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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8769/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 parte attrice;
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e quale titolare della CP CP_1 C.F._2
Al D
IV EZ (C.F. , C.F._3
con l'Avv. Anthony Macchia in seguito convenuti;
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 convenuti contumaci.
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni conclusioni delle parti: per l'attore
IN VIA PRELIMINARE
(a) per i motivi e le causali esposte in atti, parte attrice chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio la società (C.F. ) - in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore S - le in Melzo (MI), Viale CP_1 Olanda n. 10, affinché venga accertato e dichiarato che la stessa ha svolto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Roncello (MB), Via Piave n. 14, ripostati nella fattura n. 22 del 14 dicembre 2021 dalla stessa emessa (Cfr. ns. doc. n. 7) ricevendo la complessiva somma di Euro 27.500,00 chiedendo che la stessa somma venga detratta dal computo totale dei lavori determinato dal CTU (Cfr. ns. doc. n. 19 e n. 21) ovvero - in caso di accertata indebita corresponsione - venga restituita al committente;
(b) per i motivi e le causali sopra esposte, accertare e dichiarare che il IG. CP_1 riconosce come dovuta la somma liquidata dal CTU per l'integrale eliminazione dei vizi e/difetti di costruzione rilevati in cantiere e, per l'effetto, emettere idonea ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. ingiungendo a controparte il pagamento di complessi Euro 21.000,00 ovvero la maggiore e/o minor somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
(c) rigettare l'eventuale richiesta avversaria di riunione del presente giudizio con quello pendente tra le parti avanti il Tribunale di Monza (R.G. 1503/2024 - Dr.ssa Maxia) avente per oggetto la condanna di controparte al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo scrivente in suo favore in quanto trattasi di azione soggetta al procedimento speciale ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 e, quindi, non riunibile con il presente giudizio ordinario (Cass. Civ. S.U. sent. 4485/2018).
NEL MERITO
Con riferimento al solo convenuto IG. CP_1
(a) per i motivi e le causali esposte in atti, accertare il palese e grave inadempimento del IG. - in proprio e quale titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI - CP_1 cor (MB), Via Don Locatelli n. 39, in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto in data 24 settembre 2021 (Cfr. ns. doc. n. 1) - stante la diffida a adempiere del 27 febbraio 2023 e la successiva lettera di risoluzione per inadempimento del 17 marzo 2023 (Cfr. ns. docc. n. 11 e n. 13) - e, per l'effetto, dichiarare
Pag. 2 di 14 la risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto in oggetto (Cfr. ns. doc. n. 1) per totale causa e colpa di parte resistente con ogni conseguente statuizione;
(b) per i motivi e le causali esposte in atti, accertare e dichiarare che il IG. CP_1
- in proprio e quale titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI corrispondere all'odierno attore Euro 272.424,95 - corrispondente al valore complessivo dei lavori appaltati (Euro 385.000,00 pari a Euro 350.000,00 oltre IVA) a dedursi le opere riconosciute dal C.T.U. (Euro 276.800,00) e le opere extra capitolato non autorizzate dal committente (Euro 58.000,00), oltre alle somme riconosciute per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione accertati (Euro 21.000,00), coltre spese di ctu per euro 20.312,02 di causa (stimato in Euro 64.912,93) - ovvero la maggiore o minor somme che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto delle somme liquidate dal CTU per il completamento dell'opera appaltata (Cfr. ns. doc. n. 21).
Le ulteriori domande afferenti alla revocatoria ordinaria e alla surrogazione non sono da ritenersi rinunciate ma trasferite in altro giudizio (R.G. 3945/24 - Dr.ssa M.T. Latella) come da ordinanza pronunciata in data 8 giugno 2024.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre a quello di ATP svoltosi avanti il Tribunale di Monza (R.G. 2700/2023 - Dr.ssa Mariconda) già conteggiati e documentati nella parte in narrativa del presente atto.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la connessione oggettiva e soggettiva del presente giudizio con quello iscritto presso l'intestato Tribunale al NRG 1503/2024, Giudice Dott.ssa Stefania Maxia e, per l'effetto,
- disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi all'intestato Tribunale
e recante NRG 1503/2024;
- revocare l'ordinanza pronunciata in data 08.06.2024 relativamente alla disposta divisione della domanda di danno con quella revocatoria e surrogatoria e disporre la trattazione congiunta delle stesse.
***
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, così come formulate dalla controparte nei confronti della in persona Controparte_5
del suo titolare, IG. , nonché nei confronti della IG.ra IV CP_1
Rezek, poiché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutte
Pag. 3 di 14 le ragioni esposte nelle premesse del presente atto da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
***
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del IG.
per i fatti di cui alla presente comparsa e qui integralmente trascritti, Pt_1
nonché in conseguenza di quanto accertato nella espletata CTU;
- accertare e dichiarare che il IG. è debitore nei confronti Pt_1
della , per le opere eseguite presso l'immobile Controparte_5 CP_1
sito in Roncello, Via Piave n. 14, della somma di €. 173.300,00 così come determinata in sede di ATP (i.e. €. 276.800,00 accertati dal CTU comprensivi delle opere extra, da cui decurtare €. 21.000,00 per vizi accertati ed €. 82.500,00 versati da controparte) e, per l'effetto,
- condannare il IG. al pagamento della somma di €. Pt_1
173.300,00, oltre alle spese tecniche e legali sostenute dalla nella CP_5
fase di ATP per la somma di €. 32.440,90 (i.e. di cui €. 24.675,00 per l'assistenza tecnica resa dal Geom. ed €. 7.765,90 per l'assistenza legale) e, quindi, CP_6
della somma complessiva di €. 205.740,90, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma liquidata ed interessi ex art. 1284, 4° comma, sulla somma rivalutata, dal momento della presentazione della domanda e sino all'effettivo saldo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, operando se del caso ogni compensazione giudiziale tra le somme liquidate a tale titolo con eventuali importi dovuti a parte attrice;
- condannare il IG. al risarcimento dei danni conseguenti Pt_1
all'accertato inadempimento, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1660 c.c., oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, sulla somma rivalutata, dal momento della presentazione della domanda e sino all'effettivo saldo;
- condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
***
Pag. 4 di 14 IN OGNI CASO
- condannare il IG. al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Pt_1 presente giudizio, oltre alle spese generali 15%, Iva e CPA come per legge.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con citazione del 16.11.2023 l'avv. ha chiesto la risoluzione per inadempimento Pt_1 grave del contratto sottoscritto in data 24 settembre 2021 di appalto dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Roncello alla ditta. CP COLORPAINT di CP_1 ed in particolare:
[...]
