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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15180 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CACCHIONE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. DI ROSA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/09/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premesso: di aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) l'08/07/2000; che dal matrimonio non erano nati figli;
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
8.7.2009, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 4652/2010 del Tribunale Ordinario di
Napoli, munita di attestazione di passaggio in giudicato;
1 che nella sentenza di separazione era stato posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400,00 mensili;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, avendo la sig.ra già da anni trasferito il proprio domicilio altrove;
Pt_1
2. Il sig. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
l'importo mensile di € 100,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti in
ERCOLANO (NA) il 08/07/2000 (atto n. 125, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
2 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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