Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 662
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la contribuente avesse dimostrato l'assenza di beneficio per i propri fondi a causa della localizzazione esterna della rete idrografica consortile e del suo degrado.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo per difetto di beneficio fondiario

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la contribuente avesse dimostrato l'assenza di beneficio per i propri fondi a causa della localizzazione esterna della rete idrografica consortile e del suo degrado.

  • Rigettato
    Omessa considerazione delle prove prodotte dal Consorzio

    La Corte ha ritenuto che l'ente creditore non abbia provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà della ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né quali siano stati i tempi di esecuzione dei lavori.

  • Rigettato
    Valorizzazione della perizia di parte della contribuente senza confronto con la documentazione tecnica

    La Corte ha ritenuto che l'ente creditore non abbia provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà della ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né quali siano stati i tempi di esecuzione dei lavori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 662
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo