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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/7/2025 alle ore 10,42 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 381/25 e 452/25 RGL promosse da
, c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: il dott. patr. Gaetano Giunta in sost. avv. Rinaldi;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 452/25 RGL.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Il dott. aderisce ai conteggi formulati dal e ridetermina la somma Per_1 CP_1 richiesta per la ricorrente in € 5.588,33 e per la ricorrente n € Pt_1 Pt_2
5.036,04.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1. Con separati ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti, docenti in servizio presso istituti siti nel circondario del Tribunale al momento del deposito del ricorso, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato e di non aver fruito di ferie e festività soppresse, hanno chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva, e segnatamente: quanto a , € 7.835,45 per complessivi 125,49 giorni negli aa.ss. 2015/16, Pt_1
2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20; quanto a € 5.169,04 per complessivi 78,42 giorni negli aa.ss. 2017/18, Pt_2
2018/19 e 2019/20.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione ed evidenziando inoltre: quanto a , che nell'a.s. 2016/17 aveva maturato 6,33 giorni di ferie e 2 di Pt_1 festività soppresse e aveva fruito su richiesta di 6 giorni di ferie, nell'a.s. 2017/18 aveva fruito su richiesta di 4 giorni di ferie e gliene erano stati liquidati 5,67, nell'a.s. 2019/20 gliene erano stati liquidati 10; quanto a che nell'a.s. 2018/19 aveva fruito su richiesta di 2 giorni di ferie. Pt_2
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la
2 previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
3 4. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, le ricorrenti hanno riformulato i conteggi nella misura di € 5.588,33 per e di € 5.036,04 per Pt_1 Pt_2
Sul conteggio così riformulato il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti della riformulazione e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per in relazione alle somme Pt_2 Pt_1 rispettivamente loro attribuite, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia;
liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria con l'aumento per la difesa di due parti per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, alle ricorrenti CP_2 le seguenti somme: a , € 5.588,33; a € 5.036,04; il Parte_1 Parte_2 tutto, per entrambe le ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Walter Miceli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci.
Il giudice
Marco Viani
4
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/7/2025 alle ore 10,42 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 381/25 e 452/25 RGL promosse da
, c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: il dott. patr. Gaetano Giunta in sost. avv. Rinaldi;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 452/25 RGL.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Il dott. aderisce ai conteggi formulati dal e ridetermina la somma Per_1 CP_1 richiesta per la ricorrente in € 5.588,33 e per la ricorrente n € Pt_1 Pt_2
5.036,04.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1. Con separati ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti, docenti in servizio presso istituti siti nel circondario del Tribunale al momento del deposito del ricorso, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato e di non aver fruito di ferie e festività soppresse, hanno chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva, e segnatamente: quanto a , € 7.835,45 per complessivi 125,49 giorni negli aa.ss. 2015/16, Pt_1
2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20; quanto a € 5.169,04 per complessivi 78,42 giorni negli aa.ss. 2017/18, Pt_2
2018/19 e 2019/20.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione ed evidenziando inoltre: quanto a , che nell'a.s. 2016/17 aveva maturato 6,33 giorni di ferie e 2 di Pt_1 festività soppresse e aveva fruito su richiesta di 6 giorni di ferie, nell'a.s. 2017/18 aveva fruito su richiesta di 4 giorni di ferie e gliene erano stati liquidati 5,67, nell'a.s. 2019/20 gliene erano stati liquidati 10; quanto a che nell'a.s. 2018/19 aveva fruito su richiesta di 2 giorni di ferie. Pt_2
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la
2 previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
3 4. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, le ricorrenti hanno riformulato i conteggi nella misura di € 5.588,33 per e di € 5.036,04 per Pt_1 Pt_2
Sul conteggio così riformulato il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti della riformulazione e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per in relazione alle somme Pt_2 Pt_1 rispettivamente loro attribuite, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia;
liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria con l'aumento per la difesa di due parti per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, alle ricorrenti CP_2 le seguenti somme: a , € 5.588,33; a € 5.036,04; il Parte_1 Parte_2 tutto, per entrambe le ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Walter Miceli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci.
Il giudice
Marco Viani
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