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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SS d'RE presidente dott. RG SA consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1780/2019 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 9/2019 del 27 febbraio 2019, notificata il 6 marzo
2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
tra il ( ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Grazia Pecorari 1
( , con lei elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._1
Ponte di Tappia, 62, presso lo studio degli avvocati Simone Carrano e
NN Di SA (domicilio digitale: Email_1
e
(nato ad [...] il [...], Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginio C.F._2
NC ( , con studio in Gesualdo alla via Pettoriello, C.F._3
28, int. 2, e domicilio digitale: Email_2
e l' C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via
Stalingrado, 45
Conclusioni
Per il l'avv. Maria Grazia Pecorari ha chiesto Parte_1
l'accoglimento dell'appello «e conseguentemente annullare parzialmente la impugnata sentenza del Tribunale di Avellino (ex Tribunale Sant'Angelo dei
BA) n. 9, del 27 febbraio 2019 in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec
dall' in data 6 marzo 2019, con conseguente reiezione parziale della CP_2
originaria domanda, con tutte le conseguenze di legge;
- riformare la detta sentenza
per le motivazioni di appello espresse sub nn. 1) e 2) dell'atto di appello cui
integralmente si rimanda;
- Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio
grado di giudizio».
Per l'avvocato Virginio NC ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con distrazione in proprio favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2012 e Parte_2
quali genitori esercenti la rappresentanza del figlio minore 2 Parte_3
convenivano, innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Controparte_1
BA il , al fine di ottenerne la condanna al Parte_1
risarcimento del danno per le lesioni riportate dal figlio a seguito di una rovinosa caduta da una struttura adibita al gioco dei bambini all'interno della villa comunale di . Pt_1
Esponevano che nella mattina del 15 agosto 2010, alle ore 12.10 circa, il figlio
, all'interno dell'area giochi nella villa comunale del paese, CP_1
aggrappandosi per gioco alla struttura metallica mediante la quale si accedeva allo scivolo per bambini, a causa di una sostanza untuosa presente sui tubi di essa, aveva perso la presa ed era rovinato al suolo, riportando una frattura scomposta all'avambraccio destro, come refertato presso l'ospedale
''Rummo'' di Benevento.
Aggiungevano che il giorno successivo il minore era stato sottoposto a intervento chirurgico, a cui era seguito un lungo periodo di inabilità, con postumi permanenti stimati nella misura del 7%, come da relazione del loro consulente di parte, dr . Persona_1
Il , nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto Parte_1
di citazione, ritenendo generica e contraddittoria l'esposizione dei fatti, e, nel merito, negava la propria responsabilità, poiché la struttura era conforme alla normativa antinfortunistica, ragione per la quale l'incidente era dovuto al caso fortuito e alla culpa in vigilando dei genitori del minore. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società
[...]
in forza di polizza assicurativa, al fine di essere Controparte_3
manlevato da ogni pretesa risarcitoria e conseguenza pregiudizievole del giudizio. A tanto autorizzato, provvedeva ritualmente alla notificazione dell'atto di chiamata dell'assicuratore.
La società chiamata in causa eccepiva l'inoperatività della polizza e concludeva per il rigetto della domanda degli attori e della domanda di 3
manleva proposta dall'ente pubblico.
All'esito dell'istruttoria (svoltasi con l'acquisizione di alcune testimonianze e di una C.T.U. medicolegale), il Tribunale di Avellino (subentrato al Tribunale
di Sant'Angelo dei BA, soppresso nel 2012), in persona del giudice unico designato, con sentenza n. 9/2019 così statuiva: «1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la responsabilità esclusiva del nella causazione Controparte_4
del sinistro del 15 agosto 2010 a 3. Condanna il Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo Sindaco p.t. a risarcire a e
[...] Controparte_5
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_3 [...]
a pagare la somma di € 18.496,00, oltre interessi legali dalla data della CP_1
decisione al saldo;
4. Condanna il in persona del suo Sindaco p.t. Parte_1
a risarcire a e le spese di giudizio pari ad Controparte_5 Parte_3
€ 3.972,00, oltre all'Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge a favore dell'Avv.
UC CO dichiaratosi anticipatario fin dall'atto introduttivo;
5. Pone le spese di CTU a carico del 6. Compensa le spese fra il Parte_1 Parte_1
e la . Controparte_2
II. Le ragioni della sentenza appellata
Il giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito della disciplina del neminem laedere e dell'art. 2051 c.c., ritenuto sufficientemente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato ed esclusa la sussistenza del caso fortuito per difetto di prova, accoglieva la domanda;
inoltre, disconosceva la culpa in vigilando in capo ai genitori, deducendo ––
anche sulla scorta delle testimonianze acquisite–– che la sostanza di cui era ricoperto il tubo era visibile solo a distanza ravvicinata e che, in aggiunta, non era onere dei genitori verificare l'adeguatezza delle strutture di un parco giochi.
III. L'appello
Con citazione notificata il 5 aprile 2019 il impugnava la 4 Parte_1
sentenza di primo grado, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.: il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che la struttura tubolare da cui era caduto il minore non richiedeva interventi di lubrificazione, sì da rendere la presenza di materiale untuoso sul tubo metallico circostanza del tutto eccezionale e imprevedibile e, quindi, ascrivibile al caso fortuito.
A sostegno della propria tesi richiamava anche la testimonianza di Tes_1
(«Quella mattina non feci arrampicare mio figlio perché avevo notato che i
[...]
tubolari erano sporchi»), per desumerne che la presenza di sostanza untuosa e scivolosa sui tubi era visibile (sia da parte degli adulti presenti, che dei bambini), e che, quindi, adottando le dovute cautele il pericolo sarebbe stato prevedibile ed evitabile (risultando, peraltro, poco credibile che l'unico tubo sporco fosse quello più in alto senza che la sostanza oleosa – d'ignota provenienza – colasse verso il basso sporcando anche i tubi sottoposti);
sottolineava, poi, che il primo giudice non aveva ritenuto strano che lo scivolo fosse utilizzato solo dal piccolo e non da altri bambini (secondo CP_1
quanto riferito tal teste : «Stando vicino al gioco perché Testimone_1
guardavo mio figlio posso affermare che durante il tempo della mia permanenza non
ho visto alcun bambino utilizzare il gioco dei tubolari …»); che, inoltre, gli stessi genitori del minore avevano dichiarato al pronto soccorso ospedaliero che il figliolo era caduto accidentalmente da uno scivolo; che l'età del minore non esimeva i genitori dal prestare maggiore attenzione affinché quegli non si facesse male (donde la loro culpa in vigilando), considerato che, come desumibile dalla chiara e lineare deposizione del teste , Testimone_1
spettatore dell'incidente, il pericolo era ben visibile, quindi prevedibile ed evitabile anche dal minore , mentre i suoi genitori (come CP_1
confermato anche dal teste ) erano fermi vicino al Testimone_2
cancello dell'ingresso principale distante circa dieci metri, e, se avessero prestato maggiore attenzione, al pari di altri genitori, avrebbero evitato 5
l'incidente; sottolineava, altresì, che l'episodio non era stato oggetto di tempestiva denuncia né era stato richiesto l'intervento dei vigili urbani per un sopralluogo, rendendo più difficile fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
infine, riconosciuta l'inoperatività della polizza assicurativa, citava la ai solo fini della denuntiatio litis. CP_2
divenuto maggiorenne, si costituiva il 9 settembre 2019, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per l'inosservanza dell'art. 360 c.p.c.
(rectius dell'art. 342 c.p.c.) e, nel merito, sosteneva che la sentenza di primo grado era stata correttamente motivata e adeguatamente sorretta dalle risultanze istruttorie. In particolare, evidenziava che tutti i testimoni avevano riferito della presenza di sostanza untuosa sul tubo metallico, precisando che questa non era visibile a distanza, circostanza che escludeva la configurabilità
del caso fortuito;
richiamava, inoltre, a sostegno della sussistenza del rapporto causale, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
L' restava contumace. Controparte_3 IV. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato costituito, il quale deduce l'inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 360 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012 (c.d.
"Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.
L'eccezione è manifestamente infondata e si fonda su un evidente errore in
iure.
L'art. 360 c.p.c. disciplina, infatti, i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di appello (o pronunciate in unico grado), e non già i requisiti di ammissibilità o le modalità di proposizione del giudizio di appello, che sono invece regolati dagli artt. 339 e ss. c.p.c.
Né risultano violate le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. sulla motivazione dell'appello che, nella specie, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, 6
oltre che delle circostanze da cui deriverebbe la violazione delle norme di legge citate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
V. L'esame dei motivi di appello
Ricondotta la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., va rilevato, in primo luogo,
che le lesioni subite dall'appellato, all'epoca dell'età di dieci anni non ancora compiuti, sono effettivamente derivate dalla caduta dallo scivolo, nell'area adibita ai giochi per bambini all'interno della villa comunale di : la Pt_1
convergenza delle dichiarazioni dei testi escussi, la linearità del racconto dei genitori, il referto del pronto soccorso e le risultanze della C.T.U. confermano la dinamica dell'evento dannoso, dovuto appunto alla caduta del minore dallo scivolo appartenente al Comune di . Pt_1
Ciò posto, occorre valutare se l'insidiosità del tubo dello scivolo, dovuta alla presenza di materiale untuoso (circostanza confermata dalle varie testimonianze), determini la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di custode del parco giochi, o se, al contrario, tale circostanza si ponga come elemento o fatto del tutto eccezionale e inevitabile, cioè come causa autonoma e imprevedibile dell'evento (cd. caso fortuito incidentale). Com'è noto,
quest'ultimo può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza (e, quindi, prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode: cfr. Cass. 6101/2013, Cass.
11096/2020), sia nella condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass.
24529/2009, Cass. 24419/2009, Cass. 15383/2006).
