Sentenza 7 febbraio 2023
Improcedibile
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/01/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2025REG.PROV.COLL.
N. 04068/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2023, proposto da
LU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano, Mario Alberto Quaglia, Lorenzo Bottero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di HI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Frejus Case Vacanza S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00145/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Quaglia, Floridi in sostituzione di Merani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso sul ricorso proposto dalla società LU s.r.l. contro il Comune di HI per:
- l’annullamento della nota comunale prot. n. 13682 del 27 luglio 2022, avente ad oggetto “ servizio pubblico di teleriscaldamento del Comune di HI- rif vs. nota prot. LUMIN_AM_22_06_003 ”, con la quale - con riferimento al servizio pubblico di teleriscaldamento nel Comune di HI - si negava la sussistenza di un'alterazione dell'equilibrio gestionale e la pretesa ad ottenerne un riequilibrio, e si diffidava LU dal voler “ porre in essere iniziative unilaterali ”;
- l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2, e comma 1, lettera c), del d.lgs n. 104 del 2010 e s.m.i., della sussistenza di una situazione di squilibrio nel rapporto oggetto del contendere e, conseguentemente, dell'obbligo del Comune intimato a riequilibrare il rapporto gestionale inerente al servizio pubblico del teleriscaldamento in HI e comunque del diritto della società LU a recedere dal rapporto in corso, con conseguente liberazione dalle obbligazioni poste a suo carico;
- in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente in conseguenza dell'atto impugnato e della contestata condotta inadempiente del Comune di HI, con la rifusione del relativo danno emergente e lucro cessante.
1.1. Il tribunale ha premesso in fatto quanto segue:
- LU s.r.l. è l’attuale gestore del pubblico servizio di teleriscaldamento di edifici pubblici e privati siti nel Comune di HI. Il servizio le è stato affidato in concessione a seguito di procedura negoziata, sulla base di una convenzione sottoscritta il 7 dicembre 1999, avente scadenza naturale al marzo 2031;
- con l’approvazione dell'art. 23-bis, comma 8, lett. e) del d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni in l. n. 133/2008, il legislatore ha previsto che le concessioni di pubblico servizio affidate a soggetti privati in assenza di procedura ad evidenza pubblica “ cessano ... entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante ”;
- il Comune di HI, pertanto, ha comunicato al gestore l’avvenuta scadenza del rapporto, con proprie note prot. nn. 822 e 16051 del 19.11.2010 e prot. n. 16401 del 25.11.2010, dando altresì conto del fatto che avrebbe proceduto alla scelta del nuovo affidatario mediante una gara ad evidenza pubblica. Al contempo, ha invitato il gestore uscente a proseguire nella gestione del servizio sino al completamento della procedura di gara;
- la ricorrente, dunque, in qualità di gestore di fatto del servizio di teleriscaldamento, in regime di prorogatio dal 31 dicembre 2010, con diffida del 2016, rappresentava al Comune di HI le difficoltà derivanti dal dover proseguire nella gestione del servizio nell’incertezza del quadro normativo ed in assenza di chiare pattuizioni che disciplinassero i rapporti tra le parti e con gli utenti finali del servizio e, a fronte della persistente inerzia del Comune, la società LU s.r.l. proponeva ricorso dinnanzi a. T.a.r. per il Piemonte per l’accertamento dell’illegittimità di tale comportamento omissivo, poi definito con sentenza di accoglimento n. 1489 del 1° dicembre 2016, che condannava il Comune a pronunciarsi sull’istanza di LU s.r.l.;
- con successivo atto di citazione, LU s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Torino il Comune di HI, chiedendo la condanna di quest’ultimo a pagare alla ricorrente i danni cagionati dalla condotta omissiva consistente nel non aver indetto la gara per l’affidamento del servizio;
- il contenzioso veniva definito con sentenza n. 4432 del 30 settembre 2021 che respingeva la domanda di parte ricorrente, in quanto non fondata;
- nel mentre del suddetto contenzioso, il Comune quantificava l’indennità di riscatto dell’impianto di teleriscaldamento, in conseguenza della concessione, che veniva impugnata dalla ricorrente con un nuovo ricorso dinnanzi al T.a.r. per il Piemonte, attualmente pendente, con il numero di ruolo R.G. n. 607/2021;
- riferendosi all’aumento in maniera esponenziale del prezzo del metano a partire da ottobre 2021, la concessionaria – assumendo di essere gravata da oneri straordinari di approvvigionamento della materia prima combustibile e di esercitare la propria attività in perdita, nel senso che i ricavi della fornitura di calore agli utenti sarebbero risultati inferiori rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto del gas metano – con successiva nota del 17 giugno 2022 rappresentava all’Amministrazione resistente l’esigenza di concordare, anche in coerenza con gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.239/2021), le modalità per stabilire un riequilibrio del rapporto in corso, segnalando altresì come - in difetto - si sarebbe trovata costretta a restituire la gestione del servizio di teleriscaldamento, trattandosi di prestazione economicamente non più sostenibile nell’attuale contesto;
- con successiva nota del 20 luglio 2022, la ricorrente sottoponeva al Comune l’elenco di alcuni interventi a suo dire necessari per garantire la continuità del servizio, anche in caso di carenze della materia prima, in vista della prossima stagione invernale;
- il Comune di HI replicava con nota prot. n. 13862 del 27 luglio 2022 sostenendo che: 1. la rinegoziazione è stata prevista dalla normativa emergenziale per gli appalti e le concessioni di lavori e non per le concessioni di servizi e, comunque, l’affidatario avrebbe facoltà di richiederla, ma non avrebbe alcun diritto ad ottenerla; 2. il Comune non sarebbe stato tenuto a garantire l’equilibrio economico-finanziario, non sussistendo alcun PEF; 3. nell’attuale contesto di gestione di mero fatto, il Comune non avrebbe alcun dovere di garantire al gestore “margini mensili” di guadagno; 4. la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 2021 richiamata da LU s.r.l. a sostegno delle proprie doglianze sarebbe stata inconferente rispetto alla fattispecie in questione;
- la nota terminava diffidando la società dal voler porre in essere iniziative unilaterali e chiedendo alla società “ di voler fornire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi un prospetto dettagliato indicante i valori numerici utilizzati e ottenuti per il calcolo dell’aggiornamento delle tariffe applicate agli utenti del servizio pubblico di teleriscaldamento di HI dal 1° gennaio 2018 ad oggi, corredata da una relazione tecnica che ne illustri in termini completi ed esaustivi i criteri adottati e le modalità di calcolo utilizzate ”.
1.2. Impugnata da parte ricorrente quest’ultima nota, il tribunale – esposti gli otto motivi di ricorso e dato conto di proprie precedenti pronunce riguardanti i rapporti tra le stesse parti – ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di HI, affermando la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
1.3. Dopo avere ricostruito la cornice giuridico-ordinamentale all’interno della quale ha collocato il servizio di teleriscaldamento in oggetto, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, ha accolto la corrispondente eccezione preliminare del Comune di HI ed ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento della nota comunale del 27 luglio 2022.
1.3.1. Il tribunale è pervenuto a questa statuizione ritenendo che la nota gravata avesse “ chiaramente connotazione interlocutoria ” e si appalesasse “ priva di spessore provvedimentale di qualsivoglia genere alla luce della piana esegesi dei suoi contenuti testuali ”. Esaminati questi ultimi, ha concluso manifestando l’avviso che “ il travagliato rapporto amministrativo e negoziale tra la parte pubblica e la parte privata non sia giunto, nella fattispecie, alla definizione di un assetto di rapporti cristallizzato in un atto provvedimentale concretamente censurabile in sede giurisdizionale: la nota, nel suo contenuto misto - interlocutorio, di diffida e di richiesta di informazioni e documenti – si inscrive nella cornice di un dialogo indubbiamente difficoltoso, ma ancora in atto nella comune consapevolezza che il rapporto di fatto vedrà il suo termine alla luce dell’annunciato avvio della procedura ad evidenza pubblica […]”.
1.4. Il tribunale ha comunque riservato una separata delibazione alle domande di accertamento e di risarcimento del danno e le ha respinte entrambe.
1.5. Le spese processuali sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico della società ricorrente ed a favore del Comune resistente.
2. La società LU s.r.l. ha proposto appello con tre motivi.
Il Comune di HI si è costituito per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memoria del Comune e di repliche delle parti.
3. In via preliminare, la società appellante espone, tra l’altro, che, dopo la pubblicazione della sentenza gravata - date per presupposte la natura interlocutoria della nota comunale del 27 luglio 2022 e la pretesa volontà di dialogare del Comune di HI (pur se, a suo avviso, emersa soltanto a seguito e nel corso del giudizio) - LU si è data carico di presentare tutta la documentazione richiesta, sperando nell’apertura dell’auspicato confronto con il Comune sulla rinegoziazione.
Per tale ragione, l’appellante deduce che il gravame è stato proposto al solo fine di contestare le statuizioni della sentenza con le quali il giudice, soprassedendo “ da ogni considerazione in diritto circa la rinegoziabilità del rapporto e la sussistenza degli obblighi di servizio pubblico ”, ha respinto le domande di accertamento e di risarcimento del danno, ritenendo il “ mancato raggiungimento della prova della gestione in perdita e dell’asserito danno ” (così al punto 6.1 della sentenza).
3.1. Data tale premessa, il primo motivo di appello critica la sentenza nella parte in cui, pur avendo evidenziato una “ divaricazione dei flussi di costo e ricavi di quote vendita ” (punto 6.1, lettera c), non ha ravvisato una situazione di disequilibrio della prestazione, ma ha reputato inidonee allo scopo le risultanze documentali offerte dalla ricorrente, disattendo anche le richieste istruttorie.
3.2. Il secondo motivo di appello è volto a sostenere:
a) la svista del giudice che, nell’esaminare la documentazione di causa, non si sarebbe avveduto di alcuni documenti depositati dalla ricorrente (tra cui la produzione di fatture relative agli acquisti del gas);
b) l’erroneità delle conclusioni rese in punto di assenza di disequilibrio al paragrafo 6 della sentenza. In proposito, vengono evidenziati: l’irrilevanza della quota fissa della tariffa; il forte disequilibrio, causato dall’applicazione dell’indice CMEM (cioè il parametro per l’aggiornamento tariffario in base all’art. 7 della convenzione), fra il valore di vendita del servizio reso (determinato a priori da ARERA) ed il costo sostenuto per l’acquisto del metano (costo puntuale in base all’effettivo prezzo del gas) che ha subito oscillazioni imprevedibili; l’inutilità di un’analisi estesa ad un arco temporale più ampio – come invece preteso da tribunale – avendo ARERA modificato il predetto criterio a partire dal 1° ottobre 2022 con deliberazione n. 374/2022/RGAS; l’erroneità nell’esame da parte del giudice del conto economico di LU, sia perché l’utile esposto di € 448 mila non potrebbe essere ritenuto, in sé, “ragguardevole” (come affermato in sentenza), sia perché LU non gestisce soltanto il teleriscaldamento di HI, ma svolge altre attività decisamente più redditizie che le avrebbero consentito di continuare a gestire il servizio oggetto del contendere nonostante le ingenti perdite subite; ancora, non sarebbero corretti gli ulteriori rilievi svolti in sentenza in merito ad altre voci del conto economico (in particolare quanto al raffronto tra i ricavi del teleriscaldamento e i costi per l’acquisto di gas metano ed energia elettrica nel periodo 2021).
3.3. Il terzo motivo di appello è volto ad evidenziare come nella fattispecie sussistessero, oltre che i presupposti in fatto, i presupposti in diritto per il riequilibrio o, in alternativa, per il recesso dal rapporto.
In particolare, l’appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia dal momento che il giudice ha concluso per l’infondatezza della domanda di accertamento, pur avendo esaminato solo uno degli aspetti della domanda, la quale invece concerneva anche la verifica dei presupposti in diritto per rinegoziare il rapporto gestorio, al fine di garantirne l’equilibrio, ovvero di liberarsi delle obbligazioni a suo carico.
3.3.1. In merito al primo profilo, definito in sentenza della “rinegoziabilità del rapporto” di concessione in corso, l’appellante premette che il Comune di HI avrebbe “ in effetti mutato il suo iniziale atteggiamento negazionista tout court volto ad escludere l’operatività del meccanismo di riequilibrio del rapporto oggetto del contendere ”, ma sottolinea l’interesse della società ad ottenere una pronuncia anche su tale questione di diritto.
Quindi argomenta riguardo alla sussistenza del diritto del concessionario alla rinegoziazione del rapporto sulla base: della sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 2021; degli artt. 3 e 165, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 (e dei suoi antecedenti normativi); della pertinenza dell’assetto normativo di riferimento anche in mancanza di PEF (come nel caso di specie); dell’insufficienza dei criteri di adeguamento delle tariffe di cui all’art. 7 della convenzione.
3.3.2. Con riferimento al secondo profilo, definito in sentenza della “sussistenza degli obblighi di servizio”, l’appellante sostiene che, senza mettere in dubbio la natura di servizio pubblico locale del teleriscaldamento, sarebbe tuttavia sussistente la possibilità per il concessionario (anche quello in prorogatio ) di recedere dal rapporto in corso in caso di evidente squilibrio (come espressamente codificato dall’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché in applicazione degli ordinari rimedi civilistici, tra cui la risoluzione ex art. 1467 cod. civ.).
3.4. L’appellante ripropone quindi le domande formulate in primo grado, sulle quali assume che il primo giudice non si sarebbe pronunciato, concernenti l’azione di accertamento (e le domande istruttorie) e l’azione risarcitoria.
4. Il Comune di HI, nel resistere al gravame, ha, in via preliminare, eccepito:
I) l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello avversario per l’impugnazione parziale della sentenza di primo grado;
II) l’improcedibilità dell’appello avversario per la sopravvenuta carenza di interesse determinata dalle vicende accadute successivamente al deposito della sentenza impugnata, che il Comune espone nei termini che seguono:
- la società ha presentato una nuova istanza di revisione prezzi;
- il Comune con nota prot. n. 5323/2023 ha manifestato la disponibilità a trattare, chiedendo produzione documentale;
- il gestore ha provveduto ad un primo invio di documenti, a seguito del quale il Comune ha manifestato l’esigenza di nominare professionisti esterni, esperti della materia, che potessero coadiuvare l’amministrazione nell’istruttoria;
- quest’ultima è proseguita con la richiesta di integrazioni documentali (pur avendo frattanto la società riferito di proporre “cautelativamente” l’appello);
- il procedimento si è concluso con il provvedimento prot. n. 20444/2023, con il quale l’amministrazione ha ritenuto di non accogliere la rinnovata istanza di riequilibrio contrattuale;
- il provvedimento è stato impugnato dalla società con ricorso al T.a.r. per il Piemonte, tuttora pendente.
In conseguenza di tali fatti, il Comune di HI assume che la società ricorrente non avrebbe interesse alla decisione del presente giudizio.
4.1. L’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse è fondata e va accolta, con le precisazioni di cui appresso.
5. L’oggetto del contendere attiene all’accertamento di una situazione di disequilibrio di gestione nel periodo giugno 2021-giugno 2022.
5.1. In merito alla domanda di accertamento dell’obbligo del Comune, in presenza di sopravvenienze imprevedibili, di rinegoziare il rapporto gestionale ovvero di consentire al concessionario lo scioglimento unilaterale dal rapporto, il T.a.r. si è pronunciato solo in punto di fatto, escludendo, allo stato degli atti, il sopravvenuto disequilibrio delle prestazioni a carico della società concessionaria.
La ritenuta insussistenza di una situazione di gestione in perdita - da accertarsi quale presupposto sia della rinegoziazione che dello scioglimento unilaterale del rapporto per eccessiva onerosità - ha comportato l’inutilità della pronuncia del tribunale in punto di diritto.
Peraltro, la decisione è stata assunta perché il tribunale ha ritenuto che la società concessionaria non avesse fornito la prova della gestione in perdita. Il rigetto va quindi riferito al quadro probatorio procedimentale e processuale, quale venutosi a delineare fino all’adozione della nota prot. n. 13682 del 27 luglio 2022, impugnata in primo grado.
5.2. Parimenti la domanda risarcitoria è stata respinta dal tribunale per “ mancato raggiungimento della prova … dell’asserito danno ”.
5.3. Conferma definitiva delle ragioni di rigetto delle domande sulle quali il tribunale si è pronunciato nel merito si rinviene nelle conclusioni secondo cui “[…] il quadro probatorio offerto dalla deducente estrapola uno spaccato parziale e non perspicuo dei reali andamenti complessivi della gestione del servizio, né si perita di produrre documenti contabili ufficiali, documentazione commerciale attendibile, relazioni e prospetti esaurienti e intellegibili circa la presunta situazione di perdenza del servizio di teleriscaldamento nel comune di HI. Tanto basta per rigettare le due domande di accertamento e di condanna risarcitoria stante il mancato assolvimento dell’onere della prova […]” (punto 6.2 della sentenza).
6. Le vicende sopravvenute a tale pronuncia hanno fatto venire meno l’interesse della ricorrente alla decisione del presente appello, dal momento che, avendo il tribunale qualificato la nota del luglio 2022 come meramente interlocutoria ed avendo LU prestato acquiescenza alla consequenziale statuizione di inammissibilità della relativa impugnazione, è accaduto che la nota della società indirizzata al Comune di HI in data 15 febbraio 2023 (esplicitamente riferita, tra l’altro, “ al riequilibrio del rapporto relativamente al periodo per il quale è stato attivato il contenzioso (giugno 2021- giugno 2022), alle necessarie misure correttive da attuare ed alla rinegoziazione ”) ha, di fatto, determinato la prosecuzione del procedimento finalizzato ad ottenere la rinegoziazione del rapporto di concessione in essere col Comune di HI per lo stesso periodo giugno 2021-giugno 2022.
6.1. Nell’ambito di tale seguito procedimentale si è svolta un’attività istruttoria ulteriore - documentata nel dettaglio dalla produzione dell’appellante del 10 ottobre 2024 e del Comune di HI dell’11 ottobre 2024 - che ha comportato una situazione probatoria mutata rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado ed anche al momento della decisione da parte del tribunale delle domande di accertamento e risarcitoria.
6.2. Il procedimento si è concluso con il provvedimento del 6 novembre 2023, prot. 20444, che, con riguardo al periodo anzidetto (giugno 2021-giugno 2022), respinge “la rinnovata istanza” di riequilibrio contrattuale avanzata dal gestore “ in quanto le perdite lamentate dal gestore (i) non sono effettive o, comunque, non sono provate, in quanto risultato economico di ammortamenti apparenti (nel senso sopra spiegato); per il resto, (ii) sembrano essere state determinate dalle perdite di rete e (iii) dalla rinuncia alla cogenerazione, entrambe imputabili al solo gestore. ”.
6.3. Il provvedimento è stato impugnato (unitamente alla nota comunale successiva del 20 novembre 2023, n. 21563) con ricorso proposto dalla società LU dinanzi al T.a.r. per il Piemonte, per il relativo annullamento e per l’accoglimento delle seguenti domande:
<< in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a, numero 2, e comma 1 lettera c, per l’accertamento dell’obbligo del Comune intimato a riequilibrare il rapporto gestionale inerente al servizio pubblico del teleriscaldamento in HI nel periodo tra giugno 2021 e giugno 2022 e, di conseguenza ed in ogni caso, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente in conseguenza degli atti impugnati e della contestata condotta del Comune di HI, con la rifusione del relativo danno emergente e lucro cessante >>.
