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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2357/2022 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Aguglia e Bernardino Carotti
APPELLANTE
E
con sede in Roma, codice fiscale Controparte_1
, non costituta in appello P.IVA_1
APPELLATA
E con sede in Roma, codice fiscale Controparte_2
, non costituta in appello P.IVA_2
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 2187/2022
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che il CCNL case di cura applicato al rapporto di lavoro della ricorrente viola i parametri CP_3 retributivi fissati dall'art. 36 Cost. e di seguito accertare e dichiarare l'applicabilità del CCNL AGIDAE o altro corrispondente e per l'effetto, ritenuti congrui i conteggi allegati al ricorso, condannare la e la Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 6.929,87 o Controparte_2
la diversa somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost., a titolo di differenze di retribuzione e di Tfr, oltre alla regolarizzazione contributiva sulla base della retribuzione accertata come dovuta. Con interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1 società 2016 (da ora anche soltanto ≪Cooperativa≫ o Controparte_4
≪GE 2016≫) di cui era dipendente e della (da Controparte_2
ora anche soltanto ≪Clinica≫ o ≪Cirene≫) al fine di ottenere la condanna delle predette società in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento di complessivi €
6.029,87 a titolo di differenze per la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. per il lavoro svolto dal 15 gennaio 2019 al 2 luglio 2019, deducendo in sintesi: di essere stata assunta il 15 gennaio 2019 dalla CP_4 CP_1
(inattiva all'8 luglio 2020) con contratto di lavoro a tempo determinato full-time e scadenza al 28 febbraio 2019 (poi prorogato in data 25 febbraio 2019 sino al 31 agosto 2019), con qualifica di infermiera inquadrata in C2 del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali;
CP_3
di avere lavorato presso la casa di riposo sita in Torri Sabina (RI), in via
Sant'Egidio 26, gestita dalla nell'ambito di un Controparte_2
appalto di manodopera tra la e la risultante anche dalle buste CP_4 CP_5
paga consegnate alla lavoratrice;
2 di avere rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 2 luglio 2019 con decorrenza 3 luglio 2019; di non avere ricevuto le retribuzioni di maggio, giugno e luglio 2019, le spettanze di fine rapporto ed il TFR, e neppure le relative buste paga;
che l'applicazione del CCNL ANPIT (stipulato con la sola CISAL non rientrante tra le OOSS maggiormente rappresentative) aveva determinato una retribuzione mensile inferiore a quella stabilita nei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una retribuzione mensile ridotta (ad esempio € 1.117,93 rispetto a € 1739,32 prevista per il contratto
AGIDAE stipulato da , CISL e UIL); CP_6 di essere pertanto creditrice della complessiva somma di € 6.929,87.
Le convenute non si costituivano in primo grado.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto: improcedibile la domanda proposta nei confronti della Parte_2
, non avendo la ricorrente dato prova di aver dato corso al rinnovo della
[...]
notifica alla Cooperativa autorizzata dal giudice;
infondata la domanda proposta contro la ≪ in assenza di allegazioni CP_5
e offerte di prova sul dedotto appalto di servizio dalla Long care Controparte_2
alla GE 2016 non essendo stato prodotto contratto che dimostri il CP_1
dedotto appalto, né articolate prove orali al riguardo. ≫.
La ha proposto appello insistendo nelle conclusioni rassegnate in Pt_1
primo grado e deducendo in sintesi: erronea declaratoria di improcedibilità nei confronti della CP_4
deducendo di avere regolarmente notificato il ricorso sia alla che alla CP_4
; CP_5
erroneità del giudizio sulla mancata prova di un appalto tra la CP_4
e la , appalto in realtà desumibile sia dall'indicazione nella busta paga di CP_5 aprile 2019 (dizione “c.d.c. ”, cioè centro di costo appalto , sia CP_2 CP_2 dall'indicazione automatica nel programma ministeriale utilizzato per le dimissioni della sede di lavoro di Torri in Sabina via Sant'Egidio 26 coincidente con la sede
3 della casa di riposo gestita dalla , e comunque riscontrabile per mezzo della CP_5
prova orale non ammessa dal Tribunale.
La e la , ritualmente evocate in appello, non si sono CP_4 CP_5
costituite nel secondo grado.
Esperita la prova per testi in secondo grado, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Il motivo di appello che contesta la declaratoria di improcedibilità nei confronti della è infondato. CP_4
Va anzitutto ricordato che la notifica alla era Controparte_2 CP_2 regolarmente avvenuta con pec (in atti) del 23 gennaio 2021 presso l'indirizzo indicato nella relata come estratto dal Registro INI-PEC, indirizzo risultante altresì dalla visura della società in atti. La pec non risultava invece consegnata alla
Sicché, la dichiarazione di contumacia della anziché CP_4 CP_4 della e l'invito a rinnovare la notifica alla anziché alla CP_5 CP_5 CP_4
effettuati dal Tribunale con ordinanza del 9 giugno 2021 erano affetti da un evidente errore.
La pur segnalando tale errore al Tribunale e chiedendone la Pt_1
correzione, tentava nuovamente la notifica alla Cooperativa presso il legale rappresentante della stessa il 6.7.2021 residente in [...]Persona_1
Laziale via Castro PR 4, senza tuttavia autorizzazione alcuna da parte del
Tribunale.
Solo successivamente il Tribunale, con ordinanza del 24.9.2021, revocava la contumacia della Cooperativa, dichiarava la contumacia della e CP_5
autorizzava il rinnovo della notifica alla Cooperativa con termine sino al
31.12.2021 per l'incombente.
4 All'udienza del 2.2.2022 la difesa della esibiva prova di tentativo di Pt_1
Con notifica avviata in data 22.12.221 dall' e chiedeva rinvio per depositare cartolina di ricevimento della notifica eseguita al legale rappresentante della
[...]
presso l'indirizzo di residenza in Albano Laziale in data Controparte_8
22.12.2021.
Il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 9.3.2022 con termine per produrre la documentazione relativa alla notificazione.
In data 1.3.2025 la difesa della depositava: documentazione afferente Pt_1
alla notifica non autorizzata di cui si è già detto;
tentativo di notifica al Per_1
n.q. di l.r. della in data 22.12.2021, effettuata però presso l'indirizzo CP_4
di Roma via Enrico Medi 1, non andata a buona fine con attestazione del funzionario UNEP di non aver potuto notificare, di non aver rinvenuto il civico, che la numerazione parte dal civico 11, sconosciuto sul posto;
attestazione di spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario di raccomandata per la notificazione a mezzo posta al n.q. di l.r. della Cooperativa presso la residenza di Albano, via Per_1
Castro PR 4.
All'udienza del 9.3.2022 il difensore della chiedeva dichiararsi la Pt_1
contumacia o in subordine di essere autorizzato a notificare al legale rappresentante della cooperativa ai sensi dell'art. 143 cpc.
Il Tribunale ha così deciso: ≪ In ragione dell'omesso perfezionamento della notifica del ricorso alla convenuta e del già autorizzato Controparte_1 rinnovo della notifica, ai sensi dell'art. 291 cpc, le domande avanzate nei confronti di detta parte non possono essere esaminate per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio. ≫.
L'appellante deduce anzitutto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto perfezionata la notifica effettuata dall'UG del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 431 c.p.c. con deposito dell'atto nella casa comunale in data 29.7.2021, assumendo che tale atto avrebbe dato esecuzione all'ordinanza del
9 giugno 2021 (pag. 9 appello). In realtà, osserva la Corte che l'ordinanza del 9
5 giungo 2021 autorizzava il rinnovo della notificazione alla e non alla CP_5
mentre l'ordinanza che autorizzava la a rinnovare la notifica CP_4 Pt_1
alla è stata emanata solo in data 24.9.2021, cioè dopo la notifica CP_4
effettuata dalla senza previa apposita autorizzazione e ai sensi dell'art. 143 Pt_1
c.p.c. con deposito dell'atto nella casa comunale in data 29.7.2021. Tale ultima notifica era dunque del tutto invalida.
L'appellante lamenta poi che il Tribunale non abbia concesso nuovo termine per la notifica dopo l'ultimo tentativo di notifica avviato in data 22.12.2021 dall'Ufficiale giudiziario a mezzo posta, protestando la propria mancanza di imputabilità nel mancato perfezionamento della notifica per avere egli estratto il certificato anagrafico appena il giorno precedente (21.12.2021) la consegna per la notifica (da effettuare secondo l'ordinanza del Tribunale con termine sino al
31.12.2021). Deduce l'appellante: ≪il mancato perfezionamento della successiva notifica richiesta dalla ricorrente all'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico estratto il giorno precedente non può essere certo imputata a colpa della ricorrente sicché il Giudice avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine per il rinnovo della stessa e mai avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda≫.