Ove la situazione di pericolo derivi non dalla cosa in sé (o dal suo dinamismo),
bensì da un'alterazione di essa dovuta a cause estrinseche ed estemporanee,
grava pur sempre sul custode l'onere di provare che la repentinità e l'imprevedibilità di tale alterazione gli abbia impedito d'intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex 7
abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (cfr. Cass.
33128/2024). Occorre, pertanto, che risulti un'idonea, efficace e immanente attività di controllo e vigilanza, volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. 29632/2024), che l'ente custode è tenuto a dimostrare, ovvero un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
In applicazione di tali principi, l'appello va rigettato.
L'appellante sostiene, col primo motivo, che il giudice di primo grado avrebbe valorizzato solo la prova favorevole alla parte attrice, trascurando la deposizione del teste che avrebbe dimostrato la Testimone_1
sussistenza del caso fortuito esimente. Tale testimonianza avrebbe provato la prevedibilità ed evitabilità del pericolo, poiché lo sporco sui tubolari era visibile, tant'è che quel giorno nessun altro bambino utilizzò il gioco. Avrebbe,
inoltre, rivelato la culpa in vigilando dei genitori, presenti a distanza di circa dieci metri dal figlio senza prestare la necessaria attenzione.
Il motivo è infondato, ritenendo il collegio che il giudice di primo grado abbia compiuto una valutazione complessiva e coerente delle risultanze istruttorie,
non limitandosi affatto a valorizzare solo alcune deposizioni ma considerando tutte le testimonianze rese.
In particolare, la sentenza impugnata riporta integralmente anche la deposizione del teste e ne tiene debitamente conto, Testimone_1
evidenziando come tutti i testi abbiano concordemente riferito che la macchia scura sul tubolare era visibile solo da vicino, costituendo, quindi, un pericolo occulto per l'utenza.
Ciò è stato confermato non soltanto dai testi e Testimone_3 [...]
(il primo dei quali ha pure riferito che solo toccando il tubo era 8 Tes_4
possibile verificarne la scivolosità), ma anche dal teste : Testimone_1
questi, seppur evidenziando di avere notato in precedenza che i tubolari erano sporchi, sì da non consentire al figlio di arrampicarsi, ha poi riferito che solo la sbarra in alto presentava una macchia di colore scuro al centro mentre le altre sbarre erano pulite, circostanza che conferma la localizzazione del pericolo sull'ultimo tubolare posto a circa due metri di altezza e, quindi, non facilmente percepibile né dagli adulti né tantomeno dai bambini prima di arrampicarsi sulla struttura.
La circostanza che il teste avesse notato che i tubolari erano Testimone_1
sporchi non dimostra affatto che il pericolo fosse facilmente percepibile da tutti e tanto meno dal minore. Il fatto che un adulto presente sul posto abbia prestato particolare attenzione e notato la presenza di sporco, decidendo prudenzialmente di non far salire il proprio figlio, non integra la prova del caso fortuito né dimostra che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile per tutti gli utenti con l'ordinaria diligenza. Al contrario, conferma che si trattava di una situazione anomala che richiedeva un'attenzione particolare, non esigibile da un minore di dieci anni. Di poi, l'argomento secondo cui nessun altro bambino utilizzò il gioco dei tubolari non ha valenza probatoria circa la visibilità del pericolo, potendo dipendere da molteplici circostanze contingenti.
Né rilevano a carico dell'odierno appellato le dichiarazioni rese dai suoi genitori al pronto soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento, ove nella cartella clinica risulta annotato nella sezione anamnesi patologica prossima che il minore era giunto per una caduta accidentale da sopra uno scivolo.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'evento traumatico presso il pronto soccorso hanno natura meramente descrittiva dell'accaduto e sono rese in un contesto di urgenza sanitaria finalizzato esclusivamente alle cure del paziente, non certo alla individuazione di responsabilità. Inoltre, l'espressione
"caduta accidentale" esprime la rappresentazione soggettiva di una 9
circostanza verificatasi senza intenzionalità né dolo di alcuno e senza alcuna valutazione tecnico-giuridica circa la sussistenza o meno di responsabilità.
L'utilizzo del termine "accidentale" da parte dei genitori nell'immediatezza del sinistro non esclude affatto la responsabilità del custode della cosa ai sensi dell'articolo 2051 c.c. del codice civile, trattandosi di una qualificazione atecnica dell'evento che non implica alcuna valutazione circa l'assenza di responsabilità altrui, ma esprime soltanto che le lesioni del minore non sono stati provocate da condotte intenzionali di terzi.
Peraltro, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la responsabilità ex
articolo 2051 c.c. prescinde dalla condotta colposa del custode e sussiste per il solo fatto oggettivo del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
salva la prova del caso fortuito inteso come evento del tutto imprevedibile ed eccezionale estraneo alla sfera di controllo del custode.
