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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36121/2018 di R.G.
TRA
(C.F. ), sito in Napoli, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Louis Armstrong n. 77, in persona della Amministratrice p. t. Sig.ra
[...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
Pierluca Ferretti, presso lo Studio del quale ha eletto domicilio in Napoli, alla
Via Nuova Poggioreale 164.
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_2
Regina Margherita nr° 125 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal procuratore Avv. Massimiliano Cardarelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via
Alessandria n. 208.
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8275/2018 – somministrazione gas
CONCLUSIONI:
Per opponente: “In accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n° 8275/2018, reso dal Tribunale di Napoli,
XII Sezione Civile, nella persona del G.U. Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, notificato in forma non esecutiva al Parte_1 Parte_3
in persona della sua Amministratrice pro tempore Sig.ra
[...] [...]
, dichiarandone la integrale infondatezza e la conseguenziale Parte_2
inefficacia; in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...]
e, per l'effetto, condannare detta Società al pagamento in CP_2
favore del in Napoli, alla Via Louis Armstrong 77, di un Parte_1 indennizzo pari ad € 60,00 per il ritardo nella emissione di ciascuna fattura superiore a giorni 90 (novanta) come previsto dal Testo Integrato della
Fatturazione (T.I.F.) all'Art. 16. Si chiede altresì condannarsi
[...] al pagamento della somma di € 5.000,00 = costituente CP_1
commisurazione del danno da perdita di chance come in atto motivata, ovvero al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario.”
Per opposta: “In via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
In via istruttoria, a) ordinare al distributore locale, CP_3
, la esibizione in giudizio delle misure rilevate nel periodo 1.1.2008 -
[...]
20.4.2016 relativamente al punto di riconsegna contraddistinto dal codice
PDR00352502712182; b) ove ritenuto necessario, ammettere una CTU formulando all'ausiliario il seguente quesito “in caso di accertata non corrispondenza tra le quantità di gas prelevate dal e quelle Parte_1
- 2 - indicate da nelle fatture rimaste insolute, determinare, sulla Controparte_1
base delle quantità di gas che risulteranno essere state prelevate, le somme dovute;
Nel merito, gradatamente, - rigettare Controparte_1
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il al Controparte_4 pagamento della somma di €. 168.277,78, oltre agli interessi, a scalare, al tasso previsto dal decreto legislativo nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 37/2018, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 8275/2018 emesso in data 5.11.2018, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da Controparte_1
nei confronti del in Controparte_5
Napoli per il pagamento dell'importo di euro 168.277,78 oltre interessi legali, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture, nonché delle spese della procedura liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 21.12.2018, il Condominio ingiunto, eccependone la illegittimità per non aver la ricorrente prodotto il contratto di fornitura di gas naturale;
rilevava, altresì, l'inadempimento della Società fornitrice, per non avere adempiuto gli obblighi contrattuali inerenti la fatturazione mensile dei consumi, espressamente previsti dal Testo Integrato della Fatturazione
(T.I.F.) deliberato dalla con il n° 463/2016/R/com, per clienti con CP_6
consumi superiori a 5000 Smc/anno; eccepiva, inoltre, l'incertezza ed illiquidità del credito monitorio, a causa della erronea e contraddittoria
- 3 - rilevazione dei consumi, risultanti addebitati al persino da data Parte_1
antecedente la sua costituzione (2007) e fondati su una errata lettura del contatore già intestato all' sostituito Controparte_7 da nuovo contatore all'esito dei contratti di compravendita stipulati dal predetto in favore degli acquirenti;
spiegava, infine, domanda CP_7
riconvenzionale, per la condanna della società opposta al pagamento in suo favore di un indennizzo pari ad euro 60 per il ritardo nella emissione di ciascuna fattura superiore a 90 giorni;
nonché al pagamento di euro 5.000,00, quale commisurazione del danno da perdita di chance subito.
Radicatosi il giudizio, si costituiva ritualmente l'opposta Controparte_8
demandando, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché, per il rigetto delle spiegate domande riconvenzionali, destituite di fondamento, oltre che non provate.
Sulle posizioni delle parti così riassunte, il Giudice Anna Maria Pezzullo, all'udienza di comparizione, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, indi concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c.
All'esito delle depositate memorie, il Giudice, con la separata ordinanza del
22.02.2021, rigettava la richiesta dell'attore dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante dalla società opposta, vertente su circostanze di non diretta percezione dello stesso ed inidonee a provocarne la confessione, rigettava la prova testimoniale richiesta da parte convenuta, non contenente l'indicazione dei testi da escutere e la intervenuta decadenza della stessa dal diritto ad indicarli;
rigettava, infine, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'opponente al Distributore locale, ammissibile esclusivamente nel caso in cui la parte interessata versi nell'impossibilità di
- 4 - procurarsi la documentazione autonomamente;
ammetteva la richiesta di CTU per l'accertamento degli effettivi consumi, nominando all'uopo l' Ing. Per_1
[...]
All'esito del deposito della consulenza tecnica, il sottoscritto giudice, esaminata, la relazione peritale, invitava il CTU a fornire chiarimenti in ordine alla mancata risposta dell'ausiliario alle osservazioni formulate dal consulente nominato dalla parte opposta alla bozza peritale, indi, risultato infruttuoso l'invito rivolto alle parti di una definizione bonaria della lite, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 12.06.2023.
All'udienza del 13.05.2024 sulle rassegnate conclusioni, il Giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e repliche ora la causa giunge a questo Tribunale per la decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito precisati.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di illegittimità del provvedimento monitorio sollevata da parte opponente. Pur concordando con quest'ultima che le fatture non costituiscono prova dell'esistenza del credito in un giudizio ordinario di cognizione, si rappresenta che esse costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Ciò è rilevante dal momento che, la giurisprudenza ormai consolidata, anche recentemente ha ricordato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civile, Sezioni
Unite, 13.1.2022, n.927).
- 5 - Nel merito, va precisato, riguardo all'onere della prova, che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice.
Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. Cassazione n. 6421/2003).
Nel caso che ci occupa la società opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante la produzione di fatture per la fornitura di gas naturale, con attestazione notarile di conformità alle scritture contabili, con l'indicazione degli estremi identificativi dell'utente, della data di emissione e di scadenza, nonché del relativo consumo, oltre al periodo di riferimento della fornitura.
La parte opponente non contesta il rapporto di fornitura ma la legittimità della pretesa creditoria azionata dalla con riferimento ai Controparte_1
consumi antecedenti la data di stipula del contratto di somministrazione
(29.11.2007). ed i relativi importi addebitati.
Con riferimento ai consumi registrati tra la stipula del contratto ed il successivo cambio del contatore, risulta oggetto di contestazione il mancato invio delle fatture, cui la società opposta era tenuta mensilmente, nonché
l'erronea lettura del contatore, dalla quale è scaturita la inevitabile erroneità ed inattendibilità dei relativi consumi e costi addebitati.
Orbene, con riferimento al quantum del credito oggetto di contestazione, si osserva, richiamando le finali risultanze della CTU espletata in corso di causa, che le fatture di cui la lamenta il mancato pagamento, in Controparte_1
specie quelle contraddistinte dai seguenti numeri: 2340189593; 2340200525;
2340205719; 2400726867; 2401395663; 2401816301; 2401842775;
- 6 - 2402131184; 2402279154; 2402596854; 2402777812; 2403012974;
2403078069; 2403124379; 2403132442; 2403176422; 2403256264;
2403302990; 2403321854; 2403344078; 2407141028; 2407453371;
2446687770; 2529535107; 2533499637; 2537299250; 2541529036;
2646864256; 2706050599; 2711939433; 2717118099; 8087624960, sono tutte relative ai prelievi effettuati nel periodo 2009 - 2012 e, dunque, in un periodo successivo alla cessione delle unità immobiliari da parte dello CP_7 ed alla costituzione del Sicché, l'importo complessivo di euro Parte_1
13.757,12, come quantificato dalla perizia tecnica del consulente Ing.
[...]
, per i consumi registrati nel periodo che va dal 21/12/2006 con lettura Per_1
del contatore al 29/1/2007 non costituiscono oggetto di contestazione, ed, in ogni caso, in quanto precedenti alla detta data di stipula, non possono rilevare ai fini della presente decisione. Chiarisce, invero, il CTU di aver effettuato una doppia analisi relativa alle forniture precedenti all'anno 2007, al solo scopo di consentire a questo giudicante una valutazione fondata su elementi più ampi “senza influenzare il conteggio finale valutandone comunque i consumi e la loro costanza essendo una fornitura di riscaldamento per periodi fissi dell'anno”.
Quanto alle fatture relative a consumi successivi alla conclusione del contratto di somministrazione, segnatamente per il periodo che va dal 29/11/2007 fino al 29/12/2016 che risulta di fatto contrattualizzato ed avallato con lettura del contatore riferita al 29/11/2007, si riscontra un'incoerenza tra quanto consumato e le letture riportate nel file di quanto raccolto da nel CP_3
periodo di fornitura. Invero, una volta rilevate una pluralità di incoerenze nei dati forniti dalla società opposta, segnatamente mancanze di letture, periodi di consumo considerati più volte ed ancora consumi registrati in periodi nei quali non era garantito il funzionamento degli impianti, si è resa necessaria una verifica ulteriore mediante il coinvolgimento del distributore . Come CP_3 evidenziato dall' ing. , “il disavanzo è dovuto sia ad una non Persona_1
corretta stima nelle fatturazioni ma anche alla mancata e regolare emissione
- 7 - delle fatture, mensilmente disposto dall' . Sicché, effettuando le CP_6
correzioni in base a quanto indicato in relazione e, cioè, in base ai consumi medi del Condominio per l'intero rapporto di fornitura caratterizzato da letture costanti e periodi accensione costanti, per il periodo 2007-2016,
l'importo complessivo di spesa da corrispondere ammonta ad euro
156.771,03. Da tale importo va detratta la somma di euro 112.186,78, riportata nella consulenza peritale quale “ipotesi di fatture pagate”, in quanto condivisa da parte opposta. Invero, talune fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, sono state effettivamente pagate dal Parte_1
Nello specifico, in adempimento del piano di rateizzazione concordato tra le parti in data 19/06/2014 il provvedeva al pagamento – mediante Parte_1
bollettini postali - per il complessivo importo di euro 66.787,92. Detta somma va, pertanto, scomputata dal credito portato nel decreto ingiuntivo, alla luce delle correzioni operate dal CTU.
Quanto al preteso maggior importo di € 78.000 versato dal tra il Parte_1
2013 e il 2014 in adempimento della pretesa creditoria dell'opposta, mediante n. 5 bonifici bancari eseguiti per il tramite dell'Associazione
Mondoconsumatori, nessuna prova ha fornito l'opponente che questi siano stati effettivamente trasferiti alla odierna società opposta. Sicché, l'importo di euro 78.000,00 non può essere scomputato dal credito portato nel decreto ingiuntivo. In definitiva, dall'importo complessivo addebitato al Parte_1
alla luce dei consumi corretti, ossia euro 156.771,03, va detratto il solo importo di euro 112.186,78 effettivamente corrisposto, risultando così la società somministrante creditrice del Condominio del residuo credito di euro
44.584,25.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, volta alla condanna della società al pagamento in favore del Condominio CP_1 di un indennizzo pari a euro 60,00 per il ritardo nell'emissione di ciascuna fattura superiore a 90 giorni, ai sensi dell'art. 16 del Testo Integrato della
Fatturazione (T.I.F.), questa risulta meritevole di accoglimento. Invero, dal
- 8 - Testo Integrato della Fatturazione, tabella 3, risulta che per i clienti del settore del gas naturale che registrino consumi superiori a 5.000 Smc annuali, come il
Condominio opponente, la fatturazione deve essere mensile. Nel caso che ci occupa è stato riscontrato un ritardo nell'emissione delle fatture ben superiore ai 90 giorni di cui all'art. 16 TIF. Ne consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale, che va accolta nella misura di € 1.920,00 per il ritardo nell'emissione delle fatture emesse nel Dicembre 2012 per i consumi rilevati a partire dal 2009, dichiarandone la parziale compensazione con residuo credito vantato dalla convenuta.
Va rigettata, invece la ulteriore domanda del volta alla condanna Parte_1
di al pagamento di euro 5.000,00, come quantificazione Controparte_1
del danno da perdita di chance. Invero, il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023). La domanda in esame non risulta sufficientemente provata, e, dunque, non è meritevole di accoglimento.
Sulla base delle suesposte motivazioni, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con condanna del Parte_1 al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_1
42.664,25, oltre interessi legali a decorrere dal 1Gennaio 2013 al soddisfo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene equo compensarle per il
50% tra le parti, ponendo invece, l'ulteriore percentuale del 50%, ad esclusivo carico del da liquidarsi come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 Parte_1
come aggiornate con D.M.147/2022 in applicazione dei valori medi e all'attività effettivamente svolta. Spese di consulenza a carico di entrambe le parti per la giusta metà.
P.Q.M.
- 9 - Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8275/2018;
- Condanna il (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t. al pagamento in favore della
[...]
a del suo residuo credito di euro 42.664,25 oltre interessi CP_8
legali a decorrere dal 1Gennaio 2013 sino al soddisfo;
- Condanna il (C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi € 4.308,00 Controparte_8 di cui € 1.350,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 903,00 per la fase di trattazione /istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
- Così deciso in Napoli, 07/02/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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