Si tratta di domande anche testualmente coincidenti con quelle già proposte nel primo grado del presente giudizio, impugnando la nota prot. n. 13682 del 27 luglio 2022, e riproposte in secondo grado.
Tuttavia, il quadro probatorio sulla base del quale sono state avanzate (e poi decise) è stato ampiamente modificato dall’istruttoria effettuata dopo la sentenza di primo grado, così come ogni precedente presa di posizione del Comune di HI è stata definitivamente superata dal provvedimento n. 20444 del 6 novembre 2023 .
7.La sopravvenienza di detta istruttoria e del provvedimento conclusivo del procedimento volto alla rinegoziazione delle condizioni della concessione determina l’improcedibilità per carenza di interesse sulla base del principio giurisprudenziale per il quale “ la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ” (richiamato da ultimo da Cons. Stato, IV, 1 agosto 2023, n. 7460).
7.1. Applicando il detto principio al presente giudizio di appello, si constata che, a causa delle vicende sopravvenute, la decisione, riferita all’originaria domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di rinegoziare le condizioni della concessione, sarebbe inutiliter data :
- sia perché la società ricorrente ha ottenuto che il Comune riconoscesse, in astratto (e pur con riserva del futuro eventuale esercizio di propri poteri discrezionali), la rinegoziabilità del rapporto concessorio, tanto da avviare l’istruttoria finalizzata ad accertare quello stesso squilibrio contrattuale che il tribunale aveva negato, allo stato degli atti;
- sia perché, ai fini della decisione, non si potrebbe tenere conto del segmento procedimentale svoltosi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, né, a maggior ragione, del provvedimento sopravvenuto del 6 novembre 2023, essendo quest’ultimo impugnato in separato giudizio pendente in primo grado e conservando perciò i propri autonomi effetti autoritativi, sfavorevoli alla società ricorrente, a prescindere dall’esito del presente gravame.
Pertanto solo in detto giudizio potranno essere utilmente affrontate – sulla base di un quadro istruttorio più ampio e comunque rinnovato – sia la questione di fatto, concernente la sussistenza del disequilibrio di gestione, sia le questioni di diritto, concernenti l’ammissibilità e, in caso positivo, i presupposti per la rinegoziazione ovvero per lo scioglimento unilaterale del rapporto.
7.2. Riguardo alle questioni di diritto, riproposte col terzo motivo di appello, giova precisare che la concretezza e l’attualità dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, non sussistono quando la domanda di parte miri a conseguire una mera affermazione di principio, che prescinda (o meglio, debba prescindere, come nel caso di specie) dalla verifica della sussistenza attuale dei presupposti, anche fattuali, necessari per il conseguimento del “bene della vita” oggetto della pretesa sostanziale (cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4, per l’affermazione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che comporta, come da univoca giurisprudenza, che la legittimità dei provvedimenti amministrativi non vada verificata in astratto, o nell’astratto interesse generale, bensì al solo fine dell’accertamento della pretesa sostanziale ritualmente fatta valere in un determinato giudizio). Ne consegue che non è sorretta da un interesse giuridicamente rilevante la pretesa limitata all’affermazione, in diritto, della possibilità per il concessionario di pubblico servizio (con o senza PEF) di ottenere una rinegoziazione ovvero di recedere dal servizio.
La società LU ha interesse giuridicamente rilevante, quindi concreto ed attuale, soltanto all’annullamento del provvedimento di diniego sopravvenuto ed all’accoglimento delle domande di accertamento riproposte nel giudizio attualmente pendente dinanzi al T.a.r. Piemonte.
7.3. Analogamente è a dirsi per quanto riguarda la domanda risarcitoria, rispetto alla quale peraltro è stato lo stesso difensore della società appellante a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse, con la dichiarazione di rinuncia resa nel verbale dell’udienza del 21 novembre 2024.
8. In conclusione, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8.1. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di appello, considerata la peculiarità della vicenda procedimentale tuttora sub iudice , sia pure in separato giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Urso, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Alberto Urso |
IL SEGRETARIO