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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 12172/2024, promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Festa, domicilio eletto in
Milano, via Fratelli Bronzetti n. 15,
- ricorrente –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio CP_1
eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1 “Dichiararsi la nullità/inefficacia totale o parziale del provvedimento
comunicato dall' al sig. in data 13/03.2024 avente ad oggetto CP_1 Pt_1
somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione
- Accertarsi e dichiararsi che l' per le ragioni esposte, non ha titolo di CP_1
ottenere dal sig. la restituzione dell'importo di 9.047,10 Parte_1
prodotto dell'errore dell'Istituto ne ogni altro importo prima d'ora versato in
relazione alla disoccupazione n. 03061902
…In ogni caso
con vittoria di spese, compensi professionali oltre accessori come per legge da
distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Festa che si dichiara antistatario”.
Si è costituito ritualmente contrastando la pretesa avversaria di cui CP_1
ha chiesto l'integrale rigetto.
La causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, risulta provato in causa che il ricorrente ha percepito prestazioni di disoccupazione (sussidi e assegni per LSU L. 608/96 e D.L.
468/97) per il periodo dal 1.03.2003 al 30.04.2004.
A distanza di 20 anni da ciò, il 12.03.2024, ha inviato al ricorrente un CP_1
sollecito di pagamento per somme indebitamente percepite nel suddetto periodo, in relazione alla prestazione di disoccupazione n. 03061902, per complessivi euro 9.047,10 da pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta (doc. 1).
Nella comunicazione in questione, si legge che avrebbe inviato una CP_1
precedente missiva in data 04.06.2014, che il ricorrente nega di avere ricevuto.
2 In data 15/03/2024, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo n.
(doc. 2) che l' ha respinto CodiceFiscale_1 Controparte_2
(doc. 3), rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Ciò posto, scarne considerazioni si impongono.
A tacere di ogni altra considerazione, si osserva che i documenti prodotti da consentono di accertare come tra il 15 giugno 2004 (data di CP_1
notifica della prima richiesta di ripetizione di indebito, avvenuta a mani di tale ) e il 25 giugno 2014, (data in cui si è perfezionata Persona_1
per compiuta giacenza la notifica della seconda richiesta di pagamento)
sono decorsi più di 10 anni.
Ne consegue che la successiva rettifica del marzo 2024 – peraltro,
pervenuta anch'essa a quasi 10 anni di distanza dal precedente atto interruttivo dell – è stata emessa in relazione a importo già CP_2
prescritto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara insussistente l'indebito contestato al ricorrente e, di conseguenza,
non dovuta la somma di euro 9.047,10 reclamata da CP_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 12172/2024, promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Festa, domicilio eletto in
Milano, via Fratelli Bronzetti n. 15,
- ricorrente –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio CP_1
eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1 “Dichiararsi la nullità/inefficacia totale o parziale del provvedimento
comunicato dall' al sig. in data 13/03.2024 avente ad oggetto CP_1 Pt_1
somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione
- Accertarsi e dichiararsi che l' per le ragioni esposte, non ha titolo di CP_1
ottenere dal sig. la restituzione dell'importo di 9.047,10 Parte_1
prodotto dell'errore dell'Istituto ne ogni altro importo prima d'ora versato in
relazione alla disoccupazione n. 03061902
…In ogni caso
con vittoria di spese, compensi professionali oltre accessori come per legge da
distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Festa che si dichiara antistatario”.
Si è costituito ritualmente contrastando la pretesa avversaria di cui CP_1
ha chiesto l'integrale rigetto.
La causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, risulta provato in causa che il ricorrente ha percepito prestazioni di disoccupazione (sussidi e assegni per LSU L. 608/96 e D.L.
468/97) per il periodo dal 1.03.2003 al 30.04.2004.
A distanza di 20 anni da ciò, il 12.03.2024, ha inviato al ricorrente un CP_1
sollecito di pagamento per somme indebitamente percepite nel suddetto periodo, in relazione alla prestazione di disoccupazione n. 03061902, per complessivi euro 9.047,10 da pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta (doc. 1).
Nella comunicazione in questione, si legge che avrebbe inviato una CP_1
precedente missiva in data 04.06.2014, che il ricorrente nega di avere ricevuto.
2 In data 15/03/2024, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo n.
(doc. 2) che l' ha respinto CodiceFiscale_1 Controparte_2
(doc. 3), rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Ciò posto, scarne considerazioni si impongono.
A tacere di ogni altra considerazione, si osserva che i documenti prodotti da consentono di accertare come tra il 15 giugno 2004 (data di CP_1
notifica della prima richiesta di ripetizione di indebito, avvenuta a mani di tale ) e il 25 giugno 2014, (data in cui si è perfezionata Persona_1
per compiuta giacenza la notifica della seconda richiesta di pagamento)
sono decorsi più di 10 anni.
Ne consegue che la successiva rettifica del marzo 2024 – peraltro,
pervenuta anch'essa a quasi 10 anni di distanza dal precedente atto interruttivo dell – è stata emessa in relazione a importo già CP_2
prescritto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara insussistente l'indebito contestato al ricorrente e, di conseguenza,
non dovuta la somma di euro 9.047,10 reclamata da CP_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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