Versione
5 gennaio 1972
5 gennaio 1972
Art. 10. (Controlli)
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2010, n. 970Provvedimento: […] - difetto di istruttoria e violazione dell'art. 10 legge n. 1086/1971, per avere il Comune omesso di verificare le condizioni statiche dell'edificio e la sua idoneità a sopportare l'intervento di sopralzo.Leggi di più...
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