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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMICO TOMMASO e Parte_1 C.F._1
TOR ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. D'AMICO TOMMASO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/07/2024 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo accertamento negativo della pretesa dell' alla restituzione della somma di € 8.854,46, CP_1 erogata in eccedenza sui ratei della pensione INVCIV nr. 07094851 nel periodo dal 1°-11-2019 al 31-3- 2021.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuto decesso del ricorrente già in epoca CP_1 anteriore al deposito del ricorso.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La ricorrente- come ulteriormente verificato mediante acquisizione del certificato di morte- è deceduta in data 25-8-2022; il ricorso è stato depositato in data 1-7-2024.
La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del
1 processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. Cassazione civile sez. VI, 08/04/2022, n.11506
Va riaffermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui all'art. 1722 c.c., n. 4, ed artt. 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c., e 300 c.p.c.), (Cass. Sez. 6 - 1, 20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. L, 14/08/1999, n. 8670; Cass. Sez. 3, 05/12/1994, n. 10437; Cass. Sez. 3, 14/04/1988, n. 2951; Cass. Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758; Cass. Sez. 2, 12/01/1979, n. 244).
Con la conseguenza che tutti gli atti compiuti sono giuridicamente inesistenti.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- dichiara inesistente la domanda. Nulla sulle spese.
Foggia, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMICO TOMMASO e Parte_1 C.F._1
TOR ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. D'AMICO TOMMASO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/07/2024 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendo accertamento negativo della pretesa dell' alla restituzione della somma di € 8.854,46, CP_1 erogata in eccedenza sui ratei della pensione INVCIV nr. 07094851 nel periodo dal 1°-11-2019 al 31-3- 2021.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuto decesso del ricorrente già in epoca CP_1 anteriore al deposito del ricorso.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La ricorrente- come ulteriormente verificato mediante acquisizione del certificato di morte- è deceduta in data 25-8-2022; il ricorso è stato depositato in data 1-7-2024.
La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del
1 processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. Cassazione civile sez. VI, 08/04/2022, n.11506
Va riaffermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui all'art. 1722 c.c., n. 4, ed artt. 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c., e 300 c.p.c.), (Cass. Sez. 6 - 1, 20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. L, 14/08/1999, n. 8670; Cass. Sez. 3, 05/12/1994, n. 10437; Cass. Sez. 3, 14/04/1988, n. 2951; Cass. Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758; Cass. Sez. 2, 12/01/1979, n. 244).
Con la conseguenza che tutti gli atti compiuti sono giuridicamente inesistenti.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- dichiara inesistente la domanda. Nulla sulle spese.
Foggia, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2