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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3244/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3244/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Mariannina Coffa n. 7, presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato Stefano Verde, elettivamente
[...]
domiciliato in Ragusa, in via Empedocle n. 28, giusta delega generale in atti;
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 e ss. Legge 689/81 il Notaio proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 19/0100, prot. n. 6149, del
15.06.2021, emessa dal Controparte_2
con la quale le era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui
[...]
all'art. 3, co. 3, D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, “per avere impedito ai funzionari dell' l'esercizio dei poteri di vigilanza, Controparte_1
ancorché il fatto costituisca reato”, e, segnatamente, per non aver esibito i documenti di lavoro richiesti con nota n. 3386 del 22.08.2017, relativi al Dott. , e, Persona_1
conseguentemente, le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.631,45 (di cui € 3.614,00 per sanzione amministrativa ed € 17,45 per notifica).
Parte opponente chiedeva valutarsi l'infondatezza dell'accertamento ispettivo svolto,
e l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione opposta, con conseguente annullamento e revoca di essa, e, comunque, dichiarazione di inefficacia, in quanto in punto probatorio non vi erano sufficienti prove della responsabilità dell'opponente. A tal fine allegava che la norma di cui all'illecito amministrativo contestato non prevedeva alcuno specifico obbligo per il datore di lavoro di esibire la documentazione richiesta nell'ambito dell'accertamento ispettivo, in quanto l'art. 3, co. 3, del D.L. n. 463/1983 si limitava a sanzionare la condotta di quei datori di lavoro, e loro rappresentati, che impedivano l'esercizio dell'attività ispettiva, senza alcun riferimento al potere di ordinare l'esibizione della documentazione di lavoro;
rilevava che: l'accertamento ispettivo si era concluso con l'archiviazione della pratica, per carenza di elementi utili a provare la sussistenza del rapporto denunciato dal Dott. (richiesta di intervento presentata da quest'ultimo all' Per_1 Controparte_1
di Ragusa in data 07.01.2015); l'effettiva inesistenza della documentazione di
[...]
lavoro richiesta alla ricorrente;
precisava essere intervenuta, in data 28.12.2017, conciliazione innanzi al Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro r.g. n. 552/2014, in seno alla quale il Dott. dichiarava l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di Per_1
lavoro subordinato con il Notaio e con la confermando quanto Pt_1 CP_3
osservato da questa stessa difesa negli scritti difensivi del 14.11.2017, con Cont conseguente impossibilità per la ricorrente di ottemperare all'ordine dell' , non essendo materialmente in possesso di alcuna della documentazione richiesta.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la CP_1
legittimità della contestata ingiunzione.
Parte resistente, dopo aver ricostruito dettagliatamente l'iter sanzionatorio in seguito alla richiesta di intervento, presentata in data 07.01.205 dal dott. , Persona_1
presso la sede dell' - lamentando lo stesso delle inadempienze Controparte_1
da parte del proprio datore di lavoro, notaio , e atteso il tentativo di Pt_1
conciliazione ex art. 11 d. Lgs. n. 124/004, conclusosi con esito negativo per il mancato accordo tra le parti -, rilevava che, con diffida prot. n. 3386 del 22.08.2017, not. il 29.08.2017, era stato richiesto all'opponente di produrre entro brevi termini idonea documentazione, relativa alla posizione lavorativa del lavoratore, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro da parte del notaio;
in data 04.10.2017 Pt_1
veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/726, notificato il 18.10.2017 all'opponente; seguiva la redazione del rapporto ai sensi dell'art. 17 della
L. n. 689/81, nonché l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal Notaio è infondata. Parte_1
Ed invero, nel caso di specie, l'opponente, con la sua condotta, ha impedito ai funzionari dell'ente resistente, o quanto meno ostacolato, l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione di lavoro richiesta con nota prot. n.
3386 del 22.08.2017, relativa al Dott. , né ha tempestivamente comunicato Per_1
alcun motivo ostativo alla consegna di detta documentazione, non essendovi prova alcuna di risposta alla diffida predetta.
