Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1814/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1814/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
Favara il 3/7/1964, , nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nato a [...] il [...] (Avv. PECORARO ANTONIETTA)
[...]
Parte opponente
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GAGLIANO ATTILIO) Controparte_1
Parte opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 6.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, gli opponenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio introducendo il giudizio di merito relativo Controparte_1 all'opposizione da essi proposta nel proc. es n 116/2020 avverso il pignoramento notificatogli in data 9-12/10/202 quali soci della “ ”, in forza della sentenza resa da Parte_5 questo Tribunale n. 880/2019, con la quale detta società veniva condannata al pagamento in
1
Premetteva che, nell'ambito della procedura esecutiva suddetta il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 11.4.2021, aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione con riferimento a un bene che risultava essere di proprietà di terzi (bene sito in Agrigento, c.da Cannatello identificato al
NCEU di detto Comune al fg.173, part. 1417, sub 3 e part. 1646 sub 3) e per il resto, aveva rigettato l'istanza di sospensione e assegnato termine per il giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e, Controparte_1
quanto al bene di via Cannatello, per il quale era stata già dichiarata l'improseguibilità della esecuzione, la carenza di interesse;
in riconvenzionale chiedeva la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita l'atto in Notar da del 6/8/2020 (Rep. n. 227 – Racc. n. 178), Per_1 Per_2 con cui aveva ceduto il bene sito in Agrigento, c.da Cannatello, identificato Parte_3 al NCEU di detto Comune al fg.173, part. 1417, sub 3 e part. 1646 sub 3, a terzi trattandosi di atto compiuto per disperdere la garanzia patrimoniale in favore dei creditori.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'opposizione è infondata.
Con un primo motivo, gli opponenti hanno chiesto di dichiarare l'inefficacia del pignoramento poiché promosso da un soggetto non qualificabile quale “creditore sociale”.
Secondo l'assunto attoreo sarebbe non già creditore terzo, rispetto alla società Controparte_1
( , ma creditore socio della stessa società, ragione per la quale CP_1 Parte_5 non sarebbe legittimato ad agire, in via sussidiaria alla incapienza della società, nei confronti dei singoli soci ai sensi dell'art 2034 c.c.
L'assunto è infondato.
E infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, vanta – in forza Controparte_1 del titolo azionato – la qualifica di creditore sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2304 cc.
Ciò infatti è chiaramente evincibile dal contenuto della sentenza n. 880/2019.
Con tale pronuncia è stato riconosciuto il credito societario di un “ex socio” derivante dalla liquidazione della propria quota a seguito del legittimo esercizio del diritto di recesso perfezionatosi in data 26.3.2010 (epoca anteriore alla messa in liquidazione della società
e dunque maturato già a quella data. Parte_5
2 Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti lamentano che l'atto di pignoramento è stato notificato in spregio del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c.; lamentano in particolare, che l'opposto non avrebbe dato prova di avere aggredito i beni mobili registrati e non registrati della società, nè l'effettiva incapienza della stessa.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
È noto che “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali” e, art. 2304 cc “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
Quella dei creditori sociali è pertanto una obbligazione di natura solidale con preventivo beneficio di escussione del patrimonio societario.
Dalla natura di debito sociale del pagamento della liquidazione della quota al socio uscente discende la responsabilità solo sussidiaria degli altri soci (cfr. Cass. civ. Sez. I, 23/05/2006, n.
12125 secondo cui “Essendo la società, anche qualora abbia natura personale, pur sempre un soggetto di diritto titolare di un patrimonio autonomo, è nei suoi confronti che devono essere promosse le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente o degli eredi del socio deceduto, con le quali si fanno valere appunto un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, con la conseguenza che tali azioni non sono proponibili nei confronti degli altri soci della società uti singuli, la cui responsabilità è solo sussidiaria come per ogni debito sociale).
Deve precisarsi – sebbene il punto non sia oggetto di contestazione – che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone, come è avvenuto nel caso in esame, costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. (Cass. sez. 1, Sentenza n. 1040 del
16/01/2009; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30441 del 19/12/2017).
Ora, nel caso in esame, il creditore procedente , sul quale incombeva il Controparte_1 relativo onere (cfr. C., S.U., 28709/2020), ha dimostrato di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale.
3 Risulta infatti che il creditore procedente ha notificato pignoramento presso terzi nei confronti della , ottenendo – a parziale soddisfazione Parte_6 del proprio credito - la somma irrisoria di €. 6.300,00.
Risulta inoltre che il commissario liquidatore, Dott. con pec del 30/11/2020, ha dichiarato Per_3
“…che la società non è titolare di beni immobili né di beni mobili…”.
Con riferimento al valore di tale dichiarazione deve essere richiamata la pronuncia della
Suprema Corte (C. 2647/1987) secondo cui “È indizio idoneo a fornire la prova dell'insufficienza del patrimonio sociale la lettera del liquidatore della società, nella quale questi formula ai soci la richiesta di eseguire versamenti al fine di provvedere ai pagamenti dei debiti sociali, dichiarando per iscritto di non essere in grado di soddisfare la massa creditoria).
A ciò si aggiunga che l'impossidenza della società è ricavabile altresì dal bilancio sociale, portante sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale nonché dalla ispezione ipotecaria prodotta e infine dalla predetta sentenza n. 880/2019 nella quale, incidentalmente, sono emerse delle condotte c.d. spoliative del patrimonio sociale.
Ebbene, a fronte, di tali gravissimi indizi dell'incapienza societaria, gli opponenti non hanno dimostrato che il patrimonio societario sia idoneo e sufficiente a soddisfare le pretese creditorie limitandosi ad allegare solo labialmente la sussistenza di altri beni aggredibili.
Va poi precisato, come rettamente osservato dal G.E nella fase cautelare, che non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito;
prova che, come detto, è stata compiutamente offerta dall'opposto.
Con un altro motivo gli opponenti lamentano che l'esecuzione intrapresa configurerebbe una fattispecie di abuso del diritto, inteso come abuso dello strumento espropriativo poiché avrebbe colpito beni immobili riconducibili a più soci per un valore di gran lunga superiore al credito vantato.
Anche tale doglianza è infondata.
Va in primo luogo osservato che una eventuale sproporzione tra il credito ingiunto e i cespiti vincolati non comporta l'illegittimità del pignoramento, potendo invece rilevare ai fini di un'eventuale istanza ex art. 496 cpc ovvero per disporre una futura vendita con gradualità.
4 Ciò premesso, nel caso in esame non risulta dimostrata la dedotta sproporzione e anzi essa risulta smentita dalle perizie di stima allegate in questa sede dall'opposto dalle quali emerge un valore complessivo dei beni pignorati di circa 300.000,00 quindi non sproporzionato rispetto all'ingente credito (€. 250.913,56) per cui il creditore ha agito, specie se si considerano anche le spese del procedimento esecutivo.
Gli opponenti lamentano inoltre che l'esecuzione avrebbe colpito un bene immobile di proprietà di terzi soggetti (bene staggito sito in Agrigento, c.da Cannatello identificato al NCEU di detto
Comune al fg.173, part. 1417, sub 3 e part. 1646 sub 3).
Sul punto occorre rilevare che il G.e. ha dichiarato, con riferimento a tale bene,
l'improseguibilità dell'azione esecutiva tenuto conto che detto bene con atto di vendita in Notar
da del 6/8/2020 (Rep. n. 227 – Racc. n. 178) era stato ceduto al terzo Per_1 Per_2 CP_2 in data antecedente alla notifica dell'atto di pignoramento del 9.10.2020 e che
[...]
l'appartenenza del bene all'esecutato costituisce una condizione dell'azione esecutiva.
Occorre rilevare che il G.e., con tale statuizione, non ha deciso un motivo di opposizione ex
615 c. 2 ma, sulla base dei poteri officiosi ad esso conferiti, ha accertato che l'immobile suddetto non era appartenente al debitore esecutato, che quindi non poteva essere oggetto di esecuzione e ha dichiarato, con riferimento ad esso, l'improcedibilità della procedura.
Pertanto, la proposizione del motivo di opposizione , a prescindere dal difetto di interesse è da ritenersi in questa sede inammissibile.
Con un ultimo motivo, gli opponenti lamentano che l'esecuzione avrebbe avuto ad oggetto un immobile costituente prima casa di soggetto alla sospensione ex art. 4 c.d. Parte_2 decreto ristori.
Anche tale assunto è infondato in quanto non è stata depositata alcuna documentazione utile a vagliare la sussistenza dei presupposti della normativa invocata.
La domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
È da premettere che, con ordinanza del 22.2.2022, è stata rigettata richiesta di chiamata in causa del terzo (terzo in favore del quale il debitore, prima della notifica del pignoramento, ha alienato uno dei beni oggetto del pignoramento stesso ) avanzata dall'opponente.
5 Ciò in quanto questo giudizio costituisce la fase di merito di una opposizione ad una “specifica esecuzione” e che il suo oggetto non può essere esteso fino a ricomprendere accertamenti che travalichino i motivi di opposizione (come accadrebbe se si ritenesse ammissibile una azione revocatoria per rendere aggredibile un bene che, non appartenendo oggi al debitore, è sottratto alla procedura esecutiva).
Alla luce di tali ragioni, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale, fermo restando che l'opponente - per potere legittimamente sottoporre ad esecuzione il bene appartenente al terzo -potrà prima agire con l'azione revocatoria nell'ambito di un autonomo giudizio per poi assoggettare tale bene a procedura esecutiva.
Le spese di lite devono essere compensate per ¼ stante la soccombenza sulla domanda riconvenzionale. Per il resto, seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
compensa per ¼ le spese di lite e condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta della restante parte, che si liquidano nella complessiva somma (già oggetto della dedotta compensazione) di € 6.000, 00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Agrigento, 18.6.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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