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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 667/2021
TRA
(C.F. e Reg. Imprese di Avellino n. – P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., (c.f. Parte_2
), quest'ultimo anche in proprio, nonché, (c.f. C.F._1 Parte_3
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Simone
Labonia (c.f. ), presso lo studio del quale, in Salerno, alla via Francesco C.F._4
Gaeta n. 7, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
C.F. e P. IVA ), quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 in nome e per conto della (quale società incorporante la Controparte_2 [...]
giusta atto di fusione per incorporazione per notar di Modena del Controparte_3 Persona_1
17 novembre 2014, rep. 43405, Racc. 13041, registrato in Modena in data 18 novembre 2014 al pagina 1 di 19 n. 14165, serie 1T ed iscritto presso i Registri delle Imprese di Napoli, Crotone, Ravenna e
Modena in data 18-24 novembre 2014), giusta procura speciale in autentica del Notaio Per_1 del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967, in persona del legale rappresentante p.t., dott.
[...]
(Cod. Fisc. ), in forza di procura speciale del Notaio Controparte_4 C.F._5 dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051, rappresentata e difesa, in forza di Persona_1 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'avv.
Antonio Nardone (C.F. ), presso lo studio del quale, in Napoli, alla via C.F._6
A. Depretis n. 51, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n.
1089/2020, depositata in data 10.7.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 24.9.2015, la società in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., , quale debitrice principale, nonché , in proprio, Parte_2 Parte_2
e , quali garanti, convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_3 Parte_4
Tribunale di Avellino, la Società (quale Controparte_5 CP_6 società incorporante la e, dopo aver premesso che la Controparte_3 Parte_1 aveva intrattenuto con la convenuta sin dal 1992 il rapporto di conto corrente ordinario n. CP_3
102351, cui era collegato il conto anticipi n. 212381, deducevano che:
- nel corso dell'intero rapporto bancario, la banca aveva applicato interessi debitori in misura ultralegale, in mancanza di pattuizione tra le parti, stante l'assenza di validi moduli contrattuali, con conseguente nullità ex artt. 1418 e 117, comma 1, TUB;
-in ogni caso e pur volendo prescindere dalla doglianza che precede, i tassi concordati erano stati disattesi nel corso del rapporto, avendo la banca operato un indiscriminato ed arbitrario ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB;
- inoltre, la banca aveva applicato la commissione di massimo scoperto, in assenza di valida e specifica pattuizione;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., nonché le valute, in maniera arbitraria ed in suo pagina 2 di 19 favore;
infine, in alcuni trimestri il tasso applicato era superiore al tasso soglia usura;
- nel luglio del 2015 la banca aveva intimato il rientro dall'esposizione debitoria per il complessivo importo di € 71.871,32, pena, in mancanza, la revoca delle linee di credito e la decadenza dal beneficio del termine.
Inoltre, , in proprio, e eccepivano la nullità Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle fideiussioni prestate perché contenenti clausole vessatorie, illegittime e derogatorie della disciplina legale della fideiussione, nonché perché volte a garantire obbligazioni principali invalide.
Tanto dedotto, gli attori, dopo aver diffidato la banca convenuta a non procedere alla revoca delle linee di credito e a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, così concludevano:
1. accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente di cui è causa, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché a tutte le altre spese addebitate, così come evidenziato in narrativa;
2. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1418, 1346, 1175, 1337,
1375, 1283, 1284 e 2697 c.c., nonché, dell'art. 11 T.U.B. e dell'art. 2 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3. conseguentemente, condannare la banca alla ripetizione di tutte le somme indebitamente pretese, secondo quanto risulterà dal ricalcolo e dalla ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei garanti;
5. in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento della banca convenuta per tutti i motivi di cui in premessa, condannare la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176,
pagina 3 di 19 comma 2, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia;
6. in caso di revoca delle linee di credito e di segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o presso altri archivi informatici, pubblici o privati, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della banca e della segnalazione operata per tutti i motivi dedotti in narrativa, con conseguente ordine di cancellazione e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni sofferti dagli attori, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero ritenute equa e di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.”
