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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Roberto Rivello presidente
Francesca Firrao consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 192/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Aosta, via
Torre del Lebbroso, n. 37 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Vincenzo Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 61
(c.f. ), difeso dalle avv.te Erika Franciscono e Controparte_2 C.F._2
Miriam Palagano, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Torino, via Susa, n.
30
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili (c.f. , nella persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Federico Mavilla, elettivamente domiciliato
1 presso lo studio del difensore, in Aosta, passaggio Folliez, n. 1
Eredi
[...]
(c.f. Controparte_3 P.IVA_3 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte Parte_1
d'Appello Illustrissima di Torino,
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti,
• accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione e precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro:
1) ai sensi degli art. 1669 cc e seguenti e 2043 cc e seguenti, al pagamento delle opere necessarie per l'eliminazione dei gravi vizi e difetti costruttivi ivi comprese le opere di consolidamento strutturale dei manufatti descritti in premessa con i necessari ripristini di natura estetica, da quantificarsi sin d'ora in importo non inferiore ad €.26.200,00 oltre oneri di legge (giusto conteggio redatto dall'ing. – doc.9) ovvero del maggiore importo Per_1 che dovesse risultare in corso di causa;
2) al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art 2043 e seguenti cc da quantificarsi sia con riferimento ai costi necessari per eseguire le opere di consolidamento strutturale e di ripristino estetico, (si veda sul punto il doc 9) sia con riferimento al minor valore delle unità immobiliari degli attori nel caso in cui i ripristini comportassero una minore usufruibilità delle unità immobiliari o interventi estetici deturpanti incidenti sul valore degli appartamenti;
3) al risarcimento del danno per il periodo di mancato o ridotta utilizzazione degli alloggi durante l'esecuzione dei lavori;
4) Con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento degli interessi e con favore di spese.
*** ***** ***
Insistono per l'ammissione di CTU tecnica cui affidare il seguente quesito:
2 Dica il CTU,
• esaminati gli atti di causa,
• previa ispezione dei luoghi di causa,
• previa acquisizione presso il comune di Valtournenche, della documentazione amministrativa ed urbanistica dello stabile in cui trova collocazione il balcone per cui
è causa;
• previo accesso all'ufficio denunce del cemento armato della Controparte_4
per l'acquisizione o verifica dei progetti strutturali del cemento armato,
[...] della fine lavori delle strutture e della relazione di collaudo,
1) descriva predisponendo adeguato supporto fotografico, e se del caso effettuando opportuni sondaggi, lo stato attuale della soletta aggettante per cui è causa, avendo cura di evidenziare e misurare eventuali cedimenti e di descrivere i punti di eventuale ancoraggio, fissaggio e/o inghisaggio delle armature della soletta aggettante sia con la soletta degli appartamenti, sia con il muro portante denominato
M13, evidenziando se detti ancoraggi, ove esistenti, siano stati eseguiti secondo le regole dell'arte e il rispetto della normativa in vigore all'epoca dell'effettuazione delle opere;
2) determini l'eventuale responsabilità di impresa costruttrice, direttore lavori, e collaudatore determinando i gradi di corresponsabilità di ciascuno di costoro;
3) verifichi se le opere indicate dagli attori nel doc 9 per la eliminazione dei vizi e difetti siano necessarie per eliminare i vizi e difetti e rendere l'opera conforme alla normativa vigente, indicandone i relativi costi ivi compresi quelli di progettazione, direzione lavori, collaudo e per la predisposizione di ogni documento o attività necessaria od opportuna per la regolarità urbanistica, amministrativa ed antinfortunistica;
4) dica se durante i lavori di demolizione, ricostruzione o riparazione, gli alloggi dei ricorrenti potranno essere agibili ed in caso negativo, indichi quale sia il presumibile periodo di inutilizzazione degli alloggi indicando per tale periodo quale sia il costo per il mancato godimento degli alloggi, parametrandolo al mercato degli affitti in vigore nella località in cui è sito il condominio.
*** ***** ***
Richiamano le istanze istruttorie, allo stato non ammesse contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n.2 – che per comodità si ritrascrivono parimenti di seguito epurate
3 CP_ del riferimento alla immobiliare de La francesca siccome non rappresentata dalla scrivente difesa:
La Sig.ra chiede ammettersi prove per interrogatorio Parte_1
e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che i documenti 5, 8 e 9 che si rammostrano al teste, sono stati redatti dal teste che ne riconosce la paternità e la corrispondenza di quanto ivi scritto e riportato, alla situazione di fatto da lui visionata in loco durante gli accessi al fabbricato condominiale denominato “I Girasoli di Cervinia 1 villaggio 2”, sito in Cervinia – Valtournenche (AO), ed in particolare al balcone degli alloggi degli attori;
2) Vero è che le fotografie che risultano riprodotte nei citati documenti, sono state scattate dal teste nei periodi indicati nei citati doc. 5 e 8 e si riferiscono ai balconi di cui sopra;
3) Vero è che i costi indicati nel doc. 9 che si rammostra al teste sono stati da Lei conteggiati applicando i prezzi del prezziario della regione per le opere edili e CP_4 le tariffe professionali degli ingegneri;
Si indica a teste l'Ing. con Studio a Chatillon. Testimone_1
Richiamano le eccezioni e contestazioni contenute nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 1 e n.3.
Con favore di spese di primo e secondo grado».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_2
Torino adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare e in rito,
= dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza n. 229/2022 pubblicata il 07/07/2022 del Parte_1
Tribunale di Aosta, dott. dichiarare, comunque, inammissibili i mezzi di prova Per_2 dedotti per le ragioni precedentemente esplicate in narrativa;
Nel merito, in via principale
= respingere l'appello proposto dalla signora avverso Parte_1 la sentenza n. 229/2022 pubblicata il 07/07/2022 del Tribunale di Aosta, dott. Per_2 perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
4 in via subordinata
= Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in relazione ai vizi asseritamente lamentati da parte appellante per quanto concerne il ruolo ricoperto dall'ing. in ragione dell'estraneità CP_2 dell'intervento tecnico rispetto ai difetti oggetto di doglianza
In via di ulteriore subordine,
= Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia forma di responsabilità del collaudatore relativamente alla causazione dei vizi, accertare il grado di responsabilità delle rispettive figure coinvolte in proporzione alla gravità della colpevolezza
e conteggiare quanto dovuto tenendo in considerazione la residualità della posizione del collaudatore e le sole responsabilità ascrivibili a tale figura;
In via istruttoria
= Ammettere i mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3
c.p.c..
In ogni caso,
= condannare l'appellante alle spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, C.P.A. e successive occorrende».
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha precisato queste conclusioni: «voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
RIGETTARE l'appello formulato nell'interesse della signora in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
IN OGNI CASO CONDANNARE l'appellante ex art. 96 c.p.c, 1° e 3° comma, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di appello con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre accessori come per legge.
La difesa del Consorzio convenuto rinnova anche in questa sede la ferma opposizione alle istanze istruttorie ed alla richiesta C.T.U. tecnica formulate dall'attrice in appello per le ragioni tutte già esposte in comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2023 da intendersi qui integramente richiamate e trascritte».
Svolgimento del processo
5 1. e avevano Parte_1 Controparte_3 convenuto F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili, Controparte_3 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Aosta, perché ritenuti responsabili rispettivamente nella qualità di costruttore, progettista e direttore dei lavori, collaudatore, delle fessure delle pareti e del cedimento dei balconi dei propri immobili siti nel contesto condominiale “I Girasoli di
Cervinia 1 villaggio 2”, in Cervinia (Valtournenche).
Le attrici avevano chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1669, 2043 c.c., liquidato in euro 26.200,00 o nella maggiore somma da accertarsi, oltre agli accessori, pari al valore delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi ivi comprese le opere di consolidamento strutturale dei manufatti con i necessari ripristini di natura estetica, al risarcimento del danno con riferimento al minore valore degli immobili nel caso in cui i ripristini avrebbero comportato una minore usufruibilità o interventi estetici deturpanti, al risarcimento del danno per il periodo di mancata o ridotta utilizzazione degli alloggi durante l'esecuzione dei lavori.
2. F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili, si erano Controparte_3 Controparte_2 costituiti in giudizio in modo separato, chiedendo il rigetto delle domande, anche in forza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. aveva altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_3
, per essere manlevato in caso di condanna al Controparte_1 risarcimento del danno.
3. si era costituita in giudizio, Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di stabilire la quota di responsabilità di e di circoscrivere la manleva in base alle Controparte_3 previsioni della polizza assicurativa.
4. Con sentenza n. 229/2022 del 7 luglio 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese processuali.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base Parte_1
a sei motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello anche in rito. Controparte_2
Altrettanto e separatamente hanno fatto Controparte_1
e questi ha chiesto in subordine la manleva a carico della prima. Controparte_3
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
6 non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
6. Il processo è stato interrotto per intervenuta morte di Controparte_3
A seguito della riassunzione del processo da parte dell'appellante, si sono costituiti gli appellati, ad eccezione dell'appellata già contumace e degli eredi di Controparte_3
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è fondata.
L'appellante ha svolto una specifica critica ad alcune parti della sentenza, la cui infondatezza non emerge, per la totalità, in forma così chiara da giustificare l'operatività del filtro di cui all'art. 348-bis c.p.c.
L'eccezione è rigettata.
2. Con i primi tre motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza decennale, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c.
I motivi, per continuità oggettiva, meritano una trattazione congiunta.
I motivi non sono fondati.
L'art. 1669 c.c. conforma la responsabilità dell'appaltatore (anche venditore) verso il committente (e anche verso terzi) per la rovina anche parziale di edifici (o di altri immobili per natura di lunga durata), per evidente pericolo di rovina o ancora per gravi difetti, se dipendenti da vizio del suolo o difetto di costruzione e purché si verifichino nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera.
A dispetto dell'espressione utilizzata dal tribunale e dalle parti, il decennio non è un termine, di prescrizione o di decadenza, per l'esercizio dell'azione, bensì è il termine finale del rapporto sostanziale.
Detto altrimenti, il termine indica la durata della responsabilità dell'appaltatore.
La lite verte sul decorso del decennio.
Occorre anzitutto riprendere l'accertamento sintetico compiuto dal giudice di primo grado: «L'eccezione di decadenza decennale ex art. 1669 c.c., […], appare fondata, stante il
7 lasso di tempo intercorso tra il collaudo (28.2.2008) e la scoperta degli asseriti vizi
(2.4.2019)» (p. 7 sent.).
L'appellante ha contestato il primo termine di riferimento, quindi il momento in cui l'opera è stata compiuta, dal quale decorre il decennio.
La costruzione è stata ultimata il 28 febbraio 2008, come si legge nella relazione del direttore dei lavori (doc. n. 3 fasc. primo grado F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili).
La circostanza è tra l'altro riconosciuta come vera dall'appellante e dal suo perito (p.
2, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante): «È certo che se si prende come data di ultimazione dell'opera, non già quella di ultimazione dell'edificio, ma quella di ultimazione delle opere strutturali, i 10 anni potrebbero apparire decorsi, posto che il dies a quo, verrebbe collocato al 28 febbraio 2008 e non già nel 2013, vale a dire alla data del deposito del collaudo» (p. 7 cit. app.; cfr. anche p. 14 cit. app.).
Per l'appellante, tuttavia, il dies a quo non corrisponde alla data di ultimazione dei lavori così individuata, perché «l'opera oggetto di causa è un fabbricato condominiale. ||
Dunque per determinare il dies a quo cui far decorrere la garanzia decennale, non bisogna aver riguardo all'ultimazione delle singole partite o fasi costruttive che hanno concorso alla realizzazione dell'opera complessa (il fabbricato condominiale), ma all'ultimazione dell'intera opera nel suo complesso» (p. 6 cit. app.).
In particolare, l'appellante ha evidenziato che, nel 2012, il Comune di Valtournenche aveva rilasciato una variante alla concessione edilizia (permesso di costruire) del 20 ottobre 2004, titolo per la costruzione del fabbricato condominiale, e, pertanto, «il dies a quo da cui far partire il decorso del decennio deve essere individuato avendo riguardo all'avvenuto compimento del fabbricato condominiale (e non già con riferimento al compimento del balcone o alle strutture) dovrà convenirsi che detto compimento debba essere collocato successivamente alla concessione in variante rilasciata dal Comune di
Valtournenche in data 08/06/2012, n. 2016/f, protocollo 7660 (doc. 12), relativa alla concessione edilizia n.2016 del 20 ottobre 2004» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa è stata ripresa in modo più approfondito nel secondo motivo.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come accertato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, «la variante non è riferita all'immobile oggetto del presente giudizio (avente mappale n. 1420, come indicato in atto introduttivo), bensì ad altro fabbricato di cui ai mappali nn. 204-105-1052-
1053-1054-1055» (p. 7 sent.).
8 La variante, sebbene relativa alla pregressa concessione, è una sopravvenienza che ha interessato unità immobiliari differenti da quella attorea, ultimata il 28 febbraio 2008.
La condivisione del contesto condominiale non è rilevante.
L'opinione dell'appellante si pone contra litteram ed è irragionevole.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si darebbe rilevanza a qualsiasi intervento edilizio, successivo alla realizzazione del fabbricato, anche vertente su porzioni materialmente del tutto estranee a quelle per cui si lamenta uno degli eventi tipizzati (rovina, pericolo di rovina, gravi difetti), con spostamento della decorrenza del termine iniziale del decennio e quindi sottoposizione della durata della responsabilità dell'appaltatore, già significativa, ad una potenziale indeterminata estensione.
L'appellante non ha allegato alcuna circostanza in base alla quale dedurre che tra la propria unità e quelle interessate dalla variante vi sia un qualche reciproco collegamento, tale per cui la durata della responsabilità decorrerebbe dell'esecuzione della variante, ed anzi, il fattore temporale – l'intervento è stato eseguito dopo circa quattro anni dall'ultimazione dell'immobile dell'appellante – è indice dell'irrilevanza della variante.
La proposta dell'appellante vanificherebbe la lettera della norma, quanto all'oggetto della responsabilità, che ricorre quando almeno uno degli eventi tipici derivi da cause originarie, siano esse vizio del suolo o difetto di costruzione.
Considerato che i lavori della variante sono terminati a novembre 2012 (p. 7 sent.) e che l'acquisto della proprietà attorea risale ad epoca anteriore – in atti, vi è solo la prima pagina dell'atto pubblico (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante), da cui risulta che l'atto
è stato registrato il 27 giugno 2012 –, quindi ad unità immobiliare chiaramente ultimata
(la quale apparteneva alla committente, cfr. docc. nn. 2, 3 fasc. primo grado appellante), i primi non possono logicamente costituire causa originaria dei difetti denunciati.
Le opere successive compiute su cose di terzi rileveranno se causa di pregiudizio al patrimonio, suscettibile di ristoro ex artt. 2043 ss. c.c.
Nel primo motivo d'appello, l'appellante ha richiamato il dato del collaudo.
Benché, come sopra esposto, abbia riconosciuto che l'edificio “condominiale” è stato ultimato strutturalmente il 28 febbraio 2008, l'appellante ha tuttavia affermato che «la data riportata sul certificato è atto del collaudatore, è stata tempestivamente contestata dai ricorrenti (con memoria del 10 luglio 2021), nei cui confronti – quali terzi – non assume alcuna valenza probatoria» (p. 9 cit. app.).
9 La difesa richiamata dovrebbe essere questa: «Nel caso di specie il balcone è stato realizzato tra il 2008 ed il 2013 (vedi verbale di collaudo del 2013) ma il collaudo è con data certa nel 2013 (si contesta la data riportata nel verbale di collaudo, posto che l'unica data certa è quella del deposito del collaudo e ciò è avvenuto nel 2013 e a quella data il balcone esisteva)» (p. 3 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; v. anche p. 3 nota dell'11 giugno 2021).
La controversia delle parti in merito deve essere superata, verificando la rilevanza del collaudo nell'accertamento della durata della responsabilità ex art. 1669 c.c.
Il termine di decorrenza del decennio non è il collaudo, ma la conclusione dell'opera.
La dottrina più autorevole ha evidenziato che il termine decorre «dal giorno in cui i lavori sono materialmente ultimati, e non dal giorno dell'accettazione né da quello della consegna», momento quest'ultimo che rileva agli effetti della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, atteso che dalla relativa disciplina (con riguardo all'azione di prescrizione ex art. 1667, co. 3, c.c.) esula “qualsiasi idea della garanzia della durata”, sicché è giusto far decorrere il termine di prescrizione da un momento in cui il committente può avere verificato l'opera.
Anche la giurisprudenza si è assestata sul dato letterale del termine iniziale: «Il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. – entro il quale l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti
– decorre, […], dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo» (Cass. civ., sez. I^, sent. 22 luglio 1995, n. 8050), quale vicenda del rapporto di appalto significativo ad altri effetti, in quanto prova di intervenuta verifica (art. 1665 c.c.) e, in quanto dichiarazione positiva di assenza di vizi e difformità, indice di accettazione (tacita) dell'opera.
Dal collaudo non decorre il decennio, ma il collaudo può avere indiretta rilevanza, in quanto mezzo per accertare il momento di ultimazione dell'opera.
Nel rapporto controverso, il collaudo è del 1° aprile 2008 (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante) e suffraga l'assunto della collocazione della conclusione dei lavori in epoca anteriore.
Inconferente è invece il momento del deposito del certificato di collaudo, avvenuto il
4 febbraio 2013.
10 La circostanza rileva ai fini dell'osservanza di un obbligo di natura pubblicistica del collaudatore.
La denuncia del collaudo può essere fonte di responsabilità amministrativa (artt. 10 ss. l. 5 novembre 1971, n. 1086) e penale (artt. 16, 17 l. n. 1086/1971) del collaudatore.
Altrettanto irrilevante è il permesso di agibilità riguardante il “Villaggio 2”, datato
19 febbraio 2013, richiamato dall'appellante (p. 14 cit. app.).
Va ribadito infatti che la responsabilità copre il decennio decorrente dall'ultimazione dell'opera e non da altri momenti rilevanti ad altri fini.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato anche questo passaggio della sentenza: «Appare, […], dirimente l'atto notarile di compravendita immobiliare del
11.12.2014, in cui, alla pagina 8, punto M), si dà atto che i lavori di costruzione riguardanti il fabbricato in questione alla data del rogito erano già terminati da oltre 5 anni (vds. doc. 1 attoreo): la collocazione temporale del certificato di collaudo, quindi, ben può e deve essere ricondotta alla data indicata in tale documento, anche perché non si comprende perché questo dovrebbe essere stato retrodatato senza alcuna ragione» (p. 7 sent.).
Per l'appellante, «[l]a dichiarazione contenuta nell'atto notarile è […] unilaterale resa dalla parte venditrice (peraltro estranea alla presente causa), peraltro a meri fini fiscali. ||
Pare non condivisibile l'affermazione del Giudice di primo grado che la dichiarazione unilaterale resa da soggetto che neppure è parte del giudizio, in atto notarile, possa costituire prova idonea a superare, nei confronti dei terzi (quali sono gli attori) le risultanze documentali munite di fede pubblica siccome provenienti da Enti Pubblici» (pp. 16 s. cit. app.).
L'atto citato è il contratto di acquisto della proprietà immobiliare concluso dall'altra attrice, che non ha proposto appello.
L'appellante ha contestato il richiamo all'atto, ma al contempo ne ha ricavato una parte utile, in tesi, alla sua posizione: «Tale dichiarazione si pone peraltro in contrasto non solo con le date e dichiarazioni contenute nei documenti depositati presso i pubblici uffici, ma anche con riferimento allo stesso contenuto dell'atto notarile, posto che, lo si ripete, a pag. 3 il Notaio ha richiamato la variante depositata nel 2012 inerente proprio la concessione edilizia 2016 lettera f) ed ha avuto cura di specificare che tale variante, era proprio relativa al villaggio 2, vale a dire lo stabile per cui è causa come ben risulta proprio dal doc 12 prodotto dagli attori» (pp. 16 s. cit. app.).
11 Gli argomenti spesi nel motivo non sono significativi perché strumentali a spostare il termine iniziale della responsabilità dal compimento dell'opera all'esecuzione dei lavori collegati alla variante, che, già si è detto, essere ininfluenti.
È accertato che l'opera è stata compiuta il 28 febbraio 2008.
L'appellante non ha invece impugnato l'accertamento del termine finale del decennio
(2 aprile 2019).
La tutela ex art. 1669 c.c. non è pertanto invocabile per l'esaurimento del rapporto e quindi per la cessazione della responsabilità ivi conformata.
Solo per abbondare si osserva che la conclusione non muta, se si considera che i difetti allegati dall'appellante si sono manifestati nell'anno 2018, data non meglio definita in atti dall'appellante (p. 3 cit.), gravata dell'onere di allegazione e prova della circostanza.
La relazione peritale di parte appellante riferisce di sopralluoghi effettuati nei mesi tra agosto e novembre 2018 (p. 1, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Allora, l'unico (apparentemente) dato utile si colloca dopo il decorso del decennio.
I motivi sono rigettati.
3. Con il quarto e il quinto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., censurando la ritenuta inerzia probatoria e il mancato espletamento della consulenza tecnica.
Anche questi motivi meritano un esame congiunto per connessione oggettiva.
I motivi non sono fondati.
Qualora non ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione ex art. 1669
c.c., tra cui quello temporale del decennio, può essere invocata la tutela generale di cui all'art. 2043 c.c. (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 5 novembre 2024, n. 28469), che sarà assegnata soltanto se allegati e provati gli elementi costitutivi, segnatamente, per quanto in questo processo rileva, la condotta altrui, il danno, il nesso di causalità tra la prima e il secondo.
L'appellante non ha assolto siffatto onere (art. 2697, co. 1, c.c.).
L'appellante ha invocato la responsabilità di più soggetti, i quali hanno assunto un ruolo differente nella costruzione del suo immobile (costruttore, progettista e direttore dei lavori, collaudatore), e ha inteso dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, mediante anzitutto l'accertamento compiuto dall'ingegnere . Testimone_1
Per l'appellante, «[l]e conclusioni alle quali giunge il perito incaricato […] non sono […] di ordine dubitativo, giacché non sussiste dubbio circa il manifestarsi delle fessurazioni,
12 nonché sul cedimento del balcone. || Il perito, semplicemente, nell'indagare sulle cause di tali fenomeni riscontrati, pur evidenziando l'esistenza di un errore progettuale e/o di esecuzione del balcone, ha precisato che il cedimento del balcone, o meglio, il fenomeno fessurativo manifestatosi lungo le pareti dell'immobile, potrebbe dipendere anche dal movimento del terreno. || Il perito ha quindi evidenziato la possibilità che esista una concausa del cedimento. || […] Diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, quindi il perito nominato dall'odierna ricorrente ha ben evidenziato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dagli attori (fessurazioni e cedimento del balcone), nonché le cause del cedimento del balcone ed il pericolo di crollo» (pp. 23 ss. cit. app.);
Le difese non sono condivisibili.
Anzitutto, si osserva che, sul piano del metodo, la perizia è carente.
Il perito ha compiuto gli accertamenti soltanto mediante percezione visiva delle parti interessate dalle fessure e dal cedimento e mediante l'esame di alcune tavole.
In negativo, il perito ha omesso il compimento di più approfondite indagine: «Occorre precisare che non sono state eseguite prove di carico o altri tipologie di intervento invasive sulle strutture ma si è proceduto ad un rilevamento dello stato di fatto e la presa visione di alcune tavole strutturali consegnate presso l'ufficio competente della CP_4 [...]
(Preavviso scritto deposito del progetto - Denuncia – di costruzione, riparazioni CP_4
e soprelevazioni in zona 3 a bassa sismicità - Pratica n° 71/880 in data 21/09/2007)» (p.
10, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Pertanto, è stata ammessa l'insufficienza del momento percipiente, con incidenza su quello deducente, fondato per l'appunto su di un'indagine incompleta o parziale.
Nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, le conclusioni sono state espresse in termini dubitativi: «Ciò premesso, cause potrebbero essere attribuite a: || a)
Non corretta posa in opera degli ancoraggi di collegamento tra muro portante denominato
MURO M13 e soletta del balcone || b) Possibili movimenti del terreno su cui è realizzato il fabbricato» (ibidem).
Non vi è alcun elemento che consenta, con la certezza manifestata dall'appellante, di ritenere che il perito si sia espresso in termini di concause.
Anzi, anche solo la diversa lettura degli enunciati riportati, se manifestazione di un accertamento di cause alternative o di cause concorrenti, è indice dell'inconcludenza della perizia.
13 In ogni caso, è espresso il connotato dubitativo delle conclusioni, che d'altronde si può spiegare per l'insufficienza delle indagini compiute.
La sommarietà è manifesta per quanto riguarda le fessurazioni.
