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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
2904/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 06/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. Marco Dibitonto
ricorrente
E
Controparte_1
Dirigente dott. Vito Alfonso resistente
Oggetto: ricostruzione anzianità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 l'odierna parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
Parte convenuta deduceva:
➢ accogliere il ricorso riconoscendo alla ricorrente il servizio pre – ruolo svolto nella carriera di appartenenza e quantificato in anni 9 mesi 1 e giorni 23;
➢ accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
➢ dichiarare prescritte le somme antecedenti il quinquennio decorrente dalla lettera di diffida prodotta in data 19/3/2024;
➢ compensare le spese di giudizio.”.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pag. 2 di 4 Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Parte resistente ha riconosciuto la fondatezza integrale delle pretese attoree.
Pertanto non vi è neppure motivo di argomentare sulla sussistenza del diritti e basta rimandare alle pronunce in materia della giurisprudenza di legittimità (in particolare sent. n. 22568/2018 e 31150/2019 richiamate espressamente anche dalla Cont difesa del e di merito.
Spettano quindi la ricostruzione per anzianità ed economica e le differenze retributive.
In ossequio ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata, l'anzianità complessiva pre-ruolo, che sarebbe dovuta essere riconosciuta dal all'attuale ricorrente, è la seguente: n. 9 anni n. 1 mese n. 23 giorni. CP_3
Per quanto riguarda le differenze retributive – rilevando che parte ricorrente in questa causa ha chiesto una condanna generica - per il servizio effettivamente prestato parte resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei differenziali. La prescrizione interessa tutti i ratei maturati prima del 19.3.2019 poiché la prima messa in mora è stata ricevuta il 19.3.2024 (v. doc. 3 fasc. ric.).
Quanto alle spese del giudizio, la condanna alla rifusione delle spese segue la soccombenza.
Esse, però, sono parzialmente compensate. Cont Infatti, in giudizio il ha riconosciuto la fondatezza della pretesa alla ricostruzione.
Infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione comporta una soccombenza parziale dell'istante.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , con ricorso
[...] Controparte_1 depositato il 20/03/2024, nella causa iscritta al n. 2904/2024 R.G.A.C. così provvede: - disapplicato l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994,
- dichiara il diritto della parte ricorrente di vedersi riconoscere, ad ogni effetto,
l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio
(giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a
Pag. 3 di 4 decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: anni 9, mesi 1 e giorni 23
e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato);
- condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_4 pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale ovvero a decorrere dal 19.3.2019, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt.
429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994;
- condanna il al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in CP_3
E. 3.689,00 oltre aumento del 10% per collegamenti ipertestuali, rimborso di c.u. se versato, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarata anticipazione;
- compensa per 1/3 le spese di lite.
Foggia, 06/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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