Del resto, la stessa dinamica descritta dai genitori al momento dell'accesso al pronto soccorso, seppur riferita genericamente a uno scivolo, è perfettamente compatibile con quanto poi emerso nel corso dell'istruttoria, risultando che il minore è caduto mentre si arrampicava sulla struttura metallica dalla quale si accede allo scivolo per bambini.
Quanto alla dedotta culpa in vigilando dei genitori, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che all'epoca dei fatti il minore aveva (quasi) dieci anni e che il tipo di attività ludica e il grado di libertà concesso risultavano consoni alla maturità raggiunta. Non può pretendersi che i genitori controllino continuamente un minore di tale età né tanto meno che verifichino preventivamente le condizioni di manutenzione delle strutture ludiche poste in un parco pubblico, trattandosi di onere gravante esclusivamente sull'ente custode. La circostanza che i genitori si trovassero a distanza di alcuni metri dal figlio non integra alcun difetto di vigilanza, rientrando nel normale comportamento di genitori che accompagnano un minore di dieci anni in un parco giochi pubblico dove ragionevolmente si presume che le strutture siano 10
sicure e adeguatamente manutenute. I genitori sono tenuti a vigilare affinché
i figli utilizzino correttamente i giochi, ma non possono essere gravati dell'onere di verificare le condizioni di sicurezza e manutenzione delle strutture pubbliche, responsabilità che incombe esclusivamente sull'ente proprietario e custode.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., sostenendo di aver provato il caso fortuito mediante la deposizione del teste . Testimone_1
In sostanza, il motivo di appello ripropone le argomentazioni già prospettate a sostegno del primo motivo, nel dedurre la prevedibilità ed evitabilità del pericolo, in quanto visibile sia agli adulti che ai bambini, e, quindi, l'esigibilità
di un grado maggiore di attenzione da parte di chi entrava in contatto con la struttura.
Occorre, pertanto, ribadire che la parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la struttura del gioco (pacificamente sottoposto alla custodia del di ) e l'evento lesivo, provocato Pt_1 Pt_1
dalla presenza di sporco scivoloso sul tubolare superiore della struttura metallica, e che, invece, il non ha fornito la prova liberatoria del caso Pt_1
fortuito. Infatti, la presenza di una sostanza scivolosa sul tubolare non costituisce un evento imprevedibile ed eccezionale estraneo alla sfera di controllo del custode, cui compete di effettuare controlli periodici sulle strutture ludiche poste nel parco pubblico e di garantirne le condizioni di sicurezza e pulizia, dovere che risulta ancora più pregnante trattandosi di strutture destinate all'utilizzo da parte di minori.
L'appellante non ha chiarito la natura della sostanza presente sul tubolare né
ha dimostrato che si trattasse di un evento eccezionale verificatosi improvvisamente e imprevedibilmente. L'assenza di qualsiasi documentazione o prova circa i controlli e gli interventi manutentivi effettuati sulla struttura depone nel senso di una condotta omissiva dell'ente. 11
La circostanza che la struttura non fosse azionata a motore e non richiedesse parti oliate non esclude affatto la responsabilità del custode, il quale rimane comunque tenuto a vigilare sulle sue condizioni complessive e a garantirne la sicurezza per l'utenza.
Quanto al richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante circa il concetto di prevedibilità del pericolo e il dovere di cautela dell'utente, va osservato che tali principi trovano applicazione quando il pericolo sia manifesto e percepibile con l'ordinaria diligenza, sicché l'utente assume su di sé il rischio.
Diversa è la fattispecie del pericolo occulto che fa gravare integralmente sul custode la responsabilità per i danni cagionati.
Nel caso di specie le risultanze istruttorie dimostrano concordemente che la sostanza scivolosa sul tubolare posto a circa due metri di altezza era visibile solo da vicino, integrando un pericolo occulto che l'utente, tanto meno se minore di dieci anni, non poteva percepire né prevedere prima di arrampicarsi sulla struttura e di afferrare il tubolare. La circostanza che avesse notato la presenza di sporco non Testimone_1
dimostra che il pericolo fosse generalmente percepibile ma solo che tale soggetto aveva prestato particolare attenzione, adottando un comportamento prudenziale che non può essere elevato a parametro di ordinaria diligenza esigibile da tutti gli utenti.
Né può sostenersi che la cosa sia stata mera occasione dell'evento, risultando,
al contrario, che la caduta del minore è stata causata direttamente ed esclusivamente dalla presenza della sostanza scivolosa sul tubolare, che ha impedito una presa sicura determinando lo scivolamento e la conseguente caduta.
Sussiste, quindi, un nesso di causalità diretto ed esclusivo tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza alcun concorso di fattori estranei alla sfera di controllo del custode.