Va evidenziato che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., gli attori, oltre a ribadire le domande già proposte nell'atto di citazione, formulavano anche espressa domanda di accertamento “dell'esatto dare-avere tra le parti”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
24.2.2016, la che contestava la Controparte_7 fondatezza delle domande degli attori;
in particolare:
- eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito per essere il rapporto di conto corrente ed il rapporto di conto anticipi ancora aperti;
- eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte dai garanti, in quanto, integrando le garanzie prestate dei contratti autonomi di garanzia, essi non erano legittimati a proporre censure relative all'asserita mancata pattuizione scritta degli interessi e della commissione di massimo scoperto e all'applicazione di interessi usurari;
- eccepiva la prescrizione, per il decorso del termine decennale, di ogni diritto azionato dagli attori, quanto meno con riferimento alle operazioni concluse in epoca anteriore al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta il 24.9.2015;
- deduceva che nel contratto di conto corrente ordinario n. 102351 e in quello del conto anticipi pagina 4 di 19 n. 212381 risultavano regolarmente pattuiti i tassi di interesse, i costi e le altre spese applicati al rapporto;
- precisava che in data 13.9.2010 la (oggi Controparte_3 Controparte_5
e la società avevano sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente
[...] Parte_1 ordinario ed un nuovo contratto di conto anticipi in sostituzione (senza novazione) dei precedenti contratti sottoscritti in data 28.7.1992 e detti contratti riportavano tutte le condizioni applicate nel corso del rapporto;
- deduceva che parte attrice non aveva assolto al suo onere probatorio, perché non aveva prodotto i contratti bancari, ma si era limitata a produrre solo una parte degli estratti conto.
La banca convenuta così concludeva:
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto i conti correnti oggetto di causa sono ancora aperti;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dai garanti signori Pt_2
, e;
[...] Parte_3 Parte_4
c) accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza;
d) accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree.
Nel merito:
e) rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto e non sorrette da prova;
f) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'espletamento della CTU contabile, con deposito di una prima relazione tecnica in data
21.5.2018, a cui seguiva in data i3.12.2018 il deposito di una relazione tecnica integrativa), la causa era decisa con sentenza n. 1089/2020, pubblicata in data 10.7.2020, che così testualmente statuiva:
A) Dichiara illegittima la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo 24.9.2005 all'1.9.2010 in riferimento ai due contratti indicati in parte motiva;
B) Dichiara il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli per il periodo indicato;
D) Condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice del dovuto siccome CP_3
pagina 5 di 19 ricalcolato in base ai prospetti contenuti nella depositata c.t.u., oltre interessi dalla domanda;
E) Compensa le spese.
F) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico della banca.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- oggetto di causa erano solo i due rapporti bancari indicati nell'atto di citazione: il conto corrente ordinario n. 102352 ed il conto anticipi n. 212381;
-nelle azioni di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito, promosse dal correntista nei confronti della banca, il correntista ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, ha l'onere di produrre in giudizio i contratti bancari, mentre, nel caso di specie, la società correntista non aveva assolto al suo onere probatorio, perché non aveva prodotto i contratti, ma solo estratti conto incompleti;
- poiché era pacifica l'esistenza dei due rapporti contrattuali, peraltro, portati in esecuzione per anni, non poteva neppure discutersi di nullità del contratto per vizio di forma;
ed invero,
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva chiarito che il vincolo di forma è posto a tutela del cliente (c.d. nullità di protezione) e, pertanto, non può essere invocata la nullità per difetto di forma se il contratto è stato portato ad esecuzione (cass. civ., sez. un., 898 del 2018);
- peraltro, l'eccezione in questione, per il contesto in cui si inseriva e per gli scopi cui tendeva, poteva finanche configurare un caso di “abuso del diritto”, in quanto si trattava di una previsione di nullità del contratto bancario, ex art. 117 TUB, che opera solo a vantaggio del cliente, per cui veniva in rilievo un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero uno sviamento dallo schema funzionale tipico della nullità;
- in assenza di produzione del contratto, il cui onere gravava sulla correntista, e, quindi, in assenza di prova che interessi ultralegali, cms e spese non fossero stati pattuiti, le relative doglianze andavano rigettate, con la conseguenza che i relativi addebiti, desumibili dagli estratti conto, ed il loro conseguente calcolo nella determinazione del saldo, erano del tutto legittimi;
eguale discorso era da farsi per lo ius variandi: era la correntista a dover provare che tale previsione non fosse stata prevista nel contratto;
- con specifico riferimento all'anatocismo, andava considerato, da una parte, che per i periodi antecedenti alla delibera CICR del 9.2.2000 (che aveva regolato la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c attivi o passivi, sancendone la legittimità a condizione che il pagina 6 di 19 contratto prevedesse per entrambi gli interessi la stessa periodicità), era pacifica la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per contrarietà a norma imperativa (art. 1283
c.c.), dall'altra, che la banca assumeva che in data 13.9.2010 i contratti del 1992 erano stati sostituiti con nuovi contratti nei quali era prevista la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e tale circostanza non era stata mai posta in seria contestazione;
ne conseguiva che il ricalcolo del saldo andava fatto espungendo l'anatocismo dalla data del primo estratto conto prodotto (31.1.2004) fino alla data dei nuovi contratti in sostituzione, che non erano stati contestati quanto alla previsione della pari periodicità (1.9.2010);
- nessuna verifica sull'usura genetica poteva essere effettuata perché tale verifica, che può riguardare solo i contratti conclusi successivamente alla legge antiusura 108/1996, deve essere ancorata al momento del sorgere del rapporto e, nel caso di specie, non risultava quando era stato concluso il contratto;
quanto all'usura sopravvenuta, della quale, a ben considerare, si dolevano gli attori, essa era esclusa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del
2017;
- con riferimento alla prescrizione, il ricalcolo del rapporto, escludendo gli interessi anatocistici, andava fatto dal 31.1.2004 all'1.9.2010; la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione decennale a decorrere da ogni singola annotazione;
non vi era prova di nessun affidamento scritto (né poteva darsi rilevanza al c.d. fido di fatto); ne conseguiva che le rimesse andavano considerate tutte solutorie, per cui la prescrizione decorreva da ciascuna annotazione;
il periodo dell'esclusione dell'anatocismo andava ulteriormente ristretto, eliminando il periodo prescritto
(che era il periodo anteriore al decennio da calcolare a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 24.9.2015, e, quindi, il periodo fino al 24.9.2005), e, pertanto, l'anatocismo andava escluso dal 24.9.2005 all'1.9.2010;
- sebbene l'azione di ripetizione di indebito oggettivo postuli un pagamento e ciò sia configurabile solo quando il conto corrente sia chiuso, in presenza di operazioni solutorie, che rappresentato veri e propri pagamenti, il correntista può agire in ripetizione pur in presenza di un conto aperto, come nel caso di specie;
- dai conteggi del CTU risultava che nel periodo dall'8.1.2004 al 31.1.2012 gli interessi anatocistici applicati ammontavano a € 927,33; poiché il periodo in cui gli interessi anatocistici andavano esclusi doveva essere ridotto all'arco temporale dal 24.9.2005 all'1.9.2010, era dovuta pagina 7 di 19 alla correntista una somma sicuramente minore che, per la sua esiguità, ben le parti avrebbero potuto ricalcolare sulla base degli elaborati del CTU, tenuto conto degli ingiustificati costi che avrebbe provocato la richiesta di un nuovo calcolo del CTU per somme così irrisorie;
- le fideiussioni sottoscritte in data 20.12.2023 da , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, contenenti l'indicazione dell'importo massimo garantito (€ 566.000,00), non erano
[...] tali, ma integravano dei contratti autonomi di garanzia;
il garante autonomo può opporre al creditore esclusivamente la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa o che, attraverso il contratto autonomo, intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento, ovvero le eccezioni relative al rapporto da lui instaurato con il beneficiario.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1089/2020, pubblicata in data 10.7.2020, non notificata, la Parte_1 quale debitrice principale, nonché , e , quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 garanti, hanno proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato in data 10.2.2021 alla al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di: Controparte_2
1) accogliere la domanda e, per l'effetto, con riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità di ciascun relativo contratto, nonché, per ciascun rapporto, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche ai medesimi applicate, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione e all'anatocismo, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ingiustamente addebitate perché non pattuite;
2) sempre nel merito, con riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117,
118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare, dichiarare e, consequenzialmente, rettificare - alla data del 30.06.2015 - l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) tra le parti, nei termini così rideterminati con la prima
pagina 8 di 19 CTU, ovvero, pari ad € 38.122,37 a credito della società correntista, ovvero nei termini ritenuti di giustizia, anche a seguito, qualora ritenuto necessario, di integrazione della richiamata prima
CTU;
4) con vittoria di spese, anche di CTU e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso S.G., CPA ed Iva, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale mandataria in nome e per conto della (quale società incorporante la Controparte_2
, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_3 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 6.3.2024 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo, con ordinanza del 6.9.2024, al fine di disporre CTU tecnico contabile. Espletata la CTU e depositata la relazione tecnica, la causa è stata assunta di nuovo in decisione all'udienza del 12.2.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è affidato a quattro motivi.
C.1. Il primo motivo di appello, articolato in più censure, è volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la nullità del contratto di conto corrente ordinario n.
102351 e del conto anticipi n. 212381 per difetto di forma scritta.
C.1.1. Con una prima censura, gli appellanti hanno dedotto che la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi per mancanza di forma scritta è incontrovertibile, atteso che l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è previsto, innanzitutto, dai principi generali del diritto, agli artt. 1325 e ss. c.c., nonché dall'art. 117 TUB.
C.1.2. Gli appellanti hanno, inoltre, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui imputava loro l' “abuso del diritto” per aver eccepito strumentalmente la nullità dei contratti bancari per mancanza di forma scritta, e hanno dedotto che il primo giudice dimenticava che la sua indagine avrebbe dovuto essere incentrata su di un elemento essenziale (la forma scritta) dei contratti oggetto di causa, ovvero su di un elemento richiesto ad substantiam, mentre si rilevava del tutto irrilevante la sua indagine sul presunto “eccesso di mezzo” che sarebbe stato posto in pagina 9 di 19 essere da parte attrice. Peraltro, il richiamo del primo giudice alla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 898/2018 era inconferente, atteso che tale ultima sentenza riguardava la questione dei contratti “monofirma”, ovvero di contratti sottoscritti solo da una parte, mentre, nel caso di specie, non vi era proprio traccia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito.
C.1.3. Con un'altra censura gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui li onerava, quali attori in primo grado, della produzione in giudizio dei contratti.
In proposito, gli appellanti hanno richiamato la giurisprudenza (cass. civ., 30.10.2015, n. 22183) secondo cui “a fronte della affermata inesistenza di un contratto scritto, è onere della parte che ne afferma, invece, l'esistenza fornire la prova dei fatti oggetto dell'eccezione”; era, quindi, onere della banca provare l'oggettiva esistenza della fonte contrattuale degli addebiti contestati, considerato che, con l'eccepita nullità dei contratti per vizio di forma, parte attrice reclamava, concretamente, l'inesistenza dei contestati moduli contrattuali, e, ovviamente, la relativa consegna.
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva infondate le loro doglianze in ordine all'illegittima applicazione degli interessi ultralegali, della cms, delle spese e all'illegittimo esercizio dello ius variandi, ex art. 118 TUB, e hanno argomentato che la fondatezza delle predette doglianze era indiscutibile alla luce della mancata pattuizione degli interessi ultralegali, della cms, delle spese e dell'esercizio dello ius variandi, ex art. 118 TUB.
C.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l'illegittimità della pratica anatocistica, concretamente applicata, per l'intero periodo di movimento dei rapporti oggetto di causa. In particolare, gli appellanti hanno rilevato come, ai fini dell'illegittimità della pratica anatocistica, fosse irrilevante la data di accensione dei rapporti oggetto di causa, antecedente o successiva alla delibera CICR del 9.2.2000, proprio per effetto della nullità, per vizio di forma, dei contratti relativi ai rapporti oggetto di causa;
ed invero: 1) per i rapporti bancari instaurati prima della richiamata delibera, la pratica anatocistica era illegittima per effetto della sentenza della Corte di
Cassazione del 16.3.1999, n. 2374, nonché per effetto del mancato successivo adeguamento prescritto dalla legge in virtù della richiamata medesima delibera;
2) per i rapporti bancari sorti pagina 10 di 19 successivamente alla richiamata delibera, la pratica anatocistica era illegittima nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla predetta delibera CICR del 9.2.2000, tra le quali la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica.
