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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23629/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Aquilino, come da procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Sinforosa Anna Lammoglia, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso depositato in data 5.5.2023, con il quale deduceva Parte_1
di essere separato dalla moglie come da decreto di omologa del 16.3.2020, in atti, che dal matrimonio erano nati i figli e (rispettivamente il 10.4.2008 e Per_1 Per_2
l'11.12.2010), che la figlia, successivamente alla separazione, si era trasferita a vivere presso di lui, così che lo stesso aveva interrotto il versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento relativo (euro 250,00 mensili), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento dei due figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento della figlia presso il padre e del figlio presso la madre, con diritto di visita per il genitore non convivente come indicato nel ricorso e con mantenimento diretto dei minori da parte del genitore convivente, suddividendo tra le parti le spese dei figli straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale al 50% ciascuno (senza alcun
2 assegno in favore della moglie e senza l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi); rilevato che la resistente deduceva che, nelle more, la figlia era CP_1
tornata a vivere con lei ed il fratello e chiedeva il collocamento dei figli presso di lei, con diritto di visita per il padre come indicato nel verbale di udienza del
3.3.2020, in atti, l'assegnazione della casa coniugale in capo alla il CP_1
pagamento del mutuo relativo a detto immobile a carico del coniuge (che ne era proprietario), un assegno di mantenimento per i figli a carico del ricorrente pari ad euro 700,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico in suo favore;
rilevato che con ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione (dunque: disponibilità della casa coniugale in favore della affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con CP_1
esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e con diritto di visita per i figli da parte del padre a settimane alterne dal venerdi pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera (sino alle 19.00) riconducendoli presso l'abitazione materna, martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 nella settimana ove non li terrà con sé il week end ed il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 nella settimana in cui trascorreranno con lui il fine settimana, ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, dal 26.12 all'1.1. o dal 2.1. al 7.1, un assegno di mantenimento per i figli
3 a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre al rimborso per la quota del
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
rilevato che successivamente il ricorrente, non contestando l'avvenuto trasferimento della figlia nuovamente presso l'abitazione materna, chiedeva di corrispondere per entrambi i figli la somma di euro 300,00 mensili, oltre alle domande come già svolte;
rilevato che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e che, come emerge dagli atti, gli stessi mai hanno ripreso la convivenza;
ritenuto, così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, che il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e il contegno processuale del resistente convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata;
ritenuto, pertanto, di doversi pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
ritenuto, poi, di confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli, in quanto confacenti al loro interesse e tali da tutelare la loro stabilità di vita da un lato ed il rapporto con il genitore non convivente dall'altro;
4 ritenuto di poter anche assegnare alla moglie la casa coniugale, in quanto ivi convivente con i due figli minorenni;
rilevata, poi, l'inammissibilità della domanda relativa alla corresponsione dell'assegno unico, in quanto disciplinata da specifica disposizione normativa, così come quella relativa al pagamento del mutuo della casa coniugale, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle concernenti il contenuto necessario del presente giudizio di divorzio;
ritenuto di confermare le statuizioni economiche vigenti, dunque euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, con suddivisione tra le parti, al 60% il ricorrente ed al 40% la resistente, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
rilevato, infatti, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, le buste paga e le dichiarazioni dei redditi, in atti, che: il è dipendente da anni della , con un reddito nel 2023 calcolato Parte_1 CP_2
su 12 mensilità pari ad euro 2.756,00 netti mensili, percepisce euro 169,00 mensili a titolo di assegno unico, convive con la sua nuova compagna in un immobile in locazione (cfr. registrazione del contratto, in atti), per la quale corrisponde un canone pari ad euro 931,00 mensili (la sua quota è la metà), è proprietario della casa coniugale per la quale corrisponde una rata di mutuo pari ad euro 425,00 mensili (cfr. piano di ammortamento del mutuo, in atti), nonché per un terzo di un immobile a Roma e di
5 altro a Pescosolido (FR), oltre che di vari terreni pure siti nel medesimo Comune da ultimo citato e destinati ad uliveti;
la lavora presso una società con un reddito pari ad euro 600,00/800,00 netti CP_1
mensili, percepisce euro 169,00 mensili a titolo di assegno unico e non ha proprietà immobiliari;
ritenuto, poi, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, di compensare le spese di lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma l'1.12.2007;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n.
