CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 832/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360505G20220010635 TRIBUTI CONSORT 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di NT, Resistente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220010635 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 9 novembre
2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Consorzio_2 recante la richiesta di euro 768,88 a titolo di contributo di difesa idraulica di terreni e fabbricati (tributo 630) relativo all'anno 2017, in relazione a immobili siti nei comuni di
Grottaglie e NT.
In primo grado la contribuente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto assoluto di motivazione, assumendo che dal contenuto del sollecito non risultassero i presupposti quantitativi e i criteri di calcolo del tributo richiesto, in violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 212 del 2000 e delle disposizioni statutarie consortili;
contestava, inoltre, l'insussistenza del presupposto impositivo sotto il profilo del beneficio fondiario, sostenendo che i propri terreni non traessero alcun vantaggio dalle opere di bonifica e manutenzione asseritamente eseguite dal Consorzio ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. n. 215 del
1933, e deducendo la mancata prova, da parte dell'ente impositore, dell'esistenza di opere efficienti e funzionali idonee a determinare un concreto miglioramento dei fondi. A sostegno di tali deduzioni produceva, tra l'altro, consulenza tecnica di parte, due sentenze della CTP di NT favorevoli al contribuente in controversie analoghe e una delibera commissariale del Consorzio.
Si costituiva il Consorzio_2 eccependo in via pregiudiziale l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e, in via subordinata, l'infondatezza nel merito delle doglianze, alla luce della disciplina dei contributi consortili e del piano di classifica, insistendo sulla sussistenza, quanto meno in termini di fruibilità, del beneficio di difesa idraulica in favore degli immobili della contribuente. Il
Consorzio depositava, inoltre, propria consulenza tecnica, controdeduzioni alla relazione tecnica di parte ricorrente e copia del piano di classifica con le relative tavole.
La Società_1 S.p.A., pure evocata in giudizio, non si costituiva.
Con sentenza n. 832/2023, depositata il 17 agosto 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
NT accoglieva il ricorso e annullava il sollecito di pagamento. Il giudice di primo grado, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di contributi di bonifica e di beneficio fondiario, rilevava che, pur essendo in astratto legittima l'imposizione consortile correlata anche alla sola fruibilità concreta delle opere di bonifica, nella fattispecie la contribuente aveva dimostrato, mediante la perizia giurata prodotta, l'assenza di qualsivoglia beneficio per i propri fondi, attesa la localizzazione esterna della rete idrografica consortile e il grave stato di degrado in cui la stessa versava. Riteneva, per converso, del tutto irrilevante ai fini decisori la relazione tecnica prodotta dal Consorzio, giudicata generica e non specificamente riferibile ai beni dell'interessata, nonché basata su documentazione ortografica e non sull'esame diretto dei luoghi. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio_2, quale ente subentrato al Consorzio_2 chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con il rigetto del ricorso originario della contribuente. L'appellante deduce, in sintesi, plurimi errori in procedendo e in iudicando, denunciando la violazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché della L.R. Puglia n. 4 del 2012. Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le prove e gli atti di causa prodotti dal Consorzio – in particolare la consulenza tecnica a firma del dott. Nominativo_1, recante l'elenco delle opere di difesa idraulica e l'indicazione dei benefici derivanti agli immobili consortili – e avrebbe, per ciò solo, erroneamente ritenuto “non contestate” le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'assenza di opere e di vantaggi. Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia valorizzato unicamente la perizia di parte della contribuente, senza confrontarla con la documentazione tecnica e il piano di classifica approvato, e senza tener conto della disciplina regionale che definisce il contributo di difesa idraulica e il relativo concetto di beneficio.
Nel giudizio di appello la Resistente_1 e la Società_1 s.p.a. non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale. In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo
13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 27 giugno 2023, che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti
(con foto che risultano scattate comunque nel 2022) e in che modo siano rapportabili alla proprietà della contribuente.
Al contrario, costei ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte (datata
26/8/2019) assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di NT, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di NT n.
832/2023, proposto dal Consorzio_2 nei riguardi di Resistente_1, così provvede: Rigetta l'appello. NT, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 832/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360505G20220010635 TRIBUTI CONSORT 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di NT, Resistente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220010635 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 9 novembre
2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Consorzio_2 recante la richiesta di euro 768,88 a titolo di contributo di difesa idraulica di terreni e fabbricati (tributo 630) relativo all'anno 2017, in relazione a immobili siti nei comuni di
Grottaglie e NT.
In primo grado la contribuente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto assoluto di motivazione, assumendo che dal contenuto del sollecito non risultassero i presupposti quantitativi e i criteri di calcolo del tributo richiesto, in violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 212 del 2000 e delle disposizioni statutarie consortili;
contestava, inoltre, l'insussistenza del presupposto impositivo sotto il profilo del beneficio fondiario, sostenendo che i propri terreni non traessero alcun vantaggio dalle opere di bonifica e manutenzione asseritamente eseguite dal Consorzio ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. n. 215 del
1933, e deducendo la mancata prova, da parte dell'ente impositore, dell'esistenza di opere efficienti e funzionali idonee a determinare un concreto miglioramento dei fondi. A sostegno di tali deduzioni produceva, tra l'altro, consulenza tecnica di parte, due sentenze della CTP di NT favorevoli al contribuente in controversie analoghe e una delibera commissariale del Consorzio.
Si costituiva il Consorzio_2 eccependo in via pregiudiziale l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e, in via subordinata, l'infondatezza nel merito delle doglianze, alla luce della disciplina dei contributi consortili e del piano di classifica, insistendo sulla sussistenza, quanto meno in termini di fruibilità, del beneficio di difesa idraulica in favore degli immobili della contribuente. Il
Consorzio depositava, inoltre, propria consulenza tecnica, controdeduzioni alla relazione tecnica di parte ricorrente e copia del piano di classifica con le relative tavole.
La Società_1 S.p.A., pure evocata in giudizio, non si costituiva.
Con sentenza n. 832/2023, depositata il 17 agosto 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
NT accoglieva il ricorso e annullava il sollecito di pagamento. Il giudice di primo grado, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di contributi di bonifica e di beneficio fondiario, rilevava che, pur essendo in astratto legittima l'imposizione consortile correlata anche alla sola fruibilità concreta delle opere di bonifica, nella fattispecie la contribuente aveva dimostrato, mediante la perizia giurata prodotta, l'assenza di qualsivoglia beneficio per i propri fondi, attesa la localizzazione esterna della rete idrografica consortile e il grave stato di degrado in cui la stessa versava. Riteneva, per converso, del tutto irrilevante ai fini decisori la relazione tecnica prodotta dal Consorzio, giudicata generica e non specificamente riferibile ai beni dell'interessata, nonché basata su documentazione ortografica e non sull'esame diretto dei luoghi. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio_2, quale ente subentrato al Consorzio_2 chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con il rigetto del ricorso originario della contribuente. L'appellante deduce, in sintesi, plurimi errori in procedendo e in iudicando, denunciando la violazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché della L.R. Puglia n. 4 del 2012. Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le prove e gli atti di causa prodotti dal Consorzio – in particolare la consulenza tecnica a firma del dott. Nominativo_1, recante l'elenco delle opere di difesa idraulica e l'indicazione dei benefici derivanti agli immobili consortili – e avrebbe, per ciò solo, erroneamente ritenuto “non contestate” le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'assenza di opere e di vantaggi. Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia valorizzato unicamente la perizia di parte della contribuente, senza confrontarla con la documentazione tecnica e il piano di classifica approvato, e senza tener conto della disciplina regionale che definisce il contributo di difesa idraulica e il relativo concetto di beneficio.
Nel giudizio di appello la Resistente_1 e la Società_1 s.p.a. non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale. In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo
13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 27 giugno 2023, che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti
(con foto che risultano scattate comunque nel 2022) e in che modo siano rapportabili alla proprietà della contribuente.
Al contrario, costei ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte (datata
26/8/2019) assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di NT, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di NT n.
832/2023, proposto dal Consorzio_2 nei riguardi di Resistente_1, così provvede: Rigetta l'appello. NT, 11/12/2025