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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni iscritta al numero 608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc all'udienza del 14.01.2025,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in margine Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Pierluigi Avallone del Foro di Latina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi Viale Vittorio Emanuele III, n. 11,
ATTORE
E
, rappresentate e difese, Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Davide Sciarra ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Fondi, Via Ponte Nuovo n. 25,
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12/02/2024, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1
e quali proprietarie dell'immobile sito nel Comune Controparte_1 Controparte_2
di Fondi, in Corso Italia n. 154, censito al N.C.E.U. del Comune di Fondi (LT) al Foglio 29, particella
293, Sub 1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "- Accertare che, a far data dal mese di giugno 2021, le SIg.re e , hanno violato il Controparte_2 Controparte_1
“Verbale di conciliazione del 2.3.2020 - RGM n. 201/2020 ADR Intesa” sottoscritto con la SI.ra
, contravvenendo al punto n. 5 dell'accordo stesso (“La parte istante, dichiara Parte_1
che nei successivi 5 anni, il locale non verrà concesso in locazione ad attività commerciale aventi medesima categoria merceologica”), perché concedevano in locazione il locale ad una ditta
(Meschino Aurora Vittoria) che, ancora oggi, svolge un'attività commerciale avente medesima categoria merceologica di quella della SI.ra (ATECO 47.59 (Commercio al dettaglio di Pt_1 mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa). -Condannare le SI.re
[...]
e al risarcimento del danno in favore della SI.ra Controparte_2 Controparte_1 [...]
, quantificabile nella somma di € 23.240,52, (canone € 1.291,14 x 18 mensilità), o nella Parte_1 diversa, maggiore o minore somma che sarà determinata, anche in via equitativa, dall'Ill.mo Giudice adito. - Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto di avere condotto in locazione a fare data dal luglio
1994 l'immobile di proprietà delle parti convenute e che in data 02/03/2020 le SIg.re d'innanzi CP_2 all'Organismo di mediazione ADR Intesa sottoscrivevano un accordo di mediazione a definizione della procedura di sfratto avviata dalle proprietarie con il quale si impegnavano a non concedere in locazione ad attività commerciale avente la medesima categoria merceologica di quella dell'attività della sfrattata Parte_1
Allegava di essere venuta a conoscenza che nel mese di giugno del 2021 le SIg.re avevano CP_2
concesso in locazione il locale commerciale a Meschino Aurora Vittoria della ditta ArtiKasa Living di Meschino Aurora Vittoria che ancora al momento dell'introduzione del giudizio svolgevano un'attività commerciale avente medesima categoria merceologica di quella della SI.ra Pt_1
Esponeva, quindi, che la ArtiKasa svolgeva l'attività di vendita di mobili e complementi di arredo, con codice ateco 47.59 – “Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa”. Attività prevalente “Commercio al dettaglio relativo a complementi di arredo” e che il negozio di denominato aveva esercitato per oltre 30 anni nel Parte_1 CP_3
medesimo locale commerciale, l'attività di vendita di mobili, articoli di arredamento, quadri e cornici, articoli tessili, articoli per tappezzerie e specchi con lo stesso codice ateco 47.59 - commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa.
Considerato, quindi, che i codici ateco erano gli stessi e che era stato violato l'accordo di mediazione nella parte in cui impediva al proprietario nei cinque anni successivi di locare l'immobile ad altra attività appartenente allo stesso settore merceologico, affermava di essere stata danneggiata dalla suddetta attività che aveva usufruito dell'avviamento commerciale coltivato dalla SI.ra per Pt_1
cui chiedeva quantificarsi il risarcimento del danno in via equitativa nella misura di 18 mensilità del canone di locazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo “preliminarmente, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda
[...]
avanzata dalla ricorrente, stante la mancata proposizione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/10 e ss. mm. ed ii.; ➢ nel merito, rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra in quanto nessuna violazione dell'accordo raggiunto in sede di Parte_1 mediazione in data 02.03.2020 – RGM N. 201/2020 ADR Intesa - risulta integrato dalle sig.re
[...]
e , per tutti i motivi di fatto e di diritto”. CP_1 Controparte_2
Sosteneva il convenuto che l'immobile in questione veniva concesso in locazione alla SI.ra
[...]
e che nel mese di dicembre del 2019 la stessa risultava essere morosa nel pagamento dei Parte_1
canoni di locazione per complessivi 26.595,71 di talché le proprietarie agivano giudizialmente per intimare lo sfratto che di fatto veniva convalidato ed in sede di mediazione si raggiungeva l'accordo cui faceva riferimento la parte attrice rinunciando, fra l'altro, a fare valere il proprio credito derivante dai canoni di locazione scaduti e rimasti impagati.
Affermava, altresì, che la SI.ra doveva lasciare l'immobile entro e non oltre il 30/04/2020 Pt_1
e, invece, riconsegnava il locale solo in data 15/01/2021.
Nel merito contestava la violazione dell'accordo in quanto Controparte_4
vendeva oggettistica per la casa, biancheria, piccoli complementi d'arredo e tessili e non
[...]
mobili per la casa.
La convenuta evidenziava ulteriormente che la SI.ra aveva in seguito e qualche mese dopo Pt_1
il rilascio del negozio, chiuso la propria ditta alla camera di commercio e che, pertanto, essa non aveva subito alcun danno conseguenza e che nel nostro ordinamento non sono ammessi i danni sanzionatori.
Eccepiva ulteriormente che l'attrice non aveva dimostrato di avere subito un danno e che nel caso di specie non sarebbe possibile la valutazione equitativa del danno poiché il risarcimento del danno richiede comunque che un danno sia stato già provato ovvero sia certo nella sua esistenza ontologica anche se non nel suo esatto ammontare.