Tale argomento però tralascia sia il fatto che l'ordinanza del Tribunale di autorizzazione al rinnovo della notifica in data 24.9.2021 fissava il termine per la notifica fino al 31.12.2021, sia che dagli atti emerge che la residenza del Per_1
in Albano era ben nota alla sin dal rilascio del certificato del Comune di Pt_1
Milano in data 29.7.2021 allegato alla precedente notifica non autorizzata.
Ad ogni modo, e quale alternativa ragione di rigetto del motivo di appello, vi è che l'appellante si duole della mancata concessione di un termine per il rinnovo della notifica, ma all'udienza di discussione in primo grado del 9.3.2022 ella aveva chiesto tale termine per notificare espressamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (vedi verbale di udienza) senza dare alcun riscontro circa i presupposti di tale norma e in assenza di ogni riscontro circa l'esito della notifica a mezzo posta (con eventuali attestazioni sulla reperibilità del destinatario o l'ignoranza della residenza - esclusa peraltro dal suddetto certificato). Il ricorrente, quindi, non chiese sic et simpliciter un termine per il rinnovo della notifica, bensì per notificare ex art. 413 c.p.c., e tale richiesta, in assenza di qualsivoglia prova circa i presupposti di tale fattispecie, non
6 era accoglibile. Il motivo di appello, in definitiva, lamenta il mancato accoglimento di un'istanza di rinnovo della notifica che nei termini in cui era stata formulata non era accoglibile.
Nel merito, invece, l'appello è parzialmente fondato - nei soli confronti della atteso quanto già detto in ordine alla corretta definizione in rito nei CP_5
confronti della CP_4
Il rapporto di lavoro della è riscontrato anzitutto dal contratto di Pt_1 lavoro in atti stipulato tra l'appellante e la in data 15.1.2019 per CP_4
svolgere full-time mansioni di infermiera dal 14.1.2019 al 28.2.2019. Anche dalla successiva proroga in atti per lavorare con medesime mansioni, sede di lavoro e trattamento retributivo sino al 31.8.2019, emerge un chiaro riscontro del rapporto di lavoro alle dipendenze della a tempo pieno con le suddette mansioni. CP_4
Si aggiungono a ciò le buste paga in atti che giungono sino all'aprile 2019. A tale riscontro si aggiungono inoltre le risultanze dell'estratto contributivo in atti, che attestano la contribuzione perlomeno per il periodo dal 24.1.2019 al 2.7.2019.
Va poi aggiunto che viste le chiare allegazioni del ricorso e attesa la necessità di percorrere la pista probatoria ivi tracciata, la Corte ha proceduto ad escutere i testimoni in appello.
Ebbene, i testi hanno rievocato l'attività della alle dipendenze della Pt_1 come infermiera nell'ambito di un appalto ( e lo CP_4 Persona_2
svolgimento delle mansioni di infermiera (indicate anche nelle buste paga) svolte dalla presso la Casa di riposo gestita dalla (testi e Pt_1 CP_5 Testimone_1
. Sullo svolgimento dell'attività presso la clinica vale poi quanto può Testimone_2
desumersi, in virtù degli anzidetti riscontri, dalla mancata comparizione del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale ammesso dalla CP_5
Corte. Anche periodo e tempo di lavoro sono riscontrati dal complesso delle anzidette risultanze.
Quanto alla sussistenza di un appalto tra la e la , in tal CP_4 CP_5
senso depongono ancora una molteplicità di elementi gravi previsi e concordanti.
Risaltano le risultanze della busta paga di aprile 2019 (ove compare dizione “c.d.c.
CIRENE”, cioè centro di costo , e il fatto che nel modello ministeriale CP_2
7 utilizzato per le dimissioni della è indicata la sede di lavoro in via di Torri in Pt_1
Sabina via Sant'Egidio 26, coincidente con la sede della casa di riposo gestita dalla
, elemento logicamente desunto dalla base di dati alimentata dalle CP_5
dichiarazioni del datore di lavoro dal quale emerge lo svolgimento della prestazione presso terzi, verosimilmente in base a contratto di appalto di servizi.