L'appello va, in conclusione, rigettato. 12
VI. Le spese di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello del contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 9/2019 Parte_1
pubblicata il 27 febbraio 2019, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del grado in favore di che si Controparte_1
liquidano in € 3.415,50 (di cui € 2.970,00 per compensi ed € 445,50 per spese forfettarie), oltre a IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Virginio NC;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
RG SA SS d'RE
13
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SS d'RE presidente dott. RG SA consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1780/2019 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 9/2019 del 27 febbraio 2019, notificata il 6 marzo
2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
tra il ( ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Grazia Pecorari 1
( , con lei elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._1
Ponte di Tappia, 62, presso lo studio degli avvocati Simone Carrano e
NN Di SA (domicilio digitale: Email_1
e
(nato ad [...] il [...], Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginio C.F._2
NC ( , con studio in Gesualdo alla via Pettoriello, C.F._3
28, int. 2, e domicilio digitale: Email_2
e l' C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via
Stalingrado, 45
Conclusioni
Per il l'avv. Maria Grazia Pecorari ha chiesto Parte_1
l'accoglimento dell'appello «e conseguentemente annullare parzialmente la impugnata sentenza del Tribunale di Avellino (ex Tribunale Sant'Angelo dei
BA) n. 9, del 27 febbraio 2019 in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec
dall' in data 6 marzo 2019, con conseguente reiezione parziale della CP_2
originaria domanda, con tutte le conseguenze di legge;
- riformare la detta sentenza
per le motivazioni di appello espresse sub nn. 1) e 2) dell'atto di appello cui
integralmente si rimanda;
- Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio
grado di giudizio».
Per l'avvocato Virginio NC ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con distrazione in proprio favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2012 e Parte_2
quali genitori esercenti la rappresentanza del figlio minore 2 Parte_3
convenivano, innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Controparte_1
BA il , al fine di ottenerne la condanna al Parte_1
risarcimento del danno per le lesioni riportate dal figlio a seguito di una rovinosa caduta da una struttura adibita al gioco dei bambini all'interno della villa comunale di . Pt_1
Esponevano che nella mattina del 15 agosto 2010, alle ore 12.10 circa, il figlio
, all'interno dell'area giochi nella villa comunale del paese, CP_1
aggrappandosi per gioco alla struttura metallica mediante la quale si accedeva allo scivolo per bambini, a causa di una sostanza untuosa presente sui tubi di essa, aveva perso la presa ed era rovinato al suolo, riportando una frattura scomposta all'avambraccio destro, come refertato presso l'ospedale
''Rummo'' di Benevento.
Aggiungevano che il giorno successivo il minore era stato sottoposto a intervento chirurgico, a cui era seguito un lungo periodo di inabilità, con postumi permanenti stimati nella misura del 7%, come da relazione del loro consulente di parte, dr . Persona_1
Il , nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto Parte_1
di citazione, ritenendo generica e contraddittoria l'esposizione dei fatti, e, nel merito, negava la propria responsabilità, poiché la struttura era conforme alla normativa antinfortunistica, ragione per la quale l'incidente era dovuto al caso fortuito e alla culpa in vigilando dei genitori del minore. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società
[...]
in forza di polizza assicurativa, al fine di essere Controparte_3
manlevato da ogni pretesa risarcitoria e conseguenza pregiudizievole del giudizio. A tanto autorizzato, provvedeva ritualmente alla notificazione dell'atto di chiamata dell'assicuratore.
La società chiamata in causa eccepiva l'inoperatività della polizza e concludeva per il rigetto della domanda degli attori e della domanda di 3
manleva proposta dall'ente pubblico.
All'esito dell'istruttoria (svoltasi con l'acquisizione di alcune testimonianze e di una C.T.U. medicolegale), il Tribunale di Avellino (subentrato al Tribunale
di Sant'Angelo dei BA, soppresso nel 2012), in persona del giudice unico designato, con sentenza n. 9/2019 così statuiva: «1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la responsabilità esclusiva del nella causazione Controparte_4
del sinistro del 15 agosto 2010 a 3. Condanna il Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo Sindaco p.t. a risarcire a e
[...] Controparte_5
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_3 [...]
a pagare la somma di € 18.496,00, oltre interessi legali dalla data della CP_1
decisione al saldo;
4. Condanna il in persona del suo Sindaco p.t. Parte_1
a risarcire a e le spese di giudizio pari ad Controparte_5 Parte_3
€ 3.972,00, oltre all'Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge a favore dell'Avv.
UC CO dichiaratosi anticipatario fin dall'atto introduttivo;
5. Pone le spese di CTU a carico del 6. Compensa le spese fra il Parte_1 Parte_1
e la . Controparte_2
II. Le ragioni della sentenza appellata
Il giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito della disciplina del neminem laedere e dell'art. 2051 c.c., ritenuto sufficientemente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato ed esclusa la sussistenza del caso fortuito per difetto di prova, accoglieva la domanda;
inoltre, disconosceva la culpa in vigilando in capo ai genitori, deducendo ––
anche sulla scorta delle testimonianze acquisite–– che la sostanza di cui era ricoperto il tubo era visibile solo a distanza ravvicinata e che, in aggiunta, non era onere dei genitori verificare l'adeguatezza delle strutture di un parco giochi.
