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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4447/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di UG, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4447/2021 R.G. promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Leonardo Ferrata presso il cui studio, in Umbertide, Via Garibaldi 32, è elettivamente domiciliata,
Attore
CONTRO
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , in qualità di institore in forza della procura rilasciata in Controparte_2
data 4 agosto 2021 del Notaio del collegio notarile di Roma rep. n. Persona_1
63584 racc. n. 32903, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 15.6.2022 dagli Avv.ti Tommaso Capurro e Flavia
Abbondanza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Martina Sorco in UG, Via XIV Settembre, 71 -
Convenuta
E NEI CONFRONTI
(C.F. , in persona della Presidente p.t. della CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta dall'Avv. Luciano Ricci ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura Corso Vannucci n. 96, UG . CP_4 N. 4447/2021 R.G. 2 / 13
Terzo chiamato in causa
E NEI CONFRONTI
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Simone Moriconi presso il cui studio sito in UG – Via
Manzoni n. 71 è elettivamente domiciliato
Terzo chiamato in causa avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 con atto di citazione notificato il 6.9.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno, quantificato in euro 10.200,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa esponendo di essere comproprietaria dell'immobile ubicato in UG , frazione San Sisto, Via Pievaiola n. 207/B, posto a confine con la ferrovia e che tra la propria Controparte_6
abitazione ed i binari vi era un dislivello di alcune decine di centimetri. L'attrice rappresentava che per anni era accaduto che in occasione di piogge più o meno intense la sede dei binari lungo il tratto a confine con la sua proprietà si riempisse d'acqua, che finiva poi con il riversarsi in una parte del sottostante cortile e che nell'agosto del 2018 aveva rappresentato detta situazione al
Servizio Reclami della convenuta ma senza alcun concreto seguito tanto che nell'aprile del 2019 si era verificato un altro allagamento causato dall'acqua proveniente dai binari e l'attrice aveva inviata alla convenuta una raccomandata
A/R. . Rimasta priva di esito anche detta seconda richiesta il 27.5.2019, in occasione di un temporale, la spinta dell'acqua proveniente dai binari ferroviari causava il muro di confine tra la ferrovia e la sottostante proprietà della Pt_1
penetrando nel giardino ed allagando alcuni locali delle unità immobiliari pertinenziali ed il piazzale della abitazione. L'attrice richiedeva, pertanto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali nella relazione di servizio riferivano che l'allagamento era scaturito dall'assenza di adeguate opere di deflusso fluviale e N. 4447/2021 R.G. 3 / 13
quindi destinato a ripresentarsi in occasione dei eventi meteorici. Seguiva in data 28.5.2019 un sopralluogo del che parimenti accertava Controparte_5
le cause del crollo del muro di separazione da parte delle acque meteoriche provenienti dai binari. In data 6.6.2019 il legale di parte attrice formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti e di messa in sicurezza del tratto ferroviario di che trattasi ed anche il con propria nota del Controparte_5
27.6.2019 aveva chiesto alla convenuta di provvedere alla esecuzione degli interventi per la corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali. La società convenuta aveva quindi provveduto ad effettuare i lavori necessari nei mesi giugno e luglio del 2019 senza dare seguito al risarcimento dei danno richiesti dall'attrice. Nel settembre del 2019 veniva pertanto promossa la procedura di negoziazione assistita ma il 20.10.2019 l'ufficio gestione sinistri della compagnia assicurativa della convenuta respingeva la richiesta risarcitoria ritenendo che detta richiesta dovesse essere diretta nei confronti del CP_5
.
Per questi motivi
l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni “ …….Nel merito a) accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, nella Controparte_6 Controparte_7
causazione del danno subito dalla esponente;
b) condannare la convenuta
[...]
al Controparte_6 Controparte_7 risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 10.020,00, o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa;
con la rivalutazione monetaria
e gli interessi come per legge;
c) condannare la convenuta
[...]
, al pagamento Controparte_6 Controparte_7
di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
si costituiva in giudizio in data 25.1.2022 Controparte_8
contestando le deduzioni e le richieste di parte attrice ed eccependo il difetto di legittimazione attiva non avendo l'attrice allegato la proprietà dei beni mobili e delle pertinenze danneggiate. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto aveva accertato che il fondo dal quale provenivano le acque meteoriche che avevano cagionato l'allagamento della N. 4447/2021 R.G. 4 / 13
proprietà attorea era catastalmente intestato alla al quale era CP_3
quindi destinataria dei relativi obblighi custodiali. Nel merito rappresentava di essere intervenuta a livello manutentivo per preservare i binari avendo realizzato un canaletta per contenere il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada regionale Viale San Sisto. La società convenuta contestava inoltre la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 2051 c.c. e dall'art 2043 c.c. deducendo l'interruzione del nesso di causalità per il caso fortuito costituito dagli eventi meteorici occorsi e contestava la prova del quantum dei danni allegati dall'attrice in quanto fondata solamente sulla relazione di un tecnico di parte e chiedeva la chiamata in causa della CP_3
quale proprietaria della strada regionale dalla quale sarebbe derivato il
[...] danno occorso alla proprietà attrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ “Si chiede all'Ill.mo Giudice adito: - In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del CP_3
Presidente pro tempore, disponendo il differimento ex art. 269 c.p.c. della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c., - nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata per le ragioni sopra esposte;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria”.
1.3 Differita l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, si costituiva in giudizio la in data 15.6.2022 contestando la CP_3
chiamata in causa effettuata da parte di ed Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva emergendo dagli atti di causa che la causa dell'alluvione derivasse dai binari ferroviari di proprietà e competenza manutentiva della società convenuta. Rappresentava inoltre che la particella 182 del foglio catastale 282 del Comune di UG costituisse pertinenza della Strada Regionale 220 Pievaiola, e che per le strade regionali tutte le competenze realizzative e manutentive erano state trasferite alle N. 4447/2021 R.G. 5 / 13
Province per effetto dell'art. 74 della l.r. 3/1999 come modificato dalla l.r.
30/2002. Per quanto concerne in particolare la strada Pievaiola questa era stata consegnata con verbale del 12.6.2003 al ed alla Provincia di Controparte_5
UG prevendendosi che il assumesse in consegna il tratto di strada CP_5
compreso tra il Km 1+800 e il Km 7+050, provvedendo direttamente, a propria cura e spese, alla sua manutenzione ed a tutte le altre attività connesse con la sua gestione. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria di parte attrice e la quantificazione del danno asseritamente subito.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..In via pregiudiziale: o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinare la sua estromissione dal CP_3
giudizio; o in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata
l'estromissione, autorizzare la chiamata in causa del , in Controparte_5 persona del Sindaco pro tempore, disponendo il differimento ai sensi dell'art.
269 c.p.c. della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. - Nel merito: o rigettare la domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata, per le ragioni sopra esposte Con vittoria delle spese, compensi professionali ed accessori di legge oltre rimborso forfettario (15%)”.
1.4 A seguito del differimento della prima udienza di comparizione e trattazione si costituiva in giudizio il in data 28.4.2023 eccependo Controparte_5
pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva e richiamando la relazione i servizio dei Vigili del Fuoco e la successiva esecuzione delle opere di regimentazione effettuate dalla società convenuta la quale era da ritenersi l'unica responsabile nei confronti delle richieste risarcitorie di parte attrice. In subordine evocava la ricorrenza del caso fortuito ed il concorso di colpa della danneggiata essendo il muro di confine insufficiente al contenimento delle acque provenienti dal fondo superiore. Contestava infine la determinazione del quantum risarcitorio in quanto del tutto sprovvisto di prova e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via pregiudiziale dichiarare la N. 4447/2021 R.G. 6 / 13
carenza di legittimazione del e per l'effetto dichiararne Controparte_5
l'estromissione dal giudizio;
Nel merito respingere le domande avanzate dalla
Sig.ra perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per Pt_1
tutte le ragioni di cui in narrativa.Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità del , si Controparte_5
chiede che il risarcimento eventualmente liquidato alla Sig.ra venga Pt_1
diminuito proporzionalmente al concorso di colpa che verrà accertato in capo alla Nel merito in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità del e l'assenza di colpa in Controparte_5
capo alla Sig.ra ridurre comunque il risarcimento alla stessa spettante Pt_1
essendo le richieste di cui all'atto di citazione eccessive e non provate. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
1.5. Alla udienza a trattazione scritta del 26.5.2023 venivano assegnati i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 28.12.2023. All'esito della prova la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza a trattazione scritta del
21.2.2025 nella quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la N. 4447/2021 R.G. 7 / 13
conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attrice Pt_1
concerne il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa
[...] dell'allagamento verificatosi il 27.5.2019 in ragione del deflusso delle acque meteoriche provenienti dai limitrofi e sovrastanti binari della rete ferroviaria privi di adeguati sistemi di convogliamento delle acque.
In ordine alla etiologia dell'allagamento denunciato dall'attrice la convenuta
[...]
ha declinato la propria legittimazione passiva asserendo che le Controparte_6 acque meteoriche che avevano allagato la proprietà dell'attrice provenissero dal fondo posta nelle immediate vicinanze della intersezione della strada regionale 220
Pievaiola- San Sisto con la ferrovia dello Stato contraddistinta al Foglio 282 -
Particella 182 intestato alla CP_3 CP_3
il fondo dal quale provenivano le acque meteoriche che avevano cagionato l'allagamento della proprietà attorea era catastalmente intestato alla CP_3
al quale era quindi destinataria dei relativi obblighi custodiali.
[...]
Detto assunto difensivo non adeguatamente supportato dal punto di vista probatorio
è disatteso dagli elementi acquisiti in giudizio quale la relazione di servizio dei
Vigili del Fuoco di UG ( doc. 6 fascicolo dell'attrice) intervenuti su richiesta N. 4447/2021 R.G. 8 / 13
dell'attrice nella immediatezza dell'allagamento per cui è causa nella quale è riportato che “ il muretto di confine della proprietà in via Pievaiola 207B, di proprietà signori è parzialmente crollato e scivolato di circa 50 cm Pt_1 all'interno della proprietà privata sotto la spinta dell'acqua pluviale della Cont soprastante area dove è alloggiato il binario ferroviario della a pochi metri dal passaggio a livello. Tale dissesto pur non comportando imminenti rischi sulla abitazione, è evidentemente scaturito dalla assenza di adeguate opere di deflusso pluviale e pertanto è soggetto ad aggravarsi in presenza di pioggia. L'aggravio dello stesso dissesto potrebbe nel tempo influire anche sul tracciato ferroviario stesso. Si ravvisa la necessità di provvedere ad adeguate opere di canalizzazione e deflusso fluviale.” Detta relazione è stata inviata alla società convenuta ed al di UG e non risulta che sia mai stata oggetto di contestazione, anzi il CP_5
Comune di UG, effettuato un sopralluogo il 28.5.2019 accertava che ( doc. 7 fascicolo dell'attrice) “ lo stato precario di un piccolo muretto che separa la proprietà dal rilevato ferroviario costituito da blocchi di cemento alto circa 50 cm.
Per effetto della spinta dell'acqua proveniente dalla ferrovia posizionata a monte del fabbricato, la muratura ha subito una violenta spinta verso l'abitazione ed attualmente risulta del tutto sconnessa e inclinata. Alcune piante di alloro ubicate a ridosso della muratura contribuiscono ad evitare il ribaltamento totale della struttura.” Successivamente il con nota prot. 2019/0150281 Controparte_5
del 27.6.2019 inviata a e per conoscenza all'attrice Controparte_1 comunicava che “ ….Sul posto, a confine con la sede ferroviaria, è stato constatato che gran parte di una muratura alta circa 50 cm, di proprietà dei Sig.ri Pt_1
, e , ha ceduto sotto la spinta dell'acqua
[...] Parte_2 Parte_3
proveniente dal soprastante rilevato ferroviario ……al fine di scongiurare ulteriori pericoli dovuti alla pressione dell'acqua meteorica, è necessario che la proprietà posta a monte dell'abitazione provveda ad effettuare tutti gli interventi volti a ripristinare la corretta regimazione delle acque meteoriche”.
La società convenuta ha dunque effettuato i lavori necessari a garantire un regolare convogliamento e deflusso delle acque meteoriche ripristinando il muretto di N. 4447/2021 R.G. 9 / 13
confine di proprietà dell'attrice dandone comunicazione con nota del 31.7.2019 al
Comune di UG e all'attrice stessa ( doc. 9 fascicolo dell'attrice). E' dunque evidente come la società convenuta non solo non abbia mai contestato la eziologia del sinistro ma eseguendo gli interventi di regimentazione delle acque meteoriche presso i binari della rete ferroviaria e ripristinando il muretto di confine di proprietà della abbia inequivocabilmente riconosciuto che l'allagamento di che Pt_1
trattasi provenisse dalla sede ferroviaria di propria competenza considerando inoltre che l'attrice anche precedentemente aveva rappresentato i disagi occorsi in occasione di eventi meteorici con nota dell'agosto del 2018 inviata al Servizio reclami della convenuta e successiva nota dell'aprile del 2019 rimaste prive di concreto riscontro da parte della convenuta ( doc.ti 1-2-3).
Accertata pertanto l'eziologia dell'allagamento verificatosi il 27 maggio 2019 la vicenda in questione trova riferimento nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – secondo il quale ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - in quanto, come sostenuto dalla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 2481 e 2482/2018; n. 27724/2018; n.
18325/2018; Cass.24 febbraio 2011, n. 4495; Cass. 23 marzo 2011, n. 6677; Cass.
19 maggio 2011, n. 11016), tale disciplina trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei concessionari
Come è noto i presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa. Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola. Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Nel caso de quo il rapporto custodiale tra il tratto ferroviario e la società convenuta non è stato oggetto di contestazione alcuna sussistendo, quindi, a carico della stessa solo ad un generale obbligo di custodia, ma anche alla sua manutenzione, così N. 4447/2021 R.G. 10 / 13
come previsto da norme specifiche (es. art. 8 DPR n. 753/1980), con conseguente operatività nei confronti dell'ente societario della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa custodia e prevenzione.
Con riferimento al caso fortuito e al nesso di causalità in tema di precipitazioni atmosferiche, dedotto in modo estremamente generico dalla convenuta ed anche dalla chiamata in causa bene richiamare i principi espressi dalla CP_3
giurisprudenza di Cassazione, secondo i quali le precipitazioni atmosferiche intense non sono condizioni di per sé sole sufficienti a configurare l'esimente del caso fortuito. Il Giudice deve valutare, infatti, nel caso concreto, la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, attraverso un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la qual dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482 del 2018; Cass.14861 del 2019; Cass. Civ.n.
18856 del 2017; Cass. Civ. n. 522 del 1987 e da ultimo Cass. sez. un. 26.02.2021 n.
5422).
In buona sostanza, anche un evento meteorico di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del custode che invoca l'esimente (Cass. civ., 24/3/2016, n. 5877); quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'eccezionalità degli eventi atmosferici in questione essendo invece emersa una propria responsabilità ne non aver adottato o preservato opere e manufatto adeguati al convogliamento ed alla regimentazione delle acque piovane dell'estate del 2009.
Ritenuta pertanto la sussistenza della responsabilità ex art 2051 c.c. in capo a
[...]
deve esaminarsi il danno conseguenza secondo quanto Controparte_1 N. 4447/2021 R.G. 11 / 13
dedotto ed allegato da parte attrice. Nel proprio atto introduttivo l'attrice ha dedotto che le acque piovane erano penetrate all'interno di alcuni locali delle unità immobiliari pertinenziali rovinando la pavimentazione e che le acque avevano altresì rovinato il piazzale dell'abitazione creando buche sul fondo di breccino depositando documentazione fotografica ( doc. 5 fascicolo dell'attrice). E' stata quindi prodotta la relazione peritale del Geom che in data 17 Persona_2
giugno 2019 ha quantificato i danni occorsi all'attrice nella misura di euro
10.200,00. Sentito come teste all'udienza del 1.2.2024 il ha riferito “ Io Per_2
conoscevo la sig.ra in quanto avevo fatto alcuni lavori sulla casa ubicata in Pt_1
San Sisto. Io sono stato chiamato pochi giorni dopo l'evento e mi sono recato sul posto e ho constatato il cedimento del muretto di contenimento e l'acqua ed il fango avevano divelto una siepe sul retro dell'edificio e tutto il breccino sul davanti del piazzale era stato trascinato lungo il supermercato a valle. L'acqua inoltre era entrata in un locale della casa a piano terra ed il parquet era completamente saltato. Quando ho fatto il sopralluogo l'acqua era stata rimossa. Confermo quanto riportato nella mia perizia”.
La società convenuta e anche le altre parti chiamate in causa hanno contestato la quantificazione del danno ed il valore probatorio della perizia di parte allegata dall'attrice. A tale riguardo la Corte di Cassazione con la recente ordinanza
5667/2025 ha osservato che costituisce “…. principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è tuttavia riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in N. 4447/2021 R.G. 12 / 13
veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. III, 25/02/2002, n. 2737;
19/05/1997, n. 4437”.
Sulla base della perizia del 17.6.2019 e della documentazione anche fotografica prodotta in giudizio si ritiene provato il danno relativo alla rimozione e discarica di ml 17 di siepe di alloro danneggiata dal cedimento del muretto di confine per un importo di euro 1.000 ed il conseguente reimpianto di una nuova siepe per euro
1.530,00 , il ripristino del piazzale esterno di mq 200 con il riporto e la sistemazione di ghiaia per euro 900 non essendoci alcuna prova del danneggiamento e della sistemazione di altre parti del piazzale intorno al caseggiato e alla rampa di accesso al piazzale , oltre alle pulizie interne ed esterne con trasporto a discarica dei rifiuti per euro 500,00 ed euro 1.000, per la rimozione e la sostituzione del parquet per mq 21. In assenza specifica allegazione e di documentazione probatoria anche delle spese sostenute da parte attrice per il ripristino non si ritiene di poter riconoscere il risarcimento di ulteriori danni richiesti per il danneggiamento di 70 sacchetti di pallet e la distruzione di una serra in policarbonato.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo complessivo di euro 4.930,00 e trattandosi di debito di valore, detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. Sul valore all'attualità spettano solo interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto,
[...]
dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute Controparte_6
da parte dell'attrice e degli enti, incongruamente chiamati in causa ( Cass.
6144/2024), che vengono determinate come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018 vigenti N. 4447/2021 R.G. 13 / 13
all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di UG, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
– in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte attrice condanna al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
4.930,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella odierna ed interessi legali sulla somma di anno in anno;
- condanna il a rimborsare le spese Controparte_1 Parte_1
di lite sostenute che liquida in euro 277,23 per spese ed euro 3.000 Parte_1
per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CA nonché le spese di lite sostenute dalla e dal che si liquidano in euro CP_3 Controparte_5
2.500 per ciascuna di esse, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
UG, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di UG, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4447/2021 R.G. promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Leonardo Ferrata presso il cui studio, in Umbertide, Via Garibaldi 32, è elettivamente domiciliata,
Attore
CONTRO
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , in qualità di institore in forza della procura rilasciata in Controparte_2
data 4 agosto 2021 del Notaio del collegio notarile di Roma rep. n. Persona_1
63584 racc. n. 32903, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 15.6.2022 dagli Avv.ti Tommaso Capurro e Flavia
Abbondanza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Martina Sorco in UG, Via XIV Settembre, 71 -
Convenuta
E NEI CONFRONTI
(C.F. , in persona della Presidente p.t. della CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta dall'Avv. Luciano Ricci ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura Corso Vannucci n. 96, UG . CP_4 N. 4447/2021 R.G. 2 / 13
Terzo chiamato in causa
E NEI CONFRONTI
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Simone Moriconi presso il cui studio sito in UG – Via
Manzoni n. 71 è elettivamente domiciliato
Terzo chiamato in causa avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 con atto di citazione notificato il 6.9.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno, quantificato in euro 10.200,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa esponendo di essere comproprietaria dell'immobile ubicato in UG , frazione San Sisto, Via Pievaiola n. 207/B, posto a confine con la ferrovia e che tra la propria Controparte_6
abitazione ed i binari vi era un dislivello di alcune decine di centimetri. L'attrice rappresentava che per anni era accaduto che in occasione di piogge più o meno intense la sede dei binari lungo il tratto a confine con la sua proprietà si riempisse d'acqua, che finiva poi con il riversarsi in una parte del sottostante cortile e che nell'agosto del 2018 aveva rappresentato detta situazione al
Servizio Reclami della convenuta ma senza alcun concreto seguito tanto che nell'aprile del 2019 si era verificato un altro allagamento causato dall'acqua proveniente dai binari e l'attrice aveva inviata alla convenuta una raccomandata
A/R. . Rimasta priva di esito anche detta seconda richiesta il 27.5.2019, in occasione di un temporale, la spinta dell'acqua proveniente dai binari ferroviari causava il muro di confine tra la ferrovia e la sottostante proprietà della Pt_1
penetrando nel giardino ed allagando alcuni locali delle unità immobiliari pertinenziali ed il piazzale della abitazione. L'attrice richiedeva, pertanto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali nella relazione di servizio riferivano che l'allagamento era scaturito dall'assenza di adeguate opere di deflusso fluviale e N. 4447/2021 R.G. 3 / 13
quindi destinato a ripresentarsi in occasione dei eventi meteorici. Seguiva in data 28.5.2019 un sopralluogo del che parimenti accertava Controparte_5
le cause del crollo del muro di separazione da parte delle acque meteoriche provenienti dai binari. In data 6.6.2019 il legale di parte attrice formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti e di messa in sicurezza del tratto ferroviario di che trattasi ed anche il con propria nota del Controparte_5
27.6.2019 aveva chiesto alla convenuta di provvedere alla esecuzione degli interventi per la corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali. La società convenuta aveva quindi provveduto ad effettuare i lavori necessari nei mesi giugno e luglio del 2019 senza dare seguito al risarcimento dei danno richiesti dall'attrice. Nel settembre del 2019 veniva pertanto promossa la procedura di negoziazione assistita ma il 20.10.2019 l'ufficio gestione sinistri della compagnia assicurativa della convenuta respingeva la richiesta risarcitoria ritenendo che detta richiesta dovesse essere diretta nei confronti del CP_5
.
Per questi motivi
l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni “ …….Nel merito a) accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, nella Controparte_6 Controparte_7
causazione del danno subito dalla esponente;
b) condannare la convenuta
[...]
al Controparte_6 Controparte_7 risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 10.020,00, o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa;
con la rivalutazione monetaria
e gli interessi come per legge;
c) condannare la convenuta
[...]
, al pagamento Controparte_6 Controparte_7
di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
si costituiva in giudizio in data 25.1.2022 Controparte_8
contestando le deduzioni e le richieste di parte attrice ed eccependo il difetto di legittimazione attiva non avendo l'attrice allegato la proprietà dei beni mobili e delle pertinenze danneggiate. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto aveva accertato che il fondo dal quale provenivano le acque meteoriche che avevano cagionato l'allagamento della N. 4447/2021 R.G. 4 / 13
proprietà attorea era catastalmente intestato alla al quale era CP_3
quindi destinataria dei relativi obblighi custodiali. Nel merito rappresentava di essere intervenuta a livello manutentivo per preservare i binari avendo realizzato un canaletta per contenere il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada regionale Viale San Sisto. La società convenuta contestava inoltre la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 2051 c.c. e dall'art 2043 c.c. deducendo l'interruzione del nesso di causalità per il caso fortuito costituito dagli eventi meteorici occorsi e contestava la prova del quantum dei danni allegati dall'attrice in quanto fondata solamente sulla relazione di un tecnico di parte e chiedeva la chiamata in causa della CP_3
quale proprietaria della strada regionale dalla quale sarebbe derivato il
[...] danno occorso alla proprietà attrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ “Si chiede all'Ill.mo Giudice adito: - In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del CP_3
Presidente pro tempore, disponendo il differimento ex art. 269 c.p.c. della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c., - nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata per le ragioni sopra esposte;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria”.
