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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2024, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3624 / 2020 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nata a [...], il [...] C.F , e residente Parte_1 C.F._1 in Poggiomarino, alla via 24 maggio 705, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Nicola Barbatelli, C.F e Annarita Borelli CF C.F._2
in maniera congiunta e disgiunta, giusta procura allegata da C.F._3 considerarsi in calce all'atto introduttivo
Contro
Cod. fisc. e P. iva , con sede legale in Cuneo (CN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Cascina Colombaro n. 36, società operante nell'ambito dell'acquisizione e gestione di crediti chirografari e/o assistiti da garanzie e iscritta al n. 31482 dell'Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Sig. , rappresentata e difesa giusta Procura generale alle liti Controparte_2 conferita per atto pubblico del Notaio Dott. in data 4 luglio 2019, Repertorio n. Per_1
95681, Raccolta n. 23662, congiunta al presente atto mediante strumenti informatici a mente dell'art. 83 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell'art. 10 del DPR 123/01 (DOC. 1) dall' Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._4
- FAX 0248011624), il quale, in forza dei poteri Email_1 conferiti dalla suddetta procura, elegge domicilio presso l'Avv. Paola Santoro (C.F.
- PEC - fax 0815609882) nello studio P.IVA_2 Email_2 dell'avv. Giuseppe Cannavale in Via Catello Fusco n. 21, Castellammare di Stabia (NA).;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. ( Cass.civ.
1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95 Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez.
VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984). Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011). Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena
(cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817). Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa. Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò posto deve dedursi che parte opposta ha depositato fin dal monitorio il contratto ed ognmi altra documentazione da cui si desume in maniera certa il credito nei confronti dell'opponente.
In tema di prova, relativamente all'adempimento di una obbligazione derivante da un contratto, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per la risoluzione del contratto deve solo provare, ex art. 2697 c.c., la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato a fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima, anche nel caso in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass.,
Sez. Unite, n. 13533/2001)
Ebbene dimostrata la fonte dell'obbligazione parte opponente non ha dimostrato il pagamento o l'estinzione in modo alternativo. Il deposito del solo contratto di assicurazione da solo non può essere ritenuto metodo satisfattivo rispetto all'obbligazione principale che resta. La chiamata in causa , del resto, non è andata a buon fine restando senza esito la autorizzazione alla chiamata in causa
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo
2) condanna parte opponente al pagamento di euro 1.100,00 come compensi oltre IVA e
CPA come per legge, e rimborso forfettario 15%;
Torre Annunziata,
IL go
(dott. Salvatore Nasti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3624 / 2020 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nata a [...], il [...] C.F , e residente Parte_1 C.F._1 in Poggiomarino, alla via 24 maggio 705, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Nicola Barbatelli, C.F e Annarita Borelli CF C.F._2
in maniera congiunta e disgiunta, giusta procura allegata da C.F._3 considerarsi in calce all'atto introduttivo
Contro
Cod. fisc. e P. iva , con sede legale in Cuneo (CN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Cascina Colombaro n. 36, società operante nell'ambito dell'acquisizione e gestione di crediti chirografari e/o assistiti da garanzie e iscritta al n. 31482 dell'Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Sig. , rappresentata e difesa giusta Procura generale alle liti Controparte_2 conferita per atto pubblico del Notaio Dott. in data 4 luglio 2019, Repertorio n. Per_1
95681, Raccolta n. 23662, congiunta al presente atto mediante strumenti informatici a mente dell'art. 83 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell'art. 10 del DPR 123/01 (DOC. 1) dall' Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._4
- FAX 0248011624), il quale, in forza dei poteri Email_1 conferiti dalla suddetta procura, elegge domicilio presso l'Avv. Paola Santoro (C.F.
- PEC - fax 0815609882) nello studio P.IVA_2 Email_2 dell'avv. Giuseppe Cannavale in Via Catello Fusco n. 21, Castellammare di Stabia (NA).;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. ( Cass.civ.
1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95 Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez.
VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984). Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011). Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena
(cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817). Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa. Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò posto deve dedursi che parte opposta ha depositato fin dal monitorio il contratto ed ognmi altra documentazione da cui si desume in maniera certa il credito nei confronti dell'opponente.
In tema di prova, relativamente all'adempimento di una obbligazione derivante da un contratto, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per la risoluzione del contratto deve solo provare, ex art. 2697 c.c., la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato a fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima, anche nel caso in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass.,
Sez. Unite, n. 13533/2001)
Ebbene dimostrata la fonte dell'obbligazione parte opponente non ha dimostrato il pagamento o l'estinzione in modo alternativo. Il deposito del solo contratto di assicurazione da solo non può essere ritenuto metodo satisfattivo rispetto all'obbligazione principale che resta. La chiamata in causa , del resto, non è andata a buon fine restando senza esito la autorizzazione alla chiamata in causa
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo ed in considerazione della natura della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo
2) condanna parte opponente al pagamento di euro 1.100,00 come compensi oltre IVA e
CPA come per legge, e rimborso forfettario 15%;
Torre Annunziata,
IL go
(dott. Salvatore Nasti)