Articolo 9 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 dicembre 1949
Art. 9.
Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera c) del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dello immobile utile agli effetti dell' art. 1158 dei Codice civile .
A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata, resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949