00710, parte I, serie 00);
- determina l'affidamento dei due figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale;
CP_1
6 - conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per i due figli Parte_1
pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, con suddivisione tra le parti, al 60% il ricorrente ed al 40% la resistente, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 15.1.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23629/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Aquilino, come da procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Sinforosa Anna Lammoglia, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso depositato in data 5.5.2023, con il quale deduceva Parte_1
di essere separato dalla moglie come da decreto di omologa del 16.3.2020, in atti, che dal matrimonio erano nati i figli e (rispettivamente il 10.4.2008 e Per_1 Per_2
l'11.12.2010), che la figlia, successivamente alla separazione, si era trasferita a vivere presso di lui, così che lo stesso aveva interrotto il versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento relativo (euro 250,00 mensili), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento dei due figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento della figlia presso il padre e del figlio presso la madre, con diritto di visita per il genitore non convivente come indicato nel ricorso e con mantenimento diretto dei minori da parte del genitore convivente, suddividendo tra le parti le spese dei figli straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale al 50% ciascuno (senza alcun
2 assegno in favore della moglie e senza l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi); rilevato che la resistente deduceva che, nelle more, la figlia era CP_1
tornata a vivere con lei ed il fratello e chiedeva il collocamento dei figli presso di lei, con diritto di visita per il padre come indicato nel verbale di udienza del
3.3.2020, in atti, l'assegnazione della casa coniugale in capo alla il CP_1
pagamento del mutuo relativo a detto immobile a carico del coniuge (che ne era proprietario), un assegno di mantenimento per i figli a carico del ricorrente pari ad euro 700,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico in suo favore;
rilevato che con ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione (dunque: disponibilità della casa coniugale in favore della affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con CP_1
esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e con diritto di visita per i figli da parte del padre a settimane alterne dal venerdi pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera (sino alle 19.00) riconducendoli presso l'abitazione materna, martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 nella settimana ove non li terrà con sé il week end ed il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21.00 nella settimana in cui trascorreranno con lui il fine settimana, ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, dal 26.12 all'1.1. o dal 2.1. al 7.1, un assegno di mantenimento per i figli
3 a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre al rimborso per la quota del
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
rilevato che successivamente il ricorrente, non contestando l'avvenuto trasferimento della figlia nuovamente presso l'abitazione materna, chiedeva di corrispondere per entrambi i figli la somma di euro 300,00 mensili, oltre alle domande come già svolte;
rilevato che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e che, come emerge dagli atti, gli stessi mai hanno ripreso la convivenza;
ritenuto, così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, che il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e il contegno processuale del resistente convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata;
ritenuto, pertanto, di doversi pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
ritenuto, poi, di confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli, in quanto confacenti al loro interesse e tali da tutelare la loro stabilità di vita da un lato ed il rapporto con il genitore non convivente dall'altro;
4 ritenuto di poter anche assegnare alla moglie la casa coniugale, in quanto ivi convivente con i due figli minorenni;
rilevata, poi, l'inammissibilità della domanda relativa alla corresponsione dell'assegno unico, in quanto disciplinata da specifica disposizione normativa, così come quella relativa al pagamento del mutuo della casa coniugale, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle concernenti il contenuto necessario del presente giudizio di divorzio;
ritenuto di confermare le statuizioni economiche vigenti, dunque euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, con suddivisione tra le parti, al 60% il ricorrente ed al 40% la resistente, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
rilevato, infatti, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, le buste paga e le dichiarazioni dei redditi, in atti, che: il è dipendente da anni della , con un reddito nel 2023 calcolato Parte_1 CP_2
su 12 mensilità pari ad euro 2.756,00 netti mensili, percepisce euro 169,00 mensili a titolo di assegno unico, convive con la sua nuova compagna in un immobile in locazione (cfr. registrazione del contratto, in atti), per la quale corrisponde un canone pari ad euro 931,00 mensili (la sua quota è la metà), è proprietario della casa coniugale per la quale corrisponde una rata di mutuo pari ad euro 425,00 mensili (cfr. piano di ammortamento del mutuo, in atti), nonché per un terzo di un immobile a Roma e di
5 altro a Pescosolido (FR), oltre che di vari terreni pure siti nel medesimo Comune da ultimo citato e destinati ad uliveti;
la lavora presso una società con un reddito pari ad euro 600,00/800,00 netti CP_1
mensili, percepisce euro 169,00 mensili a titolo di assegno unico e non ha proprietà immobiliari;
ritenuto, poi, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, di compensare le spese di lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma l'1.12.2007;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n.
00710, parte I, serie 00);
- determina l'affidamento dei due figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale;
CP_1
6 - conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per i due figli Parte_1
pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, con suddivisione tra le parti, al 60% il ricorrente ed al 40% la resistente, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 15.1.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
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