(a)l'esecuzione delle opere murarie come da progetto di cui alla SCIA n. 781/2021 protocollata presso il Comune di Roncello (MB) in data 31 gennaio 2021
(b) la posa in opera del cappotto termico esterno;
(c) il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico;
(d) la posa in opera dell'intera pavimentazione - interna ed esterna - dell'immobile
Nel contratto sottoscritto dalle parti -allegava l'attore - è stato previsto che:… L'appaltatore non può apporre variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione delle opere, salvo preventiva autorizzazione scritta..Se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente L'APPALTATORE NON HA DIRITTO A COMPENSO PER MAGGIORI
LAVORI ESEGUITI, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO tra le parti…>>
Precisava inoltre il che il termine finale era stabilito in130 gg lavorativi dall'inizio , Pt_1 datato il 1.9.2021 ( e dunque entro il 7.3.2022) ed il prezzo determinato a corpo in euro
350.000,00 al netto degli sgravi fiscali nei seguenti termini ( e dunque al netto euro 165.000,00 più IVA) da corrispondersi:
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla sottoscrizione del presente contratto
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla data del 1° novembre 2021
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla data del
Euro 15.000,00 + IVA alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera…>> .
Pag. 5 di 14 dovendo la di “ recuperare le restanti somme a saldo mediante CP_5 CP_1 cessione dei bonus fiscali che avrebbero dovuto generarsi solo con la fine dei lavori appaltati : circostanza non verificatasi per colpa del IG. il quale aveva inspiegabilmente CP_1 abbandonato il cantiere” .
L'avv allegava inoltre: Pt_1
il saldo della fattura n. 32 del 28 agosto 2021 di complessivi Euro 110.000,00 con l'applicazione di uno sconto pari al 50% e quindi pagati Euro 55.000,00;
il saldo della fattura n. 47 del 17 ottobre 2021 di complessivi Euro 55.000,00
il saldo della fattura n. 60 del 10 novembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00
il saldo della fattura n. 22 del 14 dicembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00 in favore della sub-appaltatrice con sede in Melzo (MB), Viale Olanda n. 10, società in cui il IG. CP_4
è Amministratore Unico . CP_1
per un totale di Euro 220.000,00.
A tanto ,secondo l'attore, dovevano aggiungersi le somme corrisposte dal committente direttamente ai fornitori per acquisti di competenza della quali: le ceramiche CP_5 ed i componenti dell'impianto idrico-sanitario per complessivi Euro 33.470,32;
C Sotto il profilo delle inadempienze evidenziava viceversa che dal mese di febbraio 2022 rallentava la presenza in cantiere ed a giugno 2022 lo abbandonava pur a fronte della diffida del 27.2.2023 ( ma anzi richiedendo a propria volta l'ulteriore somma di euro 379.000,00 in pagamento)
Il 17 marzo 2023, l'avv intimava dunque alla ditta appaltatrice formale risoluzione Pt_1 per inadempimento del contratto e la richiesta di danni tenuto conto che da due anni viveva con la moglie in un'abitazione provvisoria a Capriate San Gervasio (BG) ad un canone mensile di Euro 600,00.
Infine l'attore in data 21 marzo 2023 promuoveva ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. diretto ad accertare lo stato dei luoghi, gli interventi necessari al completamento dell'opera appaltata e la presenza dei vizi e/o difetti di costruzione con quantificazione dei costi per eliminarli.
Di seguito era introdotto l'odierno giudizio in cui si chiedeva, oltre al danno derivante dall'inadempimento e per i vizi, anche il danno da mancato godimento dell'immobile per un importo complessivo di 272.424,95 euro.
Si è costituita l'impresa dando atto di aver a sua volta promosso ATP per accertare l'entità dei lavori svolti per la ristrutturazione dell'immobile la cui direzione dei Lavori unitamente all'attività di progettazione era affidata al Geom. . CP_7
Allegava che durante i lavori si verificavano diverse problematiche legate all'impossibilità di realizzare quanto richiesto dal (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza Pt_1 dello spessore e dello spazio per l'impianto di riscaldamento a pavimento e per l'impianto
Pag. 6 di 14 elettrico a soffitto, etc.), situazioni non preventivabili e che comportavano un incremento delle tempistiche di intervento e dei costi che – in ogni caso – venivano autorizzati sia dalla committenza, che dalla D.L., nel corso dei sopralluoghi congiunti.
CP_ Nelle more dell'attività appaltata e in ragione dei rapporti dell'epoca, il sig. CP_1 incaricava l'odierno attore di assisterlo in alcune controversie legali;
quindi, a fronte delle CP_ ulteriori opere richieste dal portate a compimento dall'impresa, il sig. non Pt_1 riceveva il versamento di quanto pattuito ( anche sulla scia delle richieste economiche - ritenute ingiustificate - frattanto avanzategli dall'avv. per altre cause e del fatto che, Pt_1 in data 02.02.2023, quest'ultimo procedeva alla sostituzione delle serrature di ingresso al cantiere).
Di qui la sospensione delle attività ex art. 1460 c.c..
L'impresa dava atto che erano stati riconosciute dal CTU opere eseguite a regola d'arte per un importo di euro 276.800,00 e vizi per complessivi 21.000,00 euro.
Contestava infine la quantificazione avversaria degli acconti sostenendo che la somma effettivamente corrisposta dal alla fosse pari ad €. 82.500,00. Pt_1 CP_5
Mentre alla luce anche delle opere extra contratto accertate dal CTU – e per le quali vi era stata autorizzazione ed accordo tra le parti -, all'impresa era ancora dovuta la somma di euro
173.300,00 il cui diniego da parte del , nel corso dei lavori, aveva portato alla Pt_1 sospensione e prim'ancora ( causa i lavori aggiunti) al rallentamento del cantiere.
Non sussistendo un inadempimento grave e colpevole dell'impresa ne seguiva la richiesta di rigetto della domanda di risoluzione ed in via riconvenzionale la richiesta di ulteriori compensi per €. 173.300,00 “… così come determinata:
€. 276.800,00 accertati dal CTU comprensivi delle opere extra, da cui decurtare €. 21.000,00 per vizi accertati ed €. 82.500,00 versati da controparte…”
---ooo---
Nel corso del giudizio era disposta la separazione delle domande revocatoria e surrogatoria avanzate contestualmente dal e rigettate le richieste di prove orali e , prodotta Pt_1 ulteriore documentazione, all'udienza del 19.12.204 la causa è stata rimessa in decisione.
2.I principi di diritto operanti
Si premette in diritto quanto alle domande di risoluzione e risarcimento per inadempimento reciproche che “ Nei contratti corrispettivi, quando le parti si addebitano reciproci inadempimenti proponendo contrapposte domande di risoluzione, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contestare la domanda di risoluzione per inadempimento o di adempimento, giustificando la propria inadempienza coll'inadempimento dell'altro, il giudice ai fini della decisione, deve procedere a valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di la del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza ( sul piano causale) e proporzionalità, nel quadro della funzione economico sociale del contratto, in modo da
Pag. 7 di 14 stabilire su quale dei contendenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'eccezione.
Mentre è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le domande od eccezioni, nel senso che gli inadempimenti dedotti non sussistano o non siano gravi, sicchè le contrapposte domande vanno respinte: EV non è consentito pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c o ritenere la legittimità del rifiuto ex art.1460 c.c in favore di entrambi perché la valutazione della colpa, nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contendente che con il proprio comportamento abbia alterato il nesso di causalità reciproca..” ( Cass. 18.5.2005 n.10389; cass 4.4.2000 n. 4089 e di recente, implicitamente Cass. 16637 del 3.7.2013)
Qualora poi l'eccezione di inadempimento verta anche sul mancato rispetto del termine e se lo stesso sia essenziale sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, valgono le regole ex art. 1457 c.c. dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertaree la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, il requisito della colpa non operando come presupposto della risoluzione ma solo del danno(Cassazione Civile, sez. II -
03/07/2000, n. 8881 ).
EV , qualora il termine non sia essenziale non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., ove – anche in presenza di un'iniziale tolleranza da parte del creditore - l'inosservanza del termine sia da correlarsi ad un inadempimento del contraente (imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo) che abbia superato ogni ragionevole limite di tolleranza, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, se la gravità dell'inadempimento - avuto riguardo sia all'entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all'economia complessiva della convenzione, sia all'interesse che l'altra parte intende realizzare - può essere accertata in relazione alla mancata consegna del bene in tempo utile per la sua utilizzazione economica, tenuto conto della funzione economico-sociale del contratto ( Tribunale sez. VII - Milano,
26/02/2018, n. 2150; Tribunale sez. I - Modena, 24/05/2017, n. 840; Cassazione Civile, sez. II - 04/03/2016, n. 4314 ; Cassazione Civile, sez. II - 04/03/2016, n. 4314.
Pag. 8 di 14 Specificamente in tema di appalto poi è principio consolidato quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente chieda il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
3. La ricostruzione dei fatti
Si premette ora che la domanda , nel presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le questioni insorte nell'esecuzione del contratto di appalto di cui in premessa, sebbene i rapporti reciproci in relazione ad altre obbligazioni tra le parti contemporaneamente pendenti ne abbiano in certo qual modo influenzato l'esecuzione, restando tuttavia del tutto estranei al presente giudizio stante la relativa scindibilità..
Si confermano pertanto le decisioni in ordine alla mancata riunione al proc 1503/2024, di rigetto dell'istanza di chiamata in causa e di separazione quanto alle domande revocatoria e surrogatoria.
Ciò premesso la decisone odierna deve in primo luogo tener conto delle risultanze della CTU acquisita agli atti, motivate e non contraddittorie e sostanzialmente non contestate dai tecnici di parte come si ricava dalle relative osservazioni.
Il CTU accertava dunque analiticamente le opere eseguite e la loro entità per il valore di euro
276.800,00 affermando che : “a parere del sottoscritto le lavorazioni eseguite risultano qualitativamente realizzate a regola d'arte, nel cantiere non sono stati reperiti materiali per il completamento delle opere”
In risposta al secondo quesito (i.e. stabilisca quali interventi sono ancora necessari per il completamento dell'opera appaltata confrontando quanto indicato nel contratto sottoscritto tra le parti e i relativi lavori eseguite dalla resistente) rilevava che le opere da terminare inerivano a quelle di natura muraria (completare la finitura di pareti e soffitti), l'impianto idraulico (completare la centrale termica, la rete gas metano, ultimare i cablaggi della centrale termica), quello elettrico (ultimare collegamenti nelle scatole di derivazione, completare la posa in opera dei frutti mancanti, fornire e posa in opera le placche, fornire ed installare il quadro di piano, collegare la centralina della basculante, installare l'impianto citofonico) e la pavimentazione (posare i pavimenti interni ed esterni).
Circa le opere extra capitolato il CTU prendeva atto che “non vi sono documenti inerenti alle opere extra-capitolato”, ma evidenziava che le parti nel corso dell'accertamento avevano concordato che le opere extra descritte nell'allegato 3 della relazione ammontassero ad CP_6
€ 58.000,00.
Pag. 9 di 14 Sul quinto quesito infine (i.e. accerti se sussistano i vizi lamentati da parte ricorrente ed in caso di risposta positiva quantifichi le somme occorrenti per la relativa eliminazione, se possibile, ovvero, se si tratti di vizi non eliminabili, il minor valore dell'opera), l'Ing. , ritenuto che CP_8
“alcuni vizi riscontrati non possono essere eliminati del tutto”, procedeva ad attribuire un minor valore all'opus realizzato sulla scorta dei vizi rilevati e che quantificava in €. 6.500,00 per il cappotto esterno, in €. 5.500,00 per i davanzali, in €. 2.500,00 per il rifacimento dell'intonaco esterno delle pareti, in €. 2.500,00 per la rimozione e riposizionamento parte infissi piano terra, in €, 1.000,00 per il gocciolatoio, nonché in €. 3.000,00 per il rifacimento delle scale, il tutto per complessivi €. 21.000,00.
Ciò premesso può procedersi ora all'esame , alla luce del materiale probatorio documentale e della CTU, dei rispettivi profili di inadempimento contestati.
E dunque quanto in primo luogo all'asserito ritardo dell'impresa rispetto ai tempi di consegna , pattuiti da contratto alla data del 7.3.2022 ( 130 giorni lavorativi dall'inizio) si osserva che prima della diffida 27.2.2023 ( e successiva lettera di risoluzione 17.3.2023) nessun Co ritardo era mai stato formalmente contestato a
Anche l'SMS del 2.2.2023 ( doc.2 di parte convenuta) appare come un mero invito alla consegna che tradisce in verità un atteggiamento di pregressa tolleranza da parte del
. Pt_1
Tale circostanza è dato anche ricavare dalle conversazioni allegate agli atti da parte convenuta laddove il discorre di riconoscere le opere extra ( come si vedrà oltre ) ma previa Pt_1 conclusione “della propria casa..” ( cfr doc, 6 conversazione tra le parti e la moglie del
) Pt_1
A ciò si aggiunga che da un lato è risultata provata – in sede di CTU- l'effettuazione di opere extra contratto che ragionevolmente debbono aver allungato i tempi dell'esecuzione.
Per altro verso è emerso come i lavori fossero stati per buona parte eseguiti ( vedi CTU) allorquando , circostanza non contestata , l'accesso al cantiere era interdetto da parte del committente.
In definitiva non è dato ritenere un ritardo talmente grave ed imputabile all'impresa laddove il termine contrattualmente previsto all'art 8 – tenuto conto del tenore complessivo degli accordi e dell'assenza di previsioni sanzionatorie - non pare qualificarsi come termine essenziale . In ogni caso il ritardo era stato fino al febbraio 2023 tollerato dal il quale Pt_1 poi ha interdetto il cantiere mostrando di non avere più interesse al completamento della prestazione.
Quanto all'ulteriore lamentela circa tale mancato completamento , oltre l'inadeguatezza dei lavori , effettivamente dalla CTU emergono lavori effettuati per un importo di 276.800,00 euro
( dunque una più che consistente porzione rispetto al pattuito anche se non l'intero ) e le lavorazioni eseguite “ qualitativamente realizzate a regola d'arte..”, i vizi accertati risultando invece limitati ( e pari ad euro 21.000,00) rispetto al lavoro complessivo.
