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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2100/25 V.G.
introdotta da
Parte_1 elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'Avv.
TI OV che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Parte_2 elett.te dom.to in Potenza
presso lo studio dell'Avv. Enzo Russo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 28.10.2025 Parte_1 e Parte_2
hanno chiesto congiuntamente che siano regolati
[...]
l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione affettiva traPersona_1 '
loro intercorsa, ai seguenti patti e condizioni:
"1. La figlia minore Per_1 è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ove stabilirà residenza e domicilio;
2. La responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata da ciascun genitore separatamente quando avrà la figlia con sé e pertanto ognuno dei genitori potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia in maniera esclusiva mentre le decisioni di maggiore interesse
(istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della bambina.
3. Il padre potrà vedere la figlia due pomeriggi a settimana in particolare nei giorni di lunedì e martedì dall'uscita scuola sino alle ore
21.00; nella giornata di sabato e di domenica, a week end alternati dalle ore 09.00 alle ore 21.
4. Allorquando il sig. Parte_2 provvederà al reperimento di un'abitazione idonea nella quale ospitare la figlia minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana in particolare nei giorni di lunedì e martedì dall'uscita scuola sino alla mattina del giorno seguente accompagnandola a scuola o presso il domicilio materno e a week end alternati dalle ore 09.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
5.I genitori concordano in ogni caso che agiranno sempre tenendo conto della sensibilità della figlia del suo superiore benessere psicofisico.
6. Il padre potrà vedere la figlia, durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni il 25 o il 26; capodanno o epifania, il giorno di pasqua o del Lunedì in Albis prelevandola e riaccompagnandola presso il domicilio materno, nel periodo estivo almeno 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori di comune accordo possono ampliare i suddetti periodi o interscambiarli loro.
7. La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori, qualora questi riescano ad accordarsi in tal senso, altrimenti metà giornata a testa.
8. Ciascun genitore si impegna a informare l'altro genitore dello stato di salute della figlia e a condividere le scelte di maggiore interesse. contribuirà al mantenimento della figlia Per_19. Il sig. Parte_2 versando alla sig.ra T_ la somma mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a far data dal mese di novembre, sul conto mediante bonifico bancario corrente IBAN
IT94S0307502200CC8501036026; sarà rivalutata tale somma annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di ottobre
2026;
10. Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate e pre- autorizzate quando la somma eccede l'impegno di 200 euro ciascuno, al di sotto di tale somma sarà sufficiente inviare il giustificativo della spesa. Per il riparto delle spese straordinarie, si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate del C.N.F.
11. Per quanto concerne l'assegno unico", le parti stabiliscono che continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra T_ .
12. I genitori si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela della minore. 13. Le parti convengono che le presenti condizioni hanno efficacia immediata all'atto della loro sottoscrizione.
14. Le spese legali relative al presente giudizio vengono compensate tra le parti, nel senso che ognuna provvederà al pagamento di quanto di spettanza dei legali rispettivamente incaricati, con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.
15. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
16. Le parti, reciprocamente, si autorizzano sin d'ora alla concessione del nulla osta per il passaporto senza bisogno di ulteriori consensi, autorizzano altresì il consenso per il rilascio dei documenti di identità
e tessera sanitaria della minore a valere solo per l'area Schengen".
Fissata l'udienza di comparizione e comunicati gli atti al P.M., questi ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e la causa
è stata riservata in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento della figlia minore.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, l'accordo garantisce il diritto della figlia minore al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va, pertanto, omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_2 con ricorso del Parte_1 e
28.10.2025, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto omologa l'accordo delle parti sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2100/25 V.G.
introdotta da
Parte_1 elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'Avv.
TI OV che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Parte_2 elett.te dom.to in Potenza
presso lo studio dell'Avv. Enzo Russo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 28.10.2025 Parte_1 e Parte_2
hanno chiesto congiuntamente che siano regolati
[...]
l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione affettiva traPersona_1 '
loro intercorsa, ai seguenti patti e condizioni:
"1. La figlia minore Per_1 è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ove stabilirà residenza e domicilio;
2. La responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata da ciascun genitore separatamente quando avrà la figlia con sé e pertanto ognuno dei genitori potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia in maniera esclusiva mentre le decisioni di maggiore interesse
(istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della bambina.
3. Il padre potrà vedere la figlia due pomeriggi a settimana in particolare nei giorni di lunedì e martedì dall'uscita scuola sino alle ore
21.00; nella giornata di sabato e di domenica, a week end alternati dalle ore 09.00 alle ore 21.
4. Allorquando il sig. Parte_2 provvederà al reperimento di un'abitazione idonea nella quale ospitare la figlia minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana in particolare nei giorni di lunedì e martedì dall'uscita scuola sino alla mattina del giorno seguente accompagnandola a scuola o presso il domicilio materno e a week end alternati dalle ore 09.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
5.I genitori concordano in ogni caso che agiranno sempre tenendo conto della sensibilità della figlia del suo superiore benessere psicofisico.
6. Il padre potrà vedere la figlia, durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni il 25 o il 26; capodanno o epifania, il giorno di pasqua o del Lunedì in Albis prelevandola e riaccompagnandola presso il domicilio materno, nel periodo estivo almeno 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori di comune accordo possono ampliare i suddetti periodi o interscambiarli loro.
7. La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori, qualora questi riescano ad accordarsi in tal senso, altrimenti metà giornata a testa.
8. Ciascun genitore si impegna a informare l'altro genitore dello stato di salute della figlia e a condividere le scelte di maggiore interesse. contribuirà al mantenimento della figlia Per_19. Il sig. Parte_2 versando alla sig.ra T_ la somma mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a far data dal mese di novembre, sul conto mediante bonifico bancario corrente IBAN
IT94S0307502200CC8501036026; sarà rivalutata tale somma annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di ottobre
2026;
10. Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate e pre- autorizzate quando la somma eccede l'impegno di 200 euro ciascuno, al di sotto di tale somma sarà sufficiente inviare il giustificativo della spesa. Per il riparto delle spese straordinarie, si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate del C.N.F.
11. Per quanto concerne l'assegno unico", le parti stabiliscono che continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra T_ .
12. I genitori si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela della minore. 13. Le parti convengono che le presenti condizioni hanno efficacia immediata all'atto della loro sottoscrizione.
14. Le spese legali relative al presente giudizio vengono compensate tra le parti, nel senso che ognuna provvederà al pagamento di quanto di spettanza dei legali rispettivamente incaricati, con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.
15. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
16. Le parti, reciprocamente, si autorizzano sin d'ora alla concessione del nulla osta per il passaporto senza bisogno di ulteriori consensi, autorizzano altresì il consenso per il rilascio dei documenti di identità
e tessera sanitaria della minore a valere solo per l'area Schengen".
Fissata l'udienza di comparizione e comunicati gli atti al P.M., questi ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 10.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e la causa
è stata riservata in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento della figlia minore.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, l'accordo garantisce il diritto della figlia minore al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'accordo va, pertanto, omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_2 con ricorso del Parte_1 e
28.10.2025, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto omologa l'accordo delle parti sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio dell'11.12.2025
La Presidente est.