Il perito ha infatti «evidenzia[to] che il sistema fessurativo abbia fatto emergere una configurazione diversa a distanza di un quinquennio, questa situazione, per essere analizzata in maniera esaustiva richiede un monitoraggio per almeno un anno del sistema fessurativo in atto ed un[']indagine geologico-geotecnica del sito oggetto di re[la]zione» (p.
10, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
La sommarietà delle indagini e quindi la formulazione di proposte di ipotesi circa le cause dei difetti si riverberano anche sull'individuazione dei soggetti rimproverabili: «[i]l cedimento del balcone si può pertanto indicare come mancanza di abilit[à] o esperienza da parte della direzione dei lavori o dell'impresa esecutrice» (p. 8, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Le chiare incertezze del dato tecnico, rimaste insuperate nel supplemento di perizia
(doc. n. 8 fasc. primo grado appellante), non possono adeguatamente supportare ipotesi di responsabilità degli appellati.
Va soggiunto che un'indagine completa avrebbe richiesto di prendere posizione sulle pregresse fessurazioni, risalenti al 2013, rispetto alle quali l'appellante non ha ritenuto vi fosse responsabilità degli avversari («dette crepe avevano una mera incidenza estetica e dunque furono riparate senza interventi strutturali», p. 3 cit.), e sul rapporto con quelle più recenti.
Si ignora perché le prime fossero diverse dalle seconde, perché solo le seconde siano
(forse) dipese da errore umano, e perché solo le seconde, pur essendo le più lontane dal compimento dell'opera, siano ragione di responsabilità degli appellati.
Il rilievo per cui il consulente di parte abbia indicato il rimedio ai difetti riscontrati non è concludente, perché estraneo al profilo (preliminare) dell'individuazione delle cause.
Le deduzioni dell'appellante sono dunque fondate su di un'indagine embrionale o comunque parziale ed incompleta, la quale non poteva che condurre a conclusioni sulle cause dei difetti allegati, aventi il valore di mere proposte di ipotesi, e quindi ad avanzare deduzioni sulla responsabilità degli appellati premature.
L'incompletezza dei riscontri, che osta ad una compiuta difesa di coloro che sono convenuti con l'azione risarcitoria, priva di serietà le corrispondenti deduzioni e non può essere rimediata con la consulenza tecnica.
14 La consulenza tecnica va disposta, tra l'altro, quando occorra sciogliere un conflitto tra prospettazioni delle parti adeguatamente riscontrate, e non altrimenti componibile, da farsi mediante l'ausilio di un tecnico del settore (art. 61, co. 1, c.p.c.).
Si conviene con il giudice di primo grado sul carattere esplorativo della consulenza, strumentale non a comprendere la corretta prospettazione, bensì, preliminarmente, ad acquisire gli elementi utili ad integrare indagini incomplete (cfr., per tutte, Cass. civ., sez.
III^, ord. 31 marzo 2025, n. 8498), quindi a fare impropriamente della consulenza tecnica un mezzo di prova.
L'istanza di prova testimoniale è inammissibile perché volta a chiedere conferma al perito di parte di quanto riportato negli elaborati, ritenuto tuttavia insufficiente.
La medesima sorte spetta all'istanza di interrogatorio formale, vertente sulle stesse circostanze della prova testimoniale.
I motivi sono rigettati.
4. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese processuali.
A parte la deduzione circa la riforma del capo per effetto dell'accoglimento dei motivi precedenti, l'appellante ha rilevato che «il dispositivo contiene un errore, con riferimento alla pretesa mancata accettazione della proposta formulata dal Giudice di primo grado, solamente da parte degli attori, a differenza di tutte le altre parti. || La proposta formulata dal Giudice di prime cure all'udienza del 28 ottobre 2021 è infatti stata accettata dagli attori, cosiccome verbalizzato in sede di precisazione delle conclusioni. || Anche sul punto, quindi la sentenza resa dal Tribunale di Aosta dovrà essere riformata» (p. 32 cit. app.).
L'eccezione non ha alcun rilievo, atteso che, indipendentemente dal contegno tenuto dalle parti nel processo, segnatamente rispetto al momento conciliativo che può orientare la decisione sulla regolamentazione delle spese (art. 91, co. 1, parte seconda, c.c.), questa
è stata fatta in base al criterio della soccombenza: «Restano, infine da regolare le spese di lite. || Esse debbono seguire necessariamente la soccombenza attorea, tanto nei confronti dei convenuti, quanto della terza chiamata, non sussistendo ragione alcuna per compensarle neppure parzialmente, tra le parti» (p. 9 sent.).
L'applicazione del criterio della soccombenza ha spiegato efficacia assorbente, sicché il richiamo alla posizione delle parti spesa in ordine alla proposta conciliativa – «Si deve ribadire, poi, che gli attori non hanno accettato la proposta conciliativa del giudicante,
15 formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a differenza di tutte le controparti» (p. 10 sent.) –
è un mero richiamo incidentale.
Del resto, l'appellante non ha spiegato come la correzione auspicata possa incidere sulla statuizione delle spese processuali, considerato che il rigetto delle sue domande è
l'utilità attesa dalle controparti, risultato migliore rispetto alla proposta conciliativa che prevedeva un esborso di denaro (v. verbale d'udienza del 28 ottobre 2021).
5. La richiesta di riforma del dispositivo della sentenza, di cui al paragrafo settimo della citazione, non costituisce un vero motivo d'appello, come evidenziato dall'appellante:
«L'impugnativa poggia sugli stessi motivi meglio esposti nei precedenti capi essendo la parte dispositiva la logica conseguenza delle motivazioni già oggetto di impugnativa nel presente appello» (p. 32).
Pertanto, è sufficiente osservare che il rigetto dell'appello osta alla formulazione di un dispositivo diverso da quello della sentenza impugnata.
6. F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha domandato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La domanda non è fondata.
L'appellata non ha allegato circostanze espressive dell'an del danno, non mettendosi nella condizione di provarlo, e non ha allegato elementi utili ad orientare la liquidazione
(eventualmente) equitativa del medesimo (artt. 2056, co. 1, 1226 c.c.).
La domanda è rigettata.
Non ricorrono sufficienti ragioni per disporre una condanna agli effetti del comma terzo dell'art. 96 c.p.c., con particolare riguardo agli indici di mala fede o colpa grave della parte appellante (in argomento, per tutte, Corte cost., sent. 6 giugno 2019, n. 139).
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale, anche nel rapporto con , la cui chiamata in giudizio Controparte_1 ha avuto esclusiva giustificazione nell'iniziativa dell'appellante, che, se fondata, avrebbe esposto il chiamante ad un esborso, poi neutralizzabile in forza del rapporto assicurativo
(per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 10 marzo 2025, n. 6358).
Le spese processuali sono liquidate anche a favore degli eredi di Controparte_3 perché la contumacia, dichiarata a seguito di riassunzione ex art. 303, u.c., c.p.c., della parte costituita prima dell'interruzione del processo non equivale ad abbandono delle
16 domande, sicché alla parte spetta la liquidazione delle spese processuali per l'attività compiuta sino all'interruzione del processo (v. Cass. civ., sez. III^, sent. 16 dicembre
2014, n. 26372).
Non rileva, nel giudizio di soccombenza, quanto al rapporto tra l'appellante e F.G.S.
Consorzio Costruzioni Edili, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, accessoria e di natura processuale, perché estranea all'oggetto o merito del processo, costituendo un posterius e non un prius della decisione di merito (cfr.
Cass. civ., sez. III^, ord. 23 giugno 2022, n. 20317); non rileva la mancata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., perché la richiesta di parte non ha valore di domanda, bensì di mera sollecitazione (infatti la condanna può prescindere dall'iniziativa di parte).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma di denaro pretesa dall'appellante e, per questo, appartiene allo scaglione euro 26.001,00-52.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria;
a favore degli eredi di Controparte_3 non è liquidato il compenso per la fase decisionale, perché non espletata.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore degli appellati costituiti.
Le spese processuali a favore degli eredi di sono liquidate nella Controparte_3 somma di euro 4.999,00 (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nulla va disposto in punto di regolamentazione delle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e perché quest'ultima è rimasta Controparte_3 contumace per tutta la fase di appello.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Parte_1 [...]
, F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 8.469,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore degli eredi di Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.999,00 per Controparte_3 compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_3 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Roberto Rivello
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Roberto Rivello presidente
Francesca Firrao consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 192/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Aosta, via
Torre del Lebbroso, n. 37 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Vincenzo Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 61
(c.f. ), difeso dalle avv.te Erika Franciscono e Controparte_2 C.F._2
Miriam Palagano, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Torino, via Susa, n.
30
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili (c.f. , nella persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Federico Mavilla, elettivamente domiciliato
1 presso lo studio del difensore, in Aosta, passaggio Folliez, n. 1
Eredi
[...]
(c.f. Controparte_3 P.IVA_3 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte Parte_1
d'Appello Illustrissima di Torino,
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti,
• accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione e precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro:
1) ai sensi degli art. 1669 cc e seguenti e 2043 cc e seguenti, al pagamento delle opere necessarie per l'eliminazione dei gravi vizi e difetti costruttivi ivi comprese le opere di consolidamento strutturale dei manufatti descritti in premessa con i necessari ripristini di natura estetica, da quantificarsi sin d'ora in importo non inferiore ad €.26.200,00 oltre oneri di legge (giusto conteggio redatto dall'ing. – doc.9) ovvero del maggiore importo Per_1 che dovesse risultare in corso di causa;
2) al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art 2043 e seguenti cc da quantificarsi sia con riferimento ai costi necessari per eseguire le opere di consolidamento strutturale e di ripristino estetico, (si veda sul punto il doc 9) sia con riferimento al minor valore delle unità immobiliari degli attori nel caso in cui i ripristini comportassero una minore usufruibilità delle unità immobiliari o interventi estetici deturpanti incidenti sul valore degli appartamenti;
3) al risarcimento del danno per il periodo di mancato o ridotta utilizzazione degli alloggi durante l'esecuzione dei lavori;
4) Con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento degli interessi e con favore di spese.
*** ***** ***
Insistono per l'ammissione di CTU tecnica cui affidare il seguente quesito:
2 Dica il CTU,
• esaminati gli atti di causa,
• previa ispezione dei luoghi di causa,
• previa acquisizione presso il comune di Valtournenche, della documentazione amministrativa ed urbanistica dello stabile in cui trova collocazione il balcone per cui
è causa;
• previo accesso all'ufficio denunce del cemento armato della Controparte_4
per l'acquisizione o verifica dei progetti strutturali del cemento armato,
[...] della fine lavori delle strutture e della relazione di collaudo,
1) descriva predisponendo adeguato supporto fotografico, e se del caso effettuando opportuni sondaggi, lo stato attuale della soletta aggettante per cui è causa, avendo cura di evidenziare e misurare eventuali cedimenti e di descrivere i punti di eventuale ancoraggio, fissaggio e/o inghisaggio delle armature della soletta aggettante sia con la soletta degli appartamenti, sia con il muro portante denominato
M13, evidenziando se detti ancoraggi, ove esistenti, siano stati eseguiti secondo le regole dell'arte e il rispetto della normativa in vigore all'epoca dell'effettuazione delle opere;
2) determini l'eventuale responsabilità di impresa costruttrice, direttore lavori, e collaudatore determinando i gradi di corresponsabilità di ciascuno di costoro;
3) verifichi se le opere indicate dagli attori nel doc 9 per la eliminazione dei vizi e difetti siano necessarie per eliminare i vizi e difetti e rendere l'opera conforme alla normativa vigente, indicandone i relativi costi ivi compresi quelli di progettazione, direzione lavori, collaudo e per la predisposizione di ogni documento o attività necessaria od opportuna per la regolarità urbanistica, amministrativa ed antinfortunistica;
4) dica se durante i lavori di demolizione, ricostruzione o riparazione, gli alloggi dei ricorrenti potranno essere agibili ed in caso negativo, indichi quale sia il presumibile periodo di inutilizzazione degli alloggi indicando per tale periodo quale sia il costo per il mancato godimento degli alloggi, parametrandolo al mercato degli affitti in vigore nella località in cui è sito il condominio.
*** ***** ***
Richiamano le istanze istruttorie, allo stato non ammesse contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n.2 – che per comodità si ritrascrivono parimenti di seguito epurate
3 CP_ del riferimento alla immobiliare de La francesca siccome non rappresentata dalla scrivente difesa:
La Sig.ra chiede ammettersi prove per interrogatorio Parte_1
e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che i documenti 5, 8 e 9 che si rammostrano al teste, sono stati redatti dal teste che ne riconosce la paternità e la corrispondenza di quanto ivi scritto e riportato, alla situazione di fatto da lui visionata in loco durante gli accessi al fabbricato condominiale denominato “I Girasoli di Cervinia 1 villaggio 2”, sito in Cervinia – Valtournenche (AO), ed in particolare al balcone degli alloggi degli attori;
2) Vero è che le fotografie che risultano riprodotte nei citati documenti, sono state scattate dal teste nei periodi indicati nei citati doc. 5 e 8 e si riferiscono ai balconi di cui sopra;
3) Vero è che i costi indicati nel doc. 9 che si rammostra al teste sono stati da Lei conteggiati applicando i prezzi del prezziario della regione per le opere edili e CP_4 le tariffe professionali degli ingegneri;
Si indica a teste l'Ing. con Studio a Chatillon. Testimone_1
Richiamano le eccezioni e contestazioni contenute nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 1 e n.3.
Con favore di spese di primo e secondo grado».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_2
Torino adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare e in rito,
= dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza n. 229/2022 pubblicata il 07/07/2022 del Parte_1
Tribunale di Aosta, dott. dichiarare, comunque, inammissibili i mezzi di prova Per_2 dedotti per le ragioni precedentemente esplicate in narrativa;
Nel merito, in via principale
= respingere l'appello proposto dalla signora avverso Parte_1 la sentenza n. 229/2022 pubblicata il 07/07/2022 del Tribunale di Aosta, dott. Per_2 perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
4 in via subordinata
= Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in relazione ai vizi asseritamente lamentati da parte appellante per quanto concerne il ruolo ricoperto dall'ing. in ragione dell'estraneità CP_2 dell'intervento tecnico rispetto ai difetti oggetto di doglianza
In via di ulteriore subordine,
= Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia forma di responsabilità del collaudatore relativamente alla causazione dei vizi, accertare il grado di responsabilità delle rispettive figure coinvolte in proporzione alla gravità della colpevolezza
e conteggiare quanto dovuto tenendo in considerazione la residualità della posizione del collaudatore e le sole responsabilità ascrivibili a tale figura;
In via istruttoria
= Ammettere i mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3
c.p.c..
In ogni caso,
= condannare l'appellante alle spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, C.P.A. e successive occorrende».
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha precisato queste conclusioni: «voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
RIGETTARE l'appello formulato nell'interesse della signora in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
IN OGNI CASO CONDANNARE l'appellante ex art. 96 c.p.c, 1° e 3° comma, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di appello con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre accessori come per legge.
La difesa del Consorzio convenuto rinnova anche in questa sede la ferma opposizione alle istanze istruttorie ed alla richiesta C.T.U. tecnica formulate dall'attrice in appello per le ragioni tutte già esposte in comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2023 da intendersi qui integramente richiamate e trascritte».
Svolgimento del processo
5 1. e avevano Parte_1 Controparte_3 convenuto F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili, Controparte_3 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Aosta, perché ritenuti responsabili rispettivamente nella qualità di costruttore, progettista e direttore dei lavori, collaudatore, delle fessure delle pareti e del cedimento dei balconi dei propri immobili siti nel contesto condominiale “I Girasoli di
Cervinia 1 villaggio 2”, in Cervinia (Valtournenche).
Le attrici avevano chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1669, 2043 c.c., liquidato in euro 26.200,00 o nella maggiore somma da accertarsi, oltre agli accessori, pari al valore delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi ivi comprese le opere di consolidamento strutturale dei manufatti con i necessari ripristini di natura estetica, al risarcimento del danno con riferimento al minore valore degli immobili nel caso in cui i ripristini avrebbero comportato una minore usufruibilità o interventi estetici deturpanti, al risarcimento del danno per il periodo di mancata o ridotta utilizzazione degli alloggi durante l'esecuzione dei lavori.
2. F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili, si erano Controparte_3 Controparte_2 costituiti in giudizio in modo separato, chiedendo il rigetto delle domande, anche in forza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. aveva altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_3
, per essere manlevato in caso di condanna al Controparte_1 risarcimento del danno.
3. si era costituita in giudizio, Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di stabilire la quota di responsabilità di e di circoscrivere la manleva in base alle Controparte_3 previsioni della polizza assicurativa.
4. Con sentenza n. 229/2022 del 7 luglio 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese processuali.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base Parte_1
a sei motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello anche in rito. Controparte_2
Altrettanto e separatamente hanno fatto Controparte_1
e questi ha chiesto in subordine la manleva a carico della prima. Controparte_3
F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
6 non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
6. Il processo è stato interrotto per intervenuta morte di Controparte_3
A seguito della riassunzione del processo da parte dell'appellante, si sono costituiti gli appellati, ad eccezione dell'appellata già contumace e degli eredi di Controparte_3
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è fondata.
L'appellante ha svolto una specifica critica ad alcune parti della sentenza, la cui infondatezza non emerge, per la totalità, in forma così chiara da giustificare l'operatività del filtro di cui all'art. 348-bis c.p.c.
L'eccezione è rigettata.
2. Con i primi tre motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza decennale, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c.
I motivi, per continuità oggettiva, meritano una trattazione congiunta.
I motivi non sono fondati.
L'art. 1669 c.c. conforma la responsabilità dell'appaltatore (anche venditore) verso il committente (e anche verso terzi) per la rovina anche parziale di edifici (o di altri immobili per natura di lunga durata), per evidente pericolo di rovina o ancora per gravi difetti, se dipendenti da vizio del suolo o difetto di costruzione e purché si verifichino nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera.
A dispetto dell'espressione utilizzata dal tribunale e dalle parti, il decennio non è un termine, di prescrizione o di decadenza, per l'esercizio dell'azione, bensì è il termine finale del rapporto sostanziale.
Detto altrimenti, il termine indica la durata della responsabilità dell'appaltatore.
La lite verte sul decorso del decennio.
Occorre anzitutto riprendere l'accertamento sintetico compiuto dal giudice di primo grado: «L'eccezione di decadenza decennale ex art. 1669 c.c., […], appare fondata, stante il
7 lasso di tempo intercorso tra il collaudo (28.2.2008) e la scoperta degli asseriti vizi
(2.4.2019)» (p. 7 sent.).
L'appellante ha contestato il primo termine di riferimento, quindi il momento in cui l'opera è stata compiuta, dal quale decorre il decennio.
La costruzione è stata ultimata il 28 febbraio 2008, come si legge nella relazione del direttore dei lavori (doc. n. 3 fasc. primo grado F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili).
La circostanza è tra l'altro riconosciuta come vera dall'appellante e dal suo perito (p.
2, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante): «È certo che se si prende come data di ultimazione dell'opera, non già quella di ultimazione dell'edificio, ma quella di ultimazione delle opere strutturali, i 10 anni potrebbero apparire decorsi, posto che il dies a quo, verrebbe collocato al 28 febbraio 2008 e non già nel 2013, vale a dire alla data del deposito del collaudo» (p. 7 cit. app.; cfr. anche p. 14 cit. app.).
Per l'appellante, tuttavia, il dies a quo non corrisponde alla data di ultimazione dei lavori così individuata, perché «l'opera oggetto di causa è un fabbricato condominiale. ||
Dunque per determinare il dies a quo cui far decorrere la garanzia decennale, non bisogna aver riguardo all'ultimazione delle singole partite o fasi costruttive che hanno concorso alla realizzazione dell'opera complessa (il fabbricato condominiale), ma all'ultimazione dell'intera opera nel suo complesso» (p. 6 cit. app.).
In particolare, l'appellante ha evidenziato che, nel 2012, il Comune di Valtournenche aveva rilasciato una variante alla concessione edilizia (permesso di costruire) del 20 ottobre 2004, titolo per la costruzione del fabbricato condominiale, e, pertanto, «il dies a quo da cui far partire il decorso del decennio deve essere individuato avendo riguardo all'avvenuto compimento del fabbricato condominiale (e non già con riferimento al compimento del balcone o alle strutture) dovrà convenirsi che detto compimento debba essere collocato successivamente alla concessione in variante rilasciata dal Comune di
Valtournenche in data 08/06/2012, n. 2016/f, protocollo 7660 (doc. 12), relativa alla concessione edilizia n.2016 del 20 ottobre 2004» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa è stata ripresa in modo più approfondito nel secondo motivo.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come accertato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, «la variante non è riferita all'immobile oggetto del presente giudizio (avente mappale n. 1420, come indicato in atto introduttivo), bensì ad altro fabbricato di cui ai mappali nn. 204-105-1052-
1053-1054-1055» (p. 7 sent.).
8 La variante, sebbene relativa alla pregressa concessione, è una sopravvenienza che ha interessato unità immobiliari differenti da quella attorea, ultimata il 28 febbraio 2008.
La condivisione del contesto condominiale non è rilevante.
L'opinione dell'appellante si pone contra litteram ed è irragionevole.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si darebbe rilevanza a qualsiasi intervento edilizio, successivo alla realizzazione del fabbricato, anche vertente su porzioni materialmente del tutto estranee a quelle per cui si lamenta uno degli eventi tipizzati (rovina, pericolo di rovina, gravi difetti), con spostamento della decorrenza del termine iniziale del decennio e quindi sottoposizione della durata della responsabilità dell'appaltatore, già significativa, ad una potenziale indeterminata estensione.
L'appellante non ha allegato alcuna circostanza in base alla quale dedurre che tra la propria unità e quelle interessate dalla variante vi sia un qualche reciproco collegamento, tale per cui la durata della responsabilità decorrerebbe dell'esecuzione della variante, ed anzi, il fattore temporale – l'intervento è stato eseguito dopo circa quattro anni dall'ultimazione dell'immobile dell'appellante – è indice dell'irrilevanza della variante.
La proposta dell'appellante vanificherebbe la lettera della norma, quanto all'oggetto della responsabilità, che ricorre quando almeno uno degli eventi tipici derivi da cause originarie, siano esse vizio del suolo o difetto di costruzione.
Considerato che i lavori della variante sono terminati a novembre 2012 (p. 7 sent.) e che l'acquisto della proprietà attorea risale ad epoca anteriore – in atti, vi è solo la prima pagina dell'atto pubblico (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante), da cui risulta che l'atto
è stato registrato il 27 giugno 2012 –, quindi ad unità immobiliare chiaramente ultimata
(la quale apparteneva alla committente, cfr. docc. nn. 2, 3 fasc. primo grado appellante), i primi non possono logicamente costituire causa originaria dei difetti denunciati.
Le opere successive compiute su cose di terzi rileveranno se causa di pregiudizio al patrimonio, suscettibile di ristoro ex artt. 2043 ss. c.c.
Nel primo motivo d'appello, l'appellante ha richiamato il dato del collaudo.
Benché, come sopra esposto, abbia riconosciuto che l'edificio “condominiale” è stato ultimato strutturalmente il 28 febbraio 2008, l'appellante ha tuttavia affermato che «la data riportata sul certificato è atto del collaudatore, è stata tempestivamente contestata dai ricorrenti (con memoria del 10 luglio 2021), nei cui confronti – quali terzi – non assume alcuna valenza probatoria» (p. 9 cit. app.).
9 La difesa richiamata dovrebbe essere questa: «Nel caso di specie il balcone è stato realizzato tra il 2008 ed il 2013 (vedi verbale di collaudo del 2013) ma il collaudo è con data certa nel 2013 (si contesta la data riportata nel verbale di collaudo, posto che l'unica data certa è quella del deposito del collaudo e ciò è avvenuto nel 2013 e a quella data il balcone esisteva)» (p. 3 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; v. anche p. 3 nota dell'11 giugno 2021).
La controversia delle parti in merito deve essere superata, verificando la rilevanza del collaudo nell'accertamento della durata della responsabilità ex art. 1669 c.c.
Il termine di decorrenza del decennio non è il collaudo, ma la conclusione dell'opera.
La dottrina più autorevole ha evidenziato che il termine decorre «dal giorno in cui i lavori sono materialmente ultimati, e non dal giorno dell'accettazione né da quello della consegna», momento quest'ultimo che rileva agli effetti della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, atteso che dalla relativa disciplina (con riguardo all'azione di prescrizione ex art. 1667, co. 3, c.c.) esula “qualsiasi idea della garanzia della durata”, sicché è giusto far decorrere il termine di prescrizione da un momento in cui il committente può avere verificato l'opera.
Anche la giurisprudenza si è assestata sul dato letterale del termine iniziale: «Il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. – entro il quale l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti
– decorre, […], dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo» (Cass. civ., sez. I^, sent. 22 luglio 1995, n. 8050), quale vicenda del rapporto di appalto significativo ad altri effetti, in quanto prova di intervenuta verifica (art. 1665 c.c.) e, in quanto dichiarazione positiva di assenza di vizi e difformità, indice di accettazione (tacita) dell'opera.
Dal collaudo non decorre il decennio, ma il collaudo può avere indiretta rilevanza, in quanto mezzo per accertare il momento di ultimazione dell'opera.
Nel rapporto controverso, il collaudo è del 1° aprile 2008 (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante) e suffraga l'assunto della collocazione della conclusione dei lavori in epoca anteriore.
Inconferente è invece il momento del deposito del certificato di collaudo, avvenuto il
4 febbraio 2013.
10 La circostanza rileva ai fini dell'osservanza di un obbligo di natura pubblicistica del collaudatore.
La denuncia del collaudo può essere fonte di responsabilità amministrativa (artt. 10 ss. l. 5 novembre 1971, n. 1086) e penale (artt. 16, 17 l. n. 1086/1971) del collaudatore.
Altrettanto irrilevante è il permesso di agibilità riguardante il “Villaggio 2”, datato
19 febbraio 2013, richiamato dall'appellante (p. 14 cit. app.).
Va ribadito infatti che la responsabilità copre il decennio decorrente dall'ultimazione dell'opera e non da altri momenti rilevanti ad altri fini.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato anche questo passaggio della sentenza: «Appare, […], dirimente l'atto notarile di compravendita immobiliare del
11.12.2014, in cui, alla pagina 8, punto M), si dà atto che i lavori di costruzione riguardanti il fabbricato in questione alla data del rogito erano già terminati da oltre 5 anni (vds. doc. 1 attoreo): la collocazione temporale del certificato di collaudo, quindi, ben può e deve essere ricondotta alla data indicata in tale documento, anche perché non si comprende perché questo dovrebbe essere stato retrodatato senza alcuna ragione» (p. 7 sent.).
Per l'appellante, «[l]a dichiarazione contenuta nell'atto notarile è […] unilaterale resa dalla parte venditrice (peraltro estranea alla presente causa), peraltro a meri fini fiscali. ||
Pare non condivisibile l'affermazione del Giudice di primo grado che la dichiarazione unilaterale resa da soggetto che neppure è parte del giudizio, in atto notarile, possa costituire prova idonea a superare, nei confronti dei terzi (quali sono gli attori) le risultanze documentali munite di fede pubblica siccome provenienti da Enti Pubblici» (pp. 16 s. cit. app.).
L'atto citato è il contratto di acquisto della proprietà immobiliare concluso dall'altra attrice, che non ha proposto appello.
L'appellante ha contestato il richiamo all'atto, ma al contempo ne ha ricavato una parte utile, in tesi, alla sua posizione: «Tale dichiarazione si pone peraltro in contrasto non solo con le date e dichiarazioni contenute nei documenti depositati presso i pubblici uffici, ma anche con riferimento allo stesso contenuto dell'atto notarile, posto che, lo si ripete, a pag. 3 il Notaio ha richiamato la variante depositata nel 2012 inerente proprio la concessione edilizia 2016 lettera f) ed ha avuto cura di specificare che tale variante, era proprio relativa al villaggio 2, vale a dire lo stabile per cui è causa come ben risulta proprio dal doc 12 prodotto dagli attori» (pp. 16 s. cit. app.).
11 Gli argomenti spesi nel motivo non sono significativi perché strumentali a spostare il termine iniziale della responsabilità dal compimento dell'opera all'esecuzione dei lavori collegati alla variante, che, già si è detto, essere ininfluenti.
È accertato che l'opera è stata compiuta il 28 febbraio 2008.
L'appellante non ha invece impugnato l'accertamento del termine finale del decennio
(2 aprile 2019).
La tutela ex art. 1669 c.c. non è pertanto invocabile per l'esaurimento del rapporto e quindi per la cessazione della responsabilità ivi conformata.
Solo per abbondare si osserva che la conclusione non muta, se si considera che i difetti allegati dall'appellante si sono manifestati nell'anno 2018, data non meglio definita in atti dall'appellante (p. 3 cit.), gravata dell'onere di allegazione e prova della circostanza.
La relazione peritale di parte appellante riferisce di sopralluoghi effettuati nei mesi tra agosto e novembre 2018 (p. 1, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Allora, l'unico (apparentemente) dato utile si colloca dopo il decorso del decennio.
I motivi sono rigettati.
3. Con il quarto e il quinto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., censurando la ritenuta inerzia probatoria e il mancato espletamento della consulenza tecnica.
Anche questi motivi meritano un esame congiunto per connessione oggettiva.
I motivi non sono fondati.
Qualora non ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione ex art. 1669
c.c., tra cui quello temporale del decennio, può essere invocata la tutela generale di cui all'art. 2043 c.c. (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 5 novembre 2024, n. 28469), che sarà assegnata soltanto se allegati e provati gli elementi costitutivi, segnatamente, per quanto in questo processo rileva, la condotta altrui, il danno, il nesso di causalità tra la prima e il secondo.
L'appellante non ha assolto siffatto onere (art. 2697, co. 1, c.c.).
L'appellante ha invocato la responsabilità di più soggetti, i quali hanno assunto un ruolo differente nella costruzione del suo immobile (costruttore, progettista e direttore dei lavori, collaudatore), e ha inteso dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, mediante anzitutto l'accertamento compiuto dall'ingegnere . Testimone_1
Per l'appellante, «[l]e conclusioni alle quali giunge il perito incaricato […] non sono […] di ordine dubitativo, giacché non sussiste dubbio circa il manifestarsi delle fessurazioni,
12 nonché sul cedimento del balcone. || Il perito, semplicemente, nell'indagare sulle cause di tali fenomeni riscontrati, pur evidenziando l'esistenza di un errore progettuale e/o di esecuzione del balcone, ha precisato che il cedimento del balcone, o meglio, il fenomeno fessurativo manifestatosi lungo le pareti dell'immobile, potrebbe dipendere anche dal movimento del terreno. || Il perito ha quindi evidenziato la possibilità che esista una concausa del cedimento. || […] Diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, quindi il perito nominato dall'odierna ricorrente ha ben evidenziato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dagli attori (fessurazioni e cedimento del balcone), nonché le cause del cedimento del balcone ed il pericolo di crollo» (pp. 23 ss. cit. app.);
Le difese non sono condivisibili.
Anzitutto, si osserva che, sul piano del metodo, la perizia è carente.
Il perito ha compiuto gli accertamenti soltanto mediante percezione visiva delle parti interessate dalle fessure e dal cedimento e mediante l'esame di alcune tavole.
In negativo, il perito ha omesso il compimento di più approfondite indagine: «Occorre precisare che non sono state eseguite prove di carico o altri tipologie di intervento invasive sulle strutture ma si è proceduto ad un rilevamento dello stato di fatto e la presa visione di alcune tavole strutturali consegnate presso l'ufficio competente della CP_4 [...]
(Preavviso scritto deposito del progetto - Denuncia – di costruzione, riparazioni CP_4
e soprelevazioni in zona 3 a bassa sismicità - Pratica n° 71/880 in data 21/09/2007)» (p.
10, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Pertanto, è stata ammessa l'insufficienza del momento percipiente, con incidenza su quello deducente, fondato per l'appunto su di un'indagine incompleta o parziale.
Nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, le conclusioni sono state espresse in termini dubitativi: «Ciò premesso, cause potrebbero essere attribuite a: || a)
Non corretta posa in opera degli ancoraggi di collegamento tra muro portante denominato
MURO M13 e soletta del balcone || b) Possibili movimenti del terreno su cui è realizzato il fabbricato» (ibidem).
Non vi è alcun elemento che consenta, con la certezza manifestata dall'appellante, di ritenere che il perito si sia espresso in termini di concause.
Anzi, anche solo la diversa lettura degli enunciati riportati, se manifestazione di un accertamento di cause alternative o di cause concorrenti, è indice dell'inconcludenza della perizia.
13 In ogni caso, è espresso il connotato dubitativo delle conclusioni, che d'altronde si può spiegare per l'insufficienza delle indagini compiute.
La sommarietà è manifesta per quanto riguarda le fessurazioni.