1.3 Differita l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, si costituiva in giudizio la in data 15.6.2022 contestando la CP_3
chiamata in causa effettuata da parte di ed Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva emergendo dagli atti di causa che la causa dell'alluvione derivasse dai binari ferroviari di proprietà e competenza manutentiva della società convenuta. Rappresentava inoltre che la particella 182 del foglio catastale 282 del Comune di UG costituisse pertinenza della Strada Regionale 220 Pievaiola, e che per le strade regionali tutte le competenze realizzative e manutentive erano state trasferite alle N. 4447/2021 R.G. 5 / 13
Province per effetto dell'art. 74 della l.r. 3/1999 come modificato dalla l.r.
30/2002. Per quanto concerne in particolare la strada Pievaiola questa era stata consegnata con verbale del 12.6.2003 al ed alla Provincia di Controparte_5
UG prevendendosi che il assumesse in consegna il tratto di strada CP_5
compreso tra il Km 1+800 e il Km 7+050, provvedendo direttamente, a propria cura e spese, alla sua manutenzione ed a tutte le altre attività connesse con la sua gestione. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria di parte attrice e la quantificazione del danno asseritamente subito.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..In via pregiudiziale: o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinare la sua estromissione dal CP_3
giudizio; o in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata
l'estromissione, autorizzare la chiamata in causa del , in Controparte_5 persona del Sindaco pro tempore, disponendo il differimento ai sensi dell'art.
269 c.p.c. della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. - Nel merito: o rigettare la domanda proposta dall'attrice perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata, per le ragioni sopra esposte Con vittoria delle spese, compensi professionali ed accessori di legge oltre rimborso forfettario (15%)”.
1.4 A seguito del differimento della prima udienza di comparizione e trattazione si costituiva in giudizio il in data 28.4.2023 eccependo Controparte_5
pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva e richiamando la relazione i servizio dei Vigili del Fuoco e la successiva esecuzione delle opere di regimentazione effettuate dalla società convenuta la quale era da ritenersi l'unica responsabile nei confronti delle richieste risarcitorie di parte attrice. In subordine evocava la ricorrenza del caso fortuito ed il concorso di colpa della danneggiata essendo il muro di confine insufficiente al contenimento delle acque provenienti dal fondo superiore. Contestava infine la determinazione del quantum risarcitorio in quanto del tutto sprovvisto di prova e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via pregiudiziale dichiarare la N. 4447/2021 R.G. 6 / 13
carenza di legittimazione del e per l'effetto dichiararne Controparte_5
l'estromissione dal giudizio;
Nel merito respingere le domande avanzate dalla
Sig.ra perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per Pt_1
tutte le ragioni di cui in narrativa.Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità del , si Controparte_5
chiede che il risarcimento eventualmente liquidato alla Sig.ra venga Pt_1
diminuito proporzionalmente al concorso di colpa che verrà accertato in capo alla Nel merito in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità del e l'assenza di colpa in Controparte_5
capo alla Sig.ra ridurre comunque il risarcimento alla stessa spettante Pt_1
essendo le richieste di cui all'atto di citazione eccessive e non provate. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
1.5. Alla udienza a trattazione scritta del 26.5.2023 venivano assegnati i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 28.12.2023. All'esito della prova la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza a trattazione scritta del
21.2.2025 nella quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la N. 4447/2021 R.G. 7 / 13
conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attrice Pt_1
concerne il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa
[...] dell'allagamento verificatosi il 27.5.2019 in ragione del deflusso delle acque meteoriche provenienti dai limitrofi e sovrastanti binari della rete ferroviaria privi di adeguati sistemi di convogliamento delle acque.
In ordine alla etiologia dell'allagamento denunciato dall'attrice la convenuta
[...]
ha declinato la propria legittimazione passiva asserendo che le Controparte_6 acque meteoriche che avevano allagato la proprietà dell'attrice provenissero dal fondo posta nelle immediate vicinanze della intersezione della strada regionale 220
Pievaiola- San Sisto con la ferrovia dello Stato contraddistinta al Foglio 282 -
Particella 182 intestato alla CP_3 CP_3
il fondo dal quale provenivano le acque meteoriche che avevano cagionato l'allagamento della proprietà attorea era catastalmente intestato alla CP_3
al quale era quindi destinataria dei relativi obblighi custodiali.
[...]
Detto assunto difensivo non adeguatamente supportato dal punto di vista probatorio
è disatteso dagli elementi acquisiti in giudizio quale la relazione di servizio dei
Vigili del Fuoco di UG ( doc. 6 fascicolo dell'attrice) intervenuti su richiesta N. 4447/2021 R.G. 8 / 13
dell'attrice nella immediatezza dell'allagamento per cui è causa nella quale è riportato che “ il muretto di confine della proprietà in via Pievaiola 207B, di proprietà signori è parzialmente crollato e scivolato di circa 50 cm Pt_1 all'interno della proprietà privata sotto la spinta dell'acqua pluviale della Cont soprastante area dove è alloggiato il binario ferroviario della a pochi metri dal passaggio a livello. Tale dissesto pur non comportando imminenti rischi sulla abitazione, è evidentemente scaturito dalla assenza di adeguate opere di deflusso pluviale e pertanto è soggetto ad aggravarsi in presenza di pioggia. L'aggravio dello stesso dissesto potrebbe nel tempo influire anche sul tracciato ferroviario stesso. Si ravvisa la necessità di provvedere ad adeguate opere di canalizzazione e deflusso fluviale.” Detta relazione è stata inviata alla società convenuta ed al di UG e non risulta che sia mai stata oggetto di contestazione, anzi il CP_5
Comune di UG, effettuato un sopralluogo il 28.5.2019 accertava che ( doc. 7 fascicolo dell'attrice) “ lo stato precario di un piccolo muretto che separa la proprietà dal rilevato ferroviario costituito da blocchi di cemento alto circa 50 cm.
Per effetto della spinta dell'acqua proveniente dalla ferrovia posizionata a monte del fabbricato, la muratura ha subito una violenta spinta verso l'abitazione ed attualmente risulta del tutto sconnessa e inclinata. Alcune piante di alloro ubicate a ridosso della muratura contribuiscono ad evitare il ribaltamento totale della struttura.” Successivamente il con nota prot. 2019/0150281 Controparte_5
del 27.6.2019 inviata a e per conoscenza all'attrice Controparte_1 comunicava che “ ….Sul posto, a confine con la sede ferroviaria, è stato constatato che gran parte di una muratura alta circa 50 cm, di proprietà dei Sig.ri Pt_1
, e , ha ceduto sotto la spinta dell'acqua
[...] Parte_2 Parte_3
proveniente dal soprastante rilevato ferroviario ……al fine di scongiurare ulteriori pericoli dovuti alla pressione dell'acqua meteorica, è necessario che la proprietà posta a monte dell'abitazione provveda ad effettuare tutti gli interventi volti a ripristinare la corretta regimazione delle acque meteoriche”.
La società convenuta ha dunque effettuato i lavori necessari a garantire un regolare convogliamento e deflusso delle acque meteoriche ripristinando il muretto di N. 4447/2021 R.G. 9 / 13
confine di proprietà dell'attrice dandone comunicazione con nota del 31.7.2019 al
Comune di UG e all'attrice stessa ( doc. 9 fascicolo dell'attrice). E' dunque evidente come la società convenuta non solo non abbia mai contestato la eziologia del sinistro ma eseguendo gli interventi di regimentazione delle acque meteoriche presso i binari della rete ferroviaria e ripristinando il muretto di confine di proprietà della abbia inequivocabilmente riconosciuto che l'allagamento di che Pt_1
trattasi provenisse dalla sede ferroviaria di propria competenza considerando inoltre che l'attrice anche precedentemente aveva rappresentato i disagi occorsi in occasione di eventi meteorici con nota dell'agosto del 2018 inviata al Servizio reclami della convenuta e successiva nota dell'aprile del 2019 rimaste prive di concreto riscontro da parte della convenuta ( doc.ti 1-2-3).
Accertata pertanto l'eziologia dell'allagamento verificatosi il 27 maggio 2019 la vicenda in questione trova riferimento nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – secondo il quale ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - in quanto, come sostenuto dalla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 2481 e 2482/2018; n. 27724/2018; n.
18325/2018; Cass.24 febbraio 2011, n. 4495; Cass. 23 marzo 2011, n. 6677; Cass.
19 maggio 2011, n. 11016), tale disciplina trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei concessionari
Come è noto i presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa. Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola. Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Nel caso de quo il rapporto custodiale tra il tratto ferroviario e la società convenuta non è stato oggetto di contestazione alcuna sussistendo, quindi, a carico della stessa solo ad un generale obbligo di custodia, ma anche alla sua manutenzione, così N. 4447/2021 R.G. 10 / 13
come previsto da norme specifiche (es. art. 8 DPR n. 753/1980), con conseguente operatività nei confronti dell'ente societario della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa custodia e prevenzione.
Con riferimento al caso fortuito e al nesso di causalità in tema di precipitazioni atmosferiche, dedotto in modo estremamente generico dalla convenuta ed anche dalla chiamata in causa bene richiamare i principi espressi dalla CP_3
giurisprudenza di Cassazione, secondo i quali le precipitazioni atmosferiche intense non sono condizioni di per sé sole sufficienti a configurare l'esimente del caso fortuito. Il Giudice deve valutare, infatti, nel caso concreto, la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, attraverso un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la qual dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482 del 2018; Cass.14861 del 2019; Cass. Civ.n.
18856 del 2017; Cass. Civ. n. 522 del 1987 e da ultimo Cass. sez. un. 26.02.2021 n.
5422).
In buona sostanza, anche un evento meteorico di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del custode che invoca l'esimente (Cass. civ., 24/3/2016, n. 5877); quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'eccezionalità degli eventi atmosferici in questione essendo invece emersa una propria responsabilità ne non aver adottato o preservato opere e manufatto adeguati al convogliamento ed alla regimentazione delle acque piovane dell'estate del 2009.
Ritenuta pertanto la sussistenza della responsabilità ex art 2051 c.c. in capo a
[...]
deve esaminarsi il danno conseguenza secondo quanto Controparte_1 N. 4447/2021 R.G. 11 / 13
dedotto ed allegato da parte attrice. Nel proprio atto introduttivo l'attrice ha dedotto che le acque piovane erano penetrate all'interno di alcuni locali delle unità immobiliari pertinenziali rovinando la pavimentazione e che le acque avevano altresì rovinato il piazzale dell'abitazione creando buche sul fondo di breccino depositando documentazione fotografica ( doc. 5 fascicolo dell'attrice). E' stata quindi prodotta la relazione peritale del Geom che in data 17 Persona_2
giugno 2019 ha quantificato i danni occorsi all'attrice nella misura di euro
10.200,00. Sentito come teste all'udienza del 1.2.2024 il ha riferito “ Io Per_2
conoscevo la sig.ra in quanto avevo fatto alcuni lavori sulla casa ubicata in Pt_1
San Sisto. Io sono stato chiamato pochi giorni dopo l'evento e mi sono recato sul posto e ho constatato il cedimento del muretto di contenimento e l'acqua ed il fango avevano divelto una siepe sul retro dell'edificio e tutto il breccino sul davanti del piazzale era stato trascinato lungo il supermercato a valle. L'acqua inoltre era entrata in un locale della casa a piano terra ed il parquet era completamente saltato. Quando ho fatto il sopralluogo l'acqua era stata rimossa. Confermo quanto riportato nella mia perizia”.
La società convenuta e anche le altre parti chiamate in causa hanno contestato la quantificazione del danno ed il valore probatorio della perizia di parte allegata dall'attrice. A tale riguardo la Corte di Cassazione con la recente ordinanza
5667/2025 ha osservato che costituisce “…. principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è tuttavia riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in N. 4447/2021 R.G. 12 / 13
veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. III, 25/02/2002, n. 2737;
19/05/1997, n. 4437”.
Sulla base della perizia del 17.6.2019 e della documentazione anche fotografica prodotta in giudizio si ritiene provato il danno relativo alla rimozione e discarica di ml 17 di siepe di alloro danneggiata dal cedimento del muretto di confine per un importo di euro 1.000 ed il conseguente reimpianto di una nuova siepe per euro
1.530,00 , il ripristino del piazzale esterno di mq 200 con il riporto e la sistemazione di ghiaia per euro 900 non essendoci alcuna prova del danneggiamento e della sistemazione di altre parti del piazzale intorno al caseggiato e alla rampa di accesso al piazzale , oltre alle pulizie interne ed esterne con trasporto a discarica dei rifiuti per euro 500,00 ed euro 1.000, per la rimozione e la sostituzione del parquet per mq 21. In assenza specifica allegazione e di documentazione probatoria anche delle spese sostenute da parte attrice per il ripristino non si ritiene di poter riconoscere il risarcimento di ulteriori danni richiesti per il danneggiamento di 70 sacchetti di pallet e la distruzione di una serra in policarbonato.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo complessivo di euro 4.930,00 e trattandosi di debito di valore, detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. Sul valore all'attualità spettano solo interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto,
[...]
dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute Controparte_6
da parte dell'attrice e degli enti, incongruamente chiamati in causa ( Cass.
6144/2024), che vengono determinate come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018 vigenti N. 4447/2021 R.G. 13 / 13
all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di UG, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
– in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte attrice condanna al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
4.930,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella odierna ed interessi legali sulla somma di anno in anno;
- condanna il a rimborsare le spese Controparte_1 Parte_1
di lite sostenute che liquida in euro 277,23 per spese ed euro 3.000 Parte_1
per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CA nonché le spese di lite sostenute dalla e dal che si liquidano in euro CP_3 Controparte_5
2.500 per ciascuna di esse, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
UG, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore