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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2695/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2695/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambe con l'Avv. MORO ISABELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia (PV), Via Valla n. 2;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
* * *
Rilevato che in data 25.7.2025 veniva presentato dalle parti ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Rilevato che, per quanto rappresentato dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente procedimento, risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in Romania il 9.09.2022,
“mai trascritto in Italia nel registro del Comune di residenza delle parti” (Cfr. ricorso, pag. 2); che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non impedisce ad esso di esplicare la sua validità e la sua efficacia anche in Italia, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218 del
1995 e dell'art. 19 l. n. 396 del 2000;
pag. 1 di 2 che, invero, è principio ormai pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di merito e quella di legittimità che la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero da abbia la funzione di mera pubblicità notizia e non sia costitutiva di effetti giuridici;
sicché, la mancata trascrizione dell'atto, benché renda impossibile per i ricorrenti domandare la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, non pregiudica il pronunciamento da parte dell'organo giudiziario adito (ex multis cfr. Cass. Civ. 569/1975).
Rilevato che con istanza congiunta depositata in data 12.9.2025, le Parti hanno rappresentato che l'udienza del giudizio di divorzio già depositato dagli stessi in Romania
è stata calendarizzata per il giorno 21.10.2025 e che, pertanto, le parti si sono determinate congiuntamente a rinunciare al presente procedimento in attesa dei provvedimenti che verranno assunti in detta sede.
Ritenuto che, pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento;
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio, disponendone l'archiviazione;
2. Nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, 15.9.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2695/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2695/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambe con l'Avv. MORO ISABELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia (PV), Via Valla n. 2;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
* * *
Rilevato che in data 25.7.2025 veniva presentato dalle parti ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Rilevato che, per quanto rappresentato dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente procedimento, risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in Romania il 9.09.2022,
“mai trascritto in Italia nel registro del Comune di residenza delle parti” (Cfr. ricorso, pag. 2); che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non impedisce ad esso di esplicare la sua validità e la sua efficacia anche in Italia, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218 del
1995 e dell'art. 19 l. n. 396 del 2000;
pag. 1 di 2 che, invero, è principio ormai pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di merito e quella di legittimità che la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero da abbia la funzione di mera pubblicità notizia e non sia costitutiva di effetti giuridici;
sicché, la mancata trascrizione dell'atto, benché renda impossibile per i ricorrenti domandare la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, non pregiudica il pronunciamento da parte dell'organo giudiziario adito (ex multis cfr. Cass. Civ. 569/1975).
Rilevato che con istanza congiunta depositata in data 12.9.2025, le Parti hanno rappresentato che l'udienza del giudizio di divorzio già depositato dagli stessi in Romania
è stata calendarizzata per il giorno 21.10.2025 e che, pertanto, le parti si sono determinate congiuntamente a rinunciare al presente procedimento in attesa dei provvedimenti che verranno assunti in detta sede.
Ritenuto che, pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento;
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio, disponendone l'archiviazione;
2. Nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, 15.9.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2