Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 563/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO FRASI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA GRASSO;
PARTE APPELLATA
PARTI (cf: ) e (cf: CP_2 C.F._3 CP_3
), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA ANATRINI;
C.F._4
INTIMATI
alla quale è stata riunita il 9.10.2024, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa d'appello:
N. R.G. 571/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ) e (cf: Parte_2 C.F._3 CP_3
), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA ANATRINI;
C.F._4
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
O;
PARTE APPELLATA
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO FRASI;
Parte_1 C.F._1
INTIMATA pagina 1 di 22
Oggi 12/02/2025, alle ore 12:15, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' , Controparte_4 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante l'Avv. Stefano Frasi. Pt_1
Per parte appellante PARTI, l'Avv. Anatrini. Per parte appellata l'Avv. Francesco Maria Grasso. CP_1
Tutti i difensori si riportano ai propri atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 563/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO FRASI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di pagina 2 di 22 (cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA GRASSO;
PARTE APPELLATA
(cf: ) e (cf: CP_3 CP_2 C.F._3 CP_3
), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA ANATRINI;
C.F._4
INTIMATI
alla quale è stata riunita il 9.10.2024, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa d'appello:
N. R.G. 571/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ) e (cf: Parte_2 C.F._3 CP_3
), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA ANATRINI;
C.F._4
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA GRASSO;
PARTE APPELLATA
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO FRASI;
Parte_1 C.F._1
INTIMATA avverso la sentenza n. 876/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/09/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Pt_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa ed in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte dall'appellante in primo grado, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, ed ove occorrer possa, chiede ammettersi tutti i mezzi di prova richiesti dalla Sig.ra nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di Pt_1 primo grado, ed in particolare l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, sui quali si è insistito anche con le note per la discussione orale della causa.
Per la parte appellante PARTI: pagina 3 di 22 Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa ed in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte dagli appellanti in primo grado, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, ed ove occorrer possa, chiede ammettersi tutti i mezzi di prova ri-chiesti dai Sigg.ri AR e AR nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. CP_2 CP_3 depositata nel giudizio di primo grado, ed in particolare l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, sui quali si è insistito anche con le note per la discussione orale della causa.
Per la parte appellata CP_1
[in causa 563/23 rg]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
1) in tesi alla luce delle suddette argomentazioni di narrativa, respingere totalmente l'appello principale proposto dalla sig.ra ; Parte_1
2) in ipotesi subordinata accertare la simulazione ex art. 1414 c.c. e seguenti, dichiarare nullo e quindi di nessun effetto nei confronti del geom. l'atto di vendita Controparte_1 al rogito Notaio del 26/05/2014 repertorio 59741 racc. 29521 Notaio aveva Per_1 Per_1 ceduto il 50 % della proprietà della casa coniugale al coniuge sig. (doc. 7) sul CP_5 seguente immobile:
1) catasto fabbricati del Comune di Cavriglia in foglio 47 p.lla 607 sub. 3, p.lla 607 sub. 14, con condominialità pro quota sulle cose comuni ed in particolare rampa carrabile ed il piazzale di manovra distinti al C.F. del comune di Cavriglia foglio 47 p.lla 607 sub. 19., perché le parti realmente non volevano stipulare alcun negozio giuridico. Il tutto ordinando al Signor conservatore dei registri immobiliari di Arezzo la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sue responsabilità;
3) vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
[in causa 571/23 rg]
" Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
1) in via preliminare ed assorbente si chiede che la Corte dichiari nei confronti del sig.
[...]
, difettando la sua relata telematica di notifica dell'appello proposto verso il sig. CP_3
, il passaggio in giudicato della sentenza “de quo” e cioè sentenza del Controparte_1
Tribunale di Arezzo nr. 876/2022 dott. Turturro nel procedimento RG 1256/2019 verso il sig. con ogni consequenziale effetto di merito condannandolo alla rifusione CP_3 delle spese e competenze di procedura dei due gradi di giudizio;
2) in tesi alla luce delle suddette argomentazioni di narrativa, respingere totalmente l'appello principale proposto dai sig.ri e;
Parte_2 CP_3
3) in ipotesi subordinata accertare la simulazione ex art. 1414 c.c. e seguenti, dichiarare nullo e quindi di nessun effetto nei confronti del geom. l'atto di vendita Controparte_1 al rogito Notaio del 26/05/2014 repertorio 59741 racc. 29521 Notaio aveva Per_1 Per_1 ceduto il 50 % prietà della casa coniugale al coniuge sig. 7) sul CP_5 seguente immobile:
1) catasto fabbricati del Comune di Cavriglia in foglio 47 p.lla 607 sub. 3, p.lla 607 sub. 14, con condominialità pro quota sulle cose comuni ed in particolare rampa carrabile ed il pagina 4 di 22 piazzale di manovra distinti al C.F. del comune di Cavriglia foglio 47 p.lla 607 sub. 19., perché le parti realmente non volevano stipulare alcun negozio giuridico. Il tutto ordinando al Signor conservatore dei registri immobiliari di Arezzo la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sue responsabilità;
3) vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 876/2022 pubblicata il 07/09/2022, ha così deciso:
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. di parte attrice e conseguentemente dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita immobiliare a rogito Controparte_1
Notaio del 26/05/2014 repertorio 59741 racc. 29521 con cui aveva ceduto Per_1 Parte_1 al coniuge il 50 % della proprietà sul seguente immobile: 1) catasto fabbricati del CP_5
Comune di Cavriglia in foglio 47 p.lla 607 sub. 3, p.lla 607 sub. 14, con condominialità pro quota sulle cose comuni ed in particolare rampa carrabile ed il piazzale di manovra distinti al C.F. del comune di Cavriglia foglio 47 p.lla 607 sub. 19;
- dispone che il Conservatore competente esegua le conseguenti annotazioni come per legge;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della attrice, che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute per legge.