Ritenuti irrilevanti ai fini del decidere i mezzi istruttori articolati, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti ex art. 189 c.p.c. termine perentorio di 60 gg prima dall'udienza per il deposito di note scritte, 30 gg prima per le comparse conclusionali e termine di 15 gg prima per il deposito di memorie di replica.
In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto risulta evidente che la presente causa non ha relazione con il contratto di locazione stipulato, bensì ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno per la violazione di una clausola dell'accordo di mediazione di una precedente causa civile.
Ne deriva che la materia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs.
28/2010, per cui l'eccezione va rigettata.
Tanto detto, nel merito deve darsi atto che anche l'attore nel suo atto di citazione ammette che il settore merceologico dei due negozi e ArtiKasa Living di Meschino non è lo Controparte_5
stesso. Si legge, infatti, nell'atto di citazione che quest'ultima svolge l'attività prevalente di commercio di articoli per la casa, mentre il negozio “ha esercitato per oltre 30 anni, presso il Controparte_5 medesimo locale commerciale, l'attività di vendita di mobili, articoli di arredamento, quadri e cornici, articoli tessili, articoli per tappezzerie e specchi”.
Le foto versate in atti e prodotte dallo stesso attore della vetrina del negozio provano che CP_3
l'oggetto del negozio della che ha chiuso era il commercio di beni mobili e di arredo per la Pt_1
casa più che di articoli casalinghi di talché l'oggetto è diverso.
L'assunto è confermato anche dall'intimazione di sfratto nel quale si legge testualmente che il negozio di ha ad oggetto la vendita di mobili e arredamenti ed è denominato proprio Pt_1 [...]
. CP_6
In ordine al Codice ateco deve dirsi che lo stesso codice spesso è generico e non è sempre significativo il fatto che due ditte individuali abbiano lo stesso codice ateco come avviene nel caso di specie nel quale l'oggetto della ditta della SI.ra erano i mobili e i complementi d'arredo pure senza Pt_1
preclusione per la vendita di altri oggetti al dettaglio per la casa.
Ne deriva che nella specie il codice ateco non rilevante e la documentazione in atti rende bene evidente che l'oggetto della erano i mobili e i complementi di arredo, mentre l'oggetto CP_7
della vendita indiscusso della erano gli oggetti ed articoli per la casa. CP_8
Il giudicante ritiene ulteriormente che nel caso di specie non sussista il diritto al risarcimento del danno per il fatto che la SI.ra ha chiuso la propria ditta di talché non si configura Parte_1
nel caso di specie alcun danno risarcibile.
Il nostro ordinamento, infatti, secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05/07/2017, n. 16601) ammette i punitive damage esclusivamente in casi speciali nei quali questo tipo di danni con valenza sanzionatoria siano previsti dalla legge espressamente.
Nel caso di specie, dunque, la SI.ra non ha subito alcun danno per il fatto che Parte_1
non ha aperto un altro negozio nelle vicinanze nel quale esercitare la propria attività professionale e sfruttare il proprio avviamento commerciale.
Come detto, infatti, risulta che la SI.ra ha cessato la propria attività di impresa individuale Pt_1
a far data dal 12/01/2022, per cui nessuna perdita di avviamento commerciale per la violazione del patto concluso in sede di mediazione si è verificata.
Né può assurgere a danno la circostanza che l'attrice abbia cessato l'attività per il rischio derivante dalla eventuale perdita di avviamento commerciale per l'illecita concorrenza, in quanto la SI.ra avrebbe potuto, in tal caso, rivendicare la perdita dell'avviamento commerciale e il relativo Pt_1
risarcimento del danno. Ne deriva che un eventuale riconoscimento del risarcimento del danno per la violazione del patto ottenuto in sede di mediazione avrebbe una valenza sanzionatoria non consentita dal nostro ordinamento.
Non da ultimo, vista la peculiarità delle due attività commerciali del tutto affini perché riguardano entrambe la macrocategoria degli oggetti per la casa, si evidenzia la mancanza di prova della parte attrice nel presente procedimento nel quale essa avrebbe dovuto dimostrare che l'oggetto principale della propria attività di vendita per quasi trenta anni erano gli oggetti per la casa e non i mobili e complementi di arredo, esibendo le fatture emesse nel corso della propria attività professionale o altra prova documentale.
In ultimo va rilevato che per quanto concerne la richiesta di condanna in via equitativa del danno lamentato, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione secondo tale criterio presuppone comunque l'accertamento del medesimo, non potendo anch'essa sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. Civ. n. 26051/2020).
Nel caso di specie, quindi, poiché parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio in merito alla sussistenza del lamentato danno, non avrebbe potuto, comunque, trovare e accoglimento la richiesta di condanna risarcitoria in via equitativa, atteso che tale principio assolve la funzione di colmare le lacune, oggettivamente insuperabili, in merito alla precisa determinazione del danno accertato nella sua sussistenza ma non nel suo ammontare, come stabilito dall'art. 1226 c.c..
Né è utilizzabile, nel caso di specie, una valutazione equitativa.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre
2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 18.12002, n.16202; Cass civ., sez. II, sent. 28.62000, n.8795; Cass. civ. sez. III, sent. 25.91998, n. 9588; Cass. civ., sez. III, sent. 2.7.1991, n.
7262).
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere rigettata.
Va, quindi, rigettata la domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro
4.500,00, oltre accessori di legge, rimborso spese forfettario, IVA se dovuta e cpa.
Latina, 04.02.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)