C.4. Con il quarto motivo di appello, infine, gli appellanti hanno dedotto che il ricalcolo da farsi per i motivi di gravame (la nullità dei contratti oggetto di causa e, conseguentemente,
l'illegittimità di tutte le competenze addebitate) riguardava non solo gli interessi anatocistici, ma ogni singolo addebito di competenze (privo di pattuizione), e relativamente all'intero periodo di riferimento, ovvero fino al 30.6.2015 – con decorrenza, tutt'al più, dal 24.9.2005 – e non, come erroneamente indicato dal primo giudice, fino all'1.9.2010.
C.5. In via preliminare, va evidenziato che i garanti , e Parte_2 Parte_3
non hanno impugnato la sentenza di primo grado, che è, quindi, passata in Parte_4 giudicato, nella parte in cui affermava che la garanzia da loro prestata integrava un contratto autonomo di garanzia e che, quindi, essi, quali garanti autonomi, potevano opporre alla banca creditrice esclusivamente la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale dipendente da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa o che, attraverso il contratto autonomo, intendeva assicurare un risultato vietato dall'ordinamento, ovvero le eccezioni relative al rapporto da loro instaurato con il beneficiario.
Pertanto, le uniche eccezioni che i garanti autonomi possono proporre riguardano il carattere usurario degli interessi e l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
In relazione al primo profilo, il giudice di primo grado affermava che non vi era spazio per la verifica dell'usura originaria o genetica perché non risultava la data in cui era sorto il rapporto di conto corrente e del collegato conto anticipi, mentre l'usura sopravvenuta era priva di rilevanza, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, e sul punto la sentenza non è stata impugnata, onde è passata in giudicato.
Il profilo dell'anatocismo è, invece, oggetto del terzo motivo di appello.
I primi due motivi di appello, che hanno ad oggetto eccezioni relative all'applicazione degli interessi ultralegali, della cms, delle valute, nonché all'esercizio illegittimo dello ius variandi, in mancanza delle relative clausole contrattuali, nei riguardi dei garanti autonomi Parte_2
, e , sono inammissibili per difetto di legittimazione
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 11 di 19 attiva, avendo ad oggetto eccezioni che i garanti autonomi non sono legittimati a proporre.
C.6. Sempre in via preliminare, va rilevato che non è stata specificamente impugnata – ed è, quindi, passata in giudicato – la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che gli unici due rapporti bancari oggetto di causa sono il conto corrente ordinario n. 102351 ed il conto anticipi n. 212381, collegato al primo, per cui i motivi di appello, nella parte in cui si riferiscono a rapporti bancari ulteriori, sono inammissibili.
Si passa ora all'esame del merito dei motivi di appello.
C.7. I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché connessi, come anticipato, sono inammissibili nei riguardi dei garanti autonomi, , Parte_2 Parte_3
e , mentre, nei riguardi della correntista sono ammissibili e
[...] Parte_4 Parte_1 sono fondati nei limiti di seguito indicati.
In relazione ai due rapporti oggetto di causa, uno di conto corrente ordinario n. 102351 e e l'altro di conto anticipi n. 212381, collegato al primo, occorre distinguere due periodi: un primo periodo che va dall'anno 1992 (anno di insorgenza dei rapporti, per concorde affermazione delle parti), o, meglio, dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al 13.9.2010 ed un secondo periodo che va dal 13.9.2010 al 30.6.2015 (data in cui si fermavano gli accertamenti del CTU nel giudizio di primo grado).
Nel primo periodo, dal 1992 al 13.9.2010, i sopra indicati due rapporti di conto corrente e di conto anticipi si snodano in mancanza dei rispettivi contratti aventi forma scritta, come dedotto dagli attori in primo grado, odierni appellanti, e contestato dalla banca convenuta, odierna appellata;
nel secondo periodo, dal 13.9.2010 al 30.6.2015, invece, il rapporto di conto corrente ed il rapporto di conto anticipi derivano da contratti stipulati in forma scritta. In proposito, la banca, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado (pag. 10), dopo aver contestato le doglianze degli attori in ordine alla mancanza di forma scritta delle pattuizioni relative agli addebiti applicati, nel corso del rapporto, a titolo di interessi ultralegali, cms, anatocismo e ius variandi (in sostanza, in ordine alla mancanza di forma scritta dei contratti), precisava che in data 13.9.2010 la banca (oggi CP_3 Controparte_5
e la società sottoscrivevano un nuovo contratto di conto corrente
[...] Parte_1 ordinario ed un nuovo contratto di conto anticipi, in sostituzione (senza novazione) dei precedenti contratti sottoscritti in data 29.7.1992.
pagina 12 di 19 Il primo giudice nella sentenza impugnata affermava (pag. 4) che la banca assumeva che in data
13.9.2010 i contratti sarebbero stati sostituiti con nuovi contratti nei quali era prevista la pari periodicità degli interessi attivi e passivi e che tale evenienza non era mai stata posta in seria contestazione. Questo passaggio motivazionale non è stato specificamente impugnato dagli appellanti, per cui è un dato, ormai, irrevocabile che in data 13.9.2010 le parti procedevano alla stipula del contratto di conto corrente e di conto anticipi in forma scritta, in sostituzione di quelli precedenti.
Con riferimento al primo periodo, dal 1992 al 13.9.2010, gli attori in primo grado, odierni appellanti, assumevano che i contratti da cui derivano i rapporti non erano stati stipulati in forma scritta, mentre la banca contestava tale assunto;
il primo giudice riteneva onerata la correntista del deposito in giudizio dei contratti, ma il ragionamento non può essere condiviso.
È principio consolidato quello per cui nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si modula, però, diversamente in due ipotesi particolari, in cui il correntista alleghi la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale o per fatti concludenti: ed invero, ove tali allegazioni siano incontestate tra le parti, il giudice deve dare atto dell'integrale nullità del negozio;
ove, invece, tali allegazioni relative alla conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti siano contestate dalla banca (che, quindi, sostenga la valida conclusione del negozio in forma scritta), non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (cass. civ., 9.3.2021, n. 6480).
Sulla base dei principi appena espressi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, a fronte delle allegazioni della società correntista in ordine alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente e di conto anticipi, l'onere di depositare tali contratti in giudizio si ribaltava sulla banca che, invece, negava la mancanza di forma scritta dei contratti.
Tale onere probatorio, però, non è stato assolto dalla banca.
Per il secondo periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2015, poiché è un dato, ormai, irrevocabile (come pagina 13 di 19 già evidenziato, la sentenza di primo grado non è stata specificamente impugnata sul punto) che il contratto di conto corrente e quello di conto anticipi siano stati stipulati per iscritto in data
13.9.2010, era onere della correntista produrre in giudizio i suindicati contratti, ma tale onere probatorio non è stato assolto.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della banca, per il primo periodo dal
1992 al 13.9.2010, ed il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della correntista, per il secondo periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2015, incidono in maniera differente sulla ricostruzione dei rapporti nei due diversi periodi.
Ed invero, per il primo periodo dal 1992, o, meglio, dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al 13.9.2010, in relazione al quale la banca non ha assolto all'onere della prova su di essa ribaltato di depositare i contratti scritti di conto corrente e di conto anticipi, i relativi rapporti devono essere ricostruiti applicando gli interessi al tasso legale codicistico, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori senza applicare nessuna capitalizzazione, nonché escludendo tutte le spese e le commissioni per le quali non vi è prova di pattuizione scritta.
Diversamente, per il periodo successivo dal 13.9.2010 al 30.6.2015, poiché era la correntista ad essere gravata dall'onere di depositare i due contratti (la cui stipula in forma scritta in data
13.9.2010 è una circostanza acquisita al processo, ormai, in maniera irrevocabile), onere non assolto, deve concludersi che la correntista non ha provato la mancanza di causa giustificativa degli addebiti, di cui si duole, a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, anatocismo, valute ed esercizio illegittimo dello ius variandi. Ne deriva che i rapporti di conto corrente e di collegato conto anticipi devono essere ricostruiti applicando gli interessi, le spese e le altre condizioni che risultano dagli estratti conto, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Ed invero, era onere della correntista produrre i contratti al fine di dimostrare la denunciata nullità della clausola anatocistica per mancanza di reciprocità nella periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ma a tanto la correntista non ha provveduto;
né vi hanno provveduto i garanti autonomi, , e Parte_2 Parte_3
, anch'essi legittimati a proporre il terzo motivo di appello, relativo Parte_4 all'anatocismo.
Tanto determina il rigetto del terzo motivo di appello, con cui gli appellanti si dolgono, in pagina 14 di 19 particolare, del fatto che il primo giudice non abbia escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anche nel secondo periodo del rapporto bancario, dal 13.9.2010 al 30.6.2015.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio, dr.ssa , ha ricostruito i Persona_2 rapporti di conto corrente n. 102351 e di conto anticipi n. 212381 nel senso sopra indicato, distinguendo per i due periodi, dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al 13.9.2010 e dal 13.9.2010 al 30.6.2015, così come chiesto nei quesiti formulati nell'ordinanza collegiale depositata in data 16.1.2015, ed, in tal modo, ha rideterminato, alla data del 30.6.2015, il saldo del rapporto di conto corrente n. 102351, a cui era collegato il conto anticipi, nella somma di - €
734,68, a debito della correntista, in luogo del saldo banca, risultante dagli estratti conto, pari a -
€ 34.691,11, a debito della correntista.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello proposti dalla correntista Parte_1 relativamente al primo periodo, dal 1992 al 13.9.2010, in cui si è snodato il rapporto di conto corrente n. 102351, a cui era collegato il conto anticipi n. 212381, ed il rigetto dei predetti motivi, con riferimento al secondo periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2015, nonché il rigetto del terzo motivo di appello determinano l'assorbimento del quarto motivo di appello proposto dalla correntista, volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva l'illegittimità degli addebiti esclusivamente a titolo di interessi anatocistici e solo fino all'1.9.2010, e non riteneva, invece, l'illegittimità di ogni singolo addebito di competenze, per mancanza di contratto dalla forma scritta, fino al 30.6.2015.
Allo stesso modo, il medesimo quarto motivo di appello, nei riguardi degli appellanti Pt_2
e , garanti autonomi, è assorbito dalla
[...] Parte_3 Parte_4 dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi di appello e dal rigetto del terzo nei riguardi dei predetti appellanti garanti autonomi.
In conclusione, per quanto concerne la posizione degli appellanti , Parte_2 Parte_3
e , quali garanti autonomi, i primi due motivi di appello sono
[...] Parte_4 inammissibili, perché introducono eccezioni e doglianze che i garanti autonomi non possono proporre;
il terzo motivo, riguardante il fenomeno anatocistico, è infondato, mentre il quarto motivo è assorbito dal rigetto dei primi tre. Nei loro confronti, quindi, resta ferma la sentenza impugnata, tranne che, ovviamente, per la statuizione di condanna della banca al pagamento della somma, da ricalcolare sulla base degli elaborati del CTU contenuti nella relazione tecnica pagina 15 di 19 integrativa depositata nel giudizio di primo grado in data 3.12.2018, pari agli addebiti per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 24.9.2005 all'1.9.2010 (capo n. 3 del dispositivo), essendo detta statuizione rivolta solo in favore della correntista, debitrice principale, e non anche dei garanti.
Per quanto concerne la posizione della correntista, debitrice principale, i primi due Parte_1 motivi di appello devono essere accolti solo con riferimento ai rapporti di conto corrente e di conto anticipi snodatisi nel primo periodo dal 1992, o, meglio, dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al 13.9.2010 (data della stipula del contratto di conto corrente e del collegato contratto di conto anticipi in forma scritta), mentre devono essere rigettati con riferimento al secondo periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2015; il terzo motivo di appello deve essere rigettato perché infondato, mentre il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento, nei limiti sopra indicati, dei primi due motivi e dal rigetto del terzo.
Ne deriva che, nei confronti dell'appellante deve essere dichiarata la nullità, per Parte_1 difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n. 1023551 e di quello di conto anticipi n.
212381 stipulati nell'anno 1992, e, quindi, la nullità delle condizioni economiche relative al tasso di interesse ultralegale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, nonché a tutte le altre spese, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti applicati ai predetti rapporti nel periodo dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al 13.9.2010; deve essere rigettata, invece, la domanda della correntista di nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n. Parte_1
1023551 e di quello di conto anticipi n. 212381 stipulati il 13.9.2010, con conseguente legittimità degli addebiti applicati dalla banca nel periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2025; conseguentemente, il saldo del rapporto di conto corrente n. 1023551 e del collegato conto anticipi n. 212381, alla data del 30.6.2015, deve essere rideterminato, nei riguardi della correntista nella somma di - € 734,68, a debito della correntista, in luogo del saldo Parte_1 banca, risultante dagli estratti conto, pari a - € 34.691,11, a debito della correntista.
D. Le Spese processuali
Nei confronti degli appellanti , e , quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 garanti autonomi, in relazione ai quali l'appello è stato rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, devono essere regolate solo le spese del secondo grado di giudizio.
pagina 16 di 19 Dette spese seguono la soccombenza degli appellanti , e Parte_2 Parte_3
, nei confronti della banca appellata, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono Parte_4 liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di € 38.122,37, pari all'importo del preteso saldo di conto corrente a credito della correntista, come prospettato dagli appellanti nell'atto di appello, applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Nei confronti dell'appellante correntista e debitrice principale, la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado determina una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il giudice di primo grado compensava per il limitatissimo accoglimento della domanda della correntista nei confronti della banca convenuta.
Tenuto conto dell'esito complessivo ed unitario del giudizio, che ha visto l'appellante Pt_1 vittoriosa in tutte le sue doglianze in relazione ai contratti di conto corrente e conto anticipi
[...] conclusi senza forma scritta nel 1992 e, quindi, in relazione all'illegittimità degli addebiti applicati dalla banca nel primo periodo dal 31.1.2004 (data del primo estratto conto in atti) al
13.9.2010, e soccombente in relazione alle doglianze relative ai contratti di conto corrente e conto anticipi stipulati in forma scritta il 13.9.2010 e, quindi, in relazione alla legittimità degli addebiti applicati dalla banca nel secondo periodo dal 13.9.2010 al 30.6.2015, con una rideterminazione del saldo di conto corrente, che seppure a debito della correntista, alla data del
30.6.2015, risulta pari a - € 734,68, a fronte del saldo banca di – € 34.691,11, a debito della correntista, le spese del doppio grado di giudizio devono essere interamente compensate tra la predetta appellante e la banca appellata. Parte_1
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico della banca (come disposto dal primo giudice), così come le spese della CTU espletata in grado di appello.
In considerazione del totale rigetto dell'appello proposto dagli appellanti , Parte_2
e , quali garanti autonomi, deve essere dichiarata, ai sensi Parte_3 Parte_4 dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento,
pagina 17 di 19 da parte dei suindicati appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da in persona del legale rapp.te p.t. , Parte_1 Parte_2 nonché da , in proprio, e , nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_4 della rappresentata in grado di appello dalla sua mandataria, Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. Controparte_1
1089/2020, depositata in data 10.7.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , in proprio, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
2) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata:
a) Dichiara la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n. 1023551 e del contratto di conto anticipi n. 212381 stipulati nell'anno 1992, e, quindi, delle condizioni economiche relative al tasso di interesse debitore ultralegale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, nonché a tutte le altre spese;
b) Dichiara la nullità degli addebiti applicati dalla banca nel corso dei predetti rapporti di conto corrente e conto anticipi, a titolo di interessi debitori ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, valute e spese, nel periodo dal 31.1.2004 al 13.9.2010;
c) Rigetta le domande di nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n.
1023551 e del contratto di conto anticipi n. 212381 stipulati in data 13.9.2010;
d) Rigetta la domanda di nullità degli addebiti applicati dalla banca nel corso dei predetti rapporti, a titolo di interessi debitori ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, valute e spese, nel periodo dal 13.9.2010 al
30.6.2015;
pagina 18 di 19 e) Ridetermina, nei confronti della società correntista alla data del 30.6.2015, il Parte_1 saldo del conto corrente n. 1023551, a cui è collegato il conto anticipi n. 212381, nella somma di - € 734,68, a debito della correntista (a fronte del saldo banca, risultante dagli estratti conto, pari a - € 34.691,11, a debito della correntista);
3) Condanna gli appellanti , in proprio, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento, in solido, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva
e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e Parte_1
l'appellata;
5) Pone le spese della CTU espletata in entrambi i gradi di giudizio a carico dell'appellata
[...]
rappresentata nel presente grado di appello dalla mandataria CP_2 [...]
Controparte_1
6) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_2
, in proprio, e di un ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_3 Parte_4 contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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