Articolo 4 della Legge 26 febbraio 2001, n. 30
Articolo 3Articolo 5
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17 marzo 2001
Art. 4. 1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, e' ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.
2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.
Entrata in vigore il 17 marzo 2001
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