 15 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' compreso tra le passivita', nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974