A fugare ogni dubbio in proposito stanno poi le dichiarazioni del teste dipendente della con mansioni di coordinatore infermieristico, Persona_2 CP_5
il quale ha dichiarato che vi era un appalto tra la e la , CP_4 CP_5
circostanziando anche che, poiché egli lavorava all'interno della Direzione, era a piena conoscenza dell'appalto, e che in relazione alla sue mansioni aveva modo di verificare il DVR e i soggetti che entravano in rapporto con la società e che tra questi vi era la Il teste ha anzi aggiunto di avere visionato il contratto CP_4
di appalto e di potere affermare per tale motivo che tra la e la CP_4 CP_5
vi era un contratto mediante il quale la forniva alla società una parte CP_4
degli OSS e degli infermieri. Il teste ha anche ricordato che la lavorava quale Pt_1
dipendente della disimpegnando mansioni di infermiera in favore della CP_4
nell'ambito dell'appalto. CP_5
Il riferimento in termini assoluti allo svolgimento dell'appalto e alla connessa attività della da parte dei testimoni costituisce inoltre, ad avviso Pt_1 della Corte, elemento sufficiente per ritenere che l'appalto si spinse temporalmente quantomeno sino alla fine del rapporto dell'appellante.
A tutto ciò si aggiunge l'effetto della mancata comparizione del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale ammesso dalla CP_5
Corte.
Da tutti gli elementi sin qui detti emerge quindi che la aveva CP_5
appaltato alla il servizio nel cui ambito lavorò la con conseguente CP_5 Pt_1 applicabilità della responsabilità del committente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
276/2003; responsabilità fatta valere dalla nel termine di decadenza di due Pt_1
anni ex art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, attesa la perduranza dell'appalto almeno sino alla fine del rapporto di lavoro dell'appellante.
Quanto al CCNL applicabile, va ricordato che il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro era il CCNL ANPIT per le case di cura, servizi socioassistenziali e centri analisi poliambulatoriali stipulato il 21 novembre 2017
8 da , CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS e UNICA per i CP_3
datori di lavoro e CISAL nonché CISAL Terziario per i lavoratori.
La invoca invece l'applicazione del CCNL AGIDAE per i dipendenti Pt_1
delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative stipulato il 22 novembre
2010 da AGIDAE per i datori di lavoro e , FISASCAT CISL e CP_9 CP_10
per i lavoratori, deducendo che l'applicazione del CCNL ANPIT (stipulato con
[...]
la sola CISAL non rientrante tra le OOSS maggiormente rappresentative) aveva determinato una retribuzione mensile inferiore a quella stabilita nei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una retribuzione mensile ridotta (ad esempio € 1.117,93 rispetto a € 1739,32 prevista per il contratto
AGIDAE stipulato da , CISL e UIL) in violazione del principio di CP_6
retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., invocando il contratto stipulato dalle
OOSS maggiormente rappresentative.
Premesso che l'art. l, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 che ha modificato l'art. 29
d.lgs. 276/2003 introducendovi il comma 1-bis direttamente applicativo del principio invocato dalla ricorrente è inapplicabile ratione temporis essendo stato introdotto dopo i fatti di causa - ma ritenuto di potere evincere anche da tale circostanza un elemento sistematico a favore dell'interpretazione che si passa subito a dire - , osserva la Corte che in tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248 del 2007, prevede che ≪Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.≫.
La Cassazione ha chiarito che tale norma impone al datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa
9 datrice di lavoro dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante (Cass. sez. lav.,
6.12.2022, n. 35796). Così analogamente Cass. Sez. L., 20/02/2019, n. 4951, secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n.
248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.
Non avendo la dato la prova della rappresentatività delle OOSS CP_5
stipulanti il CCNL applicato dal datore di lavoro, ed emergendo invece la rappresentatività del CCNL invocato dall'appellante attesa la notoria qualità delle
OOSS stipulanti tale contratto, può applicarsi tale ultimo contratto.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e impone di accogliere l'appello nei soli confronti della . CP_5
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della nella misura indicata in dispositivo. CP_5
Il rigetto della domanda nei confronti della e la mancata CP_4 costituzione di quest'ultima implicano il non luogo a provvedere nei confronti della stessa.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna la a Controparte_2 corrispondere all'appellante € 6.112,56 per differenze retributive e € 786,38 per Tfr per il rapporto di lavoro svolto dal 15.1.2019 al 3.7.2019, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo.
10 Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_2 del doppio grado in favore dell'appellante, determinate per compensi in € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari nei due gradi.
Nulla per le spese nei confronti della soc. coop. GE . CP_1
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2357/2022 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Aguglia e Bernardino Carotti
APPELLANTE
E
con sede in Roma, codice fiscale Controparte_1
, non costituta in appello P.IVA_1
APPELLATA
E con sede in Roma, codice fiscale Controparte_2
, non costituta in appello P.IVA_2
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 2187/2022
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che il CCNL case di cura applicato al rapporto di lavoro della ricorrente viola i parametri CP_3 retributivi fissati dall'art. 36 Cost. e di seguito accertare e dichiarare l'applicabilità del CCNL AGIDAE o altro corrispondente e per l'effetto, ritenuti congrui i conteggi allegati al ricorso, condannare la e la Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 6.929,87 o Controparte_2
la diversa somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost., a titolo di differenze di retribuzione e di Tfr, oltre alla regolarizzazione contributiva sulla base della retribuzione accertata come dovuta. Con interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1 società 2016 (da ora anche soltanto ≪Cooperativa≫ o Controparte_4
≪GE 2016≫) di cui era dipendente e della (da Controparte_2
ora anche soltanto ≪Clinica≫ o ≪Cirene≫) al fine di ottenere la condanna delle predette società in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento di complessivi €
6.029,87 a titolo di differenze per la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. per il lavoro svolto dal 15 gennaio 2019 al 2 luglio 2019, deducendo in sintesi: di essere stata assunta il 15 gennaio 2019 dalla CP_4 CP_1
(inattiva all'8 luglio 2020) con contratto di lavoro a tempo determinato full-time e scadenza al 28 febbraio 2019 (poi prorogato in data 25 febbraio 2019 sino al 31 agosto 2019), con qualifica di infermiera inquadrata in C2 del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali;
CP_3
di avere lavorato presso la casa di riposo sita in Torri Sabina (RI), in via
Sant'Egidio 26, gestita dalla nell'ambito di un Controparte_2
appalto di manodopera tra la e la risultante anche dalle buste CP_4 CP_5
paga consegnate alla lavoratrice;
2 di avere rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 2 luglio 2019 con decorrenza 3 luglio 2019; di non avere ricevuto le retribuzioni di maggio, giugno e luglio 2019, le spettanze di fine rapporto ed il TFR, e neppure le relative buste paga;
che l'applicazione del CCNL ANPIT (stipulato con la sola CISAL non rientrante tra le OOSS maggiormente rappresentative) aveva determinato una retribuzione mensile inferiore a quella stabilita nei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una retribuzione mensile ridotta (ad esempio € 1.117,93 rispetto a € 1739,32 prevista per il contratto
AGIDAE stipulato da , CISL e UIL); CP_6 di essere pertanto creditrice della complessiva somma di € 6.929,87.
Le convenute non si costituivano in primo grado.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto: improcedibile la domanda proposta nei confronti della Parte_2
, non avendo la ricorrente dato prova di aver dato corso al rinnovo della
[...]
notifica alla Cooperativa autorizzata dal giudice;
infondata la domanda proposta contro la ≪ in assenza di allegazioni CP_5
e offerte di prova sul dedotto appalto di servizio dalla Long care Controparte_2
alla GE 2016 non essendo stato prodotto contratto che dimostri il CP_1
dedotto appalto, né articolate prove orali al riguardo. ≫.
La ha proposto appello insistendo nelle conclusioni rassegnate in Pt_1
primo grado e deducendo in sintesi: erronea declaratoria di improcedibilità nei confronti della CP_4
deducendo di avere regolarmente notificato il ricorso sia alla che alla CP_4
; CP_5
erroneità del giudizio sulla mancata prova di un appalto tra la CP_4
e la , appalto in realtà desumibile sia dall'indicazione nella busta paga di CP_5 aprile 2019 (dizione “c.d.c. ”, cioè centro di costo appalto , sia CP_2 CP_2 dall'indicazione automatica nel programma ministeriale utilizzato per le dimissioni della sede di lavoro di Torri in Sabina via Sant'Egidio 26 coincidente con la sede
3 della casa di riposo gestita dalla , e comunque riscontrabile per mezzo della CP_5
prova orale non ammessa dal Tribunale.
La e la , ritualmente evocate in appello, non si sono CP_4 CP_5
costituite nel secondo grado.
Esperita la prova per testi in secondo grado, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Il motivo di appello che contesta la declaratoria di improcedibilità nei confronti della è infondato. CP_4
Va anzitutto ricordato che la notifica alla era Controparte_2 CP_2 regolarmente avvenuta con pec (in atti) del 23 gennaio 2021 presso l'indirizzo indicato nella relata come estratto dal Registro INI-PEC, indirizzo risultante altresì dalla visura della società in atti. La pec non risultava invece consegnata alla
Sicché, la dichiarazione di contumacia della anziché CP_4 CP_4 della e l'invito a rinnovare la notifica alla anziché alla CP_5 CP_5 CP_4
effettuati dal Tribunale con ordinanza del 9 giugno 2021 erano affetti da un evidente errore.
La pur segnalando tale errore al Tribunale e chiedendone la Pt_1
correzione, tentava nuovamente la notifica alla Cooperativa presso il legale rappresentante della stessa il 6.7.2021 residente in [...]Persona_1
Laziale via Castro PR 4, senza tuttavia autorizzazione alcuna da parte del
Tribunale.
Solo successivamente il Tribunale, con ordinanza del 24.9.2021, revocava la contumacia della Cooperativa, dichiarava la contumacia della e CP_5
autorizzava il rinnovo della notifica alla Cooperativa con termine sino al
31.12.2021 per l'incombente.
4 All'udienza del 2.2.2022 la difesa della esibiva prova di tentativo di Pt_1
Con notifica avviata in data 22.12.221 dall' e chiedeva rinvio per depositare cartolina di ricevimento della notifica eseguita al legale rappresentante della
[...]
presso l'indirizzo di residenza in Albano Laziale in data Controparte_8
22.12.2021.
Il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 9.3.2022 con termine per produrre la documentazione relativa alla notificazione.
In data 1.3.2025 la difesa della depositava: documentazione afferente Pt_1
alla notifica non autorizzata di cui si è già detto;
tentativo di notifica al Per_1
n.q. di l.r. della in data 22.12.2021, effettuata però presso l'indirizzo CP_4
di Roma via Enrico Medi 1, non andata a buona fine con attestazione del funzionario UNEP di non aver potuto notificare, di non aver rinvenuto il civico, che la numerazione parte dal civico 11, sconosciuto sul posto;
attestazione di spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario di raccomandata per la notificazione a mezzo posta al n.q. di l.r. della Cooperativa presso la residenza di Albano, via Per_1
Castro PR 4.
All'udienza del 9.3.2022 il difensore della chiedeva dichiararsi la Pt_1
contumacia o in subordine di essere autorizzato a notificare al legale rappresentante della cooperativa ai sensi dell'art. 143 cpc.
Il Tribunale ha così deciso: ≪ In ragione dell'omesso perfezionamento della notifica del ricorso alla convenuta e del già autorizzato Controparte_1 rinnovo della notifica, ai sensi dell'art. 291 cpc, le domande avanzate nei confronti di detta parte non possono essere esaminate per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio. ≫.
L'appellante deduce anzitutto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto perfezionata la notifica effettuata dall'UG del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 431 c.p.c. con deposito dell'atto nella casa comunale in data 29.7.2021, assumendo che tale atto avrebbe dato esecuzione all'ordinanza del
9 giugno 2021 (pag. 9 appello). In realtà, osserva la Corte che l'ordinanza del 9
5 giungo 2021 autorizzava il rinnovo della notificazione alla e non alla CP_5
mentre l'ordinanza che autorizzava la a rinnovare la notifica CP_4 Pt_1
alla è stata emanata solo in data 24.9.2021, cioè dopo la notifica CP_4
effettuata dalla senza previa apposita autorizzazione e ai sensi dell'art. 143 Pt_1
c.p.c. con deposito dell'atto nella casa comunale in data 29.7.2021. Tale ultima notifica era dunque del tutto invalida.
L'appellante lamenta poi che il Tribunale non abbia concesso nuovo termine per la notifica dopo l'ultimo tentativo di notifica avviato in data 22.12.2021 dall'Ufficiale giudiziario a mezzo posta, protestando la propria mancanza di imputabilità nel mancato perfezionamento della notifica per avere egli estratto il certificato anagrafico appena il giorno precedente (21.12.2021) la consegna per la notifica (da effettuare secondo l'ordinanza del Tribunale con termine sino al
31.12.2021). Deduce l'appellante: ≪il mancato perfezionamento della successiva notifica richiesta dalla ricorrente all'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico estratto il giorno precedente non può essere certo imputata a colpa della ricorrente sicché il Giudice avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine per il rinnovo della stessa e mai avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda≫.
Tale argomento però tralascia sia il fatto che l'ordinanza del Tribunale di autorizzazione al rinnovo della notifica in data 24.9.2021 fissava il termine per la notifica fino al 31.12.2021, sia che dagli atti emerge che la residenza del Per_1
in Albano era ben nota alla sin dal rilascio del certificato del Comune di Pt_1
Milano in data 29.7.2021 allegato alla precedente notifica non autorizzata.
Ad ogni modo, e quale alternativa ragione di rigetto del motivo di appello, vi è che l'appellante si duole della mancata concessione di un termine per il rinnovo della notifica, ma all'udienza di discussione in primo grado del 9.3.2022 ella aveva chiesto tale termine per notificare espressamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (vedi verbale di udienza) senza dare alcun riscontro circa i presupposti di tale norma e in assenza di ogni riscontro circa l'esito della notifica a mezzo posta (con eventuali attestazioni sulla reperibilità del destinatario o l'ignoranza della residenza - esclusa peraltro dal suddetto certificato). Il ricorrente, quindi, non chiese sic et simpliciter un termine per il rinnovo della notifica, bensì per notificare ex art. 413 c.p.c., e tale richiesta, in assenza di qualsivoglia prova circa i presupposti di tale fattispecie, non
6 era accoglibile. Il motivo di appello, in definitiva, lamenta il mancato accoglimento di un'istanza di rinnovo della notifica che nei termini in cui era stata formulata non era accoglibile.
Nel merito, invece, l'appello è parzialmente fondato - nei soli confronti della atteso quanto già detto in ordine alla corretta definizione in rito nei CP_5
confronti della CP_4
Il rapporto di lavoro della è riscontrato anzitutto dal contratto di Pt_1 lavoro in atti stipulato tra l'appellante e la in data 15.1.2019 per CP_4
svolgere full-time mansioni di infermiera dal 14.1.2019 al 28.2.2019. Anche dalla successiva proroga in atti per lavorare con medesime mansioni, sede di lavoro e trattamento retributivo sino al 31.8.2019, emerge un chiaro riscontro del rapporto di lavoro alle dipendenze della a tempo pieno con le suddette mansioni. CP_4
Si aggiungono a ciò le buste paga in atti che giungono sino all'aprile 2019. A tale riscontro si aggiungono inoltre le risultanze dell'estratto contributivo in atti, che attestano la contribuzione perlomeno per il periodo dal 24.1.2019 al 2.7.2019.
Va poi aggiunto che viste le chiare allegazioni del ricorso e attesa la necessità di percorrere la pista probatoria ivi tracciata, la Corte ha proceduto ad escutere i testimoni in appello.
Ebbene, i testi hanno rievocato l'attività della alle dipendenze della Pt_1 come infermiera nell'ambito di un appalto ( e lo CP_4 Persona_2
svolgimento delle mansioni di infermiera (indicate anche nelle buste paga) svolte dalla presso la Casa di riposo gestita dalla (testi e Pt_1 CP_5 Testimone_1
. Sullo svolgimento dell'attività presso la clinica vale poi quanto può Testimone_2
desumersi, in virtù degli anzidetti riscontri, dalla mancata comparizione del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale ammesso dalla CP_5
Corte. Anche periodo e tempo di lavoro sono riscontrati dal complesso delle anzidette risultanze.
Quanto alla sussistenza di un appalto tra la e la , in tal CP_4 CP_5
senso depongono ancora una molteplicità di elementi gravi previsi e concordanti.
Risaltano le risultanze della busta paga di aprile 2019 (ove compare dizione “c.d.c.
CIRENE”, cioè centro di costo , e il fatto che nel modello ministeriale CP_2
7 utilizzato per le dimissioni della è indicata la sede di lavoro in via di Torri in Pt_1
Sabina via Sant'Egidio 26, coincidente con la sede della casa di riposo gestita dalla
, elemento logicamente desunto dalla base di dati alimentata dalle CP_5
dichiarazioni del datore di lavoro dal quale emerge lo svolgimento della prestazione presso terzi, verosimilmente in base a contratto di appalto di servizi.
A fugare ogni dubbio in proposito stanno poi le dichiarazioni del teste dipendente della con mansioni di coordinatore infermieristico, Persona_2 CP_5
il quale ha dichiarato che vi era un appalto tra la e la , CP_4 CP_5
circostanziando anche che, poiché egli lavorava all'interno della Direzione, era a piena conoscenza dell'appalto, e che in relazione alla sue mansioni aveva modo di verificare il DVR e i soggetti che entravano in rapporto con la società e che tra questi vi era la Il teste ha anzi aggiunto di avere visionato il contratto CP_4
di appalto e di potere affermare per tale motivo che tra la e la CP_4 CP_5
vi era un contratto mediante il quale la forniva alla società una parte CP_4
degli OSS e degli infermieri. Il teste ha anche ricordato che la lavorava quale Pt_1
dipendente della disimpegnando mansioni di infermiera in favore della CP_4
nell'ambito dell'appalto. CP_5
Il riferimento in termini assoluti allo svolgimento dell'appalto e alla connessa attività della da parte dei testimoni costituisce inoltre, ad avviso Pt_1 della Corte, elemento sufficiente per ritenere che l'appalto si spinse temporalmente quantomeno sino alla fine del rapporto dell'appellante.
A tutto ciò si aggiunge l'effetto della mancata comparizione del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale ammesso dalla CP_5
Corte.
Da tutti gli elementi sin qui detti emerge quindi che la aveva CP_5
appaltato alla il servizio nel cui ambito lavorò la con conseguente CP_5 Pt_1 applicabilità della responsabilità del committente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
276/2003; responsabilità fatta valere dalla nel termine di decadenza di due Pt_1
anni ex art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, attesa la perduranza dell'appalto almeno sino alla fine del rapporto di lavoro dell'appellante.
Quanto al CCNL applicabile, va ricordato che il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro era il CCNL ANPIT per le case di cura, servizi socioassistenziali e centri analisi poliambulatoriali stipulato il 21 novembre 2017
8 da , CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS e UNICA per i CP_3
datori di lavoro e CISAL nonché CISAL Terziario per i lavoratori.
La invoca invece l'applicazione del CCNL AGIDAE per i dipendenti Pt_1
delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative stipulato il 22 novembre
2010 da AGIDAE per i datori di lavoro e , FISASCAT CISL e CP_9 CP_10
per i lavoratori, deducendo che l'applicazione del CCNL ANPIT (stipulato con
[...]
la sola CISAL non rientrante tra le OOSS maggiormente rappresentative) aveva determinato una retribuzione mensile inferiore a quella stabilita nei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una retribuzione mensile ridotta (ad esempio € 1.117,93 rispetto a € 1739,32 prevista per il contratto
AGIDAE stipulato da , CISL e UIL) in violazione del principio di CP_6
retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., invocando il contratto stipulato dalle
OOSS maggiormente rappresentative.
Premesso che l'art. l, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 che ha modificato l'art. 29
d.lgs. 276/2003 introducendovi il comma 1-bis direttamente applicativo del principio invocato dalla ricorrente è inapplicabile ratione temporis essendo stato introdotto dopo i fatti di causa - ma ritenuto di potere evincere anche da tale circostanza un elemento sistematico a favore dell'interpretazione che si passa subito a dire - , osserva la Corte che in tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248 del 2007, prevede che ≪Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.≫.
La Cassazione ha chiarito che tale norma impone al datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa
9 datrice di lavoro dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante (Cass. sez. lav.,
6.12.2022, n. 35796). Così analogamente Cass. Sez. L., 20/02/2019, n. 4951, secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n.
248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.
Non avendo la dato la prova della rappresentatività delle OOSS CP_5
stipulanti il CCNL applicato dal datore di lavoro, ed emergendo invece la rappresentatività del CCNL invocato dall'appellante attesa la notoria qualità delle
OOSS stipulanti tale contratto, può applicarsi tale ultimo contratto.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e impone di accogliere l'appello nei soli confronti della . CP_5
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della nella misura indicata in dispositivo. CP_5
Il rigetto della domanda nei confronti della e la mancata CP_4 costituzione di quest'ultima implicano il non luogo a provvedere nei confronti della stessa.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna la a Controparte_2 corrispondere all'appellante € 6.112,56 per differenze retributive e € 786,38 per Tfr per il rapporto di lavoro svolto dal 15.1.2019 al 3.7.2019, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo.
10 Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_2 del doppio grado in favore dell'appellante, determinate per compensi in € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari nei due gradi.
Nulla per le spese nei confronti della soc. coop. GE . CP_1
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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