1.1 geometra, aveva chiesto nei confronti dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
AR che fosse revocato ex art. 2901 c.c. (o, in subordine, dichiarato nullo per CP_5 simulazione assoluta) il contratto di compravendita immobiliare stipulato per atto pubblico rogato il 28.5.2014 dal Notaio di Montevarchi, rep. 59741, racc. 29521, Persona_2 registrato a Montevarchi il 28.5.2014, n. 922 Serie 1T, con il quale aveva venduto al Parte_1 marito la quota di 1/2 di piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di CP_5
Cavriglia (catasto fabbricati del Comune di Cavriglia in foglio 47 p.lla 607 sub. 3, p.lla 607 sub.
14, con condominialità pro quota sulle cose comuni ed in particolare rampa carrabile ed il piazzale di manovra distinti al C.F. del comune di Cavriglia foglio 47 p.lla 607 sub. 19).
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) era creditore della società Energy Toscana sas, cancellata dal R.I. il 19.12.2017 e delle pagina 5 di 22 cui obbligazioni rispondeva la società accomandataria per € 132.801,34 a titolo di Parte_1 compenso per prestazioni professionali, come risultava da plurime lettere di messa in mora e dal decreto ingiuntivo n. 1506/2018 del 17.12.2018 emesso dal Tribunale di Arezzo (RG. n.
4014/2018), quest'ultimo per la minor somma di € 36.220,71;
(-) il credito era anteriore all'atto dispositivo;
(-) l'alienazione era pregiudizievole per le sue possibilità di recupero del bene;
(-) sussistevano tutti i requisiti dell'art. 2901 c.c.; in subordine quelle dell'art. 1414 c.c.-
1.2 si era costituita per resistere, deducendo che: Parte_1
(-) il credito vantato dal Geom. era di soli € 2.410,00, come risultava CP_1 dall'assemblea dei soci di Energy Toscana sas in liquidazione del 27.1.2011;, alla quale il tecnico aveva partecipato senza osservare nulla in contrario a tale stima;
(-) il D.I. n. 1506/2018 era stato opposto dinanzi al Tribunale di Arezzo (RG n.
471/2019);
(-) il contratto era stato stipulato senza alcuna volontà di pregiudicare i creditori, ma in conseguenza dell'aiuto economico prestato dall'acquirente il quale, mediante la Parte_2 richiesta di anticipo del TFR e di un prestito bancario, aveva fornito alla moglie e somme Pt_1 necessarie a provvedere alla demolizione di opere edilizie abusivamente realizzare in assenza di titolo autorizzativo in Cavriglia (AR), Loc. La Fornace, foglio di mappa 47 ARcella 3309, terreno di cui l'odierna convenuta era comproprietaria insieme al padre, anziano e indigente;
- a seguito del decesso del coniuge AR, aveva acquistato automaticamente la CP_5 quota ereditaria di sua spettanza sul bene de quo, per la quota di 1/3, con conseguente insussistenza dell'eventus damni.
1.3 Interrotto il processo per il decesso, nelle more del termine per la costituzione in giudizio, del convenuto OL AR, l'aveva riassunto nei confronti degli eredi. CP_1
Si costituivano in tale veste la stessa AR, nonché, separatamente, AR e Pt_1 CP_2
AR, chiedendo il rigetto di ogni domanda e contestando tutto quanto dedotto CP_3 dall'attore.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale e orale, ha fondato la sua decisione (di accoglimento della revocatoria, con assorbimento della domanda di simulazione) sui seguenti passaggi:
pagina 6 di 22
1.4.a Si poteva riconoscere a quale credito eventuale, nella forma del credito CP_1 litigioso, solo quello di € 35.793,57, che aveva trovato già riconoscimento, pur non irrevocabile, in un provvedimento giudiziale (il D.I. 1506/2018).
1.4.b La residua porzione di credito dedotto (sino a € 132.801,34), per contro, era da escludersi anche nella forma del credito eventuale: «[…] Risultano invece allo stato, e nei limiti della cognizione possibile in questa sede, manifestamente insussistenti le ulteriori somme pretese (fino a concorrenza del complessivo importo di € 132.801,34), rispetto alle quali parte attrice non solo ha prodotto meri “progetti di notula” (allegati nel richiamato doc. 9) e lettere di messa in mora, documenti di produzione unilaterale, ma – circostanza rimasta inspiegata – dette somme non sono state neppure oggetto di richiesta in sede monitoria. Non risulta, infine, di rilievo in questa sede il credito di cui alla sentenza n. n.
188/2015 di questo Tribunale (che ha riconosciuto l'importo di € 11.469,56, oltre accessori), dal momento che le prestazioni alle quali si riferisce non rientrano tra quelle indicate in citazione (mercé il rinvio al doc. 2), di talché detto importo deve ritenersi già corrisposto.
[…]» (sentenza, pagg. 7-8).
1.4.c La tesi dei convenuti, a tenore della quale, si doveva considerare fatto non contestato che il credito fosse, alla data del 27.1.2011, di soli € 2.410,00, non era recepibile, perché i due coniugi avevano solo negato i fatti fondanti la pretesa avversaria, senza introdurre fatti nuovi, in relazione ai quali potesse configurarsi un onere di contestazione del
CP_1
1.4.d Sussistevano poi, relativamente al minor credito riconosciuto, sia l'eventus damni, per la restrizione del patrimonio della debitrice;
sia la scientia damni, sufficiente in relazione alla anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
e (di seguito anche appellati), proponendo CP_1 Parte_2 CP_3 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Con un primo, articolato, motivo l'appellante contestata l'esistenza di un credito idoneo a fondare le azioni proposte.
2.1.a In primo luogo, torna a sostenere che l'unico credito che, risalente al Pt_1
pagina 7 di 22 27.1.2011, fosse riconoscibile al era quello di € 2.410,00. CP_1
Invero, tale misura era stata indicata nel verbale dell'assemblea Energy Toscana sas del
27.1.2011, alla quale era stato presente (rappresentato dall'Avv. Migliorini), il Geom.
che nulla aveva obiettato. CP_1
Il verbale assembleare non era stato mai impugnato dal geometra;
e, essendo stato prodotto in questa causa a suffragio della corrispondente deduzione, non era stato contestato dalla difesa attorea, né in prima udienza, né in quella seguente;
né, infine, nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., neppure depositata.
2.1.b In secondo luogo, deduce la sotto profilo distinto, che nella causa Pt_1
d'opposizione al decreto ingiuntivo, è sopravvenuta sentenza n. 167/2023 pubblicata il
21.2.2023, con la quale il Tribunale di Arezzo ha revocato l'ingiunzione e respinto la domanda del CP_1
2.2 Con il secondo motivo, si deduce che il Tribunale ha errato a non reputare sufficiente la prova offerta dalla n merito alla capienza del suo residuo patrimonio. Pt_1
2.3 In terzo luogo, si contesta la motivazione data per sostenere la sussistenza della scientia damni in capo alla Pt_1
2.4 Segue motivo analogo riferito all'elemento soggettivo in capo a AR. CP_5
2.5 Il quinto motivo riguarda la motivazione che aveva spinto la e il merito a Pt_1 stipulare la compravendita, ossia quella di ottenere dal AR liquidità per sanare opere edilizie abusive in cambio della cessione immobiliare poi impugnata.
Nonostante una notevole mole documentale offerta, integrata da prove testimoniali, il
Tribunale aveva smentito la tesi, senza adeguatamente motivare.
2.6 Il sesto motivo compendi gli altri: chiede, cioè, la reiezione della domanda revocatoria, quale conseguenza dell'accoglimento dei mezzi precedenti.
2.7 Il settimo motivo verte sulle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 22 3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Quanto, in particolare, alla sentenza n. 167/2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato le sue domande contro la l'appellato ha dedotto e documentato di avere Pt_1 interposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, giudizio pendente (RG 1082/2023).
4. PARTI e PARTI si sono costituiti per dedurre d'avere già CP_2 CP_3 autonomamente proposto appello principale e per chiedere la riunione dei due giudizi;
in ogni caso, insistendo anch'essi per la riforma della sentenza di primo grado.
5. Frattanto, in effetti, e PARTI avevano convenuto in Parte_2 CP_3 giudizio e proponendo a loro volta appello avverso la Controparte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale.
Si può omettere la sintesi dei motivi, dal momento che essi sono pressoché identici a quelli spesi da Parte_1
6. Mentre si è costituita per chiedere la riunione e insistere comunque Parte_1 nel suo appello principale, pure costituitosi, oltre a esporre una Controparte_1 difesa analoga a quella già opposta alla ha eccepito il passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza nei confronti di AR, in quanto il suo nominativo manca nella relata di CP_3 notificazione della impugnazione: «[…] infatti leggendo le relate di notifica telematiche appare indicato solo l'erede che ha formalmente proposto appello nei termini di Parte_2 legge. Ne discenderebbe che la sentenza “de quo” del Tribunale di Arezzo sarebbe passata in giudicato nei confronti del sig. mentre sarebbero pendenti gli appelli della CP_3 sig.ra e del sig. . Se ciò è formalmente risultante dagli atti, ed in tale Parte_1 Parte_2 ottica se ne propone la relativa eccezione di rito in via preliminare, la Corte non potrebbe che dichiarare nullo e/o inesistente l'appello del sig. e conseguentemente CP_3 passata in Giudicata la sentenza verso il predetto sig. AR con consequenziale CP_3
pagina 9 di 22 condanna alle spese e competenze dei due gradi di giudizio. […]» (comparsa di costituzione nel giudizio riunito, pagg. 2-3).
7. Il Consigliere istruttore, all'udienza del 9.10.2024, riunite ex art. 335 c.p.c. le due cause (nn. 563/23 rg e 571/23 rg), ha fatto concludere le parti, rimettendole dinanzi al collegio per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali, versate in atti.
All'odierna udienza la causa è stata discussa come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Ha rilievo preliminare l'eccezione sollevata dal in relazione alla posizione CP_1 di AR, che l'appellato ha reiterato con la comparsa conclusionale e che l'interessato CP_3 ha avversato col medesimo atto (§ 2.1 di pag. 4).
L'eccezione si fonda sulla deduzione dell'assenza del nominativo di nella CP_3 relata di notificazione dell'appello proposto in nome suo e di dal quale Parte_2 conseguirebbe che non ha proposto appello e che la sentenza è nei suoi CP_3 confronti passata in giudicato.
L'eccezione non può essere condivisa, per due ragioni autonome e distinte.
8.1 È vero che la relata di notifica, effettuata a mezzo pec dal difensore di AR e CP_3 di AR, non menziona il primo ed è del seguente tenore: CP_2
Il sottoscritto Avv. Elisabetta Anatrini, codice fiscale: , iscritta C.F._5 all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, in ragione del disposto della
L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di AR (CF: ), in virtù CP_2 C.F._3 della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
NOTIFICA
[…] pagina 10 di 22 8.2 Il vizio, ove sussistente, non potrebbe considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo, come pretende la difesa dal momento che si è costituito prima di tutto CP_3 CP_1 per eccepire il giudicato fra sé e e per difendersi nei confronti di CP_3 Parte_2
8.3 Nondimeno, a monte, il vizio, come dedotto, non sussiste, trattandosi di mera irregolarità formale, che non ha determinato l'eccepito giudicato.
Invero, trascura che l'Avv. Anatrini: CP_1
(-) ha ricevuto la specifica procura per proporre appello anche da AR (vds CP_3 procura in atti); e
(-) ha dichiarato, nell'atto di citazione (vds intestazione, nonché vocatio in ius a pag. 23;
e conclusioni), di proporre appello per entrambi i AR.
Il chiaro contenuto dell'atto di citazione, in linea con la procura ricevuta, relega a mera irregolarità l'omissione del nominativo di AR nella relata di notifica. CP_3
Per aderire alla tesi del si dovrebbe affermare che quella omissione indica la CP_1 mancanza di volontà di impugnare da parte di ma ciò è smentito CP_3 dall'inequivocabile tenore della procura e dell'atto di citazione, per come indicati.
8.4 Sotto distinto e del tutto autonomo profilo, occorre rammentare che AR CP_3
(che sta in luogo, per la sua quota ereditaria, del padre OL AR, originario convenuto) è litisconsorte necessario in questo processo: non solo per effetto di un litisconsorzio processuale determinatosi in via contingente, ma, prima ancora, sul piano sostanziale, perché il terzo acquirente (quale era AR) è, nelle cause ex art. 2901 c.c., parte necessaria, non CP_5 potendosi utilmente pronunciare l'inefficacia dell'alienazione se non, come ovvio, nei confronti del titolare attuale del bene, altrimenti non essendo poi possibile per il creditore procedere alla espropriazione.
Ne segue che, se si reputasse che non ha proposto appello nella causa n. CP_3
571/23 rg, la conseguenza non sarebbe tout court il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, a ciò ostandovi la struttura del processo a litisconsorzio necessario, in forza della quale la impugnazione proposta da ma anche quella di (che, Parte_2 Parte_1 quale debitrice, è anch'ella litisconsorte necessaria del processo), impedirebbe l'irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti, non potendosi ammettere la possibilità di giudicati contrastanti.
pagina 11 di 22 Più in generale, quando un litisconsorte necessario non ha proposto impugnazione,
l'unica conseguenza che ne discende è che, se questi neppure sia stato evocato nel giudizio d'appello, esso debba essere chiamato ex art. 331 c.p.c., pena l'inammissibilità del gravame (a es., pur in diversa materia, Cass. sez. 3^ civ. 14.6.1999 n. 5877 rv 527436); esclusa però
l'irrevocabilità della sentenza nei suoi soli confronti, non potendo essere definita la domanda a parti necessarie in modo difforme e separato fra di loro.
Nel caso, in esame, AR si è comunque costituito nel processo con il medesimo CP_3 atto di citazione (notificato, secondo l'eccezione, dal solo AR, ma per il resto CP_2 costituente atto valido sotto ogni profilo); oltre a costituirsi tempestivamente anche nel giudizio n. 563/2023 (appello di , in entrambi i casi chiaramente esprimendo la volontà Pt_1 di riforma della sentenza impugnata, per i motivi addotti in entrambe le impugnazioni principali;
attività processuale che, nel peggiore dei casi, dovrebbe considerarsi equipollente a un appello incidentale di AR valido ed efficace. CP_3
9. È fondata, con effetto assorbente, la seconda parte del primo motivo di entrambi gli appelli principali separatamente proposti (supra, § 2.1.b), ossia quella che fa valere la sopravvenuta negazione, per effetto di sentenza di primo grado, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esercitata.
9.1 Si premette che il credito che dà legittimazione al in questo processo può CP_1 essere esclusivamente quello dell'importo di € 35.793,57 che era portato dal D.I. n.
1506/2018.
La sentenza di primo grado, infatti, ha espressamente escluso che possa valere, anche solo quale credito eventuale e ai fini della revocatoria, l'ulteriore credito (sino a € 132.801,34) che il geometra aveva dedotto inizialmente (supra, § 1.4.b).
La sentenza, dunque, ha accolto la revocatoria esclusivamente con riferimento al credito eventuale di € 35.793,57, implicitamente rigettandola per l'ulteriore porzione di credito vantato.
Del resto, il credito (sia esso o meno eventuale) è sia una condizione dell'azione
(legittimazione), sia un elemento costitutivo dell'azione revocatoria, così che la pronuncia che accolga la domanda per un credito e non per un altro è, per quanto concerne quest'ultima, una pronuncia di rigetto.
pagina 12 di 22 La decisione, sul punto, ha insomma idoneità al giudicato formale e sostanziale, perché è rispettato il paradigma che individua la parte di sentenza cui si riferisce l'art. 329 c.p.c., costituito dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico (Cass. sez. 6^ civ. ord.
8.10.2018 n. 24783; conf.: Cass. sez. 2^ ord. 17.4.2019 n. 10760 rv 653408-
01): il giudice, accertata l'inidoneità della ulteriore pretesa sino a € 132.801,34 a costituire un credito anche solo eventuale e, dunque, l'inesistenza di un credito (fatto), ha applicato l'art. 2901 c.c. (norma), per farne discendere un effetto giuridico (la limitazione della revocatoria a tutelare il solo credito di € 35.793,57, con rigetto implicito, ma inequivocabile, della domanda per la tutela del maggior credito).
Ne discende che, in difetto di appello incidentale del l'esclusione del maggior CP_1 credito vantato è coperta da giudicato interno.
9.2 Il credito per il quale l'azione revocatoria è stato accolto, ossia quello di € 35.793,57 portato dal decreto ingiuntivo, è stato ritenuto, nella causa ove esso era disputato, insussistente, con sentenza n. 167/2023 del Tribunale di Arezzo, che ha revocato l'ingiunzione e respinto la domanda di CP_1
Ne discende la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del a nulla CP_1 rilevando, come egli obietta, che si tratti di sentenza non irrevocabile, ma, anzi, impugnata e sub iudice dinanzi a questa stessa Corte territoriale.
Militano in tal senso gli argomenti che seguono.
9.2.a Questa Corte ha già avuto modo, partendo dall'autorità di Cass. SSUU 9440/2004
(che ha fissato per prima il principio di autonomia fra causa revocatoria e causa avente a oggetto il relativo credito), di affermare (App. FI, III, sentenza n. 936/2023 pubblicata il
10.5.2023; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 pubblicata il 15.1.2025) che si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità in materia i seguenti criteri:
1) il credito litigioso è sufficiente per legittimare, in rito, e fondare, nel merito, l'azione pauliana;
2) non v'è, per così dire, comunicazione automatica fra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria, appunto perché non c'è rapporto di pregiudizialità (in senso tecnico giuridico) e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
pagina 13 di 22 3) se il credito fosse escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 c.c. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché, prendendo le mosse dall'affermazione delle SSUU del 2004 che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile (quantunque non contraddittoria) se il credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, è conseguente che, nel caso inverso (se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato;
4) sin quando l'inesistenza del credito non sia irrevocabile, il giudice della causa di revocatoria, pur sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito è accertato, non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda.
9.2.b Pertanto, il punto dirimente, ai fini dell'azione revocatoria, è stabilire sin quando un credito possa dirsi esistente, pur se nella forma eventuale (e, nella specie, in quella peculiare forma del credito litigioso).
Si potrebbe affermare – ed è quello che la difesa appellata, ancora ora, dà per scontato, laddove pone l'accento sull'appello che ha interposto avverso la sentenza n. 167/2023 - che il credito litigioso, in quanto credito eventuale, esiste sin quando non sia negato da un accertamento dotato della forza del giudicato sostanziale e che, dunque, non risenta della pronuncia giudiziale contraria che non sia anche irrevocabile.
Si è osservato in quei precedenti e si intende qui confermare che due ordini di ragioni militano in senso contrario:
(-) Una delle conseguenze dell'ipotesi formulata è che la mera pretesa di parte del creditore resterebbe assolutamente insensibile all'accertamento della sua infondatezza contenuto in una sentenza, la quale, pur se non irrevocabile o addirittura gravata, costituisce pur sempre un accertamento giudiziale, ossia, innegabilmente, qualcosa di più della mera contestazione della controparte.
È vero che, per il principio di separatezza fra il giudizio sul credito e quello revocatorio, nei termini delineati dalle SSUU del 2004, nessuno dei due giudizi fa stato, in senso tecnico- giuridico, rispetto all'altro (di qui l'illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c.); ma, pagina 14 di 22 siccome il giudice della revocatoria ha comunque il compito di accertare, prima di tutto quale elemento di legittimazione della domanda, l'esistenza del credito, pur solo nella forma litigiosa, appare francamente insostenibile che la sentenza che nega il credito resti, nel giudizio revocatorio, tamquam non esset; ossia, valga né più né meno della mera contestazione del credito a opera della parte.
Utile, sotto tale limitato profilo, il richiamo a Cass. SSUU 10027/2012, che, pur avendo altro oggetto, ha avuto modo di soffermarsi sul valore da riconoscersi alla sentenza di primo grado dopo che la riforma dell'originario art. 282 c.p.c. l'ha resa naturalmente esecutiva. La
S.C., in particolare, ha invitato a considerare che «[…] Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […]» (in motivazione, § 8).
Questo principio travalica il tema ivi trattato e può senz'altro essere generalizzato, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, proprio per essere la decisione emessa da un giudice all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio, ha, rispetto all'oggetto controverso della causa, un valore che, se certo non è quello del giudicato, nondimeno sopravanza e supera quello dell'originaria mera contrapposizione delle parti.
Lo status della sentenza di primo grado, ancorché cresciuto per l'attribuzione a essa dell'esecutività quale accessorio naturale, non si identifica, né si risolve tutto in essa, tanto che la S.C. ha cura di distinguere, da un lato, l'esecuzione provvisoria, dall'altro l'autorità in sé della pronuncia (giustifica sia l'esecuzione provvisoria … sia l'autorità della sentenza di primo grado).
In definitiva, la sentenza di primo grado opera, rispetto alla situazione anteriore (di mera contrapposizione di tesi di parte antagoniste), un mutamento nella posizione dei contendenti relativa all'oggetto della causa […]
Questa modificazione, inoltre, è intrinseca alla sentenza e se ne deve dunque tener conto non perché quella pronuncia faccia stato (poiché non è irrevocabile), né perché esista un rapporto di pregiudizialità tecnica (che non esiste), ma perché l'effetto minimo connaturato alla sua natura è proprio di sostituirsi (poco importa se non stabilmente, né irrevocabilmente) alla mera contrapposizione delle tesi delle parti.
pagina 15 di 22 (-) La sentenza non irrevocabile, invero, è per sua natura portatrice di un accertamento svoltosi nel contraddittorio e può costituire fonte per desumere elementi di valutazione: «Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.»
(così, fra altre, Cass. sez. 3^ civ. 20.1.2015 n. 840 rv 633913-01).
Del resto, la S.C., laddove ha elaborato, ai fini dell'art. 2901 c.c., la nozione di credito eventuale (litigioso), ha sempre avuto riguardo a fattispecie in cui il credito o non era oggetto di autonomo accertamento giudiziale (a es., Cass. sez. 6^-3 ord. 19.2.2020 n. 4212) o, comunque, era stato giudicato esistente con provvedimento non ancora irrevocabile;
o, infine, era sub iudice, senza che alcuna pronuncia fosse stata ancora emessa, (cfr, a es., Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2009 n. 5359, che, nel ricomprendere nel concetto di credito le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, era riferita a un credito riconosciuto con sentenza di primo grado, pur se non definitiva).
Analogamente, laddove la S.C. (sempre sviluppando profili già presenti alle SSUU del
2004) ha fatto riferimento, quale limite del concetto di credito eventuale, a un credito che non appaia prima facie pretestuoso, ha giudicato di casi in cui nessun giudice aveva negato il credito (a es., Cass. sez. 3^ civ. 15.5.2018 n. 11755, in tema di credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce-querele per
i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile;
Cass. sez.
2^ civ. 18.7.2008 n. 20002, in tema di credito per restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).
9.2.c Allo stato, dunque, il credito, nella sua forma litigiosa, non sussiste: e ciò, si ribadisce, onde evitare fraintendimenti, non perché la sentenza del Tribunale di Arezzo faccia stato in questo processo, ma perché essa, essendo frutto dell'accertamento di un giudice in esito a un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti, non può che sostituirsi e pagina 16 di 22 sopravanzare la mera prospettazione del creditore e costituire, al contempo, il più efficace accertamento, ancorché provvisorio, dei rispettivi diritti.
Il collegio ritiene che, agli specifici fini che qui interessano, un credito che un giudice, nel contraddittorio delle parti, abbia accertato essere insussistente, non sia più, ai fini della revocatoria, un credito eventuale.
Altrimenti opinando, vi sarebbe uno squilibrio manifesto nel rapporto fra asserito creditore e preteso debitore, potendo il primo, in sostanza, assoggettare i beni del secondo a vincoli (bene o male discendenti ex se dalla domanda revocatoria, in quanto domanda trascrivibile), nonostante che un giudice, ancorché con sentenza non dotata della particolare stabilità del giudicato, abbia escluso che il credito esista: un concetto di credito eventuale (che di per sé è già frutto di una interpretazione estensiva del testo normativo, che si riferisce solo al credito sottoposto a condizione o termine) che il collegio ritiene di non poter convalidare.
9.2.d La circostanza che i convenuti abbiano riconosciuto un credito di € 2.410,00 non ha rilievo.
Si tratta di un importo talmente modesto e sproporzionato rispetto allo strumento revocatorio da dover essere anch'esso escluso dal concetto di credito ex art. 2901 c.c.; tenuto conto che è manifesto nello stesso dibattito processuale che, se tale fosse il vero credito, non vi sarebbe stata alcuna lesione della garanzia.
9.2.e Le conseguenze della sopravvenuta esclusione del credito eventuale sono state pure già valutate da questa Corte, i cui argomenti qui possono essere ripetuti (App FI, III, sentenza n. 2495/2023 pubblicata il 13.12.2023, in motivazione al § 6.3; App. FI, III, sentenza n. 86/2025 del 15.1.2025):
Sopravviene, per tal via, la carenza di legittimazione della parte, la quale, non potendosi più affermare titolare di un credito, neppure eventuale, non è legittimata ad agire ex art. 2901 c.c.-
S'è infatti già rammentato che la S.C. (SSUU 2004 e successive) individua nel credito eventuale, prima di tutto, la posizione minima soggettiva che legittima all'azione revocatoria: al di fuori di essa, l'ordinamento non attribuisce il diritto di azione previsto dall'art. 2901 c.c.-
La legittimazione, in quanto condizione dell'azione, può mancare all'inizio della causa, ma deve inderogabilmente sussistere al momento della decisione, sicché la sua sopravvenuta
pagina 17 di 22 carenza impedisce una pronuncia di merito;
con la conseguenza – preme puntualizzare, onde non ne seguano malintesi - che l'eventuale giudicato sarà qui solo formale, come per tutte le pronunce di rito;
e che, ove in futuro la parte asseritamente creditrice riacquisti la legittimazione, ben potrà tutelarsi con una nuova azione revocatoria.
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda va dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione a coltivarla ulteriormente.
9.3 Ne segue che la sentenza di primo grado va riformata e la domanda revocatoria dichiarata inammissibile, per la sopravvenuta carenza di legittimazione di CP_1 assorbito il merito delle impugnazioni.
10. Residua l'esame della domanda, assorbita in prime cure e riproposta dal CP_1 di simulazione.
Essa è inammissibile per difetto di interesse, anche in questo caso essendo decisiva la sopravvenuta sentenza n. 167/2023.
Infatti, quanto si è motivato in merito alla sussistenza del credito, vale, con le dovute precisazioni, anche per la simulazione, influendo sull'interesse ad agire.
L'art. 1415 co. 2^ c.c., nella interpretazione unanime della giurisprudenza di legittimità, nega l'interesse ad agire per la simulazione (assoluta o relativa), fra l'altro, di quei terzi il cui diritto non è pregiudicato dall'atto (Cass. sez. 3^ civ.
5.11.1997 n. 10848 rv 509504; Cass. sez.
3^ civ. 13.2.2002 n. 2085 rv 552258; Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 14.11.2018 n. 29271 rv 651506).
Uno dei termini di paragone per verificare il pregiudizio è il credito e la sua entità, rispetto alla quale deve giudicarsi se l'atto dispositivo asseritamente simulato abbia prodotto nocumento.
Pertanto, il credito, a sua volta, deve essere accertato, pur se solo incidentalmente.
Nella presente fattispecie, il collegio, al fine di stabilire se e in qual misura sia CP_1 creditore di non dispone di elementi diversi più specifici se non la sentenza di primo Pt_1 grado del Tribunale di Arezzo, la quale, come già ricordato, è, pur se gravata, elemento prevalente per formare il convincimento (Cass. 840/2015, citata); nulla di più e di meglio si potrebbe trarre dal materiale istruttorio ulteriore.
Ne discende, sotto questa via, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse.
pagina 18 di 22 11. Resta la regolazione delle spese.
11.1 Poiché la ragione della riforma della sentenza consiste in una circostanza sopravvenuta al primo grado, si rende necessario delibare virtualmente i mezzi di appello, al fine di disporre dei necessarî complessivi elementi di giudizio.
I motivi dei due appelli, sostanzialmente identici, sono infondati.
11.1.a La tesi della mancata contestazione della minor misura del credito è manifestamente infondata.
L'art. 115 c.p.c. si applica solo a allegazioni fatte nel processo, così che è del tutto irrilevante, a questi fini, il contegno del in seno all'assemblea societaria e quello CP_1 successivo;
potendo, al più, dare un isolato indizio di una sua condivisione della avversa prospettazione, indizio chiaramente travolto dalle azioni che il geometra ha in seguito proposto pretendendo più di 130mila euro di compensi, nonché, ancor prima, delle intimazioni di pagamento che si avrà modo di citare in seguito.
Che, poi, i convenuti abbiano dichiarato in causa che il non ha avversato CP_1 quella stima assembleare del credito, per di più producendo il relativo verbale, è del pari irrilevante: trascurano le difese appellanti che l'art. 115 c.p.c. si applica solo a fatti storici allegati da una parte processuale, non anche alle sue tesi giuridiche o a valutazioni in diritto
(Cass. sez. 6^ civ. ord. 21.12.2017 n. 30744 rv 647006-01; Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2020 n. 6172 rv 657154-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 17.11.2021 n. 35037), così che l'unico fatto non contestato
è che in seno all'assemblea o dopo non ha proposto specifiche impugnative CP_1
(sempre che le odierne cause non si considerino lato sensu tali); non anche che egli abbia riconosciuto che la misura del suo credito era quella, ciò che sostanzia un giudizio di tipo giuridico sul significato da dare al contegno tenuto.
11.1.b Il secondo motivo, che sostiene, di contrario avviso rispetto al Tribunale, che Pt_1 aveva dimostrato di continuare a garantire il credito col suo patrimonio residuo è pregiudicato dal rigetto del precedente.
Esso, infatti, presuppone che, accolto il primo motivo (prima parte), il credito sia abbassato a € 2.410,00, nel qual caso, senza dubbio, il patrimonio residuo, stimato pacificamente in causa in 10mila euro, sarebbe stato sufficiente;
ma, smentito il mezzo appena pagina 19 di 22 esaminato e affermato che il credito eventuale che poteva vantare prima della CP_1 sentenza n. 167/2023 era di 35mila euro, anche questo viene meno.
11.1.c Il terzo e il quarto motivo contestano la scientia damni rispettivamente in capo alla debitrice) e a OL AR (terzo acquirente). Pt_1
Essi, facendo affidamento sul verbale assembleare più volte citato e, dunque, sulla stima di un credito del di € 2.410,00, non avrebbero avuto consapevolezza di CP_1 pregiudicarlo, tenuto conto del patrimonio residuo della Pt_1
In realtà, anche seguendo acriticamente la logica dei motivi, è documentato che inviò richieste di pagamento il 14.10.2011 (doc. 2) e il 17.12.2013: la e il AR CP_1 Pt_1
(che era liquidatore della società Energy Toscana sas: doc. 2 , dunque, conoscevano Pt_1 benissimo quale fosse, in realtà, il credito che pretendeva, il che smentisce i motivi. CP_1
11.1.d Il quinto motivo, che ripropone la tesi secondo la quale il primo giudice avrebbe sbagliato a non reputare fondata la ricostruzione sul vero movente del contratto del 2014 è infondato, perché tale questione potrebbe rilevare per escludere il consilium fraudis, non certo la scientia damni: se anche ai ammetta che i fini perseguiti dai coniugi erano non già quelli di eludere i creditori, ma di regolare fra sé rapporti patrimoniali interni, non sarebbe certo esclusa la loro consapevolezza che l'atto, ancorché posto in essere per finalità di per sé legittime, era però pregiudizievole per tutti i creditori della (tranne il marito, che, al Pt_1 contrario, se ne avvantaggiava).
11.1.e Gli altri mezzi sono assorbiti: il sesto, in realtà, non è un motivo di gravame, ma si limita a compendiare tutti gli altri al fine di chiedere la riforma della sentenza;
e il settimo verte sulle spese, che devono qui essere necessariamente rivedute in base al diverso esito della lite rispetto al primo grado.
11.2 Resta fermo, dunque, che solo la sopravvenuta decisione del Tribunale di Arezzo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo ha determinato il venir meno della legittimazione per l'azione revocatoria (e l'interesse per quella di simulazione), altrimenti sussistente sino alla pronuncia del Tribunale;
e che, nel merito, la sentenza avrebbe meritato conferma.
Si ritiene, dunque, che vengano meno, sul piano di causalità della lite, le ragioni per considerare integralmente soccombente il così che le spese di entrambi i gradi CP_1 devono essere compensate per due terzi, ponendo a suo carico il residuo terzo.
pagina 20 di 22 11.3 La liquidazione degli interi, sui quali calcolare la frazione dovuta, si opera, viste le note (da ridurre come segue) in base al D.M. 55/2014, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito eventuale a suo tempo riconosciuto
(scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto, per ciascuna parte convenuta in primo grado, oggi appellante:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
per la sola posizione i compensi vanno Pt_1 aumentati, nella minor misura del 15% rispetto a quella massima chiesta, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali (€ 1.142,00).
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modesta attività di trattazione) ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.468,00, oltre accessori di legge e oltre spese vive per € 804,00.
11.4 È appena il caso di osservare che nessuna domanda è stata formulata in questo processo d'appello per la restituzione di eventuali somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, posto che la richiesta di refusione dei costi dei due gradi non contiene in sé quella, affatto diversa, di ripetizione dell'indebito.
Essa, peraltro, è sempre proponibile separatamente.
11.5 Non sussistono nei confronti di alcuno degli appellanti delle cause riunite le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 563/23 rg e 571/23 rg, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nonché dell'appello proposto Parte_1 da e nei confronti di avverso la Parte_2 CP_3 Controparte_1 sentenza n. 876/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/09/2022, in sua totale riforma:
1.a) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione, la pagina 21 di 22 domanda revocatoria proposta da Controparte_1
1.b) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di simulazione proposta da Controparte_1
1.c) condanna a rimborsare a un terzo delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del giudizio di primo grado e compensa i residui due terzi, liquidano l'intero, sul quale calcolare il terzo dovuto, in complessivi € 8.758,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.d) condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_2 CP_3 un terzo delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa i residui due
[...] terzi, liquidano l'intero, sul quale calcolare il terzo dovuto, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a un terzo delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente giudizio e compensa i residui due terzi, liquidano l'intero, sul quale calcolare il terzo dovuto, in complessivi € 9.272,00 , di cui € 804,00 per esborsi ed €
8.468,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_2 CP_3 un terzo delle spese processuali del presente giudizio e compensa i residui due terzi, liquidano l'intero, sul quale calcolare il terzo dovuto, in complessivi € 9.272,00 , di cui € 804,00 per esborsi ed € 8.468,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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