CA
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/09/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1992/2023 CC da:
(C.F. - CUI ), con il patrocinio dell'avv. Pina Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Di Credico del Foro di Reggio Emilia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trsmesso gli atti in data 01.09.2025.
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza n. 13904/2023, pubblicata il 12.10.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 5544/2020 dal Tribunale di Venezia.
1 In punto: Permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI
Per Pt_1
“–IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi nonché nei verbali di udienza;
–IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza emessa nell'ambito del procedimento n.
5544/2023 RG dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale,
Presidente Dott.ssa Lisa Castagna, Giudice Rel. Dott. Tobia Aceto, decisa in camera di consiglio in data 05.10.2023 e notificata il 12.10.2023 tramite Pec al sottoscritto difensore, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
«In via cautelare: sussistendo le gravi e circostanziate ragioni disporre, inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto prodromico ad esso;
disporre che la
Questura di , conceda in favore del ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo in attesa CP_1 della conclusione del procedimento introdotto con il presente atto.
Nel merito: In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e disporne l'annullamento. Sempre in via principale dichiarare, per tutto quanto esposto, la sussistenza dei seri motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs.
n. 286/1998 e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
In via istruttoria il ricorrente chiede di essere sentito personalmente dal Giudice adito al fine di poter riferire sulle circostanze di cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%.»
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi
l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, III Sez. Civile per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo di appello nonché nei successivi scritti difensivi ed i verbali di udienza del presente procedimento”
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “il ricorrente chiede di essere sentito personalmente dal Giudice adito al fine di poter riferire sulle circostanze di cui è causa”;
per il Questura di Venezia: Controparte_1
“- In via principale, respingere l'appello avversario, dando conferma ed esecutività alla ordinanza oggetto di gravame ed al provvedimento impugnato;
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”;
per la Procura Generale:
“Visti gli atti, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, la quale affronta puntualmente le questioni oggetto dei singoli motivi di appello, da ritenersi infondati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data23.07.2020, proponeva Ricorso ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 innanzi al Parte_1
Tribunale di Venezia per vedere annullato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso il 09.05.2020 dal Questore di Venezia e notificato il 22.06.2020.
Spiegava che l'istanza respinta era stata avanzata conformemente alle precedenti richieste di rinnovo - con esito positivo - legate ab origine al permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato il
22.11.2016 dalla Questura di Agrigento, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento.
Lamentava che il provvedimento impugnato presentava delle lacune motivazionali ai sensi dell'art. 3 L.
n. 241/1990, essendosi la Questura limitata a richiamare il parere negativo emesso dall'interpellata
Commissione Territoriale, parere che - data la sua laconicità - non permetteva di comprendere adeguatamente le ragioni del rifiuto di rinnovo del permesso.
Sosteneva che, in applicazione dell'art. 5 c. 6 del d.lgs. n. 286/1998, sussisteva il diritto soggettivo al rinnovo del titolo di soggiorno, stante la necessità di tutelare sia la situazione di vulnerabilità legata ad un eventuale rimpatrio in Nigeria, sia l'avviata integrazione socio-lavorativa in Italia.
3 Chiedeva - pertanto - la sospensione del provvedimento impugnato ed il relativo l'annullamento, con dichiarazione del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. In data 24.11.2020, si costituiva in giudizio il opponendosi in via cautelare Controparte_1 alla sospensiva e domandando il rigetto del ricorso.
Si riportava integralmente alla relazione difensiva della Questura di . CP_1
Evidenziava che il ricorrente era entrato nel territorio nazionale nel 2016; che aveva regolarizzato la sua posizione il 30.01.2017 grazie al rilascio da parte della Questura di Agrigento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; che aveva rinnovato più volte tale titolo e che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, la Commissione Territoriale di Palermo–Sezione Agrigento, il cui parere era necessario ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto, si era espressa in termini negativi, per l'assenza dei “presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del D.Lgs 25/2008, come richiamati dall'art. 1, comma 8 del D.L. nr. 113/2018, convertito in Legge nr. 132/2018”.
Chiariva che, attesa la natura vincolante dell'atto amministrativo, era stata notificata a la Pt_1 comunicazione ex art. 10 bis Legge n. 241/1090, per renderlo edotto della sussistenza di motivi ostativi al rinnovo.
Riferiva che, dalla memoria difensiva e dai documenti tempestivamente inviati dallo straniero, non era emersa alcuna circostanza giuridico-fattuale utile ai fini di un'integrazione di istruttoria volta all'eventuale rilascio di altre tipologie di titolo di soggiorno.
Rimarcava che, dopo la notifica del rigetto, era risultato che, in esecuzione dell'Ordinanza n.
1477/2020 RGNR emessa in data 27.07.2020 dal Tribunale di Reggio Emilia, era stato Pt_1 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto operato in data 23.07.2020 per reato in materia di stupefacenti – produzione e traffico illecito ex art. 73
c. 5 D.P.R. n. 309/1990.
Dava atto che la segnalazione di tale reato, assieme al deferimento operato in data 17.05.2019 dal
Comando Compagnia Carabinieri di Modena per violazione dell'art. 337 c.p. (v. resistenza a Pubblico
Ufficiale), erano la riprova di un inidoneo inserimento nel tessuto sociale, “facendo venir meno, nella fattispecie considerata, i necessari presupposti legittimanti per soggiornare in Italia”.
3. All'udienza del 03.10.2020, parte ricorrente rendeva edotto il Tribunale della presentazione di domanda in sanatoria ai sensi dell'art. 103 c. 1 del d.lgs. n. 34/2020 (v. settori di attività di cui al comma 3 – lett. b e c del medesimo articolo, concernenti l'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) chiedendo un rinvio per depositare la documentazione comprovante;
veniva concesso il differimento.
4 4. Con provvedimento del 17.08.2023, veniva chiesto al ricorrente di depositare, unitamente al casellario giudiziale, documenti attestanti il livello di integrazione in Italia, a cui la difesa attorea dava seguito con deposito telematico del 02.10.2023.
5. Il Tribunale di Venezia, con Ordinanza pubblicata il 12.10.2023 e notificata in pari data, ha respinto il ricorso, osservando che - al di là di un'accertata carenza probatoria imputabile al ricorrente - il delitto per il quale vi è stata condanna (come correttamente valutato dalla ) ha confermato CP_1
l'ostatività al rinnovo del titolo di soggiorno, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 c. 3 d.lgs. n.
286/1998; sicché la tutela dell'interesse pubblico è prevalsa sull'interesse dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare sorta nel c.d. Paese di accoglienza.
6. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 10.11.2023, ha proposto Appello avverso Parte_1 siffatta pronuncia, chiedendo - in via preliminare - di sospenderne l'efficacia esecutiva, essendoci gravi e fondati motivi alla base della domanda cautelare, e formulando - nel merito - due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'“omessa e/o errata valutazione delle circostanze di fatto che deponevano per la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, ritenendo che - contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure - non sia stato posto in essere un “bilanciamento” fra le contrapposte ragioni di tutela della vita privata e quelle antitetiche di matrice pubblicistica.
Il Tribunale avrebbe “automaticamente” correlato il reato all'impossibilità di rilascio del titolo di soggiorno, senza esperire una valutazione specifica e puntuale del caso concreto, con esame completo ed attuale della personalità dell'interessato.
Per contro, andava dato rilievo alla condotta tenuta dal soggetto nel lasso temporale successivo alla condanna penale, a dimostrazione di uno stile di vita retto e rispettoso delle regole della società civile.
L'appellante ha insistito altresì sui vizi formali e sostanziali del rigetto della Questura, richiamando quanto già dedotto in I Grado.
Con il secondo motivo, rubricato “omessa e/o errata valutazione della documentazione fornita dalla difesa attestante l'integrazione dell'appellante nel territorio dello stato”, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la produzione documentale attestante la consolidata integrazione in Italia.
In particolare, l'assenza di occupazione regolare sarebbe legata soltanto alla mancanza di un regolare titolo di soggiorno;
nessuna condotta criminosa è stata posta in essere dopo l'espiazione della pena irrogata;
l'istanza di emersione del lavoro irregolare rappresenta intrinsecamente un indice di volontà di radicarsi con rettitudine nel tessuto sociale italiano.
5 7. Con provvedimento datato 01.07.2024, la Corte ha disposto la rituale notifica al
[...]
, costituito in I Grado a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 CP_1 domiciliataria ex lege, adempimento a cui parte appellante ha dato seguito in data 11.07.2024.
8. In data 27.09.2024, si è costituito in II Grado il , contrastando gli assunti di Controparte_1 controparte, eccependo l'infondatezza della sospensiva, domandando il rigetto della pretesa avversaria, invocando la conferma di quanto stabilito in I Grado.
9. All'esito dell'udienza cartolare del 12.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il gravame proposto è infondato e va respinto.
Il Tribunale ha sostenuto la correttezza del provvedimento di diniego della Questura che - nel rigettare l'istanza amministrativa - ha radicato il suo fondamento sul parere della Commissione Territoriale ed ha implicitamente considerato lo straniero come rientrante nella previsione di cui all'art. 4 c. 3 T.U.I., norma che “estromette” coloro che per - il loro comportamento - rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che sono stati condannati per i reati previsti dall'art. 380
c. 1 e c. 2 del c.p.p..
Secondo il Tribunale, sia in sede di procedimento amministrativo che in ambito processuale, alla luce degli elementi di valutazione disponibili e dal confronto fra gli interessi contrapposti, è emersa la prevalenza della tutela della sfera pubblica su quella individuale del richiedente il titolo di soggiorno.
Non è stato applicato alcun automatismo, in quanto il percorso motivazionale è stato pienamente rispettoso del c.d. principio di personalità, anche nel senso di derivazione comunitaria.
A. Per il rilascio e\o rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario appurare se lo straniero istante rappresenta o meno una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza;
difatti, il titolo può essergli negato solo qualora sussistano elementi di pericolosità sociale che non siano direttamente ravvisabili dalla mera condanna per uno o più reati.
I precedenti penali - soprattutto se risalenti nel tempo - possono fondare delle presunzioni, quale aspetto indicatore dei tratti distintivi del richiedente, ma non sono sufficienti per sancire la pericolosità sociale del reo (v. Cass. n. 30342/2021; Cass. n. 7842/2021).
Quest'ultima - invero - può essere sì desunta da condanne pregresse, però dalle stesse deve trasparire un carattere criminoso ed antisociale che si prolunga nel tempo in termini significativi.
Inoltre, detta condizione deve - comunque - essere apprezzata assieme ad una serie di altri elementi determinanti, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento stabile nella società, la posizione familiare e lavorativa del soggetto nel Paese ospitante, in modo tale da operare un reale
“bilanciamento” fra i contrapposti interessi della collettività e la tutela della vita privata e familiare dello straniero.
6 B. Nel caso che ci interessa, il Giudice di prime cure ha correttamente “soppesato” Sunday Blessed nel rispetto di una dimensione soggettiva unitaria, rilevando che, al di là della condanna emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia, non era stato compiutamente delineato in suo favore un quadro probatorio
- articolato ed esaustivo - raffigurante un pervasivo livello di virtuosa integrazione in Italia.
C. L'odierno appellante, per il periodo successivo al reato di cui si è detto, ha documentato - tramite certificato del casellario giudiziale - l'assenza a suo carico di altre condotte di devianza criminale.
Tuttavia, il fatto che egli abbia semplicemente avanzato istanza di emersione del lavoro irregolare non può essere valorizzato come indice di una sua sicura resipiscenza, se si considera che si tratta pur sempre di condotta tenuta in aperta violazione della disciplina sulla prestazione dell'attività lavorativa.
D'altro canto, non è stato prodotto alcunché a dimostrazione di successivi solleciti e\o di tentativi di riscontro sullo stato di avanzamento/presa in carico della domanda di emersione in parola.
Per un ampio lasso temporale, l'appellante ha soggiornato in Italia in uno stato di privazione della libertà dovuto prima all'applicazione di misura cautelare ed in seguito a detenzione, senza che si abbia contezza dello svolgimento di percorsi rieducativi, didattico-linguistici oppure volti all'acquisizione di una competenza professionalizzante.
Va altresì evidenziato che non è presente in atti alcun tipo documento aggiornato relativo alla situazione personale e sociale dell'interessato, fatta eccezione per la mera dichiarazione di ospitalità da parte di un soggetto terzo di cui nulla è dato sapere.
L'inciso dell'appellante circa il mancato espletamento di una dimensione lavorativa come conseguenza diretta dell'assenza del titolo di soggiorno non giustifica la mancanza di documentazione attestante attività lavorative esperite nel pregresso, a sostegno di una precedente continuità occupazionale, dato che egli aveva tutti i requisiti per svolgere mansioni operative in attesa della pronuncia sullo status di rifugiato ed a seguito dell'acquisizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Infine, è rimasta del tutto indimostrata la presenza di elementi univoci attestanti l'esistenza di legami familiari in Italia.
11. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
12. Le spese del Grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in dispositivo a favore dell'Amministrazione appellata, applicando i parametri fra i minimi ed i medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità
(per le sole fasi di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
7 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- rigetta l'Appello e per l'effetto conferma l'Ordinanza n. 13904/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione nel proc. n. 5544/2020 R.G.;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 3.000,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 15.09.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
8