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, comma 1, convertito con la L. 11 novembre
1983, n. 638, prevede espressamente, per quel che qui interessa, che ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul sono conferiti i poteri: a) di accedere a CP_1
tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni;
al comma 2 è, poi, stabilito che i soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni;
infine, allo stesso art. 3, comma
3, è sancito che i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1
l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle
Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da Lire 500.000 a Lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato e qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a Lire 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
Ebbene, la violazione contemplata dall'art. 3 comma 3 D.L. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, appare effettivamente documentata nel caso in esame, emergendo come, a seguito della diffida n. 3386 del 22.08.2017, inviata a mezzo del servizio postale, e notificata in data 25.08.2017, presso lo studio del notaio , la ricorrente Pt_1
non ebbe a fornire tempestivo riscontro, neppure giustificativo della mancata esibizione dei documenti richiesti, volto a dimostrare la natura del rapporto lavorativo intercorrente con il dott. . Per_1
Ciò premesso, va rigettata, in quanto risulta infondata, la censura di parte opponente relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza-ingiunzione, per carenza di prova di responsabilità.
Sul punto, se è vero che ai procedimenti di opposizione ad ordinanza - ingiunzione si applica la legge 689 del 1981, che si ispira a princìpi di derivazione penalistica, la giurisprudenza ritiene che la prova possa essere data anche per presunzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'opposizione all'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui spetta
l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi. Tuttavia, detta autorità può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell'intimato l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri”
(Cass. Sez. I n. 2363/2005). Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la prova documentale dell'illecito è data dall'effettivo comportamento omissivo posto in essere dalla ricorrente, consistente nel mancato riscontro tempestivo alla diffida n. 3386/2017 del
22.08.2017, alla stessa inviata dall' . Controparte_1
Occorre infatti ribadire, ancora una volta, che, nel caso in esame, la condotta sanzionata è l'aver impedito ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione richiesta, o non avendo in ogni caso fornito adeguate giustificazioni in merito al rapporto lavorativo e/o di collaborazione intercorrente con il dott. . Per_1
Priva di rilievo è la conclusione dell'accertamento ispettivo mediante comunicazione di archiviazione della pratica, per carenza di elementi utili a provare la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato dal dott. (nel prot. n. 4032 del 16.10.2017 si Per_1
legge testualmente: “Per quanto precede, data l'impossibilità di ulteriori azioni per carenza di elementi probanti, questo Ufficio procederà all'archiviazione della pratica, salvo a riprenderla nel caso di successive documentate comunicazioni”), in quanto la condotta omissiva posta in essere dalla ricorrente non trova giustificazione alcuna nell'operata archiviazione della pratica, inconfutato risultando il dato oggettivo della mancata produzione documentale da parte dell'opponente.
Occorre infatti distinguere il profilo relativo all'accertamento dell'esistenza di elementi da cui potersi desumere la configurabilità o meno di un rapporto lavorativo irregolare nei confronti dell'opponente da quello attinente all'integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito contestato al medesimo, oggetto di impugnazione nella presente sede, presupponendo quest'ultimo la mera inosservanza formale dell'obbligo imposto di esibire la documentazione richiesta, o quantomeno di fornire delle giustificazioni sulla mancata tenuta di essa, ravvisandosi nel fatto in sé di tale omissione una condotta comunque ostativa al regolare svolgimento degli accertamenti ispettivi, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, i funzionari abbiano comunque potuto effettuare le dovute verifiche. Le stesse considerazioni trovano applicazione con riguardo alla conciliazione giudiziale relativa alla causa n. 552/2014 R.G.L. del 28.12.2017, promossa dinanzi al
Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro dal dott. contro il Notaio e il dott. Per_1 Pt_1
, nella qualità di legale rappresentante della Persona_2 CP_3
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015, “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_1
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3244/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta dal Notaio avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 19/0100 prot. n. 6149 del 15.06.2021, emessa dal
[...]
di Ragusa, e per l'effetto conferma l'atto citato;
Controparte_2 condanna il Notaio al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 720,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 10.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3244/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Mariannina Coffa n. 7, presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato Stefano Verde, elettivamente
[...]
domiciliato in Ragusa, in via Empedocle n. 28, giusta delega generale in atti;
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 e ss. Legge 689/81 il Notaio proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 19/0100, prot. n. 6149, del
15.06.2021, emessa dal Controparte_2
con la quale le era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui
[...]
all'art. 3, co. 3, D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, “per avere impedito ai funzionari dell' l'esercizio dei poteri di vigilanza, Controparte_1
ancorché il fatto costituisca reato”, e, segnatamente, per non aver esibito i documenti di lavoro richiesti con nota n. 3386 del 22.08.2017, relativi al Dott. , e, Persona_1
conseguentemente, le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.631,45 (di cui € 3.614,00 per sanzione amministrativa ed € 17,45 per notifica).
Parte opponente chiedeva valutarsi l'infondatezza dell'accertamento ispettivo svolto,
e l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione opposta, con conseguente annullamento e revoca di essa, e, comunque, dichiarazione di inefficacia, in quanto in punto probatorio non vi erano sufficienti prove della responsabilità dell'opponente. A tal fine allegava che la norma di cui all'illecito amministrativo contestato non prevedeva alcuno specifico obbligo per il datore di lavoro di esibire la documentazione richiesta nell'ambito dell'accertamento ispettivo, in quanto l'art. 3, co. 3, del D.L. n. 463/1983 si limitava a sanzionare la condotta di quei datori di lavoro, e loro rappresentati, che impedivano l'esercizio dell'attività ispettiva, senza alcun riferimento al potere di ordinare l'esibizione della documentazione di lavoro;
rilevava che: l'accertamento ispettivo si era concluso con l'archiviazione della pratica, per carenza di elementi utili a provare la sussistenza del rapporto denunciato dal Dott. (richiesta di intervento presentata da quest'ultimo all' Per_1 Controparte_1
di Ragusa in data 07.01.2015); l'effettiva inesistenza della documentazione di
[...]
lavoro richiesta alla ricorrente;
precisava essere intervenuta, in data 28.12.2017, conciliazione innanzi al Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro r.g. n. 552/2014, in seno alla quale il Dott. dichiarava l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di Per_1
lavoro subordinato con il Notaio e con la confermando quanto Pt_1 CP_3
osservato da questa stessa difesa negli scritti difensivi del 14.11.2017, con Cont conseguente impossibilità per la ricorrente di ottemperare all'ordine dell' , non essendo materialmente in possesso di alcuna della documentazione richiesta.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la CP_1
legittimità della contestata ingiunzione.
Parte resistente, dopo aver ricostruito dettagliatamente l'iter sanzionatorio in seguito alla richiesta di intervento, presentata in data 07.01.205 dal dott. , Persona_1
presso la sede dell' - lamentando lo stesso delle inadempienze Controparte_1
da parte del proprio datore di lavoro, notaio , e atteso il tentativo di Pt_1
conciliazione ex art. 11 d. Lgs. n. 124/004, conclusosi con esito negativo per il mancato accordo tra le parti -, rilevava che, con diffida prot. n. 3386 del 22.08.2017, not. il 29.08.2017, era stato richiesto all'opponente di produrre entro brevi termini idonea documentazione, relativa alla posizione lavorativa del lavoratore, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro da parte del notaio;
in data 04.10.2017 Pt_1
veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/726, notificato il 18.10.2017 all'opponente; seguiva la redazione del rapporto ai sensi dell'art. 17 della
L. n. 689/81, nonché l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal Notaio è infondata. Parte_1
Ed invero, nel caso di specie, l'opponente, con la sua condotta, ha impedito ai funzionari dell'ente resistente, o quanto meno ostacolato, l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione di lavoro richiesta con nota prot. n.
3386 del 22.08.2017, relativa al Dott. , né ha tempestivamente comunicato Per_1
alcun motivo ostativo alla consegna di detta documentazione, non essendovi prova alcuna di risposta alla diffida predetta.
