Articolo 17 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 gennaio 1972
Art. 17. (Mancanza del certificato di collaudo)

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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