Pag. 10 di 14 Per altro verso è riconosciuta l'esecuzione effettiva di lavorazioni extra contratto per euro
58.000,00.
Una prima valutazione complessiva circa l'adempimento della prestazione da parte dell'impresa consente dunque di affermare che questa , sebbene non completamente, è stata tuttavia per buona parte eseguita , in assenza di un ritardo grave o comunque gravemente imputabile alla stessa- nei termini più sopra richiamati - e di lavorazioni seriamente viziate.
Il che osta ad una pronuncia di risoluzione difettando l'inadempimento grave : la domanda principale del deve pertanto essere rigettata. Pt_1
C Si rammenta a questo punto che a giustificazione del proprio parziale inadempimento ha addotto sia la chiusura del cantiere da parte della committenza ( non contestata) sia i mancati pagamenti da parte del , sua volta sollevando eccezione ex art 1460 c.c. Pt_1
Giova osservare in proposito, ad integrazione delle regole di diritto più sopra richiamate che
:…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024)
D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333)
Sotto tale secondo profilo necessita pertanto l'accertamento in primo luogo dell'adempimento da parte del ai propri obblighi sia di pagamento del compenso Pt_1 per le opere extra contratto ( se dovuto), ovvero circa l'entità degli acconti effettivamente versati .
Pag. 11 di 14 Parte attrice contesta il diritto al compenso per le opere extra contratto in difetto di un'approvazione scritta a suo dire contrattualmente necessaria.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione che “.. l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore.” Cass sez.II sent.142/2014)
L'art 4 del contratto tra le parti , ad avviso di chi scrive, deve ritenersi pattuito in relazione alle opere e modifiche apportate dall'appaltatore ( art 1659 c.c.) , mentre nella fattispecie all'esame si verte- ad avviso di chi scrive - nell'ipotesi di cui al successivo art 1661 c.c sancito per le modifiche su richiesta del committente.
Ciò si ricava , pur in difetto di documentazione sul punto , dal contenuto di alcune conversazioni prodotte dal convenuto su supporto magnetico a margine dell'esecuzione delle stesse , ed in particolare la 6/17 inerente una conversazione tra le parti e la moglie del laddove si afferma che “ ti riconoscerà le opere extra…noi lo abbiamo Pt_1 Pt_1 sempre detto..”
Il compenso per le opere extracontratto, nella misura di euro 58.000,00, era pertanto dovuto.
Quanto al pagamento del prezzo ,il costo dell'opera di ristrutturazione veniva come noto contrattualmente determinato in €. 350.000,00 oltre Iva come per legge che “… il committente di impegna a corrispondere al netto degli sgravi fiscali previsti in materia di ristrutturazioni edilizie e ciò secondo le seguenti modalità:
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla sottoscrizione del contratto;
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla data del 1.11.2021;
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla data non ben definita né indicata;
- € 15.000,00 oltre iva, alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera”.
Sulla base della documentazione in atti ed in particolare dell'estratto conto del Pt_1 Co l'attore dimostra di aver pagato a Euro 55.000,00 in relazione alla fattura n. 32 ( in un primo tempo riaccreditati al fine di effettuare correttamente il bonifico parlante); il saldo della fattura n. 47 del 17 ottobre 2021 di complessivi Euro 55.000,00 ed il saldo della fattura n. 60 del 10 novembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00 : dunque 137.500,00 euro complessivi.
Non si ritengono computabili viceversa a tal fine le somme corrisposte ad altre imprese , C diverse da , non essendovi prova che i materiali sanitari e simili, nel silenzio del contratto, fossero a carico dell'impresa.
Le parti hanno a lungo disquisito in giudizio sull'interpretazione della clausola relativa al prezzo ed alle relative modalità di pagamento nonché all'incidenza in proposito della C mancata fruizione dei benefici fiscali da parte di .
Pag. 12 di 14 Il tema come noto è in questi giorni affrontato dalla giurisprudenza sotto un profilo risarcitorio per perdita di chance, ma alla base ne è la necessaria previsione in contratto – quale condizione od almeno sotto le vesti della presupposizione – del godimento del beneficio
.
Nella fattispecie tuttavia nulla risulta previsto in tal senso ne è stato allegato o dimostrato sa Co
Deve pertanto ritenersi – differentemente da quanto sostenuto dall'impresa - che il prezzo per
l'intera opera da versarsi a cura del fosse pari ad euro 165.000,00 ( ricadendo in Pt_1 sostanza sull'impresa l'alea dei benefici fiscali) che il medesimo effettivamente ha corrisposto in adempimento dell'accordo del 21.9.2021.
Se è vero infatti che nella somma non risultano computate le opere extracontratto - su cui le parti in effetti discutevano -, è anche vero che da un lato i lavori da contratto erano ancora parziali ( ed in effetti non verranno completati) .
Tant' è a fronte dei lavori complessivamente quantificati dal CTU in euro 276.000,00, e dunque per un controvalore di euro 138.000,00 a carico del committente ( secondo la formula dello sconto) , questi aveva comunque integralmente pagato.
Dunque avendo il nelle more sostanzialmente adempiuto, non fondata, alla luce dei Pt_1 principi più sopra richiamati, era l'eccezione di inadempimento dell'impresa a giustificare la sospensione delle opere.
Si ritiene in definitiva che l'inadempimento prevalente seppur non tale da giustificare la Co risoluzione ricada su .
Quanto al chiesto danno sono sicuramente dovute da parte convenuta le somme per emendare i vizi come riconosciute in euro 21.000,00 mentre nessuna prova vi è del danno patrimoniale lamentato quanto al mancato godimento dell'immobile ed al costo sostenuto per un affitto di cui non è agli atti alcuna giustificazione documentale.
Venendo alle ultime richieste pari al rimborso delle spese liquidate al C.T.U., ed i compensi C.T.P. si ritiene che il compenso al CTU- pur qualificabile a titolo di danno - debba essere posto al 50% a carico delle parti e quelli di CTP a carico di ciascuna parte, stante gli esiti della CTU medesima ( con riconoscimento sostanzialmente di spettanze reciproche)
Nessun altro danno risulta provato ( anche sotto il profilo del mancato completamento dell'opera )
4.Spese legali
Venendo infine al regime delle spese, comprensive di quelle di ATP, ed in virtù della parziale reciproca soccombenza queste sono per metà compensate e per la restante parte poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi
PQM
In parziale accoglimento della domanda principale
Pag. 13 di 14 - rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di e la condanna al risarcimento in favore di CP_5 [...]
per la somma di euro 21.000,00 Pt_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
-accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
-rigetta ogni altra domanda od eccezione
-pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva
C
- condanna previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 14.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8769/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 parte attrice;
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e quale titolare della CP CP_1 C.F._2
Al D
IV EZ (C.F. , C.F._3
con l'Avv. Anthony Macchia in seguito convenuti;
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 convenuti contumaci.
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni conclusioni delle parti: per l'attore
IN VIA PRELIMINARE
(a) per i motivi e le causali esposte in atti, parte attrice chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio la società (C.F. ) - in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore S - le in Melzo (MI), Viale CP_1 Olanda n. 10, affinché venga accertato e dichiarato che la stessa ha svolto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Roncello (MB), Via Piave n. 14, ripostati nella fattura n. 22 del 14 dicembre 2021 dalla stessa emessa (Cfr. ns. doc. n. 7) ricevendo la complessiva somma di Euro 27.500,00 chiedendo che la stessa somma venga detratta dal computo totale dei lavori determinato dal CTU (Cfr. ns. doc. n. 19 e n. 21) ovvero - in caso di accertata indebita corresponsione - venga restituita al committente;
(b) per i motivi e le causali sopra esposte, accertare e dichiarare che il IG. CP_1 riconosce come dovuta la somma liquidata dal CTU per l'integrale eliminazione dei vizi e/difetti di costruzione rilevati in cantiere e, per l'effetto, emettere idonea ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. ingiungendo a controparte il pagamento di complessi Euro 21.000,00 ovvero la maggiore e/o minor somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
(c) rigettare l'eventuale richiesta avversaria di riunione del presente giudizio con quello pendente tra le parti avanti il Tribunale di Monza (R.G. 1503/2024 - Dr.ssa Maxia) avente per oggetto la condanna di controparte al pagamento delle prestazioni professionali svolte dallo scrivente in suo favore in quanto trattasi di azione soggetta al procedimento speciale ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 e, quindi, non riunibile con il presente giudizio ordinario (Cass. Civ. S.U. sent. 4485/2018).
NEL MERITO
Con riferimento al solo convenuto IG. CP_1
(a) per i motivi e le causali esposte in atti, accertare il palese e grave inadempimento del IG. - in proprio e quale titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI - CP_1 cor (MB), Via Don Locatelli n. 39, in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto in data 24 settembre 2021 (Cfr. ns. doc. n. 1) - stante la diffida a adempiere del 27 febbraio 2023 e la successiva lettera di risoluzione per inadempimento del 17 marzo 2023 (Cfr. ns. docc. n. 11 e n. 13) - e, per l'effetto, dichiarare
Pag. 2 di 14 la risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto in oggetto (Cfr. ns. doc. n. 1) per totale causa e colpa di parte resistente con ogni conseguente statuizione;
(b) per i motivi e le causali esposte in atti, accertare e dichiarare che il IG. CP_1
- in proprio e quale titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI corrispondere all'odierno attore Euro 272.424,95 - corrispondente al valore complessivo dei lavori appaltati (Euro 385.000,00 pari a Euro 350.000,00 oltre IVA) a dedursi le opere riconosciute dal C.T.U. (Euro 276.800,00) e le opere extra capitolato non autorizzate dal committente (Euro 58.000,00), oltre alle somme riconosciute per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione accertati (Euro 21.000,00), coltre spese di ctu per euro 20.312,02 di causa (stimato in Euro 64.912,93) - ovvero la maggiore o minor somme che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto delle somme liquidate dal CTU per il completamento dell'opera appaltata (Cfr. ns. doc. n. 21).
Le ulteriori domande afferenti alla revocatoria ordinaria e alla surrogazione non sono da ritenersi rinunciate ma trasferite in altro giudizio (R.G. 3945/24 - Dr.ssa M.T. Latella) come da ordinanza pronunciata in data 8 giugno 2024.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre a quello di ATP svoltosi avanti il Tribunale di Monza (R.G. 2700/2023 - Dr.ssa Mariconda) già conteggiati e documentati nella parte in narrativa del presente atto.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la connessione oggettiva e soggettiva del presente giudizio con quello iscritto presso l'intestato Tribunale al NRG 1503/2024, Giudice Dott.ssa Stefania Maxia e, per l'effetto,
- disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi all'intestato Tribunale
e recante NRG 1503/2024;
- revocare l'ordinanza pronunciata in data 08.06.2024 relativamente alla disposta divisione della domanda di danno con quella revocatoria e surrogatoria e disporre la trattazione congiunta delle stesse.
***
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, così come formulate dalla controparte nei confronti della in persona Controparte_5
del suo titolare, IG. , nonché nei confronti della IG.ra IV CP_1
Rezek, poiché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutte
Pag. 3 di 14 le ragioni esposte nelle premesse del presente atto da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
***
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del IG.
per i fatti di cui alla presente comparsa e qui integralmente trascritti, Pt_1
nonché in conseguenza di quanto accertato nella espletata CTU;
- accertare e dichiarare che il IG. è debitore nei confronti Pt_1
della , per le opere eseguite presso l'immobile Controparte_5 CP_1
sito in Roncello, Via Piave n. 14, della somma di €. 173.300,00 così come determinata in sede di ATP (i.e. €. 276.800,00 accertati dal CTU comprensivi delle opere extra, da cui decurtare €. 21.000,00 per vizi accertati ed €. 82.500,00 versati da controparte) e, per l'effetto,
- condannare il IG. al pagamento della somma di €. Pt_1
173.300,00, oltre alle spese tecniche e legali sostenute dalla nella CP_5
fase di ATP per la somma di €. 32.440,90 (i.e. di cui €. 24.675,00 per l'assistenza tecnica resa dal Geom. ed €. 7.765,90 per l'assistenza legale) e, quindi, CP_6
della somma complessiva di €. 205.740,90, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma liquidata ed interessi ex art. 1284, 4° comma, sulla somma rivalutata, dal momento della presentazione della domanda e sino all'effettivo saldo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, operando se del caso ogni compensazione giudiziale tra le somme liquidate a tale titolo con eventuali importi dovuti a parte attrice;
- condannare il IG. al risarcimento dei danni conseguenti Pt_1
all'accertato inadempimento, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1660 c.c., oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, sulla somma rivalutata, dal momento della presentazione della domanda e sino all'effettivo saldo;
- condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
***
Pag. 4 di 14 IN OGNI CASO
- condannare il IG. al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Pt_1 presente giudizio, oltre alle spese generali 15%, Iva e CPA come per legge.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con citazione del 16.11.2023 l'avv. ha chiesto la risoluzione per inadempimento Pt_1 grave del contratto sottoscritto in data 24 settembre 2021 di appalto dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Roncello alla ditta. CP COLORPAINT di CP_1 ed in particolare:
[...]
(a)l'esecuzione delle opere murarie come da progetto di cui alla SCIA n. 781/2021 protocollata presso il Comune di Roncello (MB) in data 31 gennaio 2021
(b) la posa in opera del cappotto termico esterno;
(c) il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico;
(d) la posa in opera dell'intera pavimentazione - interna ed esterna - dell'immobile
Nel contratto sottoscritto dalle parti -allegava l'attore - è stato previsto che:… L'appaltatore non può apporre variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione delle opere, salvo preventiva autorizzazione scritta..Se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente L'APPALTATORE NON HA DIRITTO A COMPENSO PER MAGGIORI
LAVORI ESEGUITI, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO tra le parti…>>
Precisava inoltre il che il termine finale era stabilito in130 gg lavorativi dall'inizio , Pt_1 datato il 1.9.2021 ( e dunque entro il 7.3.2022) ed il prezzo determinato a corpo in euro
350.000,00 al netto degli sgravi fiscali nei seguenti termini ( e dunque al netto euro 165.000,00 più IVA) da corrispondersi:
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla sottoscrizione del presente contratto
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla data del 1° novembre 2021
Euro 50.000,00 + IVA già sgravato del 50% alla data del
Euro 15.000,00 + IVA alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera…>> .
Pag. 5 di 14 dovendo la di “ recuperare le restanti somme a saldo mediante CP_5 CP_1 cessione dei bonus fiscali che avrebbero dovuto generarsi solo con la fine dei lavori appaltati : circostanza non verificatasi per colpa del IG. il quale aveva inspiegabilmente CP_1 abbandonato il cantiere” .
L'avv allegava inoltre: Pt_1
il saldo della fattura n. 32 del 28 agosto 2021 di complessivi Euro 110.000,00 con l'applicazione di uno sconto pari al 50% e quindi pagati Euro 55.000,00;
il saldo della fattura n. 47 del 17 ottobre 2021 di complessivi Euro 55.000,00
il saldo della fattura n. 60 del 10 novembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00
il saldo della fattura n. 22 del 14 dicembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00 in favore della sub-appaltatrice con sede in Melzo (MB), Viale Olanda n. 10, società in cui il IG. CP_4
è Amministratore Unico . CP_1
per un totale di Euro 220.000,00.
A tanto ,secondo l'attore, dovevano aggiungersi le somme corrisposte dal committente direttamente ai fornitori per acquisti di competenza della quali: le ceramiche CP_5 ed i componenti dell'impianto idrico-sanitario per complessivi Euro 33.470,32;
C Sotto il profilo delle inadempienze evidenziava viceversa che dal mese di febbraio 2022 rallentava la presenza in cantiere ed a giugno 2022 lo abbandonava pur a fronte della diffida del 27.2.2023 ( ma anzi richiedendo a propria volta l'ulteriore somma di euro 379.000,00 in pagamento)
Il 17 marzo 2023, l'avv intimava dunque alla ditta appaltatrice formale risoluzione Pt_1 per inadempimento del contratto e la richiesta di danni tenuto conto che da due anni viveva con la moglie in un'abitazione provvisoria a Capriate San Gervasio (BG) ad un canone mensile di Euro 600,00.
Infine l'attore in data 21 marzo 2023 promuoveva ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. diretto ad accertare lo stato dei luoghi, gli interventi necessari al completamento dell'opera appaltata e la presenza dei vizi e/o difetti di costruzione con quantificazione dei costi per eliminarli.
Di seguito era introdotto l'odierno giudizio in cui si chiedeva, oltre al danno derivante dall'inadempimento e per i vizi, anche il danno da mancato godimento dell'immobile per un importo complessivo di 272.424,95 euro.
Si è costituita l'impresa dando atto di aver a sua volta promosso ATP per accertare l'entità dei lavori svolti per la ristrutturazione dell'immobile la cui direzione dei Lavori unitamente all'attività di progettazione era affidata al Geom. . CP_7
Allegava che durante i lavori si verificavano diverse problematiche legate all'impossibilità di realizzare quanto richiesto dal (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza Pt_1 dello spessore e dello spazio per l'impianto di riscaldamento a pavimento e per l'impianto
Pag. 6 di 14 elettrico a soffitto, etc.), situazioni non preventivabili e che comportavano un incremento delle tempistiche di intervento e dei costi che – in ogni caso – venivano autorizzati sia dalla committenza, che dalla D.L., nel corso dei sopralluoghi congiunti.
CP_ Nelle more dell'attività appaltata e in ragione dei rapporti dell'epoca, il sig. CP_1 incaricava l'odierno attore di assisterlo in alcune controversie legali;
quindi, a fronte delle CP_ ulteriori opere richieste dal portate a compimento dall'impresa, il sig. non Pt_1 riceveva il versamento di quanto pattuito ( anche sulla scia delle richieste economiche - ritenute ingiustificate - frattanto avanzategli dall'avv. per altre cause e del fatto che, Pt_1 in data 02.02.2023, quest'ultimo procedeva alla sostituzione delle serrature di ingresso al cantiere).
Di qui la sospensione delle attività ex art. 1460 c.c..
L'impresa dava atto che erano stati riconosciute dal CTU opere eseguite a regola d'arte per un importo di euro 276.800,00 e vizi per complessivi 21.000,00 euro.
Contestava infine la quantificazione avversaria degli acconti sostenendo che la somma effettivamente corrisposta dal alla fosse pari ad €. 82.500,00. Pt_1 CP_5
Mentre alla luce anche delle opere extra contratto accertate dal CTU – e per le quali vi era stata autorizzazione ed accordo tra le parti -, all'impresa era ancora dovuta la somma di euro
173.300,00 il cui diniego da parte del , nel corso dei lavori, aveva portato alla Pt_1 sospensione e prim'ancora ( causa i lavori aggiunti) al rallentamento del cantiere.
Non sussistendo un inadempimento grave e colpevole dell'impresa ne seguiva la richiesta di rigetto della domanda di risoluzione ed in via riconvenzionale la richiesta di ulteriori compensi per €. 173.300,00 “… così come determinata:
€. 276.800,00 accertati dal CTU comprensivi delle opere extra, da cui decurtare €. 21.000,00 per vizi accertati ed €. 82.500,00 versati da controparte…”
---ooo---
Nel corso del giudizio era disposta la separazione delle domande revocatoria e surrogatoria avanzate contestualmente dal e rigettate le richieste di prove orali e , prodotta Pt_1 ulteriore documentazione, all'udienza del 19.12.204 la causa è stata rimessa in decisione.
2.I principi di diritto operanti
Si premette in diritto quanto alle domande di risoluzione e risarcimento per inadempimento reciproche che “ Nei contratti corrispettivi, quando le parti si addebitano reciproci inadempimenti proponendo contrapposte domande di risoluzione, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contestare la domanda di risoluzione per inadempimento o di adempimento, giustificando la propria inadempienza coll'inadempimento dell'altro, il giudice ai fini della decisione, deve procedere a valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di la del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza ( sul piano causale) e proporzionalità, nel quadro della funzione economico sociale del contratto, in modo da
Pag. 7 di 14 stabilire su quale dei contendenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'eccezione.
Mentre è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le domande od eccezioni, nel senso che gli inadempimenti dedotti non sussistano o non siano gravi, sicchè le contrapposte domande vanno respinte: EV non è consentito pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c o ritenere la legittimità del rifiuto ex art.1460 c.c in favore di entrambi perché la valutazione della colpa, nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contendente che con il proprio comportamento abbia alterato il nesso di causalità reciproca..” ( Cass. 18.5.2005 n.10389; cass 4.4.2000 n. 4089 e di recente, implicitamente Cass. 16637 del 3.7.2013)
Qualora poi l'eccezione di inadempimento verta anche sul mancato rispetto del termine e se lo stesso sia essenziale sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, valgono le regole ex art. 1457 c.c. dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertaree la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, il requisito della colpa non operando come presupposto della risoluzione ma solo del danno(Cassazione Civile, sez. II -
03/07/2000, n. 8881 ).
EV , qualora il termine non sia essenziale non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., ove – anche in presenza di un'iniziale tolleranza da parte del creditore - l'inosservanza del termine sia da correlarsi ad un inadempimento del contraente (imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo) che abbia superato ogni ragionevole limite di tolleranza, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, se la gravità dell'inadempimento - avuto riguardo sia all'entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all'economia complessiva della convenzione, sia all'interesse che l'altra parte intende realizzare - può essere accertata in relazione alla mancata consegna del bene in tempo utile per la sua utilizzazione economica, tenuto conto della funzione economico-sociale del contratto ( Tribunale sez. VII - Milano,
26/02/2018, n. 2150; Tribunale sez. I - Modena, 24/05/2017, n. 840; Cassazione Civile, sez. II - 04/03/2016, n. 4314 ; Cassazione Civile, sez. II - 04/03/2016, n. 4314.
Pag. 8 di 14 Specificamente in tema di appalto poi è principio consolidato quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente chieda il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
3. La ricostruzione dei fatti
Si premette ora che la domanda , nel presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le questioni insorte nell'esecuzione del contratto di appalto di cui in premessa, sebbene i rapporti reciproci in relazione ad altre obbligazioni tra le parti contemporaneamente pendenti ne abbiano in certo qual modo influenzato l'esecuzione, restando tuttavia del tutto estranei al presente giudizio stante la relativa scindibilità..
Si confermano pertanto le decisioni in ordine alla mancata riunione al proc 1503/2024, di rigetto dell'istanza di chiamata in causa e di separazione quanto alle domande revocatoria e surrogatoria.
Ciò premesso la decisone odierna deve in primo luogo tener conto delle risultanze della CTU acquisita agli atti, motivate e non contraddittorie e sostanzialmente non contestate dai tecnici di parte come si ricava dalle relative osservazioni.
Il CTU accertava dunque analiticamente le opere eseguite e la loro entità per il valore di euro
276.800,00 affermando che : “a parere del sottoscritto le lavorazioni eseguite risultano qualitativamente realizzate a regola d'arte, nel cantiere non sono stati reperiti materiali per il completamento delle opere”
In risposta al secondo quesito (i.e. stabilisca quali interventi sono ancora necessari per il completamento dell'opera appaltata confrontando quanto indicato nel contratto sottoscritto tra le parti e i relativi lavori eseguite dalla resistente) rilevava che le opere da terminare inerivano a quelle di natura muraria (completare la finitura di pareti e soffitti), l'impianto idraulico (completare la centrale termica, la rete gas metano, ultimare i cablaggi della centrale termica), quello elettrico (ultimare collegamenti nelle scatole di derivazione, completare la posa in opera dei frutti mancanti, fornire e posa in opera le placche, fornire ed installare il quadro di piano, collegare la centralina della basculante, installare l'impianto citofonico) e la pavimentazione (posare i pavimenti interni ed esterni).
Circa le opere extra capitolato il CTU prendeva atto che “non vi sono documenti inerenti alle opere extra-capitolato”, ma evidenziava che le parti nel corso dell'accertamento avevano concordato che le opere extra descritte nell'allegato 3 della relazione ammontassero ad CP_6
€ 58.000,00.
Pag. 9 di 14 Sul quinto quesito infine (i.e. accerti se sussistano i vizi lamentati da parte ricorrente ed in caso di risposta positiva quantifichi le somme occorrenti per la relativa eliminazione, se possibile, ovvero, se si tratti di vizi non eliminabili, il minor valore dell'opera), l'Ing. , ritenuto che CP_8
“alcuni vizi riscontrati non possono essere eliminati del tutto”, procedeva ad attribuire un minor valore all'opus realizzato sulla scorta dei vizi rilevati e che quantificava in €. 6.500,00 per il cappotto esterno, in €. 5.500,00 per i davanzali, in €. 2.500,00 per il rifacimento dell'intonaco esterno delle pareti, in €. 2.500,00 per la rimozione e riposizionamento parte infissi piano terra, in €, 1.000,00 per il gocciolatoio, nonché in €. 3.000,00 per il rifacimento delle scale, il tutto per complessivi €. 21.000,00.
Ciò premesso può procedersi ora all'esame , alla luce del materiale probatorio documentale e della CTU, dei rispettivi profili di inadempimento contestati.
E dunque quanto in primo luogo all'asserito ritardo dell'impresa rispetto ai tempi di consegna , pattuiti da contratto alla data del 7.3.2022 ( 130 giorni lavorativi dall'inizio) si osserva che prima della diffida 27.2.2023 ( e successiva lettera di risoluzione 17.3.2023) nessun Co ritardo era mai stato formalmente contestato a
Anche l'SMS del 2.2.2023 ( doc.2 di parte convenuta) appare come un mero invito alla consegna che tradisce in verità un atteggiamento di pregressa tolleranza da parte del
. Pt_1
Tale circostanza è dato anche ricavare dalle conversazioni allegate agli atti da parte convenuta laddove il discorre di riconoscere le opere extra ( come si vedrà oltre ) ma previa Pt_1 conclusione “della propria casa..” ( cfr doc, 6 conversazione tra le parti e la moglie del
) Pt_1
A ciò si aggiunga che da un lato è risultata provata – in sede di CTU- l'effettuazione di opere extra contratto che ragionevolmente debbono aver allungato i tempi dell'esecuzione.
Per altro verso è emerso come i lavori fossero stati per buona parte eseguiti ( vedi CTU) allorquando , circostanza non contestata , l'accesso al cantiere era interdetto da parte del committente.
In definitiva non è dato ritenere un ritardo talmente grave ed imputabile all'impresa laddove il termine contrattualmente previsto all'art 8 – tenuto conto del tenore complessivo degli accordi e dell'assenza di previsioni sanzionatorie - non pare qualificarsi come termine essenziale . In ogni caso il ritardo era stato fino al febbraio 2023 tollerato dal il quale Pt_1 poi ha interdetto il cantiere mostrando di non avere più interesse al completamento della prestazione.
Quanto all'ulteriore lamentela circa tale mancato completamento , oltre l'inadeguatezza dei lavori , effettivamente dalla CTU emergono lavori effettuati per un importo di 276.800,00 euro
( dunque una più che consistente porzione rispetto al pattuito anche se non l'intero ) e le lavorazioni eseguite “ qualitativamente realizzate a regola d'arte..”, i vizi accertati risultando invece limitati ( e pari ad euro 21.000,00) rispetto al lavoro complessivo.
Pag. 10 di 14 Per altro verso è riconosciuta l'esecuzione effettiva di lavorazioni extra contratto per euro
58.000,00.
Una prima valutazione complessiva circa l'adempimento della prestazione da parte dell'impresa consente dunque di affermare che questa , sebbene non completamente, è stata tuttavia per buona parte eseguita , in assenza di un ritardo grave o comunque gravemente imputabile alla stessa- nei termini più sopra richiamati - e di lavorazioni seriamente viziate.
Il che osta ad una pronuncia di risoluzione difettando l'inadempimento grave : la domanda principale del deve pertanto essere rigettata. Pt_1
C Si rammenta a questo punto che a giustificazione del proprio parziale inadempimento ha addotto sia la chiusura del cantiere da parte della committenza ( non contestata) sia i mancati pagamenti da parte del , sua volta sollevando eccezione ex art 1460 c.c. Pt_1
Giova osservare in proposito, ad integrazione delle regole di diritto più sopra richiamate che
:…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024)
D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333)
Sotto tale secondo profilo necessita pertanto l'accertamento in primo luogo dell'adempimento da parte del ai propri obblighi sia di pagamento del compenso Pt_1 per le opere extra contratto ( se dovuto), ovvero circa l'entità degli acconti effettivamente versati .
Pag. 11 di 14 Parte attrice contesta il diritto al compenso per le opere extra contratto in difetto di un'approvazione scritta a suo dire contrattualmente necessaria.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione che “.. l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore.” Cass sez.II sent.142/2014)
L'art 4 del contratto tra le parti , ad avviso di chi scrive, deve ritenersi pattuito in relazione alle opere e modifiche apportate dall'appaltatore ( art 1659 c.c.) , mentre nella fattispecie all'esame si verte- ad avviso di chi scrive - nell'ipotesi di cui al successivo art 1661 c.c sancito per le modifiche su richiesta del committente.
Ciò si ricava , pur in difetto di documentazione sul punto , dal contenuto di alcune conversazioni prodotte dal convenuto su supporto magnetico a margine dell'esecuzione delle stesse , ed in particolare la 6/17 inerente una conversazione tra le parti e la moglie del laddove si afferma che “ ti riconoscerà le opere extra…noi lo abbiamo Pt_1 Pt_1 sempre detto..”
Il compenso per le opere extracontratto, nella misura di euro 58.000,00, era pertanto dovuto.
Quanto al pagamento del prezzo ,il costo dell'opera di ristrutturazione veniva come noto contrattualmente determinato in €. 350.000,00 oltre Iva come per legge che “… il committente di impegna a corrispondere al netto degli sgravi fiscali previsti in materia di ristrutturazioni edilizie e ciò secondo le seguenti modalità:
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla sottoscrizione del contratto;
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla data del 1.11.2021;
- € 50.000,00 oltre iva, già sgravato del 50% alla data non ben definita né indicata;
- € 15.000,00 oltre iva, alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera”.
Sulla base della documentazione in atti ed in particolare dell'estratto conto del Pt_1 Co l'attore dimostra di aver pagato a Euro 55.000,00 in relazione alla fattura n. 32 ( in un primo tempo riaccreditati al fine di effettuare correttamente il bonifico parlante); il saldo della fattura n. 47 del 17 ottobre 2021 di complessivi Euro 55.000,00 ed il saldo della fattura n. 60 del 10 novembre 2021 di complessivi Euro 27.500,00 : dunque 137.500,00 euro complessivi.
Non si ritengono computabili viceversa a tal fine le somme corrisposte ad altre imprese , C diverse da , non essendovi prova che i materiali sanitari e simili, nel silenzio del contratto, fossero a carico dell'impresa.
Le parti hanno a lungo disquisito in giudizio sull'interpretazione della clausola relativa al prezzo ed alle relative modalità di pagamento nonché all'incidenza in proposito della C mancata fruizione dei benefici fiscali da parte di .
Pag. 12 di 14 Il tema come noto è in questi giorni affrontato dalla giurisprudenza sotto un profilo risarcitorio per perdita di chance, ma alla base ne è la necessaria previsione in contratto – quale condizione od almeno sotto le vesti della presupposizione – del godimento del beneficio
.
Nella fattispecie tuttavia nulla risulta previsto in tal senso ne è stato allegato o dimostrato sa Co
Deve pertanto ritenersi – differentemente da quanto sostenuto dall'impresa - che il prezzo per
l'intera opera da versarsi a cura del fosse pari ad euro 165.000,00 ( ricadendo in Pt_1 sostanza sull'impresa l'alea dei benefici fiscali) che il medesimo effettivamente ha corrisposto in adempimento dell'accordo del 21.9.2021.
Se è vero infatti che nella somma non risultano computate le opere extracontratto - su cui le parti in effetti discutevano -, è anche vero che da un lato i lavori da contratto erano ancora parziali ( ed in effetti non verranno completati) .
Tant' è a fronte dei lavori complessivamente quantificati dal CTU in euro 276.000,00, e dunque per un controvalore di euro 138.000,00 a carico del committente ( secondo la formula dello sconto) , questi aveva comunque integralmente pagato.
Dunque avendo il nelle more sostanzialmente adempiuto, non fondata, alla luce dei Pt_1 principi più sopra richiamati, era l'eccezione di inadempimento dell'impresa a giustificare la sospensione delle opere.
Si ritiene in definitiva che l'inadempimento prevalente seppur non tale da giustificare la Co risoluzione ricada su .
Quanto al chiesto danno sono sicuramente dovute da parte convenuta le somme per emendare i vizi come riconosciute in euro 21.000,00 mentre nessuna prova vi è del danno patrimoniale lamentato quanto al mancato godimento dell'immobile ed al costo sostenuto per un affitto di cui non è agli atti alcuna giustificazione documentale.
Venendo alle ultime richieste pari al rimborso delle spese liquidate al C.T.U., ed i compensi C.T.P. si ritiene che il compenso al CTU- pur qualificabile a titolo di danno - debba essere posto al 50% a carico delle parti e quelli di CTP a carico di ciascuna parte, stante gli esiti della CTU medesima ( con riconoscimento sostanzialmente di spettanze reciproche)
Nessun altro danno risulta provato ( anche sotto il profilo del mancato completamento dell'opera )
4.Spese legali
Venendo infine al regime delle spese, comprensive di quelle di ATP, ed in virtù della parziale reciproca soccombenza queste sono per metà compensate e per la restante parte poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi
PQM
In parziale accoglimento della domanda principale
Pag. 13 di 14 - rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di e la condanna al risarcimento in favore di CP_5 [...]
per la somma di euro 21.000,00 Pt_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
-accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
-rigetta ogni altra domanda od eccezione
-pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva
C
- condanna previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 14.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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