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, comma 1, convertito con la L. 11 novembre
1983, n. 638, prevede espressamente, per quel che qui interessa, che ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul sono conferiti i poteri: a) di accedere a CP_1
tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni;
al comma 2 è, poi, stabilito che i soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni;
infine, allo stesso art. 3, comma
3, è sancito che i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1
l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle
Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da Lire 500.000 a Lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato e qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a Lire 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
Ebbene, la violazione contemplata dall'art. 3 comma 3 D.L. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, appare effettivamente documentata nel caso in esame, emergendo come, a seguito della diffida n. 3386 del 22.08.2017, inviata a mezzo del servizio postale, e notificata in data 25.08.2017, presso lo studio del notaio , la ricorrente Pt_1
non ebbe a fornire tempestivo riscontro, neppure giustificativo della mancata esibizione dei documenti richiesti, volto a dimostrare la natura del rapporto lavorativo intercorrente con il dott. . Per_1
Ciò premesso, va rigettata, in quanto risulta infondata, la censura di parte opponente relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza-ingiunzione, per carenza di prova di responsabilità.
Sul punto, se è vero che ai procedimenti di opposizione ad ordinanza - ingiunzione si applica la legge 689 del 1981, che si ispira a princìpi di derivazione penalistica, la giurisprudenza ritiene che la prova possa essere data anche per presunzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'opposizione all'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui spetta
l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi. Tuttavia, detta autorità può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell'intimato l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri”
(Cass. Sez. I n. 2363/2005). Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la prova documentale dell'illecito è data dall'effettivo comportamento omissivo posto in essere dalla ricorrente, consistente nel mancato riscontro tempestivo alla diffida n. 3386/2017 del
22.08.2017, alla stessa inviata dall' . Controparte_1
Occorre infatti ribadire, ancora una volta, che, nel caso in esame, la condotta sanzionata è l'aver impedito ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro l'esercizio dei poteri di vigilanza, non avendo esibito la documentazione richiesta, o non avendo in ogni caso fornito adeguate giustificazioni in merito al rapporto lavorativo e/o di collaborazione intercorrente con il dott. . Per_1
Priva di rilievo è la conclusione dell'accertamento ispettivo mediante comunicazione di archiviazione della pratica, per carenza di elementi utili a provare la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato dal dott. (nel prot. n. 4032 del 16.10.2017 si Per_1
legge testualmente: “Per quanto precede, data l'impossibilità di ulteriori azioni per carenza di elementi probanti, questo Ufficio procederà all'archiviazione della pratica, salvo a riprenderla nel caso di successive documentate comunicazioni”), in quanto la condotta omissiva posta in essere dalla ricorrente non trova giustificazione alcuna nell'operata archiviazione della pratica, inconfutato risultando il dato oggettivo della mancata produzione documentale da parte dell'opponente.
Occorre infatti distinguere il profilo relativo all'accertamento dell'esistenza di elementi da cui potersi desumere la configurabilità o meno di un rapporto lavorativo irregolare nei confronti dell'opponente da quello attinente all'integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito contestato al medesimo, oggetto di impugnazione nella presente sede, presupponendo quest'ultimo la mera inosservanza formale dell'obbligo imposto di esibire la documentazione richiesta, o quantomeno di fornire delle giustificazioni sulla mancata tenuta di essa, ravvisandosi nel fatto in sé di tale omissione una condotta comunque ostativa al regolare svolgimento degli accertamenti ispettivi, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, i funzionari abbiano comunque potuto effettuare le dovute verifiche. Le stesse considerazioni trovano applicazione con riguardo alla conciliazione giudiziale relativa alla causa n. 552/2014 R.G.L. del 28.12.2017, promossa dinanzi al
Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro dal dott. contro il Notaio e il dott. Per_1 Pt_1
, nella qualità di legale rappresentante della Persona_2 CP_3
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015, “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_1
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, e già ridotte del 20% ai sensi della disposizione appena richiamata) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3244/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta dal Notaio avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 19/0100 prot. n. 6149 del 15.06.2021, emessa dal
[...]
di Ragusa, e per l'effetto conferma l'atto citato;
Controparte_2 condanna il Notaio al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 720,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 10.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo