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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 13468/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13468 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MEO AMALIA C.F._1 presso la quale elettivamente domicilia in LI (NA) alla Via Svetonio n. 10
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABRUGIA C.F._2
DEBORAH presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in LI (NA) il 04/07/1992, che dalla Parte_2
1 loro unione erano nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente CP_1 CP_2 autosufficienti, che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale con decreto n. 5886/2010 del 17.05.2010, depositato il 24.05.2010, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 07.05.2010, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 13.05.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il
Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separatamente, come effettivamente già vivono.
Entrambi i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente.
La SI.ra è inoccupata e svolge lavori precari e saltuari, mentre il SI. Parte_1
è operaio. Parte_2
La SI.ra vive unitamente al figlio che la supporta anche Parte_1 CP_2 economicamente. La sig.ra , tenuto conto della situazione economica del marito Parte_1 che vive fuori Campania, allo stato non intende avanzare richiesta di assegno divorzile.
I ricorrenti congiuntamente chiedono, con il presente ricorso, la modifica del decreto di omologa numero cronologico 5886 del 17/05/2010 reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi rubricato al numero di ruolo generale 7949/2010 nella parte in cui si prevede che il marito corrisponderà alla moglie un contributo di mantenimento ai due figli per la somma complessiva di euro 250,00, in luogo della diversa statuizione: “Il SI. Parte_2 nulla deve alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...] Parte_1 due figli, in quanto essi sono maggiorenni ed autonomi economicamente e, quindi, capaci di provvedere a sé stessi”.
I ricorrenti chiedono, altresì, la modifica del citato decreto di omologa nella parte in cui prevede, da un lato, la corresponsione delle spese extra assegno e dall'altro, la regolamentazione
2 del diritto di visita del padre nei confronti dei due figli, essendo essi maggiorenni e capaci di sostenersi autonomamente.
I ricorrenti si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti celebrato a LI (NA) il 04/07/1992 (atto n. 13, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13468 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MEO AMALIA C.F._1 presso la quale elettivamente domicilia in LI (NA) alla Via Svetonio n. 10
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABRUGIA C.F._2
DEBORAH presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in LI (NA) il 04/07/1992, che dalla Parte_2
1 loro unione erano nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente CP_1 CP_2 autosufficienti, che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale con decreto n. 5886/2010 del 17.05.2010, depositato il 24.05.2010, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 07.05.2010, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 13.05.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il
Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separatamente, come effettivamente già vivono.
Entrambi i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente.
La SI.ra è inoccupata e svolge lavori precari e saltuari, mentre il SI. Parte_1
è operaio. Parte_2
La SI.ra vive unitamente al figlio che la supporta anche Parte_1 CP_2 economicamente. La sig.ra , tenuto conto della situazione economica del marito Parte_1 che vive fuori Campania, allo stato non intende avanzare richiesta di assegno divorzile.
I ricorrenti congiuntamente chiedono, con il presente ricorso, la modifica del decreto di omologa numero cronologico 5886 del 17/05/2010 reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi rubricato al numero di ruolo generale 7949/2010 nella parte in cui si prevede che il marito corrisponderà alla moglie un contributo di mantenimento ai due figli per la somma complessiva di euro 250,00, in luogo della diversa statuizione: “Il SI. Parte_2 nulla deve alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...] Parte_1 due figli, in quanto essi sono maggiorenni ed autonomi economicamente e, quindi, capaci di provvedere a sé stessi”.
I ricorrenti chiedono, altresì, la modifica del citato decreto di omologa nella parte in cui prevede, da un lato, la corresponsione delle spese extra assegno e dall'altro, la regolamentazione
2 del diritto di visita del padre nei confronti dei due figli, essendo essi maggiorenni e capaci di sostenersi autonomamente.
I ricorrenti si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti celebrato a LI (NA) il 04/07/1992 (atto n. 13, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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