III. L'appello
Con citazione notificata il 5 aprile 2019 il impugnava la 4 Parte_1
sentenza di primo grado, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.: il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che la struttura tubolare da cui era caduto il minore non richiedeva interventi di lubrificazione, sì da rendere la presenza di materiale untuoso sul tubo metallico circostanza del tutto eccezionale e imprevedibile e, quindi, ascrivibile al caso fortuito.
A sostegno della propria tesi richiamava anche la testimonianza di Tes_1
(«Quella mattina non feci arrampicare mio figlio perché avevo notato che i
[...]
tubolari erano sporchi»), per desumerne che la presenza di sostanza untuosa e scivolosa sui tubi era visibile (sia da parte degli adulti presenti, che dei bambini), e che, quindi, adottando le dovute cautele il pericolo sarebbe stato prevedibile ed evitabile (risultando, peraltro, poco credibile che l'unico tubo sporco fosse quello più in alto senza che la sostanza oleosa – d'ignota provenienza – colasse verso il basso sporcando anche i tubi sottoposti);
sottolineava, poi, che il primo giudice non aveva ritenuto strano che lo scivolo fosse utilizzato solo dal piccolo e non da altri bambini (secondo CP_1
quanto riferito tal teste : «Stando vicino al gioco perché Testimone_1
guardavo mio figlio posso affermare che durante il tempo della mia permanenza non
ho visto alcun bambino utilizzare il gioco dei tubolari …»); che, inoltre, gli stessi genitori del minore avevano dichiarato al pronto soccorso ospedaliero che il figliolo era caduto accidentalmente da uno scivolo; che l'età del minore non esimeva i genitori dal prestare maggiore attenzione affinché quegli non si facesse male (donde la loro culpa in vigilando), considerato che, come desumibile dalla chiara e lineare deposizione del teste , Testimone_1
spettatore dell'incidente, il pericolo era ben visibile, quindi prevedibile ed evitabile anche dal minore , mentre i suoi genitori (come CP_1
confermato anche dal teste ) erano fermi vicino al Testimone_2
cancello dell'ingresso principale distante circa dieci metri, e, se avessero prestato maggiore attenzione, al pari di altri genitori, avrebbero evitato 5
l'incidente; sottolineava, altresì, che l'episodio non era stato oggetto di tempestiva denuncia né era stato richiesto l'intervento dei vigili urbani per un sopralluogo, rendendo più difficile fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
infine, riconosciuta l'inoperatività della polizza assicurativa, citava la ai solo fini della denuntiatio litis. CP_2
divenuto maggiorenne, si costituiva il 9 settembre 2019, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per l'inosservanza dell'art. 360 c.p.c.
(rectius dell'art. 342 c.p.c.) e, nel merito, sosteneva che la sentenza di primo grado era stata correttamente motivata e adeguatamente sorretta dalle risultanze istruttorie. In particolare, evidenziava che tutti i testimoni avevano riferito della presenza di sostanza untuosa sul tubo metallico, precisando che questa non era visibile a distanza, circostanza che escludeva la configurabilità
del caso fortuito;
richiamava, inoltre, a sostegno della sussistenza del rapporto causale, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
L' restava contumace. Controparte_3 IV. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato costituito, il quale deduce l'inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 360 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012 (c.d.
"Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.
L'eccezione è manifestamente infondata e si fonda su un evidente errore in
iure.
L'art. 360 c.p.c. disciplina, infatti, i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di appello (o pronunciate in unico grado), e non già i requisiti di ammissibilità o le modalità di proposizione del giudizio di appello, che sono invece regolati dagli artt. 339 e ss. c.p.c.
Né risultano violate le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. sulla motivazione dell'appello che, nella specie, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, 6
oltre che delle circostanze da cui deriverebbe la violazione delle norme di legge citate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
V. L'esame dei motivi di appello
Ricondotta la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., va rilevato, in primo luogo,
che le lesioni subite dall'appellato, all'epoca dell'età di dieci anni non ancora compiuti, sono effettivamente derivate dalla caduta dallo scivolo, nell'area adibita ai giochi per bambini all'interno della villa comunale di : la Pt_1
convergenza delle dichiarazioni dei testi escussi, la linearità del racconto dei genitori, il referto del pronto soccorso e le risultanze della C.T.U. confermano la dinamica dell'evento dannoso, dovuto appunto alla caduta del minore dallo scivolo appartenente al Comune di . Pt_1
Ciò posto, occorre valutare se l'insidiosità del tubo dello scivolo, dovuta alla presenza di materiale untuoso (circostanza confermata dalle varie testimonianze), determini la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di custode del parco giochi, o se, al contrario, tale circostanza si ponga come elemento o fatto del tutto eccezionale e inevitabile, cioè come causa autonoma e imprevedibile dell'evento (cd. caso fortuito incidentale). Com'è noto,
quest'ultimo può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza (e, quindi, prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode: cfr. Cass. 6101/2013, Cass.
11096/2020), sia nella condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass.
24529/2009, Cass. 24419/2009, Cass. 15383/2006).
Ove la situazione di pericolo derivi non dalla cosa in sé (o dal suo dinamismo),
bensì da un'alterazione di essa dovuta a cause estrinseche ed estemporanee,
grava pur sempre sul custode l'onere di provare che la repentinità e l'imprevedibilità di tale alterazione gli abbia impedito d'intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex 7
abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (cfr. Cass.
33128/2024). Occorre, pertanto, che risulti un'idonea, efficace e immanente attività di controllo e vigilanza, volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. 29632/2024), che l'ente custode è tenuto a dimostrare, ovvero un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
In applicazione di tali principi, l'appello va rigettato.
L'appellante sostiene, col primo motivo, che il giudice di primo grado avrebbe valorizzato solo la prova favorevole alla parte attrice, trascurando la deposizione del teste che avrebbe dimostrato la Testimone_1
sussistenza del caso fortuito esimente. Tale testimonianza avrebbe provato la prevedibilità ed evitabilità del pericolo, poiché lo sporco sui tubolari era visibile, tant'è che quel giorno nessun altro bambino utilizzò il gioco. Avrebbe,
inoltre, rivelato la culpa in vigilando dei genitori, presenti a distanza di circa dieci metri dal figlio senza prestare la necessaria attenzione.
Il motivo è infondato, ritenendo il collegio che il giudice di primo grado abbia compiuto una valutazione complessiva e coerente delle risultanze istruttorie,
non limitandosi affatto a valorizzare solo alcune deposizioni ma considerando tutte le testimonianze rese.
In particolare, la sentenza impugnata riporta integralmente anche la deposizione del teste e ne tiene debitamente conto, Testimone_1
evidenziando come tutti i testi abbiano concordemente riferito che la macchia scura sul tubolare era visibile solo da vicino, costituendo, quindi, un pericolo occulto per l'utenza.
Ciò è stato confermato non soltanto dai testi e Testimone_3 [...]
(il primo dei quali ha pure riferito che solo toccando il tubo era 8 Tes_4
possibile verificarne la scivolosità), ma anche dal teste : Testimone_1
questi, seppur evidenziando di avere notato in precedenza che i tubolari erano sporchi, sì da non consentire al figlio di arrampicarsi, ha poi riferito che solo la sbarra in alto presentava una macchia di colore scuro al centro mentre le altre sbarre erano pulite, circostanza che conferma la localizzazione del pericolo sull'ultimo tubolare posto a circa due metri di altezza e, quindi, non facilmente percepibile né dagli adulti né tantomeno dai bambini prima di arrampicarsi sulla struttura.
La circostanza che il teste avesse notato che i tubolari erano Testimone_1
sporchi non dimostra affatto che il pericolo fosse facilmente percepibile da tutti e tanto meno dal minore. Il fatto che un adulto presente sul posto abbia prestato particolare attenzione e notato la presenza di sporco, decidendo prudenzialmente di non far salire il proprio figlio, non integra la prova del caso fortuito né dimostra che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile per tutti gli utenti con l'ordinaria diligenza. Al contrario, conferma che si trattava di una situazione anomala che richiedeva un'attenzione particolare, non esigibile da un minore di dieci anni. Di poi, l'argomento secondo cui nessun altro bambino utilizzò il gioco dei tubolari non ha valenza probatoria circa la visibilità del pericolo, potendo dipendere da molteplici circostanze contingenti.
Né rilevano a carico dell'odierno appellato le dichiarazioni rese dai suoi genitori al pronto soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento, ove nella cartella clinica risulta annotato nella sezione anamnesi patologica prossima che il minore era giunto per una caduta accidentale da sopra uno scivolo.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'evento traumatico presso il pronto soccorso hanno natura meramente descrittiva dell'accaduto e sono rese in un contesto di urgenza sanitaria finalizzato esclusivamente alle cure del paziente, non certo alla individuazione di responsabilità. Inoltre, l'espressione
"caduta accidentale" esprime la rappresentazione soggettiva di una 9
circostanza verificatasi senza intenzionalità né dolo di alcuno e senza alcuna valutazione tecnico-giuridica circa la sussistenza o meno di responsabilità.
L'utilizzo del termine "accidentale" da parte dei genitori nell'immediatezza del sinistro non esclude affatto la responsabilità del custode della cosa ai sensi dell'articolo 2051 c.c. del codice civile, trattandosi di una qualificazione atecnica dell'evento che non implica alcuna valutazione circa l'assenza di responsabilità altrui, ma esprime soltanto che le lesioni del minore non sono stati provocate da condotte intenzionali di terzi.
Peraltro, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la responsabilità ex
articolo 2051 c.c. prescinde dalla condotta colposa del custode e sussiste per il solo fatto oggettivo del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
salva la prova del caso fortuito inteso come evento del tutto imprevedibile ed eccezionale estraneo alla sfera di controllo del custode.
Del resto, la stessa dinamica descritta dai genitori al momento dell'accesso al pronto soccorso, seppur riferita genericamente a uno scivolo, è perfettamente compatibile con quanto poi emerso nel corso dell'istruttoria, risultando che il minore è caduto mentre si arrampicava sulla struttura metallica dalla quale si accede allo scivolo per bambini.
Quanto alla dedotta culpa in vigilando dei genitori, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che all'epoca dei fatti il minore aveva (quasi) dieci anni e che il tipo di attività ludica e il grado di libertà concesso risultavano consoni alla maturità raggiunta. Non può pretendersi che i genitori controllino continuamente un minore di tale età né tanto meno che verifichino preventivamente le condizioni di manutenzione delle strutture ludiche poste in un parco pubblico, trattandosi di onere gravante esclusivamente sull'ente custode. La circostanza che i genitori si trovassero a distanza di alcuni metri dal figlio non integra alcun difetto di vigilanza, rientrando nel normale comportamento di genitori che accompagnano un minore di dieci anni in un parco giochi pubblico dove ragionevolmente si presume che le strutture siano 10
sicure e adeguatamente manutenute. I genitori sono tenuti a vigilare affinché
i figli utilizzino correttamente i giochi, ma non possono essere gravati dell'onere di verificare le condizioni di sicurezza e manutenzione delle strutture pubbliche, responsabilità che incombe esclusivamente sull'ente proprietario e custode.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., sostenendo di aver provato il caso fortuito mediante la deposizione del teste . Testimone_1
In sostanza, il motivo di appello ripropone le argomentazioni già prospettate a sostegno del primo motivo, nel dedurre la prevedibilità ed evitabilità del pericolo, in quanto visibile sia agli adulti che ai bambini, e, quindi, l'esigibilità
di un grado maggiore di attenzione da parte di chi entrava in contatto con la struttura.
Occorre, pertanto, ribadire che la parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la struttura del gioco (pacificamente sottoposto alla custodia del di ) e l'evento lesivo, provocato Pt_1 Pt_1
dalla presenza di sporco scivoloso sul tubolare superiore della struttura metallica, e che, invece, il non ha fornito la prova liberatoria del caso Pt_1
fortuito. Infatti, la presenza di una sostanza scivolosa sul tubolare non costituisce un evento imprevedibile ed eccezionale estraneo alla sfera di controllo del custode, cui compete di effettuare controlli periodici sulle strutture ludiche poste nel parco pubblico e di garantirne le condizioni di sicurezza e pulizia, dovere che risulta ancora più pregnante trattandosi di strutture destinate all'utilizzo da parte di minori.
L'appellante non ha chiarito la natura della sostanza presente sul tubolare né
ha dimostrato che si trattasse di un evento eccezionale verificatosi improvvisamente e imprevedibilmente. L'assenza di qualsiasi documentazione o prova circa i controlli e gli interventi manutentivi effettuati sulla struttura depone nel senso di una condotta omissiva dell'ente. 11
La circostanza che la struttura non fosse azionata a motore e non richiedesse parti oliate non esclude affatto la responsabilità del custode, il quale rimane comunque tenuto a vigilare sulle sue condizioni complessive e a garantirne la sicurezza per l'utenza.
Quanto al richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante circa il concetto di prevedibilità del pericolo e il dovere di cautela dell'utente, va osservato che tali principi trovano applicazione quando il pericolo sia manifesto e percepibile con l'ordinaria diligenza, sicché l'utente assume su di sé il rischio.
Diversa è la fattispecie del pericolo occulto che fa gravare integralmente sul custode la responsabilità per i danni cagionati.
Nel caso di specie le risultanze istruttorie dimostrano concordemente che la sostanza scivolosa sul tubolare posto a circa due metri di altezza era visibile solo da vicino, integrando un pericolo occulto che l'utente, tanto meno se minore di dieci anni, non poteva percepire né prevedere prima di arrampicarsi sulla struttura e di afferrare il tubolare. La circostanza che avesse notato la presenza di sporco non Testimone_1
dimostra che il pericolo fosse generalmente percepibile ma solo che tale soggetto aveva prestato particolare attenzione, adottando un comportamento prudenziale che non può essere elevato a parametro di ordinaria diligenza esigibile da tutti gli utenti.
Né può sostenersi che la cosa sia stata mera occasione dell'evento, risultando,
al contrario, che la caduta del minore è stata causata direttamente ed esclusivamente dalla presenza della sostanza scivolosa sul tubolare, che ha impedito una presa sicura determinando lo scivolamento e la conseguente caduta.
Sussiste, quindi, un nesso di causalità diretto ed esclusivo tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza alcun concorso di fattori estranei alla sfera di controllo del custode.
L'appello va, in conclusione, rigettato. 12
VI. Le spese di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello del contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 9/2019 Parte_1
pubblicata il 27 febbraio 2019, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del grado in favore di che si Controparte_1
liquidano in € 3.415,50 (di cui € 2.970,00 per compensi ed € 445,50 per spese forfettarie), oltre a IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Virginio NC;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
RG SA SS d'RE
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