Articolo 16 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 gennaio 1972
Art. 16. (Responsabilita' del collaudatore)

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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