Il perito ha infatti «evidenzia[to] che il sistema fessurativo abbia fatto emergere una configurazione diversa a distanza di un quinquennio, questa situazione, per essere analizzata in maniera esaustiva richiede un monitoraggio per almeno un anno del sistema fessurativo in atto ed un[']indagine geologico-geotecnica del sito oggetto di re[la]zione» (p.
10, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
La sommarietà delle indagini e quindi la formulazione di proposte di ipotesi circa le cause dei difetti si riverberano anche sull'individuazione dei soggetti rimproverabili: «[i]l cedimento del balcone si può pertanto indicare come mancanza di abilit[à] o esperienza da parte della direzione dei lavori o dell'impresa esecutrice» (p. 8, doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Le chiare incertezze del dato tecnico, rimaste insuperate nel supplemento di perizia
(doc. n. 8 fasc. primo grado appellante), non possono adeguatamente supportare ipotesi di responsabilità degli appellati.
Va soggiunto che un'indagine completa avrebbe richiesto di prendere posizione sulle pregresse fessurazioni, risalenti al 2013, rispetto alle quali l'appellante non ha ritenuto vi fosse responsabilità degli avversari («dette crepe avevano una mera incidenza estetica e dunque furono riparate senza interventi strutturali», p. 3 cit.), e sul rapporto con quelle più recenti.
Si ignora perché le prime fossero diverse dalle seconde, perché solo le seconde siano
(forse) dipese da errore umano, e perché solo le seconde, pur essendo le più lontane dal compimento dell'opera, siano ragione di responsabilità degli appellati.
Il rilievo per cui il consulente di parte abbia indicato il rimedio ai difetti riscontrati non è concludente, perché estraneo al profilo (preliminare) dell'individuazione delle cause.
Le deduzioni dell'appellante sono dunque fondate su di un'indagine embrionale o comunque parziale ed incompleta, la quale non poteva che condurre a conclusioni sulle cause dei difetti allegati, aventi il valore di mere proposte di ipotesi, e quindi ad avanzare deduzioni sulla responsabilità degli appellati premature.
L'incompletezza dei riscontri, che osta ad una compiuta difesa di coloro che sono convenuti con l'azione risarcitoria, priva di serietà le corrispondenti deduzioni e non può essere rimediata con la consulenza tecnica.
14 La consulenza tecnica va disposta, tra l'altro, quando occorra sciogliere un conflitto tra prospettazioni delle parti adeguatamente riscontrate, e non altrimenti componibile, da farsi mediante l'ausilio di un tecnico del settore (art. 61, co. 1, c.p.c.).
Si conviene con il giudice di primo grado sul carattere esplorativo della consulenza, strumentale non a comprendere la corretta prospettazione, bensì, preliminarmente, ad acquisire gli elementi utili ad integrare indagini incomplete (cfr., per tutte, Cass. civ., sez.
III^, ord. 31 marzo 2025, n. 8498), quindi a fare impropriamente della consulenza tecnica un mezzo di prova.
L'istanza di prova testimoniale è inammissibile perché volta a chiedere conferma al perito di parte di quanto riportato negli elaborati, ritenuto tuttavia insufficiente.
La medesima sorte spetta all'istanza di interrogatorio formale, vertente sulle stesse circostanze della prova testimoniale.
I motivi sono rigettati.
4. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese processuali.
A parte la deduzione circa la riforma del capo per effetto dell'accoglimento dei motivi precedenti, l'appellante ha rilevato che «il dispositivo contiene un errore, con riferimento alla pretesa mancata accettazione della proposta formulata dal Giudice di primo grado, solamente da parte degli attori, a differenza di tutte le altre parti. || La proposta formulata dal Giudice di prime cure all'udienza del 28 ottobre 2021 è infatti stata accettata dagli attori, cosiccome verbalizzato in sede di precisazione delle conclusioni. || Anche sul punto, quindi la sentenza resa dal Tribunale di Aosta dovrà essere riformata» (p. 32 cit. app.).
L'eccezione non ha alcun rilievo, atteso che, indipendentemente dal contegno tenuto dalle parti nel processo, segnatamente rispetto al momento conciliativo che può orientare la decisione sulla regolamentazione delle spese (art. 91, co. 1, parte seconda, c.c.), questa
è stata fatta in base al criterio della soccombenza: «Restano, infine da regolare le spese di lite. || Esse debbono seguire necessariamente la soccombenza attorea, tanto nei confronti dei convenuti, quanto della terza chiamata, non sussistendo ragione alcuna per compensarle neppure parzialmente, tra le parti» (p. 9 sent.).
L'applicazione del criterio della soccombenza ha spiegato efficacia assorbente, sicché il richiamo alla posizione delle parti spesa in ordine alla proposta conciliativa – «Si deve ribadire, poi, che gli attori non hanno accettato la proposta conciliativa del giudicante,
15 formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a differenza di tutte le controparti» (p. 10 sent.) –
è un mero richiamo incidentale.
Del resto, l'appellante non ha spiegato come la correzione auspicata possa incidere sulla statuizione delle spese processuali, considerato che il rigetto delle sue domande è
l'utilità attesa dalle controparti, risultato migliore rispetto alla proposta conciliativa che prevedeva un esborso di denaro (v. verbale d'udienza del 28 ottobre 2021).
5. La richiesta di riforma del dispositivo della sentenza, di cui al paragrafo settimo della citazione, non costituisce un vero motivo d'appello, come evidenziato dall'appellante:
«L'impugnativa poggia sugli stessi motivi meglio esposti nei precedenti capi essendo la parte dispositiva la logica conseguenza delle motivazioni già oggetto di impugnativa nel presente appello» (p. 32).
Pertanto, è sufficiente osservare che il rigetto dell'appello osta alla formulazione di un dispositivo diverso da quello della sentenza impugnata.
6. F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili ha domandato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La domanda non è fondata.
L'appellata non ha allegato circostanze espressive dell'an del danno, non mettendosi nella condizione di provarlo, e non ha allegato elementi utili ad orientare la liquidazione
(eventualmente) equitativa del medesimo (artt. 2056, co. 1, 1226 c.c.).
La domanda è rigettata.
Non ricorrono sufficienti ragioni per disporre una condanna agli effetti del comma terzo dell'art. 96 c.p.c., con particolare riguardo agli indici di mala fede o colpa grave della parte appellante (in argomento, per tutte, Corte cost., sent. 6 giugno 2019, n. 139).
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale, anche nel rapporto con , la cui chiamata in giudizio Controparte_1 ha avuto esclusiva giustificazione nell'iniziativa dell'appellante, che, se fondata, avrebbe esposto il chiamante ad un esborso, poi neutralizzabile in forza del rapporto assicurativo
(per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 10 marzo 2025, n. 6358).
Le spese processuali sono liquidate anche a favore degli eredi di Controparte_3 perché la contumacia, dichiarata a seguito di riassunzione ex art. 303, u.c., c.p.c., della parte costituita prima dell'interruzione del processo non equivale ad abbandono delle
16 domande, sicché alla parte spetta la liquidazione delle spese processuali per l'attività compiuta sino all'interruzione del processo (v. Cass. civ., sez. III^, sent. 16 dicembre
2014, n. 26372).
Non rileva, nel giudizio di soccombenza, quanto al rapporto tra l'appellante e F.G.S.
Consorzio Costruzioni Edili, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, accessoria e di natura processuale, perché estranea all'oggetto o merito del processo, costituendo un posterius e non un prius della decisione di merito (cfr.
Cass. civ., sez. III^, ord. 23 giugno 2022, n. 20317); non rileva la mancata condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., perché la richiesta di parte non ha valore di domanda, bensì di mera sollecitazione (infatti la condanna può prescindere dall'iniziativa di parte).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma di denaro pretesa dall'appellante e, per questo, appartiene allo scaglione euro 26.001,00-52.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria;
a favore degli eredi di Controparte_3 non è liquidato il compenso per la fase decisionale, perché non espletata.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore degli appellati costituiti.
Le spese processuali a favore degli eredi di sono liquidate nella Controparte_3 somma di euro 4.999,00 (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nulla va disposto in punto di regolamentazione delle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e perché quest'ultima è rimasta Controparte_3 contumace per tutta la fase di appello.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Parte_1 [...]
, F.G.S. Consorzio Costruzioni Edili delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 8.469,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore degli eredi di Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.999,00 per Controparte_3 compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_